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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. I, sentenza 16/01/2026, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 80/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 1, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore
11:00 in composizione monocratica:
MAZZARACO EUSTACHIO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1617/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Andreani Tributi Srl - 01412920439
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 584-2025 IMU 2019
- sul ricorso n. 1625/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Andreani Tributi Srl - 01412920439
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 476-2025 IMU
- sul ricorso n. 1626/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Andreani Tributi Srl - 01412920439
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 535-2025 IMU 2021 - sul ricorso n. 1627/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Andreani Tributi Srl - 01412920439
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 481-2025 IMU 2022
- sul ricorso n. 1628/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Andreani Tributi Srl - 01412920439
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 411-2025 IMU 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2947/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: il difensore della ricorrente si riporta agli atti depositati ed insiste per l'accoglimento dei ricorsi riuniti.
Resistente: il rappresentante dell'Andreani Tributi si riporta alle controdeduzioni depositate. Insiste per il rigetto dei ricorsi riuniti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato il 18/06/2025, fascicolo processuale RGR 1617/2025, la sig.ra Ricorrente_1, difesa dal dott. Difensore_1, impugnava avviso di accertamento IMU n.584/2025, notificato in data 21/03/2025 per l'anno d'imposta 2019 per l'importo complessivo di euro 2.717,00 , dalla società "Andreani
Tributi srl", concessionario nella riscossione dei tributi del Comune di Canosa di Puglia.
In via preleminare ai sensi dell'art.29 del dlgs 546/92, la Corte dispone la riunione del presente ricorso, stante l'identità soggettiva e l'evidente connessione oggettiva con quelli:
-Rgr 1625/2025, avviso di accertamento IMU n.475/2025, notificato il 21/03/2025 relativo all'anno d'imposta 2020 per l'importo comprensivo di sanzioni ed interessi di euro 2.699,00;
-Rgr 1626/2025, avviso di accertamento IMU n.535/2025, notificato in data 21/03/2025 relativo all'anno d'imposta 2021, per l'importo di euro 2.680,00;
-Rgr 1627/2025, avviso di accertamento IMU n.481/2025, notificato in data 21/03/2025 relativo all'anno d'imposta 2022, per l'importo di euro 2.645,00;
-Rgr 1628/2025, avviso di accertamento IMU n.411/2025, notificato in data 21/03/2025, relativo all'anno d'imposta 2023, per l'importo di euro 2.552,00.
La ricorrente chiede l'annullamento dei ricorsi riuniti per il seguenti motivo:
-Nullità dell'avviso di accertamento per omessa notifica preventiva dello " schema di atto ", obbligatorio per legge.
I ricorsi riuniti venivano notificati alla società Andreani Tributi, la quale si costituiva in giudizio e nelle controdeduzioni depositate dichiarava la legittimità degli atti impugnati, trattasi di avvisi di accertamento di natura meramente liquidatoria ed automatizzata. esclusi dalla procedura dello "schema atto" ai sensi dell'art.
6-bis della legge 27 luglio 2000,n.212.
In data 29/11/2025 la ricorrente deposita memorie aggiuntive dove contesta le controdeduzioni della societa Andreani, trattasi di avvisi non automatizzati o liquidatori dovuto ad contestazione dell'esenzione IMU in merito alla relativa tassazione di immobili adibiti esclusivamente con modalità non commerciale meritevoli dall'esenzione del tributo IMU.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi riuniti meritano di essere accolti per omissione in data antecedente agli avvisi di accertamento dello "schema di atto" da parte della società Andreani.
L'articolo 1, comma 1, lett. e), del dlgs 219/2023, pubblicato in Gazzetta uffciale n., del 03/01/2024, ha introdotto modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente (L.212/2000), in attuazione dei principi e criteri direttivi indicati dalla legge delega della riforma fiscale (L. 111/2023) è stato introdotto l'obbligatorietà di un contraddittorio previsto a pena di annullabilità di tutti gli atti autonomamente impugnabili innanzi agli organi della giuridizione tributaria, applicabile indistintamente a tutte le tipologie dei tributi, così come a qualsiasi tipologia di verifica fiscale (in loco o a tavolino).
Tale procedura prevedono che le disposizioni dello Statuto del contribuente "valgono anche, come principi per le Regioni e per gli Enti locali ", si attiva mediante la comunicazione da parte dell'ente impositore dello schema d'atto, con modalità idonee a garantirne la conoscenza, e la concessione di un termine non inferiore a 60 giorni per presentare osservazioni/controdeduzioni.
L'atto non può essere adottato prima della scadenza del termine e, se necessario, la norma prevede lo slittamento dei termini di decadenza.
Se l'Ufficio, nelle ipotesi previste, non provvede alla notifica dello schema di atto questo è annullabile, che, però, deve essere eccepita con il ricorso in primo grado a pena di decadenza e non può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
In riferimento all'articolo 6-bis agli "Atti esclusi dal contraddittorio preventivo" con nota di approfondimento dell'IFEL ha evidenziato che non sarà necessario attivare il contraddittorio nei casi in cui le violazioni emergano a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti, per gli atti automatizzati, di pronta liquidazione e da un controllo formale, oppure per fondato pericolo per la riscossione (da motivare).
Infine, l'atto conclusivo deve valutare le osservazioni del contribuente e motivare le ragioni dell'eventuale mancato accoglimento.
Nei ricorsi depositati la ricorrente eccepisce la storicità del pagamento del tributo IMU, infatti antecedentemente alla riscossione dei tributi da parte della società Andreani srl, la gestione degli accertamenti IMU era gestita direttamente dal Comune di Canosa di Puglia, che ha sempre riconosciuto l'esenzione dell'IMU sugli immobili della ricorrente adibiti a scuole paritarie e quindi considerati enti non profit.
Con nota di approfondimento da parte dell'IFEL del 03/05/2024, sulla base di quanto disposto dall'art.7, comma 1 D.L. 39/2024, che da 30/04/2024 anche per gli enti locali si applicano le disposizioni di cui all'art.
6-bis, L. 212/2000, con specifico riferimento agli atti esclusi dal contraddittorio preventivo ha chiarito che non sarà necessario esclusivamente nei casi in cui le violazioni siano rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità del Comune (atti automatizzati o sostanzialmente automatizzati), oppure emergano a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e, comunque, dai dati in possesso dello stesso Comune. Inoltre, sarebbe opportuno , esplicitare nell'atto di accertamento che lo stesso è escluso dal contraddittorio preventivo, in quanto atto automatizzato o di pronta liquidazione.
Nonostante tali chiarimenti da parte dell'IFEL, la società Andreani non ha recepito tali principi, infatti per il motivo che nella gestione del tributo IMU, antecedente a quella della società Andreani era gestita direttamente dal Comune di Canosa di Puglia ed gli immobili in contestazione adibiti a scuole paritarie erano stati considerati esenti dal pagamento IMU, per questo motivo la società Andreani aveva l'obbligo di attivare prima della notifica degli avvisi di accertamento lo " schema atto".
Poichè gli atti sono stati emessi dopo il 30/04/2024 e riguardano un disconoscimento sostanziale (non un controllo automatizzato), il contraddittorio era obbligatorio ai sensi dell'art.
6-bis L.212/2000.
Di conseguenza gli avvisi di accertamento notificati in merito sono annullabili per violazione del contraddittorio endoprocedimentale , quindi i ricorsi riuniti meritano di essere accolti.
Sussistono i motivi per la condanna delle spese di giudizio a carico della parte soccombente, quantificate complessivamente in euro 2.500,00 complessivi, oltre oneri.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Bari, in composizione monocratica, così decide: a) Accoglie i ricorsi riuniti;
b) condanna la parte resistente alle spese di giudizio, che liquida in Euro 2.500,00 complessivi, oltre oneri.
Così deciso in Bari, addì 11/12/2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 1, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore
11:00 in composizione monocratica:
MAZZARACO EUSTACHIO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1617/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Andreani Tributi Srl - 01412920439
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 584-2025 IMU 2019
- sul ricorso n. 1625/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Andreani Tributi Srl - 01412920439
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 476-2025 IMU
- sul ricorso n. 1626/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Andreani Tributi Srl - 01412920439
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 535-2025 IMU 2021 - sul ricorso n. 1627/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Andreani Tributi Srl - 01412920439
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 481-2025 IMU 2022
- sul ricorso n. 1628/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Andreani Tributi Srl - 01412920439
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 411-2025 IMU 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2947/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: il difensore della ricorrente si riporta agli atti depositati ed insiste per l'accoglimento dei ricorsi riuniti.
Resistente: il rappresentante dell'Andreani Tributi si riporta alle controdeduzioni depositate. Insiste per il rigetto dei ricorsi riuniti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato il 18/06/2025, fascicolo processuale RGR 1617/2025, la sig.ra Ricorrente_1, difesa dal dott. Difensore_1, impugnava avviso di accertamento IMU n.584/2025, notificato in data 21/03/2025 per l'anno d'imposta 2019 per l'importo complessivo di euro 2.717,00 , dalla società "Andreani
Tributi srl", concessionario nella riscossione dei tributi del Comune di Canosa di Puglia.
In via preleminare ai sensi dell'art.29 del dlgs 546/92, la Corte dispone la riunione del presente ricorso, stante l'identità soggettiva e l'evidente connessione oggettiva con quelli:
-Rgr 1625/2025, avviso di accertamento IMU n.475/2025, notificato il 21/03/2025 relativo all'anno d'imposta 2020 per l'importo comprensivo di sanzioni ed interessi di euro 2.699,00;
-Rgr 1626/2025, avviso di accertamento IMU n.535/2025, notificato in data 21/03/2025 relativo all'anno d'imposta 2021, per l'importo di euro 2.680,00;
-Rgr 1627/2025, avviso di accertamento IMU n.481/2025, notificato in data 21/03/2025 relativo all'anno d'imposta 2022, per l'importo di euro 2.645,00;
-Rgr 1628/2025, avviso di accertamento IMU n.411/2025, notificato in data 21/03/2025, relativo all'anno d'imposta 2023, per l'importo di euro 2.552,00.
La ricorrente chiede l'annullamento dei ricorsi riuniti per il seguenti motivo:
-Nullità dell'avviso di accertamento per omessa notifica preventiva dello " schema di atto ", obbligatorio per legge.
I ricorsi riuniti venivano notificati alla società Andreani Tributi, la quale si costituiva in giudizio e nelle controdeduzioni depositate dichiarava la legittimità degli atti impugnati, trattasi di avvisi di accertamento di natura meramente liquidatoria ed automatizzata. esclusi dalla procedura dello "schema atto" ai sensi dell'art.
6-bis della legge 27 luglio 2000,n.212.
In data 29/11/2025 la ricorrente deposita memorie aggiuntive dove contesta le controdeduzioni della societa Andreani, trattasi di avvisi non automatizzati o liquidatori dovuto ad contestazione dell'esenzione IMU in merito alla relativa tassazione di immobili adibiti esclusivamente con modalità non commerciale meritevoli dall'esenzione del tributo IMU.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi riuniti meritano di essere accolti per omissione in data antecedente agli avvisi di accertamento dello "schema di atto" da parte della società Andreani.
L'articolo 1, comma 1, lett. e), del dlgs 219/2023, pubblicato in Gazzetta uffciale n., del 03/01/2024, ha introdotto modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente (L.212/2000), in attuazione dei principi e criteri direttivi indicati dalla legge delega della riforma fiscale (L. 111/2023) è stato introdotto l'obbligatorietà di un contraddittorio previsto a pena di annullabilità di tutti gli atti autonomamente impugnabili innanzi agli organi della giuridizione tributaria, applicabile indistintamente a tutte le tipologie dei tributi, così come a qualsiasi tipologia di verifica fiscale (in loco o a tavolino).
Tale procedura prevedono che le disposizioni dello Statuto del contribuente "valgono anche, come principi per le Regioni e per gli Enti locali ", si attiva mediante la comunicazione da parte dell'ente impositore dello schema d'atto, con modalità idonee a garantirne la conoscenza, e la concessione di un termine non inferiore a 60 giorni per presentare osservazioni/controdeduzioni.
L'atto non può essere adottato prima della scadenza del termine e, se necessario, la norma prevede lo slittamento dei termini di decadenza.
Se l'Ufficio, nelle ipotesi previste, non provvede alla notifica dello schema di atto questo è annullabile, che, però, deve essere eccepita con il ricorso in primo grado a pena di decadenza e non può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
In riferimento all'articolo 6-bis agli "Atti esclusi dal contraddittorio preventivo" con nota di approfondimento dell'IFEL ha evidenziato che non sarà necessario attivare il contraddittorio nei casi in cui le violazioni emergano a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti, per gli atti automatizzati, di pronta liquidazione e da un controllo formale, oppure per fondato pericolo per la riscossione (da motivare).
Infine, l'atto conclusivo deve valutare le osservazioni del contribuente e motivare le ragioni dell'eventuale mancato accoglimento.
Nei ricorsi depositati la ricorrente eccepisce la storicità del pagamento del tributo IMU, infatti antecedentemente alla riscossione dei tributi da parte della società Andreani srl, la gestione degli accertamenti IMU era gestita direttamente dal Comune di Canosa di Puglia, che ha sempre riconosciuto l'esenzione dell'IMU sugli immobili della ricorrente adibiti a scuole paritarie e quindi considerati enti non profit.
Con nota di approfondimento da parte dell'IFEL del 03/05/2024, sulla base di quanto disposto dall'art.7, comma 1 D.L. 39/2024, che da 30/04/2024 anche per gli enti locali si applicano le disposizioni di cui all'art.
6-bis, L. 212/2000, con specifico riferimento agli atti esclusi dal contraddittorio preventivo ha chiarito che non sarà necessario esclusivamente nei casi in cui le violazioni siano rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità del Comune (atti automatizzati o sostanzialmente automatizzati), oppure emergano a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e, comunque, dai dati in possesso dello stesso Comune. Inoltre, sarebbe opportuno , esplicitare nell'atto di accertamento che lo stesso è escluso dal contraddittorio preventivo, in quanto atto automatizzato o di pronta liquidazione.
Nonostante tali chiarimenti da parte dell'IFEL, la società Andreani non ha recepito tali principi, infatti per il motivo che nella gestione del tributo IMU, antecedente a quella della società Andreani era gestita direttamente dal Comune di Canosa di Puglia ed gli immobili in contestazione adibiti a scuole paritarie erano stati considerati esenti dal pagamento IMU, per questo motivo la società Andreani aveva l'obbligo di attivare prima della notifica degli avvisi di accertamento lo " schema atto".
Poichè gli atti sono stati emessi dopo il 30/04/2024 e riguardano un disconoscimento sostanziale (non un controllo automatizzato), il contraddittorio era obbligatorio ai sensi dell'art.
6-bis L.212/2000.
Di conseguenza gli avvisi di accertamento notificati in merito sono annullabili per violazione del contraddittorio endoprocedimentale , quindi i ricorsi riuniti meritano di essere accolti.
Sussistono i motivi per la condanna delle spese di giudizio a carico della parte soccombente, quantificate complessivamente in euro 2.500,00 complessivi, oltre oneri.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Bari, in composizione monocratica, così decide: a) Accoglie i ricorsi riuniti;
b) condanna la parte resistente alle spese di giudizio, che liquida in Euro 2.500,00 complessivi, oltre oneri.
Così deciso in Bari, addì 11/12/2025
IL GIUDICE MONOCRATICO