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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 14/11/2025, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1591/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALMI
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Francesco Pio Me, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1591/2023 promossa da:
nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Sergio ZA Parte_1
e CC ZA
- Debitore opponente contro rappresentata e difesa dall'avv. Paola Zappa Controparte_1
- Creditore opposto
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
In decisione all'udienza del 13 novembe 2025 ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Conclusioni delle parti
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ha rappresentato le Parte_1 seguenti conclusioni:
Preliminarmente:
1) Accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto per assenza dei requisiti di cui all'art. 633 ss.;
Nel merito:
2) accertare l'indeterminatezza e l'illegittimità della e conseguentemente Parte_2
l'inesistenza del credito azionato con il monitorio e per l'effetto, dichiarare che il decreto ingiuntivo opposto è nullo e/o annullabile e/o illegittimo nonché improduttivo di giuridici effetti e,
1 conseguentemente, revocarlo previa dichiarazione di nullità e/o annullabilità del decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi esposti in fatto e diritto.-
3) in via gradata e nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda nel merito, dichiarare comunque la prescrizione del credito asseritamente vantato ai sensi dell'art. 2498 c.c. .-
4) in ogni caso condannare l'opposta al pagamento delle spese e competenze di lite, oltre rimborso forfetario 15%, c.p.a. ed i.v.a. (giusta D.M. n. 55/14) in favore del sottoscritto procuratore antistatario che ha anticipato le prime e non riscosso le seconde.-“
Salvis Juribus e con riserva di propone ogni più conducente mezzo di prova nonché di precisare e meglio articolare la domanda nei termini di legge.
Nella propria comparsa di costituzione e risposta le società creditrici opposte hanno rassegnato le seguenti discussioni:
“Voglia la S.V. Ill.ma, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione reiette:
- in via principale e nel merito: rigettare le domande attoree poiché infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- in via subordinata e nel merito: condannare l'opponente al pagamento a favore di Controparte_1
per i titoli per cui è causa, dell'importo di € 18.625,39 (o di quel diverso importo
[...] che dovesse essere stabilito in corso di causa) oltre agli interessi di legge dalla scadenza della fattura al saldo effettivo;
con vittoria di spese del presente giudizio, nonché della fase monitoria;
Nel corso del giudizio le parti depositavano i loro scritti difensivi.
Infine, dopo aver stimolato il contraddittorio tra le parti sulla procedibilità della domanda la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 13 novembre 2025 ai sensi degli artt. 127 e 281 sexies c.p.c.
2. Sull'improcedibilità della domanda
Ritiene questo giudicante assorbente rispetto a ogni altra questione sollevata dalle parti quella relativa al difetto di procedibilità della domanda, rilevata d'ufficio.
Sul punto, dagli atti di causa emerge quanto segue.
In ragione del mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria il giudice assegnava, all'esito dell'udienza del 26 marzo 2025, termine per incardinare detta mediazione.
All'esito della successiva udienza cartolare del 16 ottobre 2025 il giudice invitava le parti a interloquire in merito all'espletamento della procedura di mediazione.
Tale procedura non risulta essere stata espletata correttamente per tutti i motivi che seguono.
Preliminarmente ritiene questo giudicante di fare proprio il principio di diritto ai sensi del quale la parte, qualora per sua scelta o per impossibilità non possa partecipare personalmente ad un incontro
2 di mediazione, possa farsi sostituire da una persona di sua fiducia e, quindi, sia dal suo difensore, sia da un terzo.
Allo scopo di delegare validamente un soggetto alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere tramite una procura speciale sostanziale, avente come specifico oggetto la partecipazione al procedimento conciliativo ed il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto, al fine di garantire che sia presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia.
Nel caso di specie, dal verbale di mediazione risulta invece che davanti al mediatore fosse presente, in sostituzione della parte, un rappresentante, l'Avv. Erica Aprile, su mera delega del dominus (Avv.
CO ON), e quindi non munito di adeguati poteri.
In altre parole, la parte che non compare personalmente davanti al mediatore può delegare il proprio difensore, purché dietro conferimento di procura sostanziale.
Tuttavia, il difensore non può delegare a sua volta i poteri ricevuti in favore di un terzo, in base al principio delegatus non potest delegare.
Pertanto, non essendo stata validamente esperita la procedura di mediazione, la domanda azionata dalle creditrici è improcedibile.
3. Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza e sono determinate secondo il D.M. 55/2014.
Le spese vengono determinate riguardo ai procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale di valore ricompreso tra € 5.201,00 e € 26.000,00 ed eliminando la fase istruttoria che non si è tenuta.
Pertanto, il quale parte soccombente, deve essere condannata Controparte_1 alla rifusione delle spese di lite, in favore che si liquidano in € 1.700 ,00 come Parte_1 compensi per le fasi ed € 255,00 per spese generali.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: in accoglimento dell'opposizione dichiara improcedibile la domanda promossa dal creditore nei Controparte_1 confronti di e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 397/2023 emesso in data Parte_1
2 novembre 2023 dal Tribunale di Palmi;
condanna alla rifusione delle spese di lite, in favore del difensore Controparte_1 di quale antistatario che si liquidano in € 1.700 ,00 come compensi per le fasi ed € Parte_1
255,00 per spese generali oltre IVA e cpa se dovuti.
Palmi, 14 novembre 2025
3 Il Giudice
Dott. Francesco Pio Me
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALMI
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Francesco Pio Me, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1591/2023 promossa da:
nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Sergio ZA Parte_1
e CC ZA
- Debitore opponente contro rappresentata e difesa dall'avv. Paola Zappa Controparte_1
- Creditore opposto
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
In decisione all'udienza del 13 novembe 2025 ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Conclusioni delle parti
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ha rappresentato le Parte_1 seguenti conclusioni:
Preliminarmente:
1) Accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto per assenza dei requisiti di cui all'art. 633 ss.;
Nel merito:
2) accertare l'indeterminatezza e l'illegittimità della e conseguentemente Parte_2
l'inesistenza del credito azionato con il monitorio e per l'effetto, dichiarare che il decreto ingiuntivo opposto è nullo e/o annullabile e/o illegittimo nonché improduttivo di giuridici effetti e,
1 conseguentemente, revocarlo previa dichiarazione di nullità e/o annullabilità del decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi esposti in fatto e diritto.-
3) in via gradata e nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda nel merito, dichiarare comunque la prescrizione del credito asseritamente vantato ai sensi dell'art. 2498 c.c. .-
4) in ogni caso condannare l'opposta al pagamento delle spese e competenze di lite, oltre rimborso forfetario 15%, c.p.a. ed i.v.a. (giusta D.M. n. 55/14) in favore del sottoscritto procuratore antistatario che ha anticipato le prime e non riscosso le seconde.-“
Salvis Juribus e con riserva di propone ogni più conducente mezzo di prova nonché di precisare e meglio articolare la domanda nei termini di legge.
Nella propria comparsa di costituzione e risposta le società creditrici opposte hanno rassegnato le seguenti discussioni:
“Voglia la S.V. Ill.ma, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione reiette:
- in via principale e nel merito: rigettare le domande attoree poiché infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- in via subordinata e nel merito: condannare l'opponente al pagamento a favore di Controparte_1
per i titoli per cui è causa, dell'importo di € 18.625,39 (o di quel diverso importo
[...] che dovesse essere stabilito in corso di causa) oltre agli interessi di legge dalla scadenza della fattura al saldo effettivo;
con vittoria di spese del presente giudizio, nonché della fase monitoria;
Nel corso del giudizio le parti depositavano i loro scritti difensivi.
Infine, dopo aver stimolato il contraddittorio tra le parti sulla procedibilità della domanda la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 13 novembre 2025 ai sensi degli artt. 127 e 281 sexies c.p.c.
2. Sull'improcedibilità della domanda
Ritiene questo giudicante assorbente rispetto a ogni altra questione sollevata dalle parti quella relativa al difetto di procedibilità della domanda, rilevata d'ufficio.
Sul punto, dagli atti di causa emerge quanto segue.
In ragione del mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria il giudice assegnava, all'esito dell'udienza del 26 marzo 2025, termine per incardinare detta mediazione.
All'esito della successiva udienza cartolare del 16 ottobre 2025 il giudice invitava le parti a interloquire in merito all'espletamento della procedura di mediazione.
Tale procedura non risulta essere stata espletata correttamente per tutti i motivi che seguono.
Preliminarmente ritiene questo giudicante di fare proprio il principio di diritto ai sensi del quale la parte, qualora per sua scelta o per impossibilità non possa partecipare personalmente ad un incontro
2 di mediazione, possa farsi sostituire da una persona di sua fiducia e, quindi, sia dal suo difensore, sia da un terzo.
Allo scopo di delegare validamente un soggetto alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere tramite una procura speciale sostanziale, avente come specifico oggetto la partecipazione al procedimento conciliativo ed il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto, al fine di garantire che sia presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia.
Nel caso di specie, dal verbale di mediazione risulta invece che davanti al mediatore fosse presente, in sostituzione della parte, un rappresentante, l'Avv. Erica Aprile, su mera delega del dominus (Avv.
CO ON), e quindi non munito di adeguati poteri.
In altre parole, la parte che non compare personalmente davanti al mediatore può delegare il proprio difensore, purché dietro conferimento di procura sostanziale.
Tuttavia, il difensore non può delegare a sua volta i poteri ricevuti in favore di un terzo, in base al principio delegatus non potest delegare.
Pertanto, non essendo stata validamente esperita la procedura di mediazione, la domanda azionata dalle creditrici è improcedibile.
3. Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza e sono determinate secondo il D.M. 55/2014.
Le spese vengono determinate riguardo ai procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale di valore ricompreso tra € 5.201,00 e € 26.000,00 ed eliminando la fase istruttoria che non si è tenuta.
Pertanto, il quale parte soccombente, deve essere condannata Controparte_1 alla rifusione delle spese di lite, in favore che si liquidano in € 1.700 ,00 come Parte_1 compensi per le fasi ed € 255,00 per spese generali.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: in accoglimento dell'opposizione dichiara improcedibile la domanda promossa dal creditore nei Controparte_1 confronti di e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 397/2023 emesso in data Parte_1
2 novembre 2023 dal Tribunale di Palmi;
condanna alla rifusione delle spese di lite, in favore del difensore Controparte_1 di quale antistatario che si liquidano in € 1.700 ,00 come compensi per le fasi ed € Parte_1
255,00 per spese generali oltre IVA e cpa se dovuti.
Palmi, 14 novembre 2025
3 Il Giudice
Dott. Francesco Pio Me
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