Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVII, sentenza 26/01/2026, n. 1026
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Nullità dell'intimazione di pagamento per violazione della legge 228/2012, art. 1, comma 544

    La Corte rileva che la cartella di pagamento impugnata era stata oggetto di intimazioni di pagamento regolarmente notificate e non impugnate. La notifica dell'intimazione di pagamento comporta l'applicazione dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, determinando il decorso del termine per impugnare l'atto presupposto. La notificazione dell'intimazione di pagamento interrompe inoltre il decorso del termine di prescrizione.

  • Inammissibile
    Difetto di motivazione della cartella

    Le censure concernenti la cartella di pagamento sono inammissibili perché la cartella non è stata tempestivamente impugnata, né dopo la sua notificazione, né dopo la successiva intimazione di pagamento notificata nel settembre 2019.

  • Inammissibile
    Difetto di motivazione della cartella per mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi

    Le censure concernenti la cartella di pagamento sono inammissibili perché la cartella non è stata tempestivamente impugnata, né dopo la sua notificazione, né dopo la successiva intimazione di pagamento notificata nel settembre 2019.

  • Rigettato
    Prescrizione triennale della tassa auto

    Il motivo concernente l'asserita prescrizione del tributo va respinto. La notificazione dell'intimazione di pagamento del 30.09.2019 ha interrotto il decorso del termine di prescrizione. L'intimazione di pagamento successiva, notificata il 22.02.2023, è tempestiva, tenendo conto anche del periodo di sospensione per emergenza Covid-19.

  • Inammissibile
    Inesistenza e/o nullità della notifica della cartella

    Le censure concernenti la cartella di pagamento sono inammissibili perché la cartella non è stata tempestivamente impugnata, né dopo la sua notificazione, né dopo la successiva intimazione di pagamento notificata nel settembre 2019.

  • Inammissibile
    Inesistenza del titolo esecutivo per mancata redazione e sottoscrizione del ruolo

    Le censure concernenti la cartella di pagamento sono inammissibili perché la cartella non è stata tempestivamente impugnata, né dopo la sua notificazione, né dopo la successiva intimazione di pagamento notificata nel settembre 2019.

  • Rigettato
    Nullità dell'intimazione di pagamento per difetto di indicazione degli estremi del titolo esecutivo

    Le censure avverso l'ultima intimazione di pagamento sono infondate poiché essa è pienamente rispondente ai requisiti di legge e regolarmente notificata.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVII, sentenza 26/01/2026, n. 1026
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1026
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

    Testo completo