Parere definitivo 4 dicembre 2023
Rigetto
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 26/03/2026, n. 2521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2521 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02521/2026REG.PROV.COLL.
N. 01319/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1319 del 2023, proposto da -OMISSIS-rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della difesa, in persona del ministro pro tempore , Comando generale dell’Arma dei carabinieri, in persona del Comandante pro tempore , Comitato di verifica per le cause di servizio, in persona del Presidente pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12 sono domiciliati;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria - Catanzaro (sezione prima) n. -OMISSIS- resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della difesa, del Comando generale dell'Arma dei carabinieri e del Ministero dell'economia e delle finanze - Comitato di verifica per le cause di servizio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2026 il consigliere RO LL e uditi per la parte ricorrente l’avvocato Angelo Fiore Tartaglia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito
a) dal decreto n. 2133/174 del Comando generale dell’Arma dei carabinieri del 19 maggio 2017 con cui si è disposto che “ l’infermità ipertensione arteriosa di grado moderato-severo con danno d’organo in soggetto sovrappeso non è dipendente da causa di servizio ”, denegando la concessione dell’equo indennizzo;
b) dal parere n. 14064/2013 del 15 maggio 2017 del Comitato di verifica per le cause di servizio con cui è stato deliberato che “ l’infermità: ipertensione arteriosa di grado moderato-severo con danno d’organo in soggetto sovrappeso non può non riconoscersi come dipendete da fatti di servizio ”;
c) dal parere n. 1676/2013 del 26 febbraio 2013 del Comitato di verifica per le cause di servizio con cui è stato deliberato che “ l’infermità: ipertensione arteriosa di grado moderato-severo con danno d’organo in soggetto sovrappeso non può non riconoscersi come dipendente da fatti di servizio ”;
d) da ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e conseguente, se ed n quanto lesivo degli interessi del ricorrente, ancorché sconosciuto.
2. Alla luce della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi delle parti e non specificamente contestate dalle rispettive controparti, i tratti salienti della vicenda fattuale sono, in sintesi, i seguenti:
a) il -OMISSIS- oggi appuntato scelto dell’Arma dei carabinieri in congedo, arruolato in data 9 gennaio 1993, all’esito del Corso di formazione di allievo carabiniere, veniva assegnato quale prima destinazione alla Stazione carabinieri di -OMISSIS- dipendente della Compagnia carabinieri di -OMISSIS-;
b) nel febbraio del 1995 veniva trasferito, a domanda, presso il Nucleo radiomobile della Compagnia di -OMISSIS- (RC) con la qualifica di “motociclista”;
c) il 17 marzo 1997, al rientro da un’attività di servizio, il militare restava coinvolto in un incidente stradale, riportando un “trauma cranico cervicale di lieve grado”, una “contusione al ginocchio destro” e varie escoriazioni;
d) nel mese di settembre il carabiniere, ancora a domanda, veniva trasferito con la stessa qualifica presso il Nucleo radiomobile della Compagnia carabinieri di -OMISSIS-dove nel 2000, cadendo dalla moto di servizio, si procurava un ”trauma distorsivo al collo del piede sinistro” e nel 2001, a seguito di un incidente con l’auto di servizio, un “trauma cranico”, una ”contusione alla spalla destra” una “contusione al ginocchio sinistro”, l’insorgenza di un “post-trauma da stress” codificato dalla Commissione medica ospedaliera in “Note Ansiose Reattive non evidenti note psicopatologiche in atto ”, nonché, sempre nel 2001, l’insorgenza di una gastroduodenite;
e) in seguito all’insorgenza dell’infermità “Ipertensione Arteriosa di 1° Grado ”, il militare in data 24 agosto 2006 presentava istanza diretta a ottenerne il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio;
f) il 12 maggio 2008 il militare, a seguito di un altro incidente occorsogli con l’auto di servizio, riportava una “contusione loggia renale destra e cervicalgia post–traumatica”;
g) trasferito nel novembre 2008 presso la Stazione carabinieri di-OMISSIS- il 19 novembre 2010, con verbale mod. B n. 1131, la Commissione medico ospedaliera di Messina giudicava l’Infermità “ ipertensione arteriosa di grado moderato-severo con danno d’organo in soggetto sovrappeso” ascrivibile alla Tab. A – cat. 7;
h) su richiesta dell’Amministrazione del 29 gennaio 2013, il Comitato di verifica per le cause di servizio (di seguito Comitato), con parere nr. 1676/2013 reso nell’adunanza nr. 945/2013 del 26 febbraio 2013, negava la dipendenza da causa di servizio dell’infermità oggetto dell’istanza del 24 agosto 2006;
i) con nota in data 11 marzo 2013, posizione n. 54286/D/ASP./AL, il verbale innanzi menzionato veniva trasmesso al ricorrente che, il 2 aprile 2013, rendeva osservazioni, evidenziando ulteriori specifici episodi a conferma del nesso causale tra il servizio da lui prestato e l’insorgenza della precitata patologia;
l) dietro istanza di riesame proposta dal militare, con nota del 4 aprile 2013, l’Amministrazione domandava al Comitato di “ riesaminare, ai sensi dell’art. 14 co. 1 del DPR 461/2001 il parere n. 1676/2013 in data 26.02.2013, avendo riguardo alle osservazioni pervenute in sede di partecipazione al procedimento da parte dell’interessato in data 02.04.2013 ”;
m) il Comitato in occasione dell’adunanza nr. 364 del 15 maggio 2017 rendeva il parere n. 140642013 – posizione nr. 54286/D che esprimeva un secondo giudizio negativo in relazione alla riconducibilità dell’infermità “Ipertensione Arteriosa di Grado Moderato-Severo con Danno d’Organo in soggetto sovrappeso ” a causa di servizio, ribadendo la precedente motivazione;
n) in conformità con tale parere il Comando generale dell’Arma dei carabinieri – Direzione di amministrazione in data 19 maggio 2017 emetteva decreto di rigetto dell’istanza del 24 agosto 2006;
o) in conseguenza di tale decreto il -OMISSIS- si rivolgeva al dottor -OMISSIS- specialista in medicina legale e delle assicurazioni, che, all’esito dell’analisi della documentazione medica, in data 5 novembre 2017 contestava le valutazioni del Comitato;
p) con ricorso al T.a.r. per la Calabria il ricorrente, odierno appellante, chiedeva, previa domanda cautelare, l’annullamento dei provvedimenti sub 1., articolando i seguenti motivi di gravame (estesi da pag. 5 a pag. 18):
I. “ Violazione e falsa applicazione di legge e, nello specifico, violazione del DPR n. 461/01 e della legge n. 241/90 e s.m.i. - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto di motivazione, perplessità, irrazionalità, erroneità – Violazione art. 97 Cost. ”
II. “ Violazione e falsa applicazione di legge e, nello specifico, violazione del DPR n. 461/01 e della legge n. 241/90 - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto di motivazione, perplessità, irrazionalità, erroneità – Violazione art. 97 Cost. ”.
III. “ Violazione e falsa applicazione di legge e, nello specifico, violazione del DPR n. 461/01 e della legge n. 241/90 - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto di motivazione, perplessità, irrazionalità, erroneità – Violazione art. 97 Cost. ”.
IV. “ Violazione e falsa applicazione di legge e, nello specifico, violazione del DPR n. 461/01 e della legge n. 241/90 - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto di motivazione, perplessità, irrazionalità, erroneità – Violazione art. 97 Cost. ”.
V. “ Violazione ed erronea applicazione di legge e, nello specifico, dell’art. 2 del DPR n. 461/01 - Eccesso di potere per carenza di istruttoria travisamento dei fatti. ”.
3. Ministero della difesa, Comando generale dell'Arma dei carabinieri e Ministero dell'economia e delle finanze Comitato di verifica per le cause di servizio si sono costituiti nel giudizio di primo grado
4. Con atto depositato il 15 gennaio 2018 il ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare e di ciò il Tribunale adito ha preso atto nella camera di consiglio del 17 gennaio 2018.
5. L’impugnata sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna ha respinto il gravame e ha condannato il ricorrente alle spese di lite in favore dell’erario, che ha liquidato in complessivi euro 3.300,00, (tremilatrecento/00) oltre rimborso forfettario spese legali, IVA e CPA come per legge.
5.1. In particolare il Tribunale ha ritenuto che:
- “ l’Amministrazione legittimamente può limitarsi a riportare alle conclusioni del C.V.C.S. per l’adozione del provvedimento impugnato, senza che si possa pretendere, a carico della stessa, lo svolgimento di ulteriori approfondimenti, anche critici, rispetto a quanto rilevato dal suddetto Comitato. ”;
- “ ritiene il Collegio che il C.V.C.S. abbia svolto un’istruttoria adeguata, interagendo con l’Amministrazione e, di rimbalzo, con il ricorrente che aveva contestato il primigenio parere – e all’esito ha fornito una motivazione che, sia pure stringata ed essenziale, è idonea a fornire le motivazioni di ordine tecnico scientifico per le quali l’infermità de qua non sia ascrivibile a causa di servizio. ”;
- “ […] parte ricorrente, nell’esporre ed argomentare le proprie doglianze, non ha fornito elementi idonei a contestare le valutazioni del Comitato in termini di manifesta irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento fattuale, avendo piuttosto ripercorso tutta l’attività di accertamento medico-legale precedente alla fase che ha visto direttamente interessato il C.V.C.S. – e, pertanto, verosimilmente tenuta in considerazione da quest’ultimo all’atto di rassegnare le proprie conclusioni, come peraltro attestato dal Comitato stesso – esaurendosi la propria esposizione a sovrapporre una propria personale ricostruzione e valutazione della fattispecie, alternativa a quella del C.V.C.S. e, come tale, inconferente in sede giurisdizionale ove non ne derivi adeguata comprova dell’irragionevolezza di quanto assunto dall’organo tecnico istituzionalmente preposto alle valutazioni in questione. ”;
- “ Da una disamina del ricorso e della documentazione in atti non emerge la sussistenza di tale gravosità eccedente i normali (anche se disagevoli) carichi lavorativi particolarmente eccedenti il proprium delle mansioni esigibili in riferimento all’attività lavorativa concretamente espletata dal ricorrente, come appartenente alle Forze dell’Ordine, risultando del tutto generiche le deduzioni (assegnazione alla Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS-e relativo contesto lavorativo e criminale, mentre generici risultano i riferimenti a rapporti interpersonali con i colleghi e le vessazioni asseritamente subite). ”.
6. Avverso tale pronuncia il -OMISSIS- ha interposto l’appello in trattazione, notificato il 17 gennaio 2023 e depositato il 13 febbraio 2023, lamentando i seguenti motivi di gravame (estesi da pag. 10 a pag.18):
I. “ Erroneità ed illogicità dell’impugnata sentenza nr. -OMISSIS- dell’On.le Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Catanzaro – Sezione Prima (pubblicata in data 12.07.2022). Eccesso di potere per difetto e/o carenza di istruttoria e/o difetto di motivazione. Illegittimità e/o eccesso di potere per violazione del D.P.R. 461/01 e dell’art. 3 della Legge n. 241/90 e s.m.i. Eccesso di poter per travisamento dei fatti e/o erronea valutazione dei fatti. Eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, irrazionalità, contraddittorietà, incongruenza, irragionevolezza. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta e disparità di trattamento. ”.
6.1. L’appellante ha concluso chiedendo, in via istruttoria, l’acquisizione di ogni documento e/o elemento utile ai fini della decisione e di disporre, se del caso, un “ accertamento presso idoneo Istituto Pubblico, terzo ed imparziale, in contraddittorio tra le parti assistite da medici di rispettiva fiducia, al fine di accertare il nesso causale intercorrente tra l’infermità de qua -“Ipertensione Arteriosa di Grado Moderato-Severo con Danno d’Organo in soggetto sovrappeso” - il servizio prestato e le infermità sofferte ”, nonché, nel merito, l’accoglimento dell’appello e per l’effetto l’annullamento e/o la riforma della gravata sentenza, con conseguente accoglimento del ricorso di primo grado, con vittoria di spese e onorari di avvocato oltre i.v.a. e c.n.p.a. nelle aliquote di legge.
7. In data 20 febbraio 2023 il Ministero della difesa e il Comando generale dell’Arma dei carabinieri si sono costituiti in giudizio.
8. Con memoria depositata in data 22 febbraio 2023 parte appellante ha ribadito le osservazioni effettuate nel ricorso in appello, evidenziando come nella “Relazione di Consulenza Medico – Legale sulla Persona di: --OMISSIS- nato a [...] il [...]”, datata 23.01.2023, il Dott.-OMISSIS- abbia messo in evidenza la rilevanza delle molteplici patologie sofferte dal -OMISSIS-(già riconosciute quali SI dipendenti da Causa di Servizio) identificabili (come già detto) quali elementi quantomeno concausali nell’insorgenza della patologia in argomento, e ritenute dal medesimo vere e proprie somatizzazioni dello stato d’ansia sofferta, che è arrivata a manifestarsi nelle predette forme ”, con ciò confermando le conclusioni formulate in sede di ricorso.
9. Il Ministero dell’economia e delle finanze, Comitato di verifica per le cause di servizio si è costituito in giudizio il 17 marzo 2023.
10. Il 17 marzo 2023 l’Avvocatura generale ha depositato una serie di documenti.
11. Parte appellante in data 9 giugno 2025 ha depositato dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
12. L’Avvocatura generale dello Stato in data 22 gennaio 2026 ha depositato documentazione relativa al fascicolo di primo grado.
13. Nella memoria depositata il 5 febbraio 2026 parte appellata ha in via preliminare eccepito il difetto di legittimazione passiva del Comitato di verifica per le cause di servizio e nel merito ha concluso con la richiesta di reiezione dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, di conferma integrale della sentenza impugnata e con ogni consequenziale provvedimento sulle spese.
14. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 10 marzo 2026.
15. L’appello, per le ragioni di cui infra , è da reputare infondato.
16. Attesa l’infondatezza del gravame nel merito il collegio non esaminerà l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Comitato di verifica per le cause di servizio sollevata dalla parte resistente.
17. Il Comando generale dell’Arma dei carabinieri in data 19 maggio 2017, sulla scorta di un secondo parere negativo espresso il 15 maggio 2017 dal Comitato di verifica per le cause di servizio, ha emesso decreto di rigetto dell’istanza, presentata dal -OMISSIS- il 24 agosto 2006, diretta a ottenere il riconoscimento della dell’infermità “Ipertensione Arteriosa di 1° Grado ” da causa di servizio.
17.1. La parte appellante ha evidenziato come “ […] la sentenza di primo grado si presenti quale assolutamente illogica, infondata, immotivata, erronea ed apodittica, avendo assorbito acriticamente quanto sostenuto dalle Amministrazioni appellate in assenza (stante argomentazioni di carattere puramente medico legali e, quindi, necessitanti di confutazione scientifica e specialistica) di una congrua ed approfondita Verificazione, la quale certamente avrebbe confermato la tesi (scientificamente accurata) del -OMISSIS-circa la rilevanza causale e/o concausale delle infermità già giudicate dipendenti da causa di servizio. ”. Tale censura non appare meritevole di favorevole considerazione.
17.2. Il collegio evidenzia preliminarmente che i procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio e per la concessione dell’equo indennizzo sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 ed è giurisprudenza pacifica che, dopo la riforma operata in materia dal citato d.P.R., l’Amministrazione ha l’obbligo di conformarsi al parere del Comitato per la verifica delle cause di servizio, senza necessità di ulteriore e specifica motivazione, avendo il parere stesso natura sostanzialmente vincolante. La distinzione fra le competenze dei due organi coinvolti nel procedimento di riconoscimento – Commissione medica ospedaliera e Comitato per la verifica delle cause di servizio - è ben scolpita dalla giurisprudenza laddove precisa che ai sensi dell’art. 11, comma 1, del d.P.R. n. 461/2001 “ il Comitato di verifica delle cause di servizio accerta la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l’infermità o lesione, laddove alla Commissione medica compete solo la diagnosi dell’infermità o lesione, comprensiva possibilmente anche dell’esplicitazione eziopatogenetica, nonché del momento della conoscibilità della patologia, e delle conseguenze sull'integrità fisica, psichica o sensoriale, e sull'idoneità al servizio, ai sensi del precedente art. 6 comma 1 dello stesso decreto” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 883/2026, n. 1889/2009; sez. I, parere n. 743/2024; sez. IV, n. 1557/2022, n. 4896/2019, n. 2683/2011)
Ne discende che il parere del Comitato ha carattere obbligatorio e vincolante per l’Amministrazione, la quale è tenuta a conformarsi ad esso e può discostarsene solo in presenza di evidenti omissioni o violazioni delle regole procedimentali ( ex multis , Cons. Stato, sez. II, 26 gennaio 2024, n. 845; sez. IV, 27 giugno 2017, n. 5357). In sintesi, per effetto del regolamento di cui al d.P.R. n. 461/2001, la Commissione medica è competente in via esclusiva a diagnosticare l’infermità e a classificare l’invalidità o la menomazione permanente da essa derivante, mentre il Comitato (ex Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie) è l’unico organo titolato a pronunciarsi sulla dipendenza da causa di servizio.
17.3. Ciò detto, va premesso che per costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato da cui il collegio non intende discostarsi:
a) il giudizio del Comitato di verifica è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile in sede giurisdizionale solo per assenza di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta, violazione delle regole procedurali (cfr. Cons. Stato, sez. II, n. 10397/2025, n. 1476/2025, n. 10281/2024, n. 1301/2024; sez. IV, n. 8226/2019, n. 7336/2019, n. 3186/2018, n. 493/2017, n. 3383/2016, n. 5818/2013, n. 2959/2011; sez. VI, n. 1889/2009);
b) il giudizio espresso dal Comitato costituisce espressione di una valutazione di discrezionalità tecnica, sindacabile in sede giurisdizionale solo per assenza di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta e violazione delle regole procedurali; gli accertamenti sulla dipendenza di una patologia da causa di servizio rientrano, infatti, nella discrezionalità tecnica del Comitato di verifica, la cui valutazione conclusiva sul nesso eziologico tra l'attività lavorativa svolta e l'infermità sofferta dal pubblico dipendente, basata su cognizioni di scienza medico-specialistica e medico-legale, non è sindacabile in sede giurisdizionale, a meno che non emergano vizi del procedimento o vizi di manifesta irragionevolezza della motivazione per l'inattendibilità metodologica delle conclusioni, ovvero per il travisamento dei fatti, o, ancora, per la mancata considerazione di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione finale, senza che in ogni caso tale sindacato possa estendersi al merito delle valutazioni medico-legali dell’amministrazione; si tratta di un limite che consente al giudice amministrativo una valutazione esterna di congruità e sufficienza del giudizio di non dipendenza, vale a dire sulla mera esistenza di un collegamento logico tra gli elementi accertati e le conclusioni che da essi si ritiene di trarre, mentre l’accertamento del nesso di causalità tra la patologia insorta ed i fatti di servizio, che sostanzia il giudizio sulla dipendenza o meno dal servizio, costituisce tipicamente esercizio di attività di merito tecnico riservato all’organo medico (cfr. Cons. Stato, sez. II, n. 10397/2025 cit., n.5904/2023, n. 6456/2022, n. 3222/2021, n. 4702/2021, n.4136/2021; sez. IV, n.5357/2017, n.1435/2017, n.1454/2014);
c) sotto tale profilo anche gli ambiti in cui è possibile disporre una consulenza tecnica d’ufficio o una verificazione non possono estendersi sino a determinare e legittimare una sostituzione del giudice alle valutazioni compiute dall’amministrazione tramite il Comitato di verifica, sicché esse possono essere disposte solo per verificare l’attendibilità complessiva del parere del comitato qualora emergano specifici e concreti aspetti dubbi (cfr. Cons. Stato, sez. II, n. 10397/2025 cit., n. 4136/2021 cit., n. 1244/2020; sez. III, n. 6175/2017, n.4774/2018);
d) l’accertamento del nesso causale è di esclusiva competenza del Comitato di verifica, avendo gli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, affidato ad esso il compito di accertare l’esistenza del nesso causale (o concausale) con il servizio delle infermità contratte dai pubblici dipendenti; il Comitato esprime un giudizio che rappresenta il momento di sintesi e di superiore valutazione dei giudizi espressi da altri organi precedentemente intervenuti, quale la Commissione medica ospedaliera, e costituisce un parere di carattere più articolato e complesso, sia per la sua composizione, nella quale sono presenti sia professionalità mediche che giuridiche ed amministrative, sia per la più completa istruttoria esperita, non limitata soltanto agli aspetti medico-legali; il Comitato accerta definitivamente la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive delle patologie, in relazione a fatti di servizio e al rapporto causale tra i fatti e la patologia medesima. Pertanto, il giudizio conclusivo di sintesi e di superiore valutazione formulato dal Comitato di verifica si impone all'amministrazione, che deve limitarsi ad eseguire soltanto una verifica estrinseca della completezza e regolarità del precedente iter valutativo e non può attivare una nuova ed autonoma valutazione che investa il merito tecnico, essendo tenuta ad esprimere una specifica motivazione solamente nei casi in cui, in base agli elementi a sua disposizione che non siano stati vagliati dal Comitato, ovvero in presenza di evidenti omissioni o violazioni delle regole procedimentali, ritenga di non poter aderire al parere del Comitato stesso, con conseguente richiesta di nuovo parere. In sostanza, una volta emesso il giudizio finale del Comitato di verifica per le cause di servizio l'amministrazione pubblica è tenuta a motivare in maniera particolareggiata la sua decisione solo nei casi in cui ritenga di non adeguarsi al parere del Comitato, ma non quando ritenga di condividere il parere di quell’organo medico-legale (cfr. Cons. Stato, sez. II, n. 10397/2025 cit., n. 3740/2023, n. 6456/2022 cit., n. 2096/2022, n. 300/2021);
e) per poter affermare la dipendenza da causa di servizio di un’infermità occorre fornire la prova che il sorgere di una condizione morbosa, il manifestarsi di una patologia, la menomazione della integrità psico-fisica dell’interessato sia da porre in stretta correlazione causale o concausale con l’attività di servizio; di conseguenza la prova della dipendenza da causa di servizio di un’infermità può quindi ritenersi fornita solo se si dimostra, con rigore scientifico, che l’infermità medesima sia stata prodotta in maniera determinante ed efficiente dall'attività di servizio o che l’accidente patologico non si sarebbe presentato ove il ricorrente non si fosse trovato adibito al servizio prestato (cfr. Cons. Stato, sez. II, n. 10397/2025 cit., n.4009/2022, n. 6456/2022 cit.).
17.4. Delineate siffatte coordinate ermeneutiche, si rileva che nel caso di specie il Comitato di verifica è stato posto in grado di verificare con cognizione di causa ogni aspetto del servizio prestato dal militare, avendo attentamente analizzato due volte (in sede di primo parere e in sede di riesame) tutta la documentazione.
Il primo parere è plurimotivato in modo puntuale. Il Comitato di verifica, invero, nel valutare il nesso di causalità tra le mansioni di servizio svolte dal -OMISSIS- e l’insorgenza e il decorso dell’infermità, ha reputato che “ l’infermità “Ipertensione arteriosa di grado moderato-severo con danno d’organo in soggetto sovrappeso” NON PUÒ RICONOSCERSI DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO trattandosi di affezione frequentemente di natura primitiva, insorgente sovente in individui con familiarità ipertensiva, per probabile errore genetico e conseguente alterazione della pompa del sodio a livello della membrana cellullare, favorita da fattori individuali spesso legati ad abitudini di vita del soggetto. Nel determinismo e nel successivo decorso dell’affezione, di natura prevalentemente endogena, nessun ruolo può avere svolto il servizio prestato, tenuto anche conto delle modalità di svolgimento e dei disagi descritti negli atti, i quali, considerati nel loro insieme, non risultano tali da assurgere al ruolo di causa, ovvero di concausa efficiente e determinante. ”.
Tale valutazione ha trovato completa conferma nel secondo parere emesso in sede di riesame, sollecitato, su espressa richiesta del militare, dall’amministrazione “ avendo riguardo alle osservazioni pervenute in sede di partecipazione al procedimento da parte dell’interessato in data 02.04.2013 ”.
La statuizione è dunque priva di illegittimità, avendo individuato la natura della patologia sottoposta alla sua attenzione e le motivazioni per le quali, dopo avere analizzato tutta la relativa documentazione, non è risultato possibile collegare il servizio prestato all’infermità. A livello motivazionale il Comitato ha dunque fornito una spiegazione scientifica perspicua, lineare, non contraddittoria, priva di manifesti travisamenti fattuali e di abnormità degli esiti e, in definitiva ragionevole e, in ogni caso non irragionevole e, pertanto, alla luce dei richiamati canoni ermeneutici, non sindacabile. Del resto, il nesso non può essere solo ipotetico, ma concreto, effettivo e obiettivamente riscontrabile dagli accertamenti tecnici predisposti dall’amministrazione con rigore scientifico nella sua valenza determinante ed efficiente.
Pertanto, posto che la gravata sentenza ha argomentato in modo completo – sia pure sinteticamente come richiesto dagli artt. 3 e 88 comma 2, lett. c) c.p.a. – su tutte le doglianze articolate in prime cure, sono del tutto condivisibili – e questo collegio le fa proprie – le conclusioni a cui è pervenuto il T.a.r., il quale, da un lato, ha disatteso la richiesta di approfondimenti tecnici mediante c.t.u. formulata da parte ricorrente e, dall’altro, non ha ravvisato nel caso di specie spazio alcuno per l’esercizio del sindacato sulle valutazioni tecnico discrezionali svolte dal comitato.
Posta la legittimità e la congruità del parere del Comitato di verifica, come detto confermato in sede di riesame, il provvedimento gravato è altrettanto legittimo, recando un’adeguata e coerente motivazione per relationem ai richiamati pareri obbligatori e vincolanti.
Va altresì considerato che “ – siccome in tema di riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio è necessario che l’attività lavorativa possa con certezza ritenersi causa ovvero concausa efficiente e determinante della patologia lamentata, non potendo farsi ricorso a presunzioni di sorta e non trovando applicazione la regola contenuta nell’art. 41 c.p., cosicché il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell’equivalenza delle condizioni – nella nozione di concausa efficiente e determinante di servizio possono farsi rientrare soltanto fatti ed eventi eccendenti le ordinarie condizioni di lavoro, particolarmente ed eccezionalmente gravosi per intensità e durata, che vanno documentati specificamente, con esclusione delle circostanze e condizioni non eccezionali, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa, tanto più in relazione alle peculiari mansioni dei militari e delle forze di polizia in generale ” (cfr. ex aliis Cons. Stato, sez. II, n. 10398/2024, n. 8073/2023, n. 8169/2023, n. 3740/2023, n. 3718/2022, n. 6684/2021, n. 5013/2021, n. 6091/2019, n. 5357/2017, n. 4619/2017, n. 1436/2017, n. 1454/2014, n. 1510/2012, n. 3500/2009; sez. I, parere n. 461/2020; sez. III, n. 4774/2018, n. 1076/2017). Ciò posto, l’attività lavorativa svolta dall’interessato non è stato connotata da carattere di eccezionalità rispetto alle ordinarie mansioni militari in relazione alle qualifiche rivestite nel corso della carriera, il che rappresenta un ulteriore e dirimente elemento di infondatezza della domanda dell’appellante alla luce del costante orientamento giurisprudenziale sopra richiamato.
Condivisibile è poi la conclusione cui giunge la sentenza gravata quando afferma “ Quanto, poi, alla significatività, nel presente giudizio, dei referti e della perizia prodotta da parte ricorrente, si osserva in primo luogo che “Le valutazioni del Comitato di verifica per le cause di servizio non sono contestabili alla luce di difformi conclusioni raggiunte dai sanitari compulsati autonomamente dalla parte ” in quanto, in disparte del fatto che per legge l’unico organo titolato a pronunciarsi sulla dipendenza da causa di servizio, le perizie mediche prodotta in primo grado e nella memoria depositata in data 22 febbraio 2023 dall’odierno appellante si limitano a contestare il giudizio espresso dal Comitato, senza tuttavia fornire prova della sussistenza nel caso di specie dei presupposti sui quali si deve ancorare il riconoscimento dell’infermità da causa di servizio, con ciò appalesandosi come un mero tentativo di sostituire un parere con un altro, senza indicare specifiche e motivate ragioni per le quali i pareri offerti dai medici di parte sarebbero più rispondenti alla realtà circa l’esistenza del nesso eziologico (cfr. Cons. Stato, sez. II, n. 9150/2025).
Nel caso di specie il Comitato non solo non è incorso in una qualsiasi forma di contraddizione logica ma si è anche adeguatamente soffermato sulle caratteristiche del servizio espletato dal dipendente, esprimendo due pareri che appaiono congruamente motivati, senza peraltro che dagli atti del giudizio emergano evidenti e macroscopici vizi logici oppure di palese mancata presa in considerazione di eventuali circostanze di fatto tali da potere incidere sulla valutazione medica finale.
Infine, in considerazione del rilevato rispetto da parte dell’amministrazione resistente di un preciso iter valutativo, immune da censure metodologiche e di vulnus al protocollo amministrativo, normativamente prestabilito, il collegio ritiene di non aderire alla richiesta istruttoria diretta all’acquisizione di ulteriori documenti e a disporre un “ accertamento presso idoneo Istituto Pubblico, terzo ed imparziale, in contraddittorio tra le parti assistite da medici di rispettiva fiducia, al fine di accertare il nesso causale intercorrente tra l’infermità de qua -“Ipertensione Arteriosa di Grado Moderato-Severo con Danno d’Organo in soggetto sovrappeso” - il servizio prestato e le infermità sofferte ” in quanto nel caso di specie non emergono profili di una complessiva inattendibilità, illogicità o incompletezza dei pareri formulati dal Comitato (cfr. Cons. Stato, sez. II, n. 10397/2025 cit., n. 4136/2021 cit., n. 1244/2020 cit.; sez. III, n. 6175/2017 cit., n.4774/2018 cit.).
18. Tanto premesso, l’appello deve essere respinto, con salvezza degli atti impugnati.
19. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 1319/2023), lo respinge, con salvezza degli atti impugnati.
Condanna la parte appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida nella somma complessiva di euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte appellante e dei terzi citati.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
BI MI, Presidente
Antonella Manzione, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
RO LL, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO LL | BI MI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.