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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 28/11/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato Dott.ssa Ilaria Pepe, all'esito dell'udienza di discussione fissata ex art. 127 ter c.p.c. del 27.11.2025, udienza fissata ex art. 127 ter c.p.c. con ordinanza del 17.9.2025 comunicata alle parti che non hanno fatto opposizione alla fissazione dell'udienza di discussione ex art. 127 ter c.p.c., viste le note di trattazione scritta depositate da parte appellante in data 26.11.2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1118 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2020, vertente tra
c.f. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, in forza di procura in atti, dall'Avv. Adalberto Palestini (c.f.
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in San Benedetto del C.F._2
Tronto, alla via Calatafimi 38/b
- APPELLANTE IN RIASSUNZIONE -
e
(c.f. Controparte_1 P.IVA_1
- APPELLATO IN RIASSUNZIONE CONTUMACE -
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza di discussione del
27.11.2025
1 FATTO E DIRITTO
1. Stante l'articolata evoluzione del presente giudizio giova sinteticamente premettere:
- che l'odierno appellante in riassunzione propose originariamente opposizione ex artt. 22, 22 bis e
23 della L. n. 689/81 avverso il verbale di accertamento di violazione alle norme del C.d.S. n.
375/X/08 con ricorso depositato in data 7.8.2008 dinanzi al Giudice di Pace di Civitella Roveto;
- che con tale ricorso vennero sollevate diverse eccezioni, tra cui, per quanto in questa sede rileva, anche il difetto di prova della corretta taratura, della corretta omologazione e della funzionalità della stumentazione utilizzata per il rilevamento di velocità;
- che con sentenza n. 317/10 del Giudice di Pace di Civitella Roveto accolse il ricorso sul presupposto della ritenuta assenza di idonea segnaletica stradale indicante il controllo elettronico della velocità, con assorbimento delle ulteriori censure e con compensazione delle spese di lite;
- che tale sentenza è stata appellata dal e che l'appellato non ha Controparte_1 Pt_1 svolto appello incidentale ma ha espressamente riproposto ex art. 346 c.p.c. le eccezioni formulate in primo grado e risultate assorbite, oltre a formulare, sempre nell'ambito del giudizio di gravame, querela di falso in via incidentale avverso il verbale di accertamento sopra menzionato;
- che, quindi, con sentenza n. 803/16 del Tribunale di Avezzano da un lato è stata rigettata la querela di falso proposta da , mentre, dall'altro lato ed in accoglimento dell'appello, è stata Parte_1 dichiarata la validità del verbale di accertamento sopra indicato con compensazione delle spese di lite;
- che in tale sede è stata affermata, con riguardo al profilo che in questa sede assume rilievo per come si dirà, l'irrilevanza della mancata indicazione dei risultati della taratura dell'apparecchiatura utilizzata per il rilevamento della velocità in ragione dell'irrilevanza della taratura rispetto alla correttezza del rilevamento e dell'inapplicabilità alla specie dei controlli periodici previsti dalla L. n.
273/91;
- che, impugnata tale sentenza dall'originario ricorrente, con ord. n. 10464/20 del 3.6.2020 la Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso ed ha cassato con rinvio la suindicata sentenza del Tribunale di Avezzano affermando che:
i) stante la retroattività degli effetti della sentenza n. 113/2015 della Corte costituzionale, deve interpretarsi l'art. 45 del c.d.s. nel senso di ritenere necessaria la verifica periodica della funzionalità degli autovelox e la loro taratura, risultando di contro insufficiente il solo certificato di messa in opera e di controllo (come già affermato con le pronunzie nn. 9972 e 14543 del 2016 della Corte di legittimità);
ii) deve dunque verificarsi, in caso di contestazione dell'affidabilità della misurazione, se l'apparecchio sia stato sottoposto alle verifiche di funzionalità e taratura;
2 - che con la medesima ordinanza la Corte di legittimità ha invece dichiarato l'inammissibilità del motivo formulato avverso il capo della sentenza con cui il Tribunale di Avezzano aveva statuito, come giudice di primo grado, sulla questione di falso dovendosi proporre appello sul punto (appello che peraltro, per quanto emerge dalla stessa ordinanza della Corte di legittimità, era stato già proposto).
2. Così riassunta l'evoluzione del giudizio, deve rilevarsi che, a seguito della cassazione con rinvio,
l'originario ricorrente ha quindi riassunto il giudizio con atto di citazione notificato in data 11.9.2020, chiedendo, in applicazione del principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione, di annullare il verbale di contestazione n. 375/X/2008, con condanna dell'ente al pagamento delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio.
L'ente appellato non si è costituito ed è stato dunque dichiarato contumace con ordinanza del
18.1.2022.
Quindi, acquisiti i documenti prodotti, la causa è stata discussa all'udienza, fissata ex art. 127 ter c.p.c., del 27.11.2025.
3. In via preliminare occorre rilevare la tempestività della riassunzione, in quanto, sebbene avvenuta con citazione anziché con ricorso, consta il deposito dell'atto in cancelleria entro il termine previsto dall'art. 392 c.p.c. (cfr., Cass., ord. n. 12668/22).
Peraltro detto termine risulta rispettato sia ove si abbia riguardo alla formulazione dell'art. 392 c.p.c. vigente all'epoca dell'originaria introduzione della lite di cui il presente giudizio di rinvio costituisce una fase (cfr., Cass., sent. n. 25145/24) sia ove si abbia riguardo alla formulazione attuale di detta norma (dovendosi tenere necessariamente conto della sospensione feriale dei termini;
cfr., Cass.,
SS.UU., sent. n. 9968/94).
4. Ancora in via preliminare, deve rilevarsi che alcun rilievo può assumere la circostanza che il
Tribunale, con la citata sentenza n. 803/16, abbia provveduto con un'unica sentenza sia come giudice di primo grado sulla questione di falso sia come giudice di secondo grado adito avverso la suindicata sentenza del Giudice di Pace.
Il presente giudizio rinvio muove infatti dalla cassazione della sola pronuncia di secondo grado adottata dal Tribunale di Avezzano con sentenza n. 803/16 e, dunque, investe la sola questione relativa alla conferma ovvero alla riforma della sentenza del Giudice di Pace di Civitella Roveto
(questione da valutare, peraltro, nel rispetto del principio di diritto affermato dalla Corte di legittimità).
Né può ritenersi che il presente procedimento sia, ancora, sospeso in ragione dell'originaria proposizione di querela di falso nell'ambito del procedimento dinanzi al Tribunale di Avezzano che
è stato definito con la più volte citata sentenza n. 803/16.
3 E' infatti evidente che, anche a ritenere dimostrato, come prospettato nel ricorso per cassazione, che tale giudizio fosse stato sospeso in ragione della proposizione della querela, tale sospensione è stata comunque all'evidenza revocata in ragione della definizione nel merito, con la medesima sentenza n.
803/16, tanto dell'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace tanto del giudizio di primo grado sulla questione di falso.
Né può ravvisarsi la necessità di sospendere l'odierno giudizio di rinvio in ragione della prospettata proposizione di appello avverso la decisione di primo grado sulla questione di falso atteso che, pur non essendo stato documentato l'esito di tale giudizio, la questione oggetto del presente giudizio di rinvio risulta del tutto autonoma rispetto al profilo oggetto della querela di falso (concernente il diverso aspetto della visibilità della postazione di rilevamento della velocità).
In altri termini, vengono in rilievo due possibili profili di invalidità dell'accertamento del tutto indipendenti ed autonomi, sicché alcuna valutazione sulla visibilità della postazione potrebbe in ogni caso incidere sulla valutazione, demandata al giudice del rinvio, circa l'avvenuta sottoposizione della strumentazione di rilevazione della velocità alle necessarie verifiche di funzionalità e taratura.
5. Tutto ciò premesso e venendo quindi al merito si ritiene che, cassata con rinvio la sentenza di secondo grado n. 803/16 del Tribunale di Avezzano, la sentenza di primo grado del Giudice di Pace di Civitella Roveto possa essere confermata, seppur con diversa motivazione (cfr., Cass., ord. n.
6533/24) ed in applicazione del principio di diritto affermato dalla Corte di legittimità (cfr., Cass., ord. n. 16915/25).
Con la pronunzia da ultimo menzionata la giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che, a seguito della cassazione della sentenza per motivi di merito, il giudizio di rinvio non costituisce un nuovo procedimento ma una fase di quello originario, sicché al giudice del rinvio non è consentito riesaminare i presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato dalla Corte, che non può essere eluso o limitato neanche in ragione di diverse questioni anche rilevabili d'ufficio.
Ciò posto la Corte di legittimità, come sopra sinteticamente esposto, ha cassato con rinvio la sentenza di appello affermando che, contrariamente a quanto ritenuto in sede di appello, a seguito della sentenza n. 113/2015 della Corte costituzionale (applicabile ai giudizi pendenti) si rende necessaria la verifica periodica della funzionalità degli autovelox e la loro taratura, dovendo quindi valutarsi, in sede di rinvio ed a fronte della contestazione dell'affidabilità della misurazione, se l'apparecchio sia stato sottoposto alle verifiche peridodiche di funzionalità e taratura.
Tanto premesso deve effettivamente rilevarsi che con la richiamata sentenza n. 803/16 del Tribunale di Avezzano era stato ritenuto privo di rilievo il fatto che i risultati della taratura della strumentazione utilizzata per il rilevamento della velocità non fossero stati riportati nel verbale di accertamento, sul presupposto dell'irrilevanza della taratura rispetto alla correttezza del rilevamento.
4 Ebbene, esclusa l'irrilevanza delle verifiche periodiche di funzionalità e taratura (alla luce del principio di diritto affermato dalla Corte di legittimità), deve procedersi a valutare se la strumentazione utilizzata sia stata sottoposta alle necessarie verifiche periodiche di taratura.
Sul punto deve rilevarsi che è stato prodotto il verbale di accertamento opposto dal quale non emergono riferimenti ai risultati delle verifiche periodiche di taratura né, invero, alla loro effettuazione.
In tale verbale risulta infatti indicato solo che la funzionalità dell'apparecchiatura utilizzata era stata verificata prima dell'uso dall'agente accertatore, utilizzando un sistema integrato di auto diagnosi che esclude la possibilità di rilevamenti errati e che delle operazioni di verifica era stato redatto verbale.
La giurisprudenza di legittimità ha tuttavia escluso che l'esito positivo delle verifiche di corretto funzionamento abbia la stessa finalità della taratura (cfr., Cass., ord. n. 30126/23) ed ha anche affermato l'insufficienza, ai fini in esame, del ricorso a sistemi di auto diagnosi (cfr., Cass., ord. n.
14597/21).
E' stato di contro chiarito che la prova dell'esecuzione delle verifiche periodiche non può fondarsi sulla mera attestazione contenuta nel verbale (non assistito sul punto da fede privilegiata) e che quindi, in caso di mancata menzione nel verbale di accertamento del certificato di regolare taratura ed a fronte della contestazione del regolare funzionamento da parte del sanzionato, l'amministrazione ha l'onere di depositare le certificazioni di taratura periodica (cfr., Cass., ord. n. 17574/21, Cass., sent. n. 6579/23).
Ebbene non consta che tale documentazione sia stata prodotta nel caso di specie (in cui, come sopra esposto, è stato piuttosto valutato il profilo, a monte, della rilevanza o della irrilevanza della taratura), dovendosi peraltro evidenziare che alcun riferimento all'avvenuto rilascio ed al deposito in giudizio delle certificazioni di taratura risulta né dalle sentenze di primo e secondo grado rese nel presente procedimento né, invero, dalla comparsa di costituzione dell'amministrazione in primo grado ovvero dall'atto di appello originariamente proposto dalla amministrazione medesima (dovendosi anzi evidenziare che in sede di costituzione dinanzi al Giudice di Pace l'amministrazione ha piuttosto rappresentato l'inesistenza di un obbligo di taratura dell'apparecchiatura).
Da quanto precede consegue il rigetto dell'appello proposto dal e la Controparte_1 conferma della sentenza di primo grado, non residuando da esaminare ulteriori profili in ipotesi rimasti impregiudicati all'esito della cassazione con rinvio (cfr., Cass., ord. n. 4070/19), in quanto comunque inidonei, alla luce di quanto sopra esposto, a fondare una diversa decisione nel merito.
6. Quanto alla regolamentazione delle spese dell'intero giudizio (demandata alla sede di rinvio dalla suindicata ordinanza della Corte di legittimità) si ritiene: di dover confermare la compensazione delle spese del giudizio di primo grado, stanti la conferma di tale sentenza e la mancata proposizione di
5 appello incidentale da parte dell'originario ricorrente vittorioso in primo grado (cfr., Cass., ord. n.
16645/25, Cass., sent. n. 17195/15); di compensare interamente tra le parti le spese del giudizio di appello conclusosi con la sentenza successivamente cassata con rinvio, stante, all'epoca, la novità della questione relativa alla necessaria taratura periodica;
di porre a carico dell'appellato in riassunzione, in ragione della soccombenza, le spese del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio.
Tali spese vengono liquidate d'ufficio come in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M.
n. 55/2014 per il relativo scaglione tariffario (fino ad € 1.100,00), tenuto conto della contenuta complessità della controversia e, quanto al presente procedimento, con necessaria inclusione della fase unitaria trattazione/istruttoria (cfr., Cass., ord. n. 8561/23), il tutto con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Non si ritiene infine di dover statuire in ordine alla ricorrenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del gravame ex art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/02 tenuto conto, quanto al giudizio di appello concluso con la sentenza successivamente cassata con rinvio, dell'introduzione dell'appello nel 2011 e, quanto al presente giudizio di rinvio, della natura del giudizio di rinvio non restitutorio quale fase ulteriore dell'originario procedimento (cfr., Cass., SS.UU., sent. n. 11844/16, Cass., ord. n. 8454/25).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1118 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2020 così provvede:
- RIGETTA l'appello proposto dal avverso la sentenza n. 317/10 Controparte_1 del Giudice di Pace di Civitella Roveto, che, per l'effetto, interamente conferma;
- COMPENSA tra le parti le spese di lite del procedimento di appello definito con sentenza n.
803/16 del Tribunale di Avezzano;
- CONDANNA il al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 che liquida, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, Parte_1 in € 339,00 per compensi quanto al giudizio dinanzi alla Corte di cassazione (oltre spese generali, I.V.A. e cassa come per legge), nonché in € 332,00 per compensi quanto al presente procedimento (oltre spese generali, I.V.A. e cassa come per legge).
Così deciso in data 28.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Pepe
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