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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 13/11/2025, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 438/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dr.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dr.ssa Elisa Einaudi Giudice
Dr.ssa Daniela Bosio Giudice relatore est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 438/2024 promossa da:
(c.f. , con l'avv. ROCCA ANGELA;
Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
Contro
(c.f. ), con l'avv. DOTTORE NICOLA;
CP_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Divorzio giudiziale.
CONCLUSIONI
All'udienza figurata del 30/09/2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente:
“CHIEDE che venga emessa la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 18/07/209 a Cuneo e trascritto nel Registro dello Stato civile di quel Comune atto nr 44 parte II serie A ano 2009, confermando le condizioni di cui alla sentenza di separazione dal Tribunale di Cuneo del 26/09/2024 che si intendono qui integralmente trascritte;
- che venga data disposizione all'Ufficiale dello Stato civile perché effettui le relative annotazioni”;
pagina 1 di 6 Per parte resistente:
“insta affinché venga emessa sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio con modifica delle condizioni di cui alla sentenza di separazione emessa dal Tribunale di Cuneo in data 26 settembre 2024 ed accoglimento delle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione nel presente giudizio”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 27/02/2024, proponeva domanda di separazione Parte_1 alle condizioni di cui al ricorso, istando contestualmente per la dichiarazione di cessazione degli effetti civile del matrimonio con avvenuto in Cuneo (CN) in data 18/07/2009, e trascritto nel CP_1 registro dello stato civile del relativo Comune al n. 44, parte II, serie A, anno 2009, da cui erano nati i figli: , nata il [...], e i gemelli e , nati il Persona_1 Persona_2 Persona_3
26/11/2020, esponendo che la convivenza era diventata intollerabile per il comportamento del coniuge- dedito alle sostanze alcoliche, disinteressato ai figli ed al ruolo di padre;
chiedeva pertanto pronunciarsi sentenza di separazione personale con affidamento esclusivo dei minori a sé, assegnazione della casa coniugale di Cuneo, assegno di mantenimento per sé e contributo di euro 750,00 a carico del padre per i minori.
All'udienza del 28/05/2024 i coniugi confermavano di non volersi riconciliare e all'esito dell'audizione della minore (escussa all'udienza del 04/07/2024), con ordinanza resa fuori udienza in data Per_1
29/07/2024, il Giudice relatore adottava i provvedimenti di cui all'art. 473 bis 22 c.p.c. e fissava udienza di rimessione della causa in decisione.
Il Tribunale, con sentenza n. 711/2024 pubblicata il 18/10/2024, pronunciava la separazione personale dei coniugi disponendo:
- l'affidamento esclusivo dei minori , alla madre - potendo Per_1 Per_2 Per_4 Pt_1 adottare quest'ultima in autonomia le decisioni di maggiore interesse per i figli in materia di salute, istruzione, residenza e richiesta di documenti anche validi per l'espatrio -;
- la collocazione dei minori presso la madre con assegnazione alla stessa della casa familiare in
Cuneo via Nasetta 2;
- la possibilità in capo alla figlia maggiore di vedere il padre nelle modalità che più si confanno alla sua età;
- la possibilità in capo ai gemelli e , di trascorrere con il padre un pomeriggio Per_2 Per_4 alla settimana, previo accordo con la madre, in luogo adeguato alla età e condizione dei bambini, che il padre comunicherà tempestivamente alla madre;
- a carico del Sig. il contribuito al mantenimento a favore dei figli di 750,00 euro mensili CP_1
(250,00 euro per ciascun figlio) da versarsi alla sig.ra entro il 1° di ogni mese a Parte_1 decorrere dal deposito del ricorso introduttivo, importo rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie da concordarsi preventivamente, salvo pagina 2 di 6 che l'urgenza del caso non lo consenta, e debitamente documentate da quello dei due che le anticipa;
- assegno unico percepito interamente dalla ricorrente.
Con separata ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo davanti al Giudice relatore per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di divorzio, al verificarsi delle condizioni di legge.
A tal fine il Giudice relatore assegnava alle parti termine per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza sino al 30/09/2025.
Con ordinanza depositata in data 01/10/2025 il Giudice, stante l'assenza di istanze istruttorie e dato atto che risultavano precisate le conclusioni dalle parti costituite come da note depositate in atti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, il Pubblico Ministero è intervenuto come da conclusioni del 02/10/2025.
***
Preliminarmente, è documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti di addivenire allo scioglimento del matrimonio, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Ricorrono, pertanto, le condizioni per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorso il termine di legge.
Relativamente ai figli minori, ricorrono le condizioni per confermare l'affidamento in via esclusiva alla madre, considerato quanto esposto in sede di separazione relativamente al disinteresse del padre nei confronti dei figli, circostanza che, nel corso del prosieguo del giudizio di divorzio, non risulta essere stata contestata dal convenuto.
Sul punto si richiama la granitica giurisprudenza secondo cui la regola generale dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 155 c.c., è derogabile soltanto ove la sua applicazione risulti, in concreto, pregiudizievole per l'interesse dei minori (tra le altre, Cass. 2
Dicembre 2010, n. 24526; Cass. 17 Dicembre 2009, n. 2687; Cass. 18 Giugno 2008, n. 16593; Cass. n.
977/2019). Più in particolare, l'affidamento esclusivo è giustificato soltanto nei casi in cui sia stato provato in giudizio che l'affidamento condiviso “sia pregiudizievole per l'interesse dei figli, alternando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico. In tale caso la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso, ma anche all'inidoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro genitore” (Così Cass. n. 27/2017). Ancora, secondo la pronuncia della Suprema Corte n. 30826 del 2018, “Per l'affidamento esclusivo dei minori non è sufficiente la considerazione della distanza oggettiva tra i luoghi di residenza dei due genitori, ma occorre una specifica motivazione che tenga conto, da un lato, della capacità educativa del genitore affidatario, e dall'altro della inidoneità dell'altro genitore”. pagina 3 di 6 Orbene, nel giudizio de quo, parte convenuta, nonostante quanto disposto nell'ordinanza ex art. 473 bis. 22 emessa in data 29/07/2024, ha continuato a porre in essere una condotta di disinteresse nei confronti della prole nonché processuale ove nulla ha contestato;
alla luce di ciò appare congruo confermare quanto già disposto nella sentenza di separazione n. 711/2024 pubblicata il 18/10/2024 non essendo emersi fatti nuovi ovvero circostanze denotanti un miglioramento della condotta del Sig. che, nelle note di trattazione scritta depositate in data 30/09/2025, si è limitato a chiedere la CP_1 modifica delle condizioni di cui alla sentenza di separazione emessa dal Tribunale di Cuneo senza nulla dedurre e/o allegare.
Tale condotta, pertanto, conduce a ritenere confermato che l'affidamento condiviso sia di pregiudizio per i minori.
Deve quindi optarsi per l'affidamento esclusivo in favore della madre, nei cui confronti nessuna censura può essere mossa quanto all'idoneità a svolgere la funzione genitoriale e con la quale i minori, dalla cessazione della convivenza dei genitori, hanno sempre convissuto. Vi è anche da rilevare che in un contesto caratterizzato dall'assenza della figura paterna, l'affidamento esclusivo è garanzia per la madre di poter proseguire nel percorso di crescita e formazione dei figli, senza incontrare limiti immotivati che potrebbe generare un affidamento condiviso, necessitante del consenso di entrambi i genitori sulle scelte afferenti alla prole.
Segue a tale decisione la conferma della collocazione dei minori presso la madre e l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente.
Con riferimento alla regolamentazione del diritto di visita, il Collegio ritiene congruo confermarsi quanto disposto in sede di separazione ove si disponevano incontri liberi con la figlia maggiore , Per_1 secondo i desiderata di quest'ultima, e un incontro alla settimana con i figli minori e Per_2
, previo accordo con la madre, in luogo adeguato alla età e condizione dei bambini, che il Per_4 padre comunicherà tempestivamente alla madre.
Passando agli aspetti economici, ciascun genitore deve provvedere alle esigenze del figlio quando lo tiene con sé e, in considerazione dei redditi delle parti e della loro situazione patrimoniale (quali risultano dalle dichiarazioni e dalla documentazione agli atti), tenuto altresì conto dei periodi di permanenza del minore presso ciascun genitore e degli oneri dai quali ciascuno di essi è gravato, deve essere posto a carico del convenuto un assegno mensile, annualmente rivalutabile in base agli indici
ISTAT, per contribuire al mantenimento.
Ebbene, considerato che il mantenimento diretto ricade in via esclusiva sulla madre, che la ricorrente ha fornito elementi per valutare la sua condizione patrimoniale mentre il non ha prodotto CP_1 nemmeno una busta paga - pur dichiarandosi disponibile a contribuire nella misura di euro 600,00 al mese per i tre figli - e tenuto conto della presuntiva valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita dei minori dell'età dei figli della coppia, il Collegio ritiene opportuno confermare le statuizioni economiche di cui alla sentenza di separazione e, dunque, porre a carico del Sig. CP_1
l'obbligo di versare alla Sig.ra entro il giorno 1 di ogni mese, un assegno mensile di Parte_1 euro 750,00 per i tre figli, importo rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, a titolo di pagina 4 di 6 contributo nel mantenimento del figli minori, oltre il 50% delle spese straordinarie occorrenti per i figli, preventivamente concordate, salvo che l'urgenza del caso non lo consenta, e debitamente documentate da quello dei due che le anticipa
L'assegno unico, stante l'affido esclusivo, verrà percepito integralmente dalla sig.ra Parte_1
Quanto alla domanda di disporre in favore della ricorrente un assegno di mantenimento nella somma che verrà ritenuta congrua dal Tribunale (id est domanda di assegno divorzile), richiamata la sentenza a
Sezioni Unite n. 18287/2018 in ordine alla natura dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, il cui riconoscimento richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, il Collegio osserva come parte ricorrente, cui già in sede di separazione nulla era stato riconosciuto, nulla ha dedotto e/o allegato sicché la domanda non può trovare accoglimento.
La reciproca parziale soccombenza (sulla questione dell'affidamento e dell'assegno di separazione), unitamente al fatto che il sig. ha comunque offerto per i figli un contributo leggermente CP_1 inferiore a quello poi stabilito dall'ufficio, giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra Parte_2 celebrato in Cuneo (Cn) in data 18/07/2009, e trascritto nel registro dello stato civile del
[...] relativo Comune al n. 44, parte II, serie A, anno 2009;
2) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) affida i figli in via esclusiva alla madre con collocamento prevalente presso la stessa, assegnataria della casa familiare sita in Cuneo alla via Nasetta, n. 2;
4) salvo diverso accordo tra i genitori nel rispetto delle esigenze e bisogni dei figli minori, le visite del padre sono regolate come di seguito: la figlia può scegliere di vedere il padre nelle Per_1 modalità che più si confanno alla sua età; quanto ai gemelli e , possono Per_2 Per_4 trascorrere con il padre un pomeriggio alla settimana, previo accordo con la madre, in luogo adeguato alla età e condizione dei bambini, che il padre comunicherà tempestivamente alla madre;
5) pone a carico del sig. a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, CP_1
l'obbligo di versare alla sig.ra la somma di € 750,00 entro il giorno 1° di Parte_1 ogni mese, somma rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT del costo della vita per i lavoratori dipendenti oltre al 50% delle spese straordinarie sempre che le stesse siano preventivamente concordate, salvo che l'urgenza del caso non lo consenta, e debitamente documentate da quello dei due che le anticipa;
6) dispone che l'assegno unico, stante l'affido esclusivo, venga percepito integralmente dalla sig.ra ; Parte_1
pagina 5 di 6 7) Compensa le spese di lite.
Cuneo, camera di consiglio del 23/10/2025
Il Giudice Relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Daniela Bosio Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dr.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dr.ssa Elisa Einaudi Giudice
Dr.ssa Daniela Bosio Giudice relatore est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 438/2024 promossa da:
(c.f. , con l'avv. ROCCA ANGELA;
Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
Contro
(c.f. ), con l'avv. DOTTORE NICOLA;
CP_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Divorzio giudiziale.
CONCLUSIONI
All'udienza figurata del 30/09/2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente:
“CHIEDE che venga emessa la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 18/07/209 a Cuneo e trascritto nel Registro dello Stato civile di quel Comune atto nr 44 parte II serie A ano 2009, confermando le condizioni di cui alla sentenza di separazione dal Tribunale di Cuneo del 26/09/2024 che si intendono qui integralmente trascritte;
- che venga data disposizione all'Ufficiale dello Stato civile perché effettui le relative annotazioni”;
pagina 1 di 6 Per parte resistente:
“insta affinché venga emessa sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio con modifica delle condizioni di cui alla sentenza di separazione emessa dal Tribunale di Cuneo in data 26 settembre 2024 ed accoglimento delle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione nel presente giudizio”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 27/02/2024, proponeva domanda di separazione Parte_1 alle condizioni di cui al ricorso, istando contestualmente per la dichiarazione di cessazione degli effetti civile del matrimonio con avvenuto in Cuneo (CN) in data 18/07/2009, e trascritto nel CP_1 registro dello stato civile del relativo Comune al n. 44, parte II, serie A, anno 2009, da cui erano nati i figli: , nata il [...], e i gemelli e , nati il Persona_1 Persona_2 Persona_3
26/11/2020, esponendo che la convivenza era diventata intollerabile per il comportamento del coniuge- dedito alle sostanze alcoliche, disinteressato ai figli ed al ruolo di padre;
chiedeva pertanto pronunciarsi sentenza di separazione personale con affidamento esclusivo dei minori a sé, assegnazione della casa coniugale di Cuneo, assegno di mantenimento per sé e contributo di euro 750,00 a carico del padre per i minori.
All'udienza del 28/05/2024 i coniugi confermavano di non volersi riconciliare e all'esito dell'audizione della minore (escussa all'udienza del 04/07/2024), con ordinanza resa fuori udienza in data Per_1
29/07/2024, il Giudice relatore adottava i provvedimenti di cui all'art. 473 bis 22 c.p.c. e fissava udienza di rimessione della causa in decisione.
Il Tribunale, con sentenza n. 711/2024 pubblicata il 18/10/2024, pronunciava la separazione personale dei coniugi disponendo:
- l'affidamento esclusivo dei minori , alla madre - potendo Per_1 Per_2 Per_4 Pt_1 adottare quest'ultima in autonomia le decisioni di maggiore interesse per i figli in materia di salute, istruzione, residenza e richiesta di documenti anche validi per l'espatrio -;
- la collocazione dei minori presso la madre con assegnazione alla stessa della casa familiare in
Cuneo via Nasetta 2;
- la possibilità in capo alla figlia maggiore di vedere il padre nelle modalità che più si confanno alla sua età;
- la possibilità in capo ai gemelli e , di trascorrere con il padre un pomeriggio Per_2 Per_4 alla settimana, previo accordo con la madre, in luogo adeguato alla età e condizione dei bambini, che il padre comunicherà tempestivamente alla madre;
- a carico del Sig. il contribuito al mantenimento a favore dei figli di 750,00 euro mensili CP_1
(250,00 euro per ciascun figlio) da versarsi alla sig.ra entro il 1° di ogni mese a Parte_1 decorrere dal deposito del ricorso introduttivo, importo rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie da concordarsi preventivamente, salvo pagina 2 di 6 che l'urgenza del caso non lo consenta, e debitamente documentate da quello dei due che le anticipa;
- assegno unico percepito interamente dalla ricorrente.
Con separata ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo davanti al Giudice relatore per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di divorzio, al verificarsi delle condizioni di legge.
A tal fine il Giudice relatore assegnava alle parti termine per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza sino al 30/09/2025.
Con ordinanza depositata in data 01/10/2025 il Giudice, stante l'assenza di istanze istruttorie e dato atto che risultavano precisate le conclusioni dalle parti costituite come da note depositate in atti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, il Pubblico Ministero è intervenuto come da conclusioni del 02/10/2025.
***
Preliminarmente, è documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti di addivenire allo scioglimento del matrimonio, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Ricorrono, pertanto, le condizioni per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorso il termine di legge.
Relativamente ai figli minori, ricorrono le condizioni per confermare l'affidamento in via esclusiva alla madre, considerato quanto esposto in sede di separazione relativamente al disinteresse del padre nei confronti dei figli, circostanza che, nel corso del prosieguo del giudizio di divorzio, non risulta essere stata contestata dal convenuto.
Sul punto si richiama la granitica giurisprudenza secondo cui la regola generale dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 155 c.c., è derogabile soltanto ove la sua applicazione risulti, in concreto, pregiudizievole per l'interesse dei minori (tra le altre, Cass. 2
Dicembre 2010, n. 24526; Cass. 17 Dicembre 2009, n. 2687; Cass. 18 Giugno 2008, n. 16593; Cass. n.
977/2019). Più in particolare, l'affidamento esclusivo è giustificato soltanto nei casi in cui sia stato provato in giudizio che l'affidamento condiviso “sia pregiudizievole per l'interesse dei figli, alternando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico. In tale caso la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso, ma anche all'inidoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro genitore” (Così Cass. n. 27/2017). Ancora, secondo la pronuncia della Suprema Corte n. 30826 del 2018, “Per l'affidamento esclusivo dei minori non è sufficiente la considerazione della distanza oggettiva tra i luoghi di residenza dei due genitori, ma occorre una specifica motivazione che tenga conto, da un lato, della capacità educativa del genitore affidatario, e dall'altro della inidoneità dell'altro genitore”. pagina 3 di 6 Orbene, nel giudizio de quo, parte convenuta, nonostante quanto disposto nell'ordinanza ex art. 473 bis. 22 emessa in data 29/07/2024, ha continuato a porre in essere una condotta di disinteresse nei confronti della prole nonché processuale ove nulla ha contestato;
alla luce di ciò appare congruo confermare quanto già disposto nella sentenza di separazione n. 711/2024 pubblicata il 18/10/2024 non essendo emersi fatti nuovi ovvero circostanze denotanti un miglioramento della condotta del Sig. che, nelle note di trattazione scritta depositate in data 30/09/2025, si è limitato a chiedere la CP_1 modifica delle condizioni di cui alla sentenza di separazione emessa dal Tribunale di Cuneo senza nulla dedurre e/o allegare.
Tale condotta, pertanto, conduce a ritenere confermato che l'affidamento condiviso sia di pregiudizio per i minori.
Deve quindi optarsi per l'affidamento esclusivo in favore della madre, nei cui confronti nessuna censura può essere mossa quanto all'idoneità a svolgere la funzione genitoriale e con la quale i minori, dalla cessazione della convivenza dei genitori, hanno sempre convissuto. Vi è anche da rilevare che in un contesto caratterizzato dall'assenza della figura paterna, l'affidamento esclusivo è garanzia per la madre di poter proseguire nel percorso di crescita e formazione dei figli, senza incontrare limiti immotivati che potrebbe generare un affidamento condiviso, necessitante del consenso di entrambi i genitori sulle scelte afferenti alla prole.
Segue a tale decisione la conferma della collocazione dei minori presso la madre e l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente.
Con riferimento alla regolamentazione del diritto di visita, il Collegio ritiene congruo confermarsi quanto disposto in sede di separazione ove si disponevano incontri liberi con la figlia maggiore , Per_1 secondo i desiderata di quest'ultima, e un incontro alla settimana con i figli minori e Per_2
, previo accordo con la madre, in luogo adeguato alla età e condizione dei bambini, che il Per_4 padre comunicherà tempestivamente alla madre.
Passando agli aspetti economici, ciascun genitore deve provvedere alle esigenze del figlio quando lo tiene con sé e, in considerazione dei redditi delle parti e della loro situazione patrimoniale (quali risultano dalle dichiarazioni e dalla documentazione agli atti), tenuto altresì conto dei periodi di permanenza del minore presso ciascun genitore e degli oneri dai quali ciascuno di essi è gravato, deve essere posto a carico del convenuto un assegno mensile, annualmente rivalutabile in base agli indici
ISTAT, per contribuire al mantenimento.
Ebbene, considerato che il mantenimento diretto ricade in via esclusiva sulla madre, che la ricorrente ha fornito elementi per valutare la sua condizione patrimoniale mentre il non ha prodotto CP_1 nemmeno una busta paga - pur dichiarandosi disponibile a contribuire nella misura di euro 600,00 al mese per i tre figli - e tenuto conto della presuntiva valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita dei minori dell'età dei figli della coppia, il Collegio ritiene opportuno confermare le statuizioni economiche di cui alla sentenza di separazione e, dunque, porre a carico del Sig. CP_1
l'obbligo di versare alla Sig.ra entro il giorno 1 di ogni mese, un assegno mensile di Parte_1 euro 750,00 per i tre figli, importo rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, a titolo di pagina 4 di 6 contributo nel mantenimento del figli minori, oltre il 50% delle spese straordinarie occorrenti per i figli, preventivamente concordate, salvo che l'urgenza del caso non lo consenta, e debitamente documentate da quello dei due che le anticipa
L'assegno unico, stante l'affido esclusivo, verrà percepito integralmente dalla sig.ra Parte_1
Quanto alla domanda di disporre in favore della ricorrente un assegno di mantenimento nella somma che verrà ritenuta congrua dal Tribunale (id est domanda di assegno divorzile), richiamata la sentenza a
Sezioni Unite n. 18287/2018 in ordine alla natura dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, il cui riconoscimento richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, il Collegio osserva come parte ricorrente, cui già in sede di separazione nulla era stato riconosciuto, nulla ha dedotto e/o allegato sicché la domanda non può trovare accoglimento.
La reciproca parziale soccombenza (sulla questione dell'affidamento e dell'assegno di separazione), unitamente al fatto che il sig. ha comunque offerto per i figli un contributo leggermente CP_1 inferiore a quello poi stabilito dall'ufficio, giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra Parte_2 celebrato in Cuneo (Cn) in data 18/07/2009, e trascritto nel registro dello stato civile del
[...] relativo Comune al n. 44, parte II, serie A, anno 2009;
2) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) affida i figli in via esclusiva alla madre con collocamento prevalente presso la stessa, assegnataria della casa familiare sita in Cuneo alla via Nasetta, n. 2;
4) salvo diverso accordo tra i genitori nel rispetto delle esigenze e bisogni dei figli minori, le visite del padre sono regolate come di seguito: la figlia può scegliere di vedere il padre nelle Per_1 modalità che più si confanno alla sua età; quanto ai gemelli e , possono Per_2 Per_4 trascorrere con il padre un pomeriggio alla settimana, previo accordo con la madre, in luogo adeguato alla età e condizione dei bambini, che il padre comunicherà tempestivamente alla madre;
5) pone a carico del sig. a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, CP_1
l'obbligo di versare alla sig.ra la somma di € 750,00 entro il giorno 1° di Parte_1 ogni mese, somma rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT del costo della vita per i lavoratori dipendenti oltre al 50% delle spese straordinarie sempre che le stesse siano preventivamente concordate, salvo che l'urgenza del caso non lo consenta, e debitamente documentate da quello dei due che le anticipa;
6) dispone che l'assegno unico, stante l'affido esclusivo, venga percepito integralmente dalla sig.ra ; Parte_1
pagina 5 di 6 7) Compensa le spese di lite.
Cuneo, camera di consiglio del 23/10/2025
Il Giudice Relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Daniela Bosio Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 6 di 6