CASS
Sentenza 7 maggio 2024
Sentenza 7 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/05/2024, n. 17858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17858 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da IA MA LE, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 2/10/2023 della Corte di appello di Messina Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso, per difetto di interesse concreto e attuale. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 2 ottobre 2023 la Corte di appello di Messina ha confermato quella emessa dal Tribunale della stessa città il 16 febbraio 2023, con cui MA LE IA è stata assolta dal reato di cui all'art. 348 cod. pen. perché il fatto non costituisce reato. Penale Sent. Sez. 6 Num. 17858 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA Data Udienza: 17/04/2024 2. Secondo la ricostruzione effettuata nelle sentenze di primo e secondo grado, l'imputata aveva esercitato abusivamente la professione di medico presso l'Inps di Messina, nonostante il provvedimento di sospensione ai sensi dell'art. 4, comma 6, D.L. n. 44/2021, emesso dalla Direzione generale dell'ASP. I giudici del merito hanno ritenuto, però, che vi fossero dubbi sulla conoscenza del provvedimento da parte dell'imputata, che, quindi, è stata assolta dal reato ascrittole per difetto dell'elemento psicologico. 3. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, il quale, premesso l'interesse ad impugnare perché la sentenza assolutoria con la formula «perché il fatto non costituisce reato» potrebbe produrre effetti pregiudizievoli nel procedimento amministrativo di assunzione da parte dell'ASP di Messina, oltre che in un procedimento disciplinare, ha dedotto che il 22 novembre 2021, data dell'accertamento, il potere di sospensione non era in capo all'ASP, che poteva soltanto accertare l'inosservanza dell'obbligo vaccinale, ma all'Ordine di appartenenza, come indicato dall'art. 4, comma 6, D.L. n. 44/21, in vigore alla suindicata data. L'accertamento dell'inosservanza da parte dell'ASP potrebbe essere considerato solo il presupposto giuridico per l'adozione della sospensione, ma non potrebbe sostituire la deliberazione dell'Ordine di appartenenza. Peraltro, la normativa richiamata non avrebbe fatto venir meno il titolo abilitante all'esercizio della professione tour court ma avrebbe limitato, soltanto per un periodo determinato e a una condizione, l'esercizio di alcune specifiche mansioni o prestazioni, implicanti contatti interpersonali o comportanti in qualsiasi altra forma il rischio di diffusione del contagio da Sars - Cov2. All'appellante, inoltre, non poteva essere contestato il reato di esercizio abusivo della professione in quanto alla data dell'accertamento non stava svolgendo mansioni ovvero prestazioni che implicassero contatti interpersonali con il pubblico, da cui potesse derivare il rischio del contagio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Deve in via preliminare affermarsi la sussistenza dell'interesse della ricorrente a impugnare. Questa Corte è ferma nel ritenere che sussiste l'interesse dell'imputato all'impugnazione della sentenza di assoluzione, pronunciata con la formula «perché il fatto non costituisce reato», al fine di ottenere il 2 proscioglimento con le più ampie formule liberatorie «perché il fatto non sussiste» o «per non aver commesso il fatto», in quanto, a parte le conseguenze di natura morale, vanno considerati i diversi e più favorevoli effetti che gli artt. 652 e 653 cod. proc. pen. connettono al secondo tipo di dispositivi nei giudizi civili o amministrativi di risarcimento del danno e nel giudizio disciplinare (cfr.: Sez. 5, n. 29377 del 29/05/2019, PG c/Mussari, 276524 - 02). Nel caso in esame, la ricorrente ha specificato l'interesse ad impugnare, in ragione degli effetti pregiudizievoli che potrebbe avere nel procedimento amministrativo di assunzione da parte dell'ASP di Messina. 3. Tanto premesso, deve rilevarsi che la censura sull'insussistenza del reato coglie nel segno. 3.1. La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel senso di ritenere che integra il delitto di esercizio abusivo della professione di avvocato la condotta di chi, conseguita l'abilitazione statale, eserciti l'attività professionale prima di aver ottenuto l'iscrizione all'albo professionale (cfr. Sez. 5, n. 646 del 06/11/2013, Tuccio, Rv. 257954 - 01; Sez. 6, n. 27440 del 19/01/2011, Sgambati, Rv. 250531 - 01). Tale orientamento, che vale per l'esercizio di qualsivoglia professione che, al pari di quella dell'avvocato, richiede l'iscrizione a un albo professionale, ha ricevuto l'avallo delle Sezioni unite (v. Sez. U, n. 11545 del 15/12/2011, Cani, Rv. 251819 - 01), che hanno affermato che «la norma incriminatrice dell'art. 348 cod. pen., che punisce chi abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, trova la propria ratio nella necessità di tutelare l'interesse generale, di pertinenza della pubblica amministrazione, a che determinate professioni, richiedenti particolari requisiti di probità e competenza tecnica, vengano esercitate soltanto da chi, avendo conseguito una speciale abilitazione amministrativa, risulti in possesso delle qualità morali e culturali richieste dalla legge (...). Dalla ricognizione delle normative che prevedono e regolano le professioni soggette a speciale abilitazione dello Stato emerge, in via generale, che il conseguimento di tale titolo, da un lato, presuppone il possesso di altri pregressi titoli e, dall'altro, costituisce a sua volta il presupposto (principale ma non esclusivo) per la iscrizione in appositi albi (relativi ai laureati) o elenchi (diplomati), tenuti dai rispettivi ordini e collegi professionali (enti pubblici di autogoverno delle rispettive categorie, a carattere associativo e ad appartenenza necessaria): iscrizione che è configurata essa stessa come condizione per l'esercizio della professione. La "abusività" prevista dalla norma penale viene conseguentemente riconnessa, in pratica, alla mancanza della detta iscrizione». 3 Discende — già sulla base della logica — che, come già affermato da questa Corte, configura il reato de quo non solo la condotta di chi eserciti la professione senza essere iscritto nel relativo albo ma anche quella di chi continui ad esercitare la professione nonostante le intervenute sospensione o radiazione dall'albo, atteso che l'attualità dell'abilitazione all'esercizio è presupposto dei requisiti di probità e competenza tecnica, ritenuti necessari dalla legge (Sez. 6, n. 20439 del 15/02/2007, Pellecchia, Rv. 236419 - 01; Sez. 6, n. 33095 del 4/07/2003, Longo, Rv. 226528 - 01). 3.2. Nel caso in esame, il provvedimento, adottato nei confronti della ricorrente, inibiva soltanto l'esercizio di prestazioni che comportassero il contatto con il pubblico o il rischio di contagio ma non comportava la sospensione dell'iscrizione all'albo dei medici. Esso, infatti, era stato pronunciato ai sensi del D.L. n. 44/2021, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitari. 4,.) ( Il comma 6 del decreto citato prevedeva che, decorsi i termini di cui al comma 5, l'azienda sanitaria locale competente accertava l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti, ne dava immediata comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza. L'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale determinava la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicavano contatti interpersonali o comportavano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2. Deve affermarsi, quindi, che, alla data del reato contestatole, la ricorrente era ancora iscritta all'albo e, quindi, non ha esercitato la professione abusivamente: ciò è dirimente al fine di ritenere non integrato il reato. 4. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
O Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso il 17/4/2024
udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso, per difetto di interesse concreto e attuale. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 2 ottobre 2023 la Corte di appello di Messina ha confermato quella emessa dal Tribunale della stessa città il 16 febbraio 2023, con cui MA LE IA è stata assolta dal reato di cui all'art. 348 cod. pen. perché il fatto non costituisce reato. Penale Sent. Sez. 6 Num. 17858 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA Data Udienza: 17/04/2024 2. Secondo la ricostruzione effettuata nelle sentenze di primo e secondo grado, l'imputata aveva esercitato abusivamente la professione di medico presso l'Inps di Messina, nonostante il provvedimento di sospensione ai sensi dell'art. 4, comma 6, D.L. n. 44/2021, emesso dalla Direzione generale dell'ASP. I giudici del merito hanno ritenuto, però, che vi fossero dubbi sulla conoscenza del provvedimento da parte dell'imputata, che, quindi, è stata assolta dal reato ascrittole per difetto dell'elemento psicologico. 3. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, il quale, premesso l'interesse ad impugnare perché la sentenza assolutoria con la formula «perché il fatto non costituisce reato» potrebbe produrre effetti pregiudizievoli nel procedimento amministrativo di assunzione da parte dell'ASP di Messina, oltre che in un procedimento disciplinare, ha dedotto che il 22 novembre 2021, data dell'accertamento, il potere di sospensione non era in capo all'ASP, che poteva soltanto accertare l'inosservanza dell'obbligo vaccinale, ma all'Ordine di appartenenza, come indicato dall'art. 4, comma 6, D.L. n. 44/21, in vigore alla suindicata data. L'accertamento dell'inosservanza da parte dell'ASP potrebbe essere considerato solo il presupposto giuridico per l'adozione della sospensione, ma non potrebbe sostituire la deliberazione dell'Ordine di appartenenza. Peraltro, la normativa richiamata non avrebbe fatto venir meno il titolo abilitante all'esercizio della professione tour court ma avrebbe limitato, soltanto per un periodo determinato e a una condizione, l'esercizio di alcune specifiche mansioni o prestazioni, implicanti contatti interpersonali o comportanti in qualsiasi altra forma il rischio di diffusione del contagio da Sars - Cov2. All'appellante, inoltre, non poteva essere contestato il reato di esercizio abusivo della professione in quanto alla data dell'accertamento non stava svolgendo mansioni ovvero prestazioni che implicassero contatti interpersonali con il pubblico, da cui potesse derivare il rischio del contagio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Deve in via preliminare affermarsi la sussistenza dell'interesse della ricorrente a impugnare. Questa Corte è ferma nel ritenere che sussiste l'interesse dell'imputato all'impugnazione della sentenza di assoluzione, pronunciata con la formula «perché il fatto non costituisce reato», al fine di ottenere il 2 proscioglimento con le più ampie formule liberatorie «perché il fatto non sussiste» o «per non aver commesso il fatto», in quanto, a parte le conseguenze di natura morale, vanno considerati i diversi e più favorevoli effetti che gli artt. 652 e 653 cod. proc. pen. connettono al secondo tipo di dispositivi nei giudizi civili o amministrativi di risarcimento del danno e nel giudizio disciplinare (cfr.: Sez. 5, n. 29377 del 29/05/2019, PG c/Mussari, 276524 - 02). Nel caso in esame, la ricorrente ha specificato l'interesse ad impugnare, in ragione degli effetti pregiudizievoli che potrebbe avere nel procedimento amministrativo di assunzione da parte dell'ASP di Messina. 3. Tanto premesso, deve rilevarsi che la censura sull'insussistenza del reato coglie nel segno. 3.1. La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel senso di ritenere che integra il delitto di esercizio abusivo della professione di avvocato la condotta di chi, conseguita l'abilitazione statale, eserciti l'attività professionale prima di aver ottenuto l'iscrizione all'albo professionale (cfr. Sez. 5, n. 646 del 06/11/2013, Tuccio, Rv. 257954 - 01; Sez. 6, n. 27440 del 19/01/2011, Sgambati, Rv. 250531 - 01). Tale orientamento, che vale per l'esercizio di qualsivoglia professione che, al pari di quella dell'avvocato, richiede l'iscrizione a un albo professionale, ha ricevuto l'avallo delle Sezioni unite (v. Sez. U, n. 11545 del 15/12/2011, Cani, Rv. 251819 - 01), che hanno affermato che «la norma incriminatrice dell'art. 348 cod. pen., che punisce chi abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, trova la propria ratio nella necessità di tutelare l'interesse generale, di pertinenza della pubblica amministrazione, a che determinate professioni, richiedenti particolari requisiti di probità e competenza tecnica, vengano esercitate soltanto da chi, avendo conseguito una speciale abilitazione amministrativa, risulti in possesso delle qualità morali e culturali richieste dalla legge (...). Dalla ricognizione delle normative che prevedono e regolano le professioni soggette a speciale abilitazione dello Stato emerge, in via generale, che il conseguimento di tale titolo, da un lato, presuppone il possesso di altri pregressi titoli e, dall'altro, costituisce a sua volta il presupposto (principale ma non esclusivo) per la iscrizione in appositi albi (relativi ai laureati) o elenchi (diplomati), tenuti dai rispettivi ordini e collegi professionali (enti pubblici di autogoverno delle rispettive categorie, a carattere associativo e ad appartenenza necessaria): iscrizione che è configurata essa stessa come condizione per l'esercizio della professione. La "abusività" prevista dalla norma penale viene conseguentemente riconnessa, in pratica, alla mancanza della detta iscrizione». 3 Discende — già sulla base della logica — che, come già affermato da questa Corte, configura il reato de quo non solo la condotta di chi eserciti la professione senza essere iscritto nel relativo albo ma anche quella di chi continui ad esercitare la professione nonostante le intervenute sospensione o radiazione dall'albo, atteso che l'attualità dell'abilitazione all'esercizio è presupposto dei requisiti di probità e competenza tecnica, ritenuti necessari dalla legge (Sez. 6, n. 20439 del 15/02/2007, Pellecchia, Rv. 236419 - 01; Sez. 6, n. 33095 del 4/07/2003, Longo, Rv. 226528 - 01). 3.2. Nel caso in esame, il provvedimento, adottato nei confronti della ricorrente, inibiva soltanto l'esercizio di prestazioni che comportassero il contatto con il pubblico o il rischio di contagio ma non comportava la sospensione dell'iscrizione all'albo dei medici. Esso, infatti, era stato pronunciato ai sensi del D.L. n. 44/2021, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitari. 4,.) ( Il comma 6 del decreto citato prevedeva che, decorsi i termini di cui al comma 5, l'azienda sanitaria locale competente accertava l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti, ne dava immediata comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza. L'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale determinava la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicavano contatti interpersonali o comportavano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2. Deve affermarsi, quindi, che, alla data del reato contestatole, la ricorrente era ancora iscritta all'albo e, quindi, non ha esercitato la professione abusivamente: ciò è dirimente al fine di ritenere non integrato il reato. 4. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
O Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso il 17/4/2024