CGT2
Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 307/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente
DE SI GIANCARLO, Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1764/2024 depositato il 05/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
Difensore_4 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Municipia Spa - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6705/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 8 e pubblicata il 21/12/2023 Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 202170731407301916310444 TARI 2017
- INVITO AL PAGAMENTO n. 202170731407301916310444 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 220/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Innanzi la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza con ricorso regolarmente notificato a mezzo pec, il Commissario Straordinario dellRicorrente_1 con sede in Cosenza, Indirizzo_1 snc, P.IVA 01987250782, impugnava il sollecito n. 202170731407301916310444 del 23/12/2021, notificato il 6.5.2022, emesso dal Comune di Cosenza e, per esso, dal proprio agente della riscossione Municipia Spa, con cui era stato richiesto il pagamento di euro 1.390,847,00 a titolo di TARI per gli anni 2017 e 2018. Deduceva Ricorrente_1 ricorrente la illegittimità del sollecito perché non preceduto da un avviso di accertamento in rettifica in presenza di una preventiva comunicazione dell'Ente sulle superfici tassabili;
la sua illegittimità per difetto di motivazione;
la insussistenza dei presupposti impositivi per buona parte della superficie del p.o. Nominativo_1, per essere l'immobile in ristrutturazione dal 2015, dovendo deve essere tassato solo per 785,00 mq;
il diritto all'esenzione totale per le parti che producevano rifiuti speciali con conseguente riduzione del dovuto nella misura dell'80% sull'intera superficie da tassare.
Concludeva perchè, previa sospensione della sua esecutorietà, la Corte volesse:
1) Accertare e dichiarare la nullità totale o in subordine parziale, per i motivi sopra dedotti dell'atto impugnato.
2) In ulteriore subordine rettificare l'avviso di accertamento come segue:
a. Aree da sottoporre a Tassazione Ospedale_1 31.738,08 MQ
b. Aree da sottoporre a Tassazione Ospedale_2 785,00 MQ
c. Aree da Tassare Direzione sanitaria, Indirizzo_2.742,00 MQ
d. Aree da Tassare ambulatorio Indirizzo_3 MQ. e disporre che su tali aree la ricorrente ha diritto a beneficiare della riduzione della TARIFFA pari all'80'% o in altra percentuale ritenuta opportuna dal Collegio
Giudicante.
Il tutto, con vittoria di spese e competenze del giudizio, con vittoria delle spese.
Si costituiva il Comune di Cosenza eccependo in via pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso in quanto l'impugnazione dell'avviso di accertamento prodromico all'atto impugnato era stato respinto con sentenza di questa Corte n. 1851/2021, non appellata, del 18/09/2020, depositata in Segreteria il 22/03/2021. Quanto ai presunti vizi dell'atto impugnato, ne controdeduceva la piena legittimità. Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese.
Con memoria depositata in data 24.11.2023, Ricorrente_1 ricorrente contestava le argomentazioni difensive di controparte insistendo nell'accoglimento del ricorso. Con sentenza n. 6705/2023, depositata il giorno
21/12/2023 la C.G.T. di Primo Grado di Cosenza ha rigettato il ricorso e compensato le spese di lite. Avverso la sentenza ha proposto ricorso in appello Ricorrente_1, riproponendo tutti i motivi del ricorso di primo grado, lamentando l'illegittimità della sentenza gravata per i motivi contenuti nel ricorso stesso. Si è regolarmente costituito il Comune di Cosenza, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Municipia è rimasta, invece, contumace. In sede cautelare con ordinanza interlocutoria n. 718/2024 depositata in data 11/09/2024, la corte ha rigettato l'istanza cautelare, rimandando a nuovo ruolo per la decisione di merito. Fissata l'udienza di discussione, la ricorrente ha depositato la sentenza n. 272/2025 emessa dalla C.G.T. di Secondo Grado
Calabria, che ha annullato gli avvisi di accertamento per gli stessi anni di imposta oggetto del presente giudizio: 2017 – 2018. Alla pubblica udienza del13/02/2025, il Giudizio è stato regolarmente discusso. Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e l'appello deve essere accolto.
Ricorrente_1 nel presente giudizio ha impugnato il sollecito di pagamento n. 202170731407301916310444 del 23/12/2021, anno di imposta 2017 e 2018, emesso dal Comune di
Cosenza e, per esso, dal proprio agente della riscossione Municipia Spa, notificato in data 06/05/2022, con protocollo di ingresso n. 4527/2022 con cui è stato richiesto il pagamento di euro 1.390,847,00 a titolo di
TARI per gli anni 2017 e 2018.
Gli atti sottesi al sollecito impugnato sono i seguenti:
TARI comprensivo di TEFA nr. AVVISO 1078045170103722 – anno 2017 – importo 717.0750,00
TARI comprensivo di TEFA nr. AVVISO 1078045180078310 – anno 2018 – importo 673.767,202
La ricorrente ha depositato (in allegato alle proprie note istruttorie per l'udienza di discussione) la sentenza n. 272/2025 della C.G.T. di Secondo Grado Calabria che ha annullato gli avvisi di accertamento n.
202370731941602083776565 tari 2017 e n. 202370731941602083776565 tari 2018 emessi da Municipia
SpA per conto del Comune di Cosenza.
Da una attenta disamina della sentenza n. 272/2025 e dell'allegato n. 42 di parte ricorrente, ovvero l'atto annullato dalla sentenza appena citata, si può agevolmente desumere che gi avvisi sottesi gli atti di accertamento annullati dalla sentenza n. 272/2025, sono i medesimi avvisi sottesi all'atto impugnato nel presente giudizio:
TARI comprensivo di TEFA nr. AVVISO 1078045170103722 – anno 2017 – importo 717.0750,00
TARI comprensivo di TEFA nr. AVVISO 1078045180078310 – anno 2018 – importo 673.767,202
Ragione per cui è venuto meno il presupposto impositivo che legittima l'atto impugnato nel presente giudizio.
Inoltre, la ricorrente in appello ha regolarmente e pienamente documentato il passaggio in giudicato della sentenza n. 272/2025, notificata alle controparti in data 03/02/2025, per decorrenza del termine breve e, in ogni caso, anche per decorso del termine lungo.
Tale circostanza è confermata dall'assenza di controdeduzioni sul punto da parte degli enti resistenti.
Tanto dedotto, la Corte non può che conformarsi a quanto già statuito dalla sentenza n. 272/2025 emessa dalla C.G.T. di Secondo Grado della Calabria, secondo il principio del giudicato esterno, invocato dall'appellante.
Infatti, il giudicato esterno si forma quando una sentenza, divenuta definitiva in un processo, viene fatta valere in un altro procedimento tra le stesse parti e sul medesimo oggetto, impedendo che la questione già decisa possa essere nuovamente esaminata (art. 2909 c.c.; art. 324 c.p.c.).
La giurisprudenza ha chiarito che il giudicato esterno copre il dedotto e il deducibile, incidendo su tutte le questioni che avrebbero potuto essere sollevate nel primo giudizio, purché relative al medesimo rapporto giuridico (Cass. civ. n. 33021/2022; Cass. civ. n. 6091/2020; Cass. civ. n. 11493/2004).
La prova del giudicato esterno spetta alla parte che lo invoca, la quale deve produrre la sentenza e dimostrare che essa sia passata in giudicato, ossia che non sia più soggetta a impugnazione (art. 2697 c.c.; art. 324
c.p.c.).
Tale onere è stato regolarmente assolto da parte appellante.
In conclusione, l'appello deve essere accolto, in quanto il giudicato esterno garantisce la certezza del diritto e la stabilità delle decisioni, assumendo una funzione assimilabile a quella di una norma giuridica per il caso concreto.
Venendo alla regolamentazione delle spese di lite, esse devono essere poste in solido a carico degli enti resistenti per entrambi i gradi di giudizio, secondo lo scaglione di riferimento dichiarato dall'appellante nei propri atti introduttivi di primo e secondo grado (valore tra € 1.000.001 a € 2.000.000) e sono liquidate come di seguito precisato, ai valori minimi, con distrazione in favore dell'Avv. Difensore_1:
Per il primo grado euro 12.153,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA al 22% e CPA al 4% nonché C.U.T. per euro 1.500,00
Per il secondo grado euro 14.548,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA al 22% e CPA al 4% nonché C.
U.T. per euro 1.500,00
Spese compensate tra il Comune di Cosenza e Municipia SpA.
P.Q.M.
La Corte riforma la sentenza impugnata. Spese come in motivazione.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente
DE SI GIANCARLO, Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1764/2024 depositato il 05/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
Difensore_4 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Municipia Spa - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6705/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 8 e pubblicata il 21/12/2023 Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 202170731407301916310444 TARI 2017
- INVITO AL PAGAMENTO n. 202170731407301916310444 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 220/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Innanzi la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza con ricorso regolarmente notificato a mezzo pec, il Commissario Straordinario dellRicorrente_1 con sede in Cosenza, Indirizzo_1 snc, P.IVA 01987250782, impugnava il sollecito n. 202170731407301916310444 del 23/12/2021, notificato il 6.5.2022, emesso dal Comune di Cosenza e, per esso, dal proprio agente della riscossione Municipia Spa, con cui era stato richiesto il pagamento di euro 1.390,847,00 a titolo di TARI per gli anni 2017 e 2018. Deduceva Ricorrente_1 ricorrente la illegittimità del sollecito perché non preceduto da un avviso di accertamento in rettifica in presenza di una preventiva comunicazione dell'Ente sulle superfici tassabili;
la sua illegittimità per difetto di motivazione;
la insussistenza dei presupposti impositivi per buona parte della superficie del p.o. Nominativo_1, per essere l'immobile in ristrutturazione dal 2015, dovendo deve essere tassato solo per 785,00 mq;
il diritto all'esenzione totale per le parti che producevano rifiuti speciali con conseguente riduzione del dovuto nella misura dell'80% sull'intera superficie da tassare.
Concludeva perchè, previa sospensione della sua esecutorietà, la Corte volesse:
1) Accertare e dichiarare la nullità totale o in subordine parziale, per i motivi sopra dedotti dell'atto impugnato.
2) In ulteriore subordine rettificare l'avviso di accertamento come segue:
a. Aree da sottoporre a Tassazione Ospedale_1 31.738,08 MQ
b. Aree da sottoporre a Tassazione Ospedale_2 785,00 MQ
c. Aree da Tassare Direzione sanitaria, Indirizzo_2.742,00 MQ
d. Aree da Tassare ambulatorio Indirizzo_3 MQ. e disporre che su tali aree la ricorrente ha diritto a beneficiare della riduzione della TARIFFA pari all'80'% o in altra percentuale ritenuta opportuna dal Collegio
Giudicante.
Il tutto, con vittoria di spese e competenze del giudizio, con vittoria delle spese.
Si costituiva il Comune di Cosenza eccependo in via pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso in quanto l'impugnazione dell'avviso di accertamento prodromico all'atto impugnato era stato respinto con sentenza di questa Corte n. 1851/2021, non appellata, del 18/09/2020, depositata in Segreteria il 22/03/2021. Quanto ai presunti vizi dell'atto impugnato, ne controdeduceva la piena legittimità. Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese.
Con memoria depositata in data 24.11.2023, Ricorrente_1 ricorrente contestava le argomentazioni difensive di controparte insistendo nell'accoglimento del ricorso. Con sentenza n. 6705/2023, depositata il giorno
21/12/2023 la C.G.T. di Primo Grado di Cosenza ha rigettato il ricorso e compensato le spese di lite. Avverso la sentenza ha proposto ricorso in appello Ricorrente_1, riproponendo tutti i motivi del ricorso di primo grado, lamentando l'illegittimità della sentenza gravata per i motivi contenuti nel ricorso stesso. Si è regolarmente costituito il Comune di Cosenza, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Municipia è rimasta, invece, contumace. In sede cautelare con ordinanza interlocutoria n. 718/2024 depositata in data 11/09/2024, la corte ha rigettato l'istanza cautelare, rimandando a nuovo ruolo per la decisione di merito. Fissata l'udienza di discussione, la ricorrente ha depositato la sentenza n. 272/2025 emessa dalla C.G.T. di Secondo Grado
Calabria, che ha annullato gli avvisi di accertamento per gli stessi anni di imposta oggetto del presente giudizio: 2017 – 2018. Alla pubblica udienza del13/02/2025, il Giudizio è stato regolarmente discusso. Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e l'appello deve essere accolto.
Ricorrente_1 nel presente giudizio ha impugnato il sollecito di pagamento n. 202170731407301916310444 del 23/12/2021, anno di imposta 2017 e 2018, emesso dal Comune di
Cosenza e, per esso, dal proprio agente della riscossione Municipia Spa, notificato in data 06/05/2022, con protocollo di ingresso n. 4527/2022 con cui è stato richiesto il pagamento di euro 1.390,847,00 a titolo di
TARI per gli anni 2017 e 2018.
Gli atti sottesi al sollecito impugnato sono i seguenti:
TARI comprensivo di TEFA nr. AVVISO 1078045170103722 – anno 2017 – importo 717.0750,00
TARI comprensivo di TEFA nr. AVVISO 1078045180078310 – anno 2018 – importo 673.767,202
La ricorrente ha depositato (in allegato alle proprie note istruttorie per l'udienza di discussione) la sentenza n. 272/2025 della C.G.T. di Secondo Grado Calabria che ha annullato gli avvisi di accertamento n.
202370731941602083776565 tari 2017 e n. 202370731941602083776565 tari 2018 emessi da Municipia
SpA per conto del Comune di Cosenza.
Da una attenta disamina della sentenza n. 272/2025 e dell'allegato n. 42 di parte ricorrente, ovvero l'atto annullato dalla sentenza appena citata, si può agevolmente desumere che gi avvisi sottesi gli atti di accertamento annullati dalla sentenza n. 272/2025, sono i medesimi avvisi sottesi all'atto impugnato nel presente giudizio:
TARI comprensivo di TEFA nr. AVVISO 1078045170103722 – anno 2017 – importo 717.0750,00
TARI comprensivo di TEFA nr. AVVISO 1078045180078310 – anno 2018 – importo 673.767,202
Ragione per cui è venuto meno il presupposto impositivo che legittima l'atto impugnato nel presente giudizio.
Inoltre, la ricorrente in appello ha regolarmente e pienamente documentato il passaggio in giudicato della sentenza n. 272/2025, notificata alle controparti in data 03/02/2025, per decorrenza del termine breve e, in ogni caso, anche per decorso del termine lungo.
Tale circostanza è confermata dall'assenza di controdeduzioni sul punto da parte degli enti resistenti.
Tanto dedotto, la Corte non può che conformarsi a quanto già statuito dalla sentenza n. 272/2025 emessa dalla C.G.T. di Secondo Grado della Calabria, secondo il principio del giudicato esterno, invocato dall'appellante.
Infatti, il giudicato esterno si forma quando una sentenza, divenuta definitiva in un processo, viene fatta valere in un altro procedimento tra le stesse parti e sul medesimo oggetto, impedendo che la questione già decisa possa essere nuovamente esaminata (art. 2909 c.c.; art. 324 c.p.c.).
La giurisprudenza ha chiarito che il giudicato esterno copre il dedotto e il deducibile, incidendo su tutte le questioni che avrebbero potuto essere sollevate nel primo giudizio, purché relative al medesimo rapporto giuridico (Cass. civ. n. 33021/2022; Cass. civ. n. 6091/2020; Cass. civ. n. 11493/2004).
La prova del giudicato esterno spetta alla parte che lo invoca, la quale deve produrre la sentenza e dimostrare che essa sia passata in giudicato, ossia che non sia più soggetta a impugnazione (art. 2697 c.c.; art. 324
c.p.c.).
Tale onere è stato regolarmente assolto da parte appellante.
In conclusione, l'appello deve essere accolto, in quanto il giudicato esterno garantisce la certezza del diritto e la stabilità delle decisioni, assumendo una funzione assimilabile a quella di una norma giuridica per il caso concreto.
Venendo alla regolamentazione delle spese di lite, esse devono essere poste in solido a carico degli enti resistenti per entrambi i gradi di giudizio, secondo lo scaglione di riferimento dichiarato dall'appellante nei propri atti introduttivi di primo e secondo grado (valore tra € 1.000.001 a € 2.000.000) e sono liquidate come di seguito precisato, ai valori minimi, con distrazione in favore dell'Avv. Difensore_1:
Per il primo grado euro 12.153,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA al 22% e CPA al 4% nonché C.U.T. per euro 1.500,00
Per il secondo grado euro 14.548,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA al 22% e CPA al 4% nonché C.
U.T. per euro 1.500,00
Spese compensate tra il Comune di Cosenza e Municipia SpA.
P.Q.M.
La Corte riforma la sentenza impugnata. Spese come in motivazione.