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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVII, sentenza 26/01/2026, n. 1026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1026 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1026/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 27, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 11:15 in composizione monocratica:
BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 5178/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130203186419000 BOLLO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229041324491000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 13261/2025 depositato il
22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il 21 febbraio 2025 il signor Ricorrente_1 riassumeva il giudizio già incardinato dinanzi al Giudice di Pace di Roma per l'impugnazione - a seguito della ricezione dell'intimazione di pagamento n. 097 2022 9041324491 000, notificata il 22 febbraio 2023 per l'importo di
€ 169.000,00 circa - di una soltanto delle numerose cartelle poste a fondamento di tale ingiunzione, precisamente la cartella di pagamento n. n. 097 2013 0203186419 000, dell'importo di € 359,00.
Dinanzi al Giudice di Pace era stata eccepita, tra l'altro, l'intervenuta prescrizione del diritto dell'ente impositore alla riscossione delle somme ingiunte, ma con sentenza n. 11479/2024 in data 18.11.2024 era stato dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario.
Nel riassumere il giudizio, il ricorrente si riportava ai seguenti motivi di impugnazione del ricorso introduttivo:
- il difetto di motivazione della cartella per difetto di indicazione dell'Ente impositore, nonché degli estremi del titolo esecutivo e della data di esecutività del ruolo;
- il difetto di motivazione della cartella per difetto di indicazione dei criteri di calcolo degli interessi applicati;
- la prescrizione triennale della tassa auto portata dalla cartella di pagamento;
- l'inesistenza e/o nullità della notifica;
- l'inesistenza del titolo esecutivo per mancata redazione e sottoscrizione del ruolo;
- la nullità/inesistenza dell'intimazione di pagamento impugnata per difetto di indicazione degli estremi del titolo esecutivo.
Quindi formulava le seguenti conclusioni: <voglia il giudice, in accoglimento della presente domanda, per tutti i motivi di cui al atto, accertare e dichiarare, via preliminare ed assorbente, l'intervenuta prescrizione ex lege 60 86 successive modifiche nonché, subordine, solo qualora dovesse risultare infondata l'eccezione prescrizione, la nullità- inesistenza notifica cartella opposta con conseguente decadenza, o del diritto p.a. alla riscossione delle somme contestazione, nonchè dichiarare (per atto) manifesta illegittimità dichiarata iscrizione a ruolo contempo l'insussistenza rapporto obbligatorio siccome rappresentato dal concessionario nella oggetto causa.
Voglia il Giudice, in accoglimento della presente domanda, per tutti i motivi di cui al presente atto, accertare e dichiarare la nullità della intimazione di pagamento per violazione della legge 228/2012, art. 1, comma 544, stante il difetto di preventiva notifica del sollecito di pagamento.
Vinte le spese di lite con il beneficio di distrazione ex art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv. Difensore_1, da porsi in via solidale a carico dei convenuti, per aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari.>>.
Si costituiva in resistenza l'Agenzia delle Entrate – Riscossione eccependo l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del ricorso osservando che la procedura di riscossione effettuata nei confronti dell'opponente si sarebbe dovuta ritenere pienamente legittima, in quanto avvenuta mediante la rituale notifica dell'intimazione di pagamento n. 09720229041324491, in data 22.02.2023, come si evinceva dall'avviso di ricevimento allegato (all. 1).
Precisava che tale intimazione di pagamento si fondava su molteplici cartelle di pagamento, tra cui la cartella di pagamento n. 09720130203186419000, di Euro 359,00, notificata il 20.09.2013 (all. 2), ricevuta da familiare convivente, come si rileva dall'avviso di ricevimento allegato, non opposta dal ricorrente nei termini di legge, relativa a tasse automobilistiche, Ente impositore Regione Lazio – Tassa Automobilistica, e che nessuna prescrizione era maturata poiché, prima dell'intimazione di pagamento n. 09720229041324491 impugnata, notificata in data 22.02.2023, con data di spedizione della raccomandata 17.11.2022 (vedi avviso ricevimento all. 1), erano state notificate, nell'ordine:
1) cartella di pagamento n. 09720130203186419000, indicata da parte ricorrente, notificata il 20.09.2013
(all. 2)
2) intimazione di pagamento n. 09720169062113038000, notificata mezzo pec in data 02.12.2016 nella quale rientra la suddetta cartella di pagamento (all. 4)
3) intimazione di pagamento n. 09720199008280943000, notificata in data 08.03.2019, mezzo pec, nella quale rientra la suddetta cartella di pagamento (all. 5);
4) intimazione di pagamento 09720199067205137000, notificata in data 30.09.2019, mezzo pec, nella quale rientra la suddetta cartella di pagamento (all. 6);
5) da ultimo, appunto, intimazione di pagamento n. 09720229041324491 impugnata, notificata in data
22.02.2023, con ritiro allo sportello (cfr. all. 1), con data di spedizione 17.11.2022.
Pertanto, dopo aver eccepito l'inammissibilità delle censure contro la cartella di pagamento, deduceva in merito a motivi di impugnazione e concludeva chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Il ricorso è stato trattato nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025 e il dispositivo è stato depositato in data 22 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è in parte inammissibile ed in parte infondato.
Rilevante è la circostanza che la cartella di pagamento impugnata sia stata oggetto di intimazioni di pagamento regolarmente notificate e non impugnate, in particolare della intimazione di pagamento n.
09720199067205137000, notificata in data 30.09.2019, con pec ricevuta dal destinatario (all. sub 6 del fascicolo dell'AdER).
In tale eventualità non è necessario verificare la regolarità delle precedenti notificazioni delle cartelle di pagamento poiché superate dalla notificazione dell'intimazione di pagamento, per le seguenti due ragioni.
La notificazione dell'intimazione di pagamento comporta, in primo luogo, l'applicazione dell'art. 19, comma
3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di modo che, portando a conoscenza del destinatario la pregressa emissione della cartella di pagamento (anche nell'ipotesi in cui questa non sia stata regolarmente notificata), determina il decorso del termine per impugnare (con effetto c.d. recuperatorio) l'atto presupposto sia per vizi attinenti alla pretesa creditoria che, eventualmente, per vizi attinenti la notificazione della cartella. In mancanza di impugnazione tempestiva, il successivo ricorso avverso la cartella di pagamento - nonché avverso il ruolo, del quale la cartella di pagamento non è altro che un estratto - è inammissibile.
In secondo luogo, la notificazione dell'intimazione di pagamento determina l'interruzione del decorso del termine di prescrizione e l'inizio di altro periodo utile ai medesimi fini.
Nel caso di specie, è sufficiente soffermarsi sull'intimazione di pagamento sopra indicata. Considerato l'effetto interruttivo prodottosi appunto il 30 settembre 2019, è tempestiva l'intimazione di pagamento successiva n.
09720229041324491, notificata in data 22.02.2023, quando non era ancora decorso il termine di prescrizione triennale relativo al tributo regionale, dal momento che occorre tenere conto del periodo di sospensione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 disposta per l'emergenza da Covid 19.
Va quindi respinto il motivo concernente l'asserita prescrizione del tributo, mentre sono inammissibili tutte le censure concernenti la cartella di pagamento (e il ruolo esattoriale), perché non solo la cartella di pagamento non è stata tempestivamente impugnata dopo la sua notificazione, ma nemmeno dopo la predetta intimazione di pagamento notificata nel settembre 2019, che ha preceduto l'intimazione di pagamento che ha dato luogo alla presente impugnazione.
Sono infondate le censure avverso tale ultima intimazione di pagamento poiché pienamente rispondente ai requisiti di legge e regolarmente notificata, come dimostrato dalla sua tempestiva impugnazione dinanzi al
Giudice di Pace.
Il ricorso va quindi complessivamente respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a favore dell'Agenzia delle Entrate –
Riscossione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, in composizione monocratica, respinge il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in favore dell'Agenzia delle
Entrate - Riscossione nell'importo di € 200,00, oltre accessori come per legge. Roma, 17 dicembre 2025.
Il giudice monocratico Giuseppina Luciana Barreca
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 27, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 11:15 in composizione monocratica:
BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 5178/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130203186419000 BOLLO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229041324491000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 13261/2025 depositato il
22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il 21 febbraio 2025 il signor Ricorrente_1 riassumeva il giudizio già incardinato dinanzi al Giudice di Pace di Roma per l'impugnazione - a seguito della ricezione dell'intimazione di pagamento n. 097 2022 9041324491 000, notificata il 22 febbraio 2023 per l'importo di
€ 169.000,00 circa - di una soltanto delle numerose cartelle poste a fondamento di tale ingiunzione, precisamente la cartella di pagamento n. n. 097 2013 0203186419 000, dell'importo di € 359,00.
Dinanzi al Giudice di Pace era stata eccepita, tra l'altro, l'intervenuta prescrizione del diritto dell'ente impositore alla riscossione delle somme ingiunte, ma con sentenza n. 11479/2024 in data 18.11.2024 era stato dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario.
Nel riassumere il giudizio, il ricorrente si riportava ai seguenti motivi di impugnazione del ricorso introduttivo:
- il difetto di motivazione della cartella per difetto di indicazione dell'Ente impositore, nonché degli estremi del titolo esecutivo e della data di esecutività del ruolo;
- il difetto di motivazione della cartella per difetto di indicazione dei criteri di calcolo degli interessi applicati;
- la prescrizione triennale della tassa auto portata dalla cartella di pagamento;
- l'inesistenza e/o nullità della notifica;
- l'inesistenza del titolo esecutivo per mancata redazione e sottoscrizione del ruolo;
- la nullità/inesistenza dell'intimazione di pagamento impugnata per difetto di indicazione degli estremi del titolo esecutivo.
Quindi formulava le seguenti conclusioni: <voglia il giudice, in accoglimento della presente domanda, per tutti i motivi di cui al atto, accertare e dichiarare, via preliminare ed assorbente, l'intervenuta prescrizione ex lege 60 86 successive modifiche nonché, subordine, solo qualora dovesse risultare infondata l'eccezione prescrizione, la nullità- inesistenza notifica cartella opposta con conseguente decadenza, o del diritto p.a. alla riscossione delle somme contestazione, nonchè dichiarare (per atto) manifesta illegittimità dichiarata iscrizione a ruolo contempo l'insussistenza rapporto obbligatorio siccome rappresentato dal concessionario nella oggetto causa.
Voglia il Giudice, in accoglimento della presente domanda, per tutti i motivi di cui al presente atto, accertare e dichiarare la nullità della intimazione di pagamento per violazione della legge 228/2012, art. 1, comma 544, stante il difetto di preventiva notifica del sollecito di pagamento.
Vinte le spese di lite con il beneficio di distrazione ex art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv. Difensore_1, da porsi in via solidale a carico dei convenuti, per aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari.>>.
Si costituiva in resistenza l'Agenzia delle Entrate – Riscossione eccependo l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del ricorso osservando che la procedura di riscossione effettuata nei confronti dell'opponente si sarebbe dovuta ritenere pienamente legittima, in quanto avvenuta mediante la rituale notifica dell'intimazione di pagamento n. 09720229041324491, in data 22.02.2023, come si evinceva dall'avviso di ricevimento allegato (all. 1).
Precisava che tale intimazione di pagamento si fondava su molteplici cartelle di pagamento, tra cui la cartella di pagamento n. 09720130203186419000, di Euro 359,00, notificata il 20.09.2013 (all. 2), ricevuta da familiare convivente, come si rileva dall'avviso di ricevimento allegato, non opposta dal ricorrente nei termini di legge, relativa a tasse automobilistiche, Ente impositore Regione Lazio – Tassa Automobilistica, e che nessuna prescrizione era maturata poiché, prima dell'intimazione di pagamento n. 09720229041324491 impugnata, notificata in data 22.02.2023, con data di spedizione della raccomandata 17.11.2022 (vedi avviso ricevimento all. 1), erano state notificate, nell'ordine:
1) cartella di pagamento n. 09720130203186419000, indicata da parte ricorrente, notificata il 20.09.2013
(all. 2)
2) intimazione di pagamento n. 09720169062113038000, notificata mezzo pec in data 02.12.2016 nella quale rientra la suddetta cartella di pagamento (all. 4)
3) intimazione di pagamento n. 09720199008280943000, notificata in data 08.03.2019, mezzo pec, nella quale rientra la suddetta cartella di pagamento (all. 5);
4) intimazione di pagamento 09720199067205137000, notificata in data 30.09.2019, mezzo pec, nella quale rientra la suddetta cartella di pagamento (all. 6);
5) da ultimo, appunto, intimazione di pagamento n. 09720229041324491 impugnata, notificata in data
22.02.2023, con ritiro allo sportello (cfr. all. 1), con data di spedizione 17.11.2022.
Pertanto, dopo aver eccepito l'inammissibilità delle censure contro la cartella di pagamento, deduceva in merito a motivi di impugnazione e concludeva chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Il ricorso è stato trattato nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025 e il dispositivo è stato depositato in data 22 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è in parte inammissibile ed in parte infondato.
Rilevante è la circostanza che la cartella di pagamento impugnata sia stata oggetto di intimazioni di pagamento regolarmente notificate e non impugnate, in particolare della intimazione di pagamento n.
09720199067205137000, notificata in data 30.09.2019, con pec ricevuta dal destinatario (all. sub 6 del fascicolo dell'AdER).
In tale eventualità non è necessario verificare la regolarità delle precedenti notificazioni delle cartelle di pagamento poiché superate dalla notificazione dell'intimazione di pagamento, per le seguenti due ragioni.
La notificazione dell'intimazione di pagamento comporta, in primo luogo, l'applicazione dell'art. 19, comma
3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di modo che, portando a conoscenza del destinatario la pregressa emissione della cartella di pagamento (anche nell'ipotesi in cui questa non sia stata regolarmente notificata), determina il decorso del termine per impugnare (con effetto c.d. recuperatorio) l'atto presupposto sia per vizi attinenti alla pretesa creditoria che, eventualmente, per vizi attinenti la notificazione della cartella. In mancanza di impugnazione tempestiva, il successivo ricorso avverso la cartella di pagamento - nonché avverso il ruolo, del quale la cartella di pagamento non è altro che un estratto - è inammissibile.
In secondo luogo, la notificazione dell'intimazione di pagamento determina l'interruzione del decorso del termine di prescrizione e l'inizio di altro periodo utile ai medesimi fini.
Nel caso di specie, è sufficiente soffermarsi sull'intimazione di pagamento sopra indicata. Considerato l'effetto interruttivo prodottosi appunto il 30 settembre 2019, è tempestiva l'intimazione di pagamento successiva n.
09720229041324491, notificata in data 22.02.2023, quando non era ancora decorso il termine di prescrizione triennale relativo al tributo regionale, dal momento che occorre tenere conto del periodo di sospensione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 disposta per l'emergenza da Covid 19.
Va quindi respinto il motivo concernente l'asserita prescrizione del tributo, mentre sono inammissibili tutte le censure concernenti la cartella di pagamento (e il ruolo esattoriale), perché non solo la cartella di pagamento non è stata tempestivamente impugnata dopo la sua notificazione, ma nemmeno dopo la predetta intimazione di pagamento notificata nel settembre 2019, che ha preceduto l'intimazione di pagamento che ha dato luogo alla presente impugnazione.
Sono infondate le censure avverso tale ultima intimazione di pagamento poiché pienamente rispondente ai requisiti di legge e regolarmente notificata, come dimostrato dalla sua tempestiva impugnazione dinanzi al
Giudice di Pace.
Il ricorso va quindi complessivamente respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a favore dell'Agenzia delle Entrate –
Riscossione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, in composizione monocratica, respinge il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in favore dell'Agenzia delle
Entrate - Riscossione nell'importo di € 200,00, oltre accessori come per legge. Roma, 17 dicembre 2025.
Il giudice monocratico Giuseppina Luciana Barreca