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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 07/02/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 6.02.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 27
/ 2023;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 04/01/2023 ed iscritto al n 27 - 2023 RG , vertente tra
- (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Romano (c.f.: C.F._2
), nel cui studio in Locri (RC), Via Trieste 43, è elettivamente
[...] domiciliato, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
- (C.F. Controparte_1 P.IVA_1
– P. IVA ) con Sede in Roma Via Ciro il Grande, 21, in proprio P.IVA_2
e quale mandatario della in forza di procura speciale a rogito Controparte_2 della dott.ssa Notaio in Tivoli, rep. n. 37521 del 3 luglio Persona_1
2014, costituito ai sensi di legge in persona del suo Presidente e rappresentante pro-tempore, il quale agli effetti del presente giudizio elettivamente domicilia in Reggio Calabria, via D. Romeo n. 15, presso i procuratori che lo rappresentano e difendono congiuntamente e separatamente in forza di procura generale alle liti collettivamente conferita per notaio in Fiumicino (RM) il 23 gennaio 2023, Repertorio Persona_2
37590 - Raccolta n. 7131, agli avvocati Angelo Labrini
( ), Angela M. Fazio ( , Angela C.F._3 C.F._4
1 ( ), Dario C. Adornato CP_3 C.F._5
( ; C.F._6
- ente pubblico Controparte_4 economico, che, in forza del disposto di cui all'art. 1 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre
2016, n. 225, a decorrere dal 1° luglio 2017, subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del CP_5
, (C.F. P IVA ), con sede in Roma, Via G. Grezar n. CP_6 P.IVA_3
14, in persona del legale rappresentante pro-tempore e per esso CP_7
in qualita' di Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio Calabria,
[...]
a cio' autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio Per_3
- Roma repertorio nr 180134 raccolta nr 12348 del
[...]
22/06/2023,elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, Viale Giacomo Matteotti n. 55, presso e nello Studio dell'Avv. Pietro Rosano (CF.
) che la rappresenta e difende;
C.F._7
-resistenti-
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il 04.01.2023 il ricorrente chiede l'accertamento della prescrizione dei contributi portati dall'avviso di addebito sotteso (tra altre crediti) all'intimazione di pagamento n. 09420229005429719/000, notificatagli in data 24/10/2022 da , Controparte_4 limitando espressamente la domanda al sotteso avviso di addebito:
- 39420120001646216000 – Sede di Reggio Calabria, CP_1 presuntivamente notificata in data 18.06.2012 ed afferente ad un presunto mancato pagamento di contributi “I.V.S. operai a tempo determinato – comp. individuale e somme aggiuntive, oltre ad interessi e sanzioni” - relativi agli anni “1999 e 2000” per un importo totale pari ad € 9.874,74
§ 2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si sono costituiti i convenuti che resistono al ricorso e ne chiedono il rigetto.
§ 3. Il ricorso è risultato infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
Con unico motivo di ricorso viene eccepita la prescrizione estintiva quinquennale anche dalla data di presunta notifica dell'avviso di addebito.
Il motivo è infondato. L'avviso di addebito n. 39420120001646216000 è stato regolarmente notificato in data 18.06.2012 (cfr. avviso di ricevimento versato in atti dall' ed indicizzato sotto l'allegato 2), completo della facciata con la CP_1
2 sottoscrizione del destinatario ed il timbro dell'Ufficio postale, per visualizzare tale facciata si deve cliccare la pagina 2 dell'allegato). L'avviso di addebito è divenuto titolo definitivo ed irrettrattabile perchè non è stato tempestivamente impugnato nel termine perentorio di 40 gg. dalla sua notifica. Sulla perentorietà del termine più volte si è pronunciata la Suprema
Corte, tra le altre, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 21365 del 15/10/2010: "In tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, fissato dall'art. 24 del
d.lgs. n. 46 del 1999 in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento onde consentire l'instaurazione di un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile il credito contributivo, in caso di omessa tempestiva impugnazione, ed a consentirne una rapida riscossione" (cfr. anche Cass. 4506/2007; 17978/2008;
16203/2008).
Per la natura del termine indicato, deve ritenersi che nessun rilievo in ordine alla fondatezza e ritualità dell'emissione del titolo e nessun approfondimento di merito possa essere effettuato se non attraverso lo strumento dell'opposizione tempestivamente proposta, in mancanza della quale l'avviso di addebito diventa esecutivo, restando preclusa ogni contestazione in ordine al suo contenuto e legittimità.
Dalla data di notifica dell'avviso di addebito (18.6.2012) decorre il termine di prescrizione quinquennale che, nel caso di specie, il concessionario ha diligentemente curato di interrompere con la notifica dei seguenti atti aventi efficacia interruttiva:
- comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
09476201700000812000, notificata tramite racc. a/r il 24.03.2017;
- notifica rimborso e proposta di compensazione ex art. 28-ter DPR 602/73, notificata tramite a/r il 20.09.2019;
- intimazione di pagamento n. 09420229005429719/000, notificata il
24.10.2022 ed oggetto del presente giudizio.
Pertanto l'avviso di addebito n. 39420120001646216000 è attuale ed il ricorrente è tenuto al pagamento dello stesso intimato con l'intimazione di pagamento per cui è causa.
§ 4. Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo ex DM 55/2014 a favore di ciascuna parte resistente ma in misura minima in considerazione della non complessità dell'unica questione di diritto.
p.q.m.
- rigetta il ricorso e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente è tenuto al pagamento dell'avviso di addebito n. 39420120001646216000 sotteso all'intimazione di pagamento n.09420229005429719/000 ;
3 - condanna il ricorrente al pagamento delle spese legali in favore dell'
[...]
in solido con la , in Controparte_1 CP_2 persona del rispettivo legale rapp.te p.t., che liquida in € 1.863,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva se dovuti come per legge;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese legali in favore di
[...]
, in persona del legale rapp.te p.t., che liquida in € Controparte_8
1.863,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali
15%, cpa e iva come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, 7/02/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
4
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 6.02.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 27
/ 2023;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 04/01/2023 ed iscritto al n 27 - 2023 RG , vertente tra
- (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Romano (c.f.: C.F._2
), nel cui studio in Locri (RC), Via Trieste 43, è elettivamente
[...] domiciliato, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
- (C.F. Controparte_1 P.IVA_1
– P. IVA ) con Sede in Roma Via Ciro il Grande, 21, in proprio P.IVA_2
e quale mandatario della in forza di procura speciale a rogito Controparte_2 della dott.ssa Notaio in Tivoli, rep. n. 37521 del 3 luglio Persona_1
2014, costituito ai sensi di legge in persona del suo Presidente e rappresentante pro-tempore, il quale agli effetti del presente giudizio elettivamente domicilia in Reggio Calabria, via D. Romeo n. 15, presso i procuratori che lo rappresentano e difendono congiuntamente e separatamente in forza di procura generale alle liti collettivamente conferita per notaio in Fiumicino (RM) il 23 gennaio 2023, Repertorio Persona_2
37590 - Raccolta n. 7131, agli avvocati Angelo Labrini
( ), Angela M. Fazio ( , Angela C.F._3 C.F._4
1 ( ), Dario C. Adornato CP_3 C.F._5
( ; C.F._6
- ente pubblico Controparte_4 economico, che, in forza del disposto di cui all'art. 1 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre
2016, n. 225, a decorrere dal 1° luglio 2017, subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del CP_5
, (C.F. P IVA ), con sede in Roma, Via G. Grezar n. CP_6 P.IVA_3
14, in persona del legale rappresentante pro-tempore e per esso CP_7
in qualita' di Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio Calabria,
[...]
a cio' autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio Per_3
- Roma repertorio nr 180134 raccolta nr 12348 del
[...]
22/06/2023,elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, Viale Giacomo Matteotti n. 55, presso e nello Studio dell'Avv. Pietro Rosano (CF.
) che la rappresenta e difende;
C.F._7
-resistenti-
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il 04.01.2023 il ricorrente chiede l'accertamento della prescrizione dei contributi portati dall'avviso di addebito sotteso (tra altre crediti) all'intimazione di pagamento n. 09420229005429719/000, notificatagli in data 24/10/2022 da , Controparte_4 limitando espressamente la domanda al sotteso avviso di addebito:
- 39420120001646216000 – Sede di Reggio Calabria, CP_1 presuntivamente notificata in data 18.06.2012 ed afferente ad un presunto mancato pagamento di contributi “I.V.S. operai a tempo determinato – comp. individuale e somme aggiuntive, oltre ad interessi e sanzioni” - relativi agli anni “1999 e 2000” per un importo totale pari ad € 9.874,74
§ 2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si sono costituiti i convenuti che resistono al ricorso e ne chiedono il rigetto.
§ 3. Il ricorso è risultato infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
Con unico motivo di ricorso viene eccepita la prescrizione estintiva quinquennale anche dalla data di presunta notifica dell'avviso di addebito.
Il motivo è infondato. L'avviso di addebito n. 39420120001646216000 è stato regolarmente notificato in data 18.06.2012 (cfr. avviso di ricevimento versato in atti dall' ed indicizzato sotto l'allegato 2), completo della facciata con la CP_1
2 sottoscrizione del destinatario ed il timbro dell'Ufficio postale, per visualizzare tale facciata si deve cliccare la pagina 2 dell'allegato). L'avviso di addebito è divenuto titolo definitivo ed irrettrattabile perchè non è stato tempestivamente impugnato nel termine perentorio di 40 gg. dalla sua notifica. Sulla perentorietà del termine più volte si è pronunciata la Suprema
Corte, tra le altre, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 21365 del 15/10/2010: "In tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, fissato dall'art. 24 del
d.lgs. n. 46 del 1999 in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento onde consentire l'instaurazione di un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile il credito contributivo, in caso di omessa tempestiva impugnazione, ed a consentirne una rapida riscossione" (cfr. anche Cass. 4506/2007; 17978/2008;
16203/2008).
Per la natura del termine indicato, deve ritenersi che nessun rilievo in ordine alla fondatezza e ritualità dell'emissione del titolo e nessun approfondimento di merito possa essere effettuato se non attraverso lo strumento dell'opposizione tempestivamente proposta, in mancanza della quale l'avviso di addebito diventa esecutivo, restando preclusa ogni contestazione in ordine al suo contenuto e legittimità.
Dalla data di notifica dell'avviso di addebito (18.6.2012) decorre il termine di prescrizione quinquennale che, nel caso di specie, il concessionario ha diligentemente curato di interrompere con la notifica dei seguenti atti aventi efficacia interruttiva:
- comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
09476201700000812000, notificata tramite racc. a/r il 24.03.2017;
- notifica rimborso e proposta di compensazione ex art. 28-ter DPR 602/73, notificata tramite a/r il 20.09.2019;
- intimazione di pagamento n. 09420229005429719/000, notificata il
24.10.2022 ed oggetto del presente giudizio.
Pertanto l'avviso di addebito n. 39420120001646216000 è attuale ed il ricorrente è tenuto al pagamento dello stesso intimato con l'intimazione di pagamento per cui è causa.
§ 4. Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo ex DM 55/2014 a favore di ciascuna parte resistente ma in misura minima in considerazione della non complessità dell'unica questione di diritto.
p.q.m.
- rigetta il ricorso e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente è tenuto al pagamento dell'avviso di addebito n. 39420120001646216000 sotteso all'intimazione di pagamento n.09420229005429719/000 ;
3 - condanna il ricorrente al pagamento delle spese legali in favore dell'
[...]
in solido con la , in Controparte_1 CP_2 persona del rispettivo legale rapp.te p.t., che liquida in € 1.863,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva se dovuti come per legge;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese legali in favore di
[...]
, in persona del legale rapp.te p.t., che liquida in € Controparte_8
1.863,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali
15%, cpa e iva come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, 7/02/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
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