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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 04/11/2025, n. 1968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1968 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4073/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE dott. Mirko Buratti
Il Giudice, esaminato il ricorso ex art. 281 undecies cod. proc. civ., pronuncia il giorno 30/10/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4073/2025 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. , Parte_1 C.F._1 Parte_1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
ATTORE/I contro
(C.F. ), CP_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da ricorso o nota depositata telematicamente.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 10 giugno 2025, e notificato in data 21 luglio 2025, l'avv. ha CP_2 chiesto che venisse condannata al pagamento della somma di € 3.647,80, oltre Controparte_1 interessi al tasso legale dal dovuto al saldo e spese.
afferma di avere svolto a favore di attività di carattere giudiziale in un CP_2 Controparte_1 processo di opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Trani (R.G. n. 3376/19) per la somma di € 13.580,18, oltre ad interessi e spese, pari al preteso residuo impagato a fronte delle fatture emesse dall'agente per l'attività di promozione e conclusione di affari nelle regioni di Puglia e Basilicata, rapporto conclusosi in data 26/6/2019 in forza delle dimissioni rassegnate. Precisa di aver ricevuto l'incarico al fine di proporre opposizione, cosicché era stata radicata la causa Controparte_1 n. R.G. 4598/2019, mentre, successivamente, l'agente aveva promosso, avanti il medesimo Tribunale, ricorso ex art. 414 c.p.c. (R.G. n. 6319/2019) per il pagamento di residue provvigioni, indennità di Cont cessazione del rapporto di agenzia, indennità per il patto di non concorrenza, differenze FIRR ed si era costituita in giudizio contestando la pretesa dell'agente. Aggiunge che, dopo articolate trattative, era stato concluso un accordo transattivo a definizione delle suddette controversie, con compensazione delle spese legali e che, considerati gli acconti già corrisposti, era stato concordato di limitare il saldo delle proprie prestazioni in € 2.500,00, oltre oneri accessori (15% spese generali, IVA, 4% Cassa avv.), ma detto importo non era stato corrisposto, nonostante l'impegno esplicito della cliente di voler provvedere. non si è costituita, restando contumace. Controparte_1 Precisate le conclusioni all'udienza del 16 ottobre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione dall'odierno Giudicante, in modalità cartolare, in data 29 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma. La domanda è fondata. Il credito rivendicato dall'avv. si fonda sull'attività svolta dal professionista a favore CP_2 della convenuta: si tratta, infatti, di prestazioni di assistenza in ambito giudiziale in due procedimenti in ambito civile e giuslavoristico. La prova dell'incarico conferito è documentale, essendo state prodotte le procure alle liti (cfr. fascicolo docc. 1 e 2). L'attività si è protratta fino alla transazione raggiunta con l'accordo di cui al doc. n. 3, che ha comportato la declaratoria di cessata materia del contendere per intervenuta transazione stragiudiziale, come da sentenza n. 2108/21 del 16 dicembre 2021 pronunciata dal Giudice del Lavoro di Trani. L'avv. ha fornito, quindi, la prova del titolo e del tipo ed entità della propria attività. CP_2 Per quanto riguarda le singole prestazioni eseguite, relative all'attività giudiziale, alcune prestazioni (studio degli atti e dei provvedimenti, redazione degli atti e delle difese, scambio di corrispondenza, ecc.) risultano in gran parte provate documentalmente;
le altre si presumono realizzate in base al criterio di "normalità” ed "inevitabilità”. In ordine alla determinazione del compenso, va considerato che, a fronte degli acconti versati, il difensore aveva indicato quale residuo ancora dovuto la somma di € 2.500,00, oltre oneri, importo che non è stato contestato dal convenuto nella email del 24 giugno 2024 con la quale aveva assicurato il pagamento. Parte convenuta, del resto, nonostante la regolare notificazione, non si è costituita in giudizio e non ha provato, come era suo onere, di aver estinto l'obbligazione di pagamento delle competenze dovute al proprio difensore, e si è preclusa la possibilità di sollevare contestazioni in ordine all'an ed al quantum dovuto. Pertanto, va condannata a pagare all'avv. la somma complessiva di € Controparte_1 CP_2 3.647,80, compresi spese generali, oneri fiscali e contributivi di legge, oltre agli interessi legali dalla domanda (21 luglio 2025) al saldo effettivo. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. accoglie la domanda proposta dall'avv. ; CP_2
2. condanna a pagare all'avv. la somma di € 3.647,80, compresi spese Controparte_1 CP_2 generali, oneri fiscali e contributivi di legge, oltre interessi legali dal 21 luglio 2025 al saldo;
3. condanna a rimborsare all'avv. le spese di lite che liquida in Controparte_1 CP_2 complessivi € 1.000,00, oltre anticipazioni, spese generali (15%), I.V.A. e contributo c.p.a.;
4. con sentenza esecutiva. Monza, 30 ottobre 2025.
Il Giudice
dott. Mirko Buratti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE dott. Mirko Buratti
Il Giudice, esaminato il ricorso ex art. 281 undecies cod. proc. civ., pronuncia il giorno 30/10/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4073/2025 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. , Parte_1 C.F._1 Parte_1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
ATTORE/I contro
(C.F. ), CP_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da ricorso o nota depositata telematicamente.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 10 giugno 2025, e notificato in data 21 luglio 2025, l'avv. ha CP_2 chiesto che venisse condannata al pagamento della somma di € 3.647,80, oltre Controparte_1 interessi al tasso legale dal dovuto al saldo e spese.
afferma di avere svolto a favore di attività di carattere giudiziale in un CP_2 Controparte_1 processo di opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Trani (R.G. n. 3376/19) per la somma di € 13.580,18, oltre ad interessi e spese, pari al preteso residuo impagato a fronte delle fatture emesse dall'agente per l'attività di promozione e conclusione di affari nelle regioni di Puglia e Basilicata, rapporto conclusosi in data 26/6/2019 in forza delle dimissioni rassegnate. Precisa di aver ricevuto l'incarico al fine di proporre opposizione, cosicché era stata radicata la causa Controparte_1 n. R.G. 4598/2019, mentre, successivamente, l'agente aveva promosso, avanti il medesimo Tribunale, ricorso ex art. 414 c.p.c. (R.G. n. 6319/2019) per il pagamento di residue provvigioni, indennità di Cont cessazione del rapporto di agenzia, indennità per il patto di non concorrenza, differenze FIRR ed si era costituita in giudizio contestando la pretesa dell'agente. Aggiunge che, dopo articolate trattative, era stato concluso un accordo transattivo a definizione delle suddette controversie, con compensazione delle spese legali e che, considerati gli acconti già corrisposti, era stato concordato di limitare il saldo delle proprie prestazioni in € 2.500,00, oltre oneri accessori (15% spese generali, IVA, 4% Cassa avv.), ma detto importo non era stato corrisposto, nonostante l'impegno esplicito della cliente di voler provvedere. non si è costituita, restando contumace. Controparte_1 Precisate le conclusioni all'udienza del 16 ottobre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione dall'odierno Giudicante, in modalità cartolare, in data 29 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma. La domanda è fondata. Il credito rivendicato dall'avv. si fonda sull'attività svolta dal professionista a favore CP_2 della convenuta: si tratta, infatti, di prestazioni di assistenza in ambito giudiziale in due procedimenti in ambito civile e giuslavoristico. La prova dell'incarico conferito è documentale, essendo state prodotte le procure alle liti (cfr. fascicolo docc. 1 e 2). L'attività si è protratta fino alla transazione raggiunta con l'accordo di cui al doc. n. 3, che ha comportato la declaratoria di cessata materia del contendere per intervenuta transazione stragiudiziale, come da sentenza n. 2108/21 del 16 dicembre 2021 pronunciata dal Giudice del Lavoro di Trani. L'avv. ha fornito, quindi, la prova del titolo e del tipo ed entità della propria attività. CP_2 Per quanto riguarda le singole prestazioni eseguite, relative all'attività giudiziale, alcune prestazioni (studio degli atti e dei provvedimenti, redazione degli atti e delle difese, scambio di corrispondenza, ecc.) risultano in gran parte provate documentalmente;
le altre si presumono realizzate in base al criterio di "normalità” ed "inevitabilità”. In ordine alla determinazione del compenso, va considerato che, a fronte degli acconti versati, il difensore aveva indicato quale residuo ancora dovuto la somma di € 2.500,00, oltre oneri, importo che non è stato contestato dal convenuto nella email del 24 giugno 2024 con la quale aveva assicurato il pagamento. Parte convenuta, del resto, nonostante la regolare notificazione, non si è costituita in giudizio e non ha provato, come era suo onere, di aver estinto l'obbligazione di pagamento delle competenze dovute al proprio difensore, e si è preclusa la possibilità di sollevare contestazioni in ordine all'an ed al quantum dovuto. Pertanto, va condannata a pagare all'avv. la somma complessiva di € Controparte_1 CP_2 3.647,80, compresi spese generali, oneri fiscali e contributivi di legge, oltre agli interessi legali dalla domanda (21 luglio 2025) al saldo effettivo. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. accoglie la domanda proposta dall'avv. ; CP_2
2. condanna a pagare all'avv. la somma di € 3.647,80, compresi spese Controparte_1 CP_2 generali, oneri fiscali e contributivi di legge, oltre interessi legali dal 21 luglio 2025 al saldo;
3. condanna a rimborsare all'avv. le spese di lite che liquida in Controparte_1 CP_2 complessivi € 1.000,00, oltre anticipazioni, spese generali (15%), I.V.A. e contributo c.p.a.;
4. con sentenza esecutiva. Monza, 30 ottobre 2025.
Il Giudice
dott. Mirko Buratti
pagina 3 di 3