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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/11/2025, n. 6677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6677 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 4763/2020
All'udienza collegiale del giorno 12/11/2025 ore 11:40
Presidente Dott. TO RI
Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo Relatore
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. MEZZANOTTE BIASE
AVV. CONTINO MADDALENA pres.
Appellato/i
CP_1
Avv. PICONE GIUSEPPE pres.
AVV. FIUMARA ANTONELLA
CONDOMINIO VIA LUCIANO ZUCCOLI 47 47A E 49 ROMA
Avv. CARNEVALI RICCARDO pres.
AVV.CORICELLI BENEDETTA
BERTELA' IC
Avv. PICONE GIUSEPPE pres.
AVV. FIUMARA ANTONELLA
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
L'avv. Contino chiede la sospensione del giudizio in attesa della definizione dell'appello avente ad oggetto il titolo esecutivo, nonche' rinvio per la precisazione delle conclusioni con termini ex art. 190 cpc.
L'avv. Picone si oppone alle richieste dell'appellante. L'avv. RN si oppone.
La Corte, riservata al merito la decisione sulla istanza di sospensione, invita le parti alla discussione.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
RA DR DR TO RI
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
così composta: dott. TO RI Presidente dott. Raffaele Miele Consigliere dott. Luca Ponzillo Consigliere rel.
all'esito della camera di consiglio all'udienza del 12.11.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4763 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(c.f. , domiciliata presso il difensore Parte_1 C.F._1 avv. Biase Mezzanotte che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLANTE
E
Controparte_2
(c.f. ), in persona dell'amm.re p.t., domiciliato presso i difensori avv.ti Riccardo P.IVA_1
RN e BE EL che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti.
APPELLATO
E
( ) CP_3 CodiceFiscale_2 CP_1
( ), domiciliati presso i difensori avv.ti Giuseppe Picone e Antonella CodiceFiscale_3
Fiumara che li rappresentano e difendono giusta procura in atti.
APPELLATI
OGGETTO: appello contro la sentenza n.1044/2020 resa in data 16.01.2020 dal Tribunale di
Roma.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
§ 1. - Con atto di citazione notificato in data 21.09.2020 ha proposto Parte_1
2 appello contro la sentenza n.1044/2020 pubblicata in data 16.01.2020 dal Tribunale di Roma, resa a definizione del procedimento civile r.g.n.44847/2018, promosso dall'odierna appellante nei confronti del in Roma, e Controparte_4 CP_3
. CP_1
§ 2. - I fatti di causa sono così riassunti nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione notificato in data 28.06.2018 1'avv. proponeva opposizione avverso Parte_1
l'atto di precetto notificato in data 13.06.2018 ad istanza dei signori e CP_3 CP_1
con cui veniva intimato il pagamento della somma di € 7.623,90 in virtù della sentenza
[...] del Tribunale di Roma n.8851/2018 e, contestualmente, anche avverso l'atto di precetto notificato in data 18.06.2018 ad istanza del che Controparte_5 intimava il pagamento di € 15.803,49 in virtù del medesimo titolo. L'opponente contestava l'irregolarità della formula esecutiva in quanto apposta su un provvedimento inesistente;
l'inesistenza del titolo-sentenza; l'inesistenza dell'esecutività della sentenza per carenza dei presupposti richiesti dall'art. 474 cpc.. Gli opposti si costituivano in giudizio contestando la domanda e chiedendone il rigetto. Alla prima udienza fissata per la trattazione del giudizio del
1.10.2018 l'opponente formulava istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo (che non era contenuta nell'atto introduttivo), sulla quale questo giudicante si riservava concedendo alle parti termini per note e documenti. Con provvedimento del 20.03.2019 veniva rigettata l'istanza cautelare, ritenuti non sussistenti i gravi motivi per concedere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo posto a base del precetto opposto. Il provvedimento cautelare veniva reclamato innanzi al Collegio, che con ordinanza del 12/18.07.2019 rigettava il reclamo, confermando l'ordinanza cautelare del 20.03.2019 e riservando le spese al merito. CP_ Nelle more interveniva il pagamento integrale nei confronti dei Sig.ri e , come CP_3 dichiarato anche dal difensore dei medesimi all'udienza del 24.06.2019, mentre relativamente al credito vantato dal Condominio opposto è in corso l'esecuzione presso terzi. Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione concedendo alle parti i termini ex art. 190
c.p.c.. Con provvedimento del 20.12.2019, la causa veniva rimessa sul ruolo per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. All'udienza del 16.01.2020 in sede di discussione orale,
l'opponente depositava tardivamente documentazione, della quale si dispone pertanto lo stralcio. La documentazione di formazione successiva si appalesava irrilevante ai fini della decisione del presente giudizio.”
§ 3. - L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
, e in Roma CP_3 CP_1 Controparte_6 così provvede: 1) DICHIARA cessata la materia del contendere nei confronti degli opposti signori e;
2) RIGETTA l'opposizione proposta nei confronti del CP_3 CP_1
3 in Roma;
3) CONDANNA la sig.ra Controparte_7 [...]
alla refusione, in favore di ciascuna parte opposta delle spese di lite che si Parte_1 liquidano in euro 1.600,00 per compensi, a cui vanno aggiunti i compensi per la fase cautelare e di reclamo che si liquidano in euro 2.000,00, per una somma complessiva di euro 3.700,00, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93
c.p.c. a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari”.
§ 4. - La decisione è motivata come di seguito riportato: “Preliminarmente, preso atto dell'intervenuto pagamento di quanto dovuto dall'opponente in favore degli opposti signori CP_
e , va dichiarata cessata la materia del contendere nei confronti di questi ultimi. CP_3
È' sopravvenuta, infatti, una situazione tale da eliminare la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e contraddire. Nel caso di specie, l'intervenuto CP_ pagamento di quanto intimato con l'atto di precetto dai signori e ha fatto venir CP_3 meno l'interesse dell'opponente ad ottenere una dichiarazione di inefficacia del medesimo.
Occorre pertanto, in relazione alle suddette parti del processo, provvedere in ordine alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale (ex plurimis Trib. Genova sent. 21.1 1.2013,
Cass.n.5207/1998), procedendo ad una indagine sommaria di delibazione del merito onde valutare la probabilità di accoglimento della pretesa della parte ed individuare quale sarebbe stata la parte soccombente se la causa fosse proseguita. Non altrettanto può dirsi verificata la cessazione della materia del contendere tra l'opponente ed il Condominio opposto, che ha intrapreso, successivamente alla instaurazione del presente giudizio, una procedura di espropriazione presso terzi ai danni dell'opponente attualmente in corso. A tal fine è necessario, dunque, procedere alla delibazione della fondatezza dell'opposizione.
Preliminarmente va ribadito che il giudizio di opposizione preventiva all'esecuzione è diretto ad accertare la sussistenza del diritto del creditore intimante a procedere ad esecuzione forzata. Ebbene, nel caso di specie non può porsi in dubbio che l'intimazione degli atti di precetto opposti sia sostenuta da valido ed efficace titolo esecutivo emesso in danno dell'opponente. Né l'opponente ha fornito la prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, gli unici ammissibili nei giudizi di opposizione all' esecuzione. Le circostanze addotte da parte opponente in merito a presunti vizi di inesistenza della sentenza costituente il titolo esecutivo dovevano essere fatti valere in sede di impugnazione della stessa. Tutte le eccezioni e le difese formulate dall'opponente sono relative a fatti e circostanze anteriori alla formazione del titolo esecutivo, in particolare allo svolgimento della CTU nell'ambito del giudizio a conclusione del quale si è formato il titolo giudiziale e, come tali, non possono trovare ingresso nel giudizio di opposizione a precetto, in adesione all'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità in materia. Sul punto sono intervenute numerose pronunce della Suprema Corte che
4 hanno affermato il principio secondo il quale, qualora l'esecuzione sia promossa o minacciata in forza di un titolo di formazione giudiziale suscettibile di passare in giudicato, come nel caso di specie, non possono dedursi quali motivi di opposizione ex art. 615 c.p.c. quelli che avrebbero potuto essere addotti in sede di impugnazione, dovendo il giudice dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. limitare la sua indagine all'accertamento della esistenza del titolo esecutivo e non potendo egli estenderla a questioni superate dall'esistenza del titolo stesso e in contrasto con il suo contenuto (Cass. 25.09.2000 n. 12664; Cass.
18.04.2006 n. 8928; Cass. 14.02.2013 n. 3667; fino alla recentissima Cass. 13.06.2017 n.
14636). Attraverso l'opposizione all'esecuzione instaurata sulla base di una sentenza o di un provvedimento giudiziale esecutivo, non possono essere fatti valere motivi di merito inerenti a fatti anteriori alla formazione della sentenza o del provvedimento giudiziale esecutivo ed è esclusa la possibilità che il giudice dell'opposizione sia chiamato a conoscere degli stessi vizi già dedotti o che avrebbero potuto essere dedotti davanti al giudice della cognizione» (Cfr.
Cass. 19.12.2006 n. 27159. In senso conforme Cass. 19.6.2001, n. 8331). Come correttamente posto in rilievo dal Collegio in sede di reclamo proposto avverso il provvedimento cautelare che ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, nessuna delle doglianze lamentate dall'opponente in relazione alla sentenza posta a base degli atti di precetto opposti integra gli estremi della inesistenza giuridica della sentenza, trattandosi, al più, di eventuali vizi da far valere con l'impugnazione. Neanche eventuali vizi di nullità della sentenza possono essere fatti valere in sede di opposizione all'esecuzione convertendosi, essi, in motivi di gravame a norma dell'art. 161 c.p.c. Né la pendenza dell'appello esclude la validità del titolo esecutivo, in forza della provvisoria esecutività riconosciuta alle sentenze di primo grado dall'art. 282 c.p.c., a meno che non venga adottato dal giudice di appello un provvedimento che escluda tale forza esecutiva. Nella fattispecie in esame, al contrario, la Corte d'Appello Idi
Roma ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata con l'ordinanza del 18.09.2018, depositata in atti dagli opposti. L'opposizione proposta, in presenza di valido ed efficace titolo esecutivo, non può pertanto essere accolta. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate da dispositivo, sulla base dei parametri forensi di cui al D.M. 55/2014 con esclusione della fase istruttoria, non essendo, questa, stata svolta nel presente giudizio, e con l'aggiunta della fase cautelare e del reclamo.”.
§ 5. - Con l'atto di appello l'avv. ha chiesto accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Roma, ogni diversa istanza disattesa e reietta, in accoglimento dell'appello proposto e per i motivi sopraesposti, in riforma della sentenza n. 1044/2020 Sezione IV, G.I. Dott.ssa Valeria Morra, pubblicata in data 16/01/2020
e comunicata in data 17/01/2020, nella causa civile R.G.N. 44847/2018 e mai notificata (doc.
A) e del decreto di Accoglimento n. cronol. 3346/2020 del 13/07/2020 - RG n. 44847/2018 -1
5 (doc. B) - Preliminarmente, sospendere ex art. 283 c.p.c. la provvisoria esecuzione della sentenza n. 1044/2020 Sezione IV, G.I. Dott.ssa Valeria Morra, pubblicata in data 16/01/2020
e comunicata in data 17/01/2020, nella causa civile R.G.N. 44847/2018 e mai notificata (doc.
A) e del decreto di Accoglimento di correzione n. cronol. 3346/2020 del - RG n. 44847/2018 -
1 (doc. B) impugnata stante la sussistenza dei gravi e fondati motivi richiesti dall'istituto della inibitoria, soprattutto in considerazione del fatto che dalla eventuale esecuzione immediata della sentenza di primo grado sta subendo gravi effetti negativi sull'attività professionale dell'Avv. e sulle sue proprietà, già gravate da iscrizioni ipotecarie da Parte_1 parte delle controparti mai cancellate nonostante il soddisfacimento delle loro pretese, non essendo ammissibile la esecutività di una sentenza inesistente, nulla e/o ineseguibile ex art. 474, 132 cpc e 118 disp.att. cpc, meno che mai su parti immobiliari non oggetto di giudizio e nei confronti di parti estranee al giudizio. - Accertare e dichiarare l'inesistenza, nullità e/o annullabilità della sentenza n. 1044/2020 Sezione IV, G.I. Dott.ssa Valeria Morra, pubblicata in data 16/01/2020 e comunicata in data 17/01/2020, nella causa civile R.G.N. 44847/2018 e mai notificata (doc. A) e del decreto di Accoglimento n. cronol. 3346/2020 del 13/07/2020 - RG
n. 44847/2018 - 1 (doc. B), per aver il Giudice dell'Esecuzione erroneamente ritenuto di non essere competente per l'accertamento dell'esistenza della sentenza n.8851/2018 del 04.05.2018 resa dal tribunale di Roma al termine del giudizio rubricato al r.g.n.54507/16 (da ora titolo- sentenza) (doc. 2 fascicolo di i grado) come titolo esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 474 c.p. e, dunque, per erronea applicazione e violazione dell'art 474 c.p.c. che comporta l'inesistenza, nullità e/o annullabilità della sentenza ex art. 360 c.p.c. nn.3 e 5; e per l'effetto revocare e/o riformare la sentenza accogliendo le conclusioni dell'opposizione di primo grado che qui si riportano: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi sopra esposti, contestata la validità dei precetti intimati da sig.ri NR BE e CP_1
e dal Roma: - accertare e dichiarare nullo il
[...] Controparte_8 precetto intimato dai sig.ri NR BE e notificato il 13 giugno 2018 e il CP_1 precetto intimato dal notificato il 18 giugno Controparte_9
2018; - accertare e dichiarare la nullità e/o inesistenza e irregolarità della apposizione della formula esecutiva su provvedimento che non è titolo esecutivo come conseguenza dell'irregolarità formale rappresentata dall'apposizione della formula esecutiva su di un provvedimento da considerarsi, per tutti i motivi di cui in narrativa, inesistente da un punto di vista sostanziale e formale;
- in ogni caso, condannare i sig.ri NR BE e in CP_1 solido tra loro e il , ai sensi e per gli effetti di Controparte_10 cui all'art. 96 commi 1, 2 e 3 c.p.c., ricorrendone gli estremi per tutti i motivi sopraesposti.
Con riserva di agire anche in separato giudizio per tutti i danni comunque cagionati per l'introduzione di tutti i giudizi nei confronti della scrivente. - in via istruttoria si fa richiesta di
6 concessione dei termini ex art. 183 c.p.c.; in ogni caso “ferma la qualificazione in senso sostanziale dell'atto di citazione all'opposizione anche ex art. 615 cpc, introduttivo della presente opposizione, che solo per errore materiale, consistente nell'omissione del riferimento all'art. 615 cpc, veniva intitolato opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc. In via principale e nel merito: ferme le domande gia' proposte nell'atto introduttivo nelle quali tutte si insiste, contrariis rejectis - previo accertamento e dichiarazione della nullità e/o inesistenza del titolo esecutivo, rilevabile anche d'ufficio, per tutti i motivi di cui in narrativa e nell'atto introduttivo e in ogni caso, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo rappresentato dalla sentenza n. 8851/2018 (Doc. 2), pubblicata il 04.05.2018, e notificata nella stessa data, del
Tribunale Ordinario di Roma Sezione VII – nel procedimento iscritto al n. 54507/2016 R.G. -
G.I. Dott.ssa IE NC – introdotto dall'avv. (Doc. 2…) Parte_1 avverso i sig.ri , e il CP_3 CP_1 Parte_2
[...
, disponendo l'inibitoria dell'esecuzione ed ogni altro provvedimento ritenuto necessario ed opportuno. In via subordinata e in ogni caso: - stante il difetto dei requisiti prescritti dall'art. 474 cpc di liquidità, esigibilità e certezza del credito consacrato nel titolo-sentenza, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo rappresentato dalla sentenza n. 8851/2018 (Doc. 2), pubblicata il 04.05.2018, e notificata nella stessa data, del Tribunale Ordinario di Roma Sezione VII – nel procedimento iscritto al n. 54507/2016 R.G. - G.I. Dott.ssa IE NC – introdotto dall'avv. (Doc. 1) avverso i sig.ri , e il Parte_1 CP_3 CP_1
, disponendo l'inibitoria dell'esecuzione ed Parte_2 ogni altro provvedimento ritenuto necessario ed opportuno.” - Accertare e dichiarare l'inesistenza, nullità e/o annullabilità ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c. della sentenza n.
1044/2020 Sezione IV, G.I. Dott.ssa Valeria Morra, pubblicata in data 16/01/2020 e comunicata in data 17/01/2020, nella causa civile R.G.n. 44847/2018 e mai notificata (doc. A)
e del decreto di Accoglimento n. cronol. 3346/2020 del 13/07/2020 - RG n. 44847/2018 -1 (doc.
B), in primis nella parte in cui dispone la condanna dell'opponente alla refusione delle spese di lite nella somma di euro 1.600,00, e per l'effetto revocare e riformare la sentenza impugnata sul punto in cui ha liquidato le spese a carico dell'Avv. ponendole Parte_1 integralmente a carico delle parti appellate e in subordine rideterminarle ai sensi del DM
55/2014 e in corrispondenza delle fasi di giudizio effettivamente svolte;
in secundis per aver il
Giudice dell'Esecuzione non concesso il termine per l'introduzione del merito dell'opposizione ai sensi dell'art. 118, comma II, e per l'effetto revocare e/o riformare rimettendo al giudice di
I grado l'accoglimento ovvero accogliendo le conclusioni dell'opposizione di primo grado che qui si riportano: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi sopra esposti, contestata la validità dei precetti intimati da sig.ri NR BE e CP_1
e dal : - accertare e dichiarare nullo il precetto Controparte_9
7 intimato dai sig.ri NR BE e notificato il 13 giugno 2018 e il precetto CP_1 intimato dal notificato il 18 giugno 2018; - Controparte_9 accertare e dichiarare la nullità e/o inesistenza e irregolarità della apposizione della formula esecutiva su provvedimento che non è titolo esecutivo come conseguenza dell'irregolarità formale rappresentata dall'apposizione della formula esecutiva su di un provvedimento da considerarsi, per tutti i motivi di cui in narrativa, inesistente da un punto di vista sostanziale e formale;
- in ogni caso, condannare i sig.ri NR BE e in solido tra loro e il CP_1
, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 Controparte_10 commi 1, 2 e 3 c.p.c., ricorrendone gli estremi per tutti i motivi sopraesposti. Con riserva di agire anche in separato giudizio per tutti i danni comunque cagionati per l'introduzione di tutti i giudizi nei confronti della scrivente - in via istruttoria si fa richiesta di concessione dei termini ex art. 183 c.p.c.; Il tutto con vittoria di spese e di competenze professionali di causa, oltre IVA
e CPA e rimborso spese al 15,50% come per legge;
” In ogni caso “ferma la qualificazione in senso sostanziale dell'atto di citazione all'opposizione anche ex art. 615 cpc, introduttivo della presente opposizione, che solo per errore materiale, consistente nell'omissione del riferimento all'art.615 cpc, veniva intitolato opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc. In via principale e nel merito: ferme le domande già proposte nell'atto introduttivo nelle quali tutte si insiste, contrariis rejectis - previo accertamento e dichiarazione della nullità e/o inesistenza del titolo esecutivo, rilevabile anche d'ufficio, per tutti i motivi di cui in narrativa e nell'atto introduttivo e in ogni caso, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo rappresentato dalla sentenza n.
8851/2018 (Doc. 2), pubblicata il 04.05.2018, e notificata nella stessa data, del Tribunale
Ordinario di Roma Sezione VII – nel procedimento iscritto al n. 54507/2016 R.G. - G.I. Dott.ssa
IE NC – introdotto dall'avv. (Doc. 2…) avverso i sig.ri Parte_1
, e il , disponendo CP_3 CP_1 Parte_2
l'inibitoria dell'esecuzione ed ogni altro provvedimento ritenuto necessario ed opportuno. In via subordinata e in ogni caso: - stante il difetto dei requisiti prescritti dall'art.474 cpc di liquidità, esigibilità e certezza del credito consacrato nel titolo-sentenza, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo rappresentato dalla sentenza n. 8851/2018 (Doc. 2), pubblicata il
04.05.2018, e notificata nella stessa data, del Tribunale Ordinario di Roma Sezione VII – nel procedimento iscritto al n. 54507/2016 R.G. - G.I. Dott.ssa IE NC – introdotto dall'avv. (Doc. 1) avverso i sig.ri , e il Parte_1 CP_3 CP_1
, disponendo l'inibitoria dell'esecuzione ed Parte_2 ogni altro provvedimento ritenuto necessario ed opportuno.” - Acquisire il fascicolo d'ufficio di primo grado del procedimento innanzi il Tribunale di Roma, R.G.N. 44847/2018. Il tutto con vittoria in ogni caso di spese dei due gradi di giudizio e rimborso spese al 15%, oltre Iva e
CAP.”.
8 § 6. - Il Roma, costituitosi con comparsa Controparte_2 depositata il 6.10.2020 ha resistito al gravame, rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia alla Illustrissima Corte di Appello adita, accertati i fatti di cui è causa, disattesa e respinta ogni diversa e contraria istanza, dichiarare inammissibile l'appello avversario ovvero rigettarlo nel merito in quanto infondato in fatto ed diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n.1044/2020 emessa dal Tribunale di Roma. Condannare le appellanti in solido al pagamento delle spese legali del doppio grado da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.”
§ 6.1 - e costituitisi con comparsa depositata il 7.12.2020 hanno CP_3 CP_1 resistito al gravame rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia alla Corte Ecc.ma, contrariis rejectis: In via pregiudiziale e preliminare: 1) accertare e dichiarare l'inammissibilità del gravame proposto per violazione e falsa applicazione di cui agli artt. 125 comma primo, 163 comma terzo n. 2, 345 e 348 bis c.p.c. per le ragioni di cui sopra condannando controparte al pagamento del doppio del contributo unificato previsto;
2) accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato per assenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora;
Nel merito: 1) Rigettare il gravame proposto in quanto infondato sia in fatto che in diritto con conferma integrale della sentenza impugnata;
2) Condannare l'appellante al pagamento delle spese legali del presente giudizio incrementate nella misura di 1/3, ex art. 4 comma 8 DM 55/2014, nonché al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge. In via istruttoria: 3) Si chiede il rigetto di tutte le richieste istruttorie articolate dalla controparte in quanto inammissibili, irrilevanti ai fini della decisione e comunque infondate per le ragioni sopra esposte.”
§ 7. - All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti ed hanno discusso oralmente la causa.
§ 8. - L'appello è articolato in due motivi.
§ 8.1. - Con il primo motivo “ERRONEA APPLICAZIONE E VIOLAZIONE
DELL'ART.474 C.P.C., INESISTENZA, NULLITÀ E/O ANNULLABILITÀ DELLA
SENTENZA EX ART. 360 C.P.C. NN.3 e 5” parte appellante deduceva che il Tribunale non aveva adeguatamente valutato l'oggetto dell'opposizione riguardante l'inesistenza della sentenza n.8851/2018 emessa dal Tribunale di Roma il 4.05.2018 al termine del giudizio r.g.n.54507/2016, quindi la non riconducibilità della stessa ai titoli esecutivi di cui all'art.474
c.p.c..
Indi, riportato il titolo in esame che aveva così disposto:“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
1. rigetta le domande formulate da parte attrice e conferma integralmente l'ordinanza emessa dal
9 giudice del Tribunale di Roma il 26.7.2015 nel procedimento iscritto al n. RG 45220/2014 RG;
2. in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata da e , CP_1 CP_3 condanna l'attrice alla esecuzione dei lavori indicati dal CTU architetto nelle Persona_1 pagine da 16 a 21 dell'elaborato peritale depositato nel procedimento n. RG 45220/2014; 3. rigetta la domanda riconvenzionale a contenuto risarcitorio spiegata da e CP_1 CP_3
nei confronti dell'attrice;
4. compensa, nella misura della metà, tra l'attrice e i
[...]
CP_ convenuti e le spese del presente giudizio e condanna l'attrice al pagamento della CP_3 residua metà che liquida per l'intera attività espletata, nella misura già ridotta, in euro 5000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
5. condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite sostenute dal che liquida per l'intera Controparte_10 attività espletata in euro 10.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge” deduceva che i vizi lamentati che avrebbero condurre all'accertamento della inesistenza del titolo-sentenza, erano costituiti dall'inesistenza e dall'abnormità della sentenza n.8851/2018 in quanto etero-integrata dal giudice con espresso richiamo alla relazione di c.t.u. svolta nell'ambito del precedente giudizio cautelare di danno temuto, svoltosi tra l'avv. e i sig.ri Pt_1
CP_
e innanzi il Tribunale di Roma, RG 45220/2014. CP_3
Precisava inoltre che nella consulenza del CTU, ed in particolare nelle pagine richiamate dal giudice nella sentenza (dalla 16 alla 21), erano stati vieppiù disposti dei lavori da eseguirsi su una porzione immobiliare non oggetto di giudizio, di proprietà di soggetti non chiamati in giudizio, in contrasto con gli artt.2909 c.c. e 112 c.p.c..
Precisava che al punto B2, pag.21 della consulenza, erano infatti descritti lavori da eseguirsi sull'intradosso del terrazzo annesso all'appartamento int.20, non oggetto di causa e di proprietà di soggetti terzi.
Soggiungeva che l'inesistenza della sentenza ex art.161 co.2 c.p.c. afferiva anche ai provvedimenti abnormi, vizio che poteva farsi valere anche con gli ordinari rimedi di impugnazione e che pertanto con l'atto di opposizione ex artt.615 e 617 c.p.c. si era eccepita l'irregolarità formale del titolo azionato dalle controparti e notificato con l'apposizione della formula esecutiva in quanto derivante proprio dalla inesistenza della sentenza n.8851/2018.
Allegava di aver sin anche eccepito in fase di cognizione la nullità della c.t.u..
Deduceva inoltre che l'inesistenza, abnormità e nullità del titolo-sentenza n.8851/2018 discendeva anche dalla conferma del provvedimento emesso in fase cautelare, ossia l'ordinanza che era stata richiamata con estremi che non rendevano possibile e intellegibile rinvenire il provvedimento nel sicid, con conseguente trasmissione del vizio alla sentenza di merito che l'aveva richiamata genericamente.
Evidenziava, inoltre, che la sentenza aveva pronunziato extra petitum, essendo pacifico tra le parti che l'intera vicenda giudiziaria era iniziata da un'azione di danno temuto, che, a detta dello
10 stesso giudice, non era stato comunque provato dalla controparte, essendosi così contraddittoriamente motivato: “Non può trovare accoglimento, invece, la domanda di CP_ risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dai convenuti e , CP_3 considerato che, con riferimento al primo gli stessi convenuti hanno dichiarato di aver sempre utilizzato la terrazza in questione, con la conseguenza che non è ravvisabile alcuna limitazione al godimento del bene conseguente all'illecito di parte attrice, mentre con riferimento al danno non patrimoniale, non è stato nemmeno allegato, oltre che provato”.
Precisava che la conferma dell'inutilità e non eseguibilità del titolo si ricava anche dal fatto che i avevano notificato un precetto solo per il pagamento delle spese di lite, ma non Parte_3 per l'esecuzione dei lavori, cui avevano rinunciato nel verbale del 23.02.2018 in sede di procedimento per l'esecuzione dell'obbligo di fare RG n.74589/2015 ed inoltre dalla non contestazione dei convenuti-opposti nel precedente giudizio di primo grado.
Deduceva inoltre che la liquidazione delle spese in favore del Condominio era avvenuta in maniera difforme a quanto previsto dal d.m.n.55/2014 come modificato dal d.m.n.37/2018 e che il contegno processuale delle controparti avrebbe dovuto comportare l'applicazione dell'art.92, comma 1, ultima parte, per cui il giudice, a prescindere dalla soccombenza poteva condannare una parte al rimborso delle spese che, in violazione dell'art. 88 c.p.c., aveva causato all'altra.
Allegava infine che il dispositivo della sentenza rappresentava un unicum inscindibile, non frazionabile in maniera opportunistica e che l'intestazione dell'atto introduttivo del precedente grado con il richiamo del solo art.617 c.p.c. non vincolava affatto il giudice, tenuto comunque a qualificare autonomamente l'atto, essendo evidente la contestazione circa il diritto di controparte di poter procedere in via esecutiva e sull'esistenza del titolo esecutivo e relative condizioni di efficacia.
§ 8.2 - Con il secondo motivo intestato “ERRONEA APPLICAZIONE E VIOLAZIONE
DELL'ART.118, COMMA II, C.P.C., NULLITÀ E/O ANNULLABILITÀ DELLA
SENTENZA EX ART. 360 N. 4 C.P.C.” parte appellante evidenziava che il procedimento di primo grado era stato viziato dalla mancata concessione del termine per introdurre il giudizio di merito, ai sensi dell'art.618 co. II c.p.c., stante la natura bifasica delle opposizioni.
Infatti, secondo la previsione dell'art.618 c.p.c., terminata la fase prevista per l'emissione dei provvedimenti sulla sospensione e per le determinazioni sulla competenza, il giudice dell'esecuzione doveva fissare un termine perentorio per l'inizio del giudizio di merito.
Contestava quindi la liquidazione a titolo di spese nella sentenza impugnata dell'importo pari ad euro 1.600,00 per il merito, essendosi svolta nel procedimento solo la fase cautelare e quella di reclamo.
§ 9. – Tali i motivi d'appello e le conclusioni delle parti – considerato che l'udienza odierna
11 secondo prassi della Sezione è stata fissata per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art.281 sexies c.p.c. previa concessione di termine per deposito di note conclusionali - deve essere esaminata preliminarmente la richiesta dell'appellante di sospensione del presente giudizio ex art.295 c.p.c. riproposta all'odierna udienza in attesa dell'esito del giudizio relativo all'appello spiegato avverso la sentenza-titolo esecutivo oggetto della presente impugnazione.
A tale riguardo deve evidenziarsi che secondo costante giurisprudenza di legittimità (cfr.,
Cass.civ.n.15909/2008) “Il giudice dell'opposizione all'esecuzione, anche nell'ipotesi in cui la provvisoria esecutività della sentenza fatta valere come titolo esecutivo sia stata sospesa ai sensi degli artt.283 e 351 c.p.c., non è tenuto a disporre la sospensione del processo di opposizione, a norma dell' art.295 c.p.c., in attesa della definizione della controversia cui la sentenza si riferisce, non sussistendo pregiudizialità tra gli accertamenti oggetto dei due giudizi”.
A ciò si aggiunga che secondo Cass.civ.n.4035/2018 il giudizio di opposizione all'esecuzione e quello nel quale sia impugnata la sentenza fatta valere come titolo esecutivo hanno presupposti diversi, cosicché tra di essi non ricorre un rapporto di pregiudizialità in senso tecnico-giuridico tale da giustificare, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., la sospensione necessaria del processo di opposizione.
§ 10. – Ciò posto e passando ai motivi d'appello - da trattarsi congiuntamente stante la stretta connessione - deve osservarsi che gli stessi sono infondati.
Anzitutto deve osservarsi – per quanto evidenziato dallo stesso appellante - che l'atto introduttivo del precedente giudizio è qualificabile quale opposizione all'esecuzione ex art.615
c.p.c. contestandosi il precetto ricevuto dalle controparti ed in sostanza il diritto delle parti opposte di poter procedere esecutivamente per il pagamento delle spese di lite liquidate nella sentenza n.8851/2018, dovendosi considerare, secondo prospettazione dell'appellante,
l'inesistenza della sentenza per indeterminatezza ed erroneità in diritto del comando in essa contenuto, facendosi richiamo di quanto disposto in una precedente c.t.u. in procedimento cautelare per danno temuto e a diversamente opinarsi – per quanto di seguito meglio illustrato
- volendosi qualificare l'opposizione del precedente grado quale opposizione agli atti esecutivi ex art.617 co.1 c.p.c. l'appello contro la sentenza emessa a conclusione del precedente grado sarebbe in ogni caso inammissibile, atteso che ex art.618 co.3 c.p.c. non sono impugnabili le sentenze pronunciate a norma dell'art.617 primo comma c.p.c..
Inoltre, secondo Cass.civ.n.25638/2013, la denuncia dell'erronea apposizione della formula esecutiva configura opposizione agli atti esecutivi allorquando si faccia riferimento solo alla correttezza della spedizione del titolo in forma esecutiva (di cui non si ponga in dubbio l'esistenza), richiesta dall'art. 475 cod. proc. civ., poiché in tal caso l'indebita apposizione della formula può concretarsi in una irregolarità del procedimento esecutivo o risolversi in una
12 contestazione della regolarità del precetto ai sensi del primo comma dell'art. 617 c.p.c., viceversa allorché la denuncia sia motivata dalla contestazione – come nel caso di specie - dell'inesistenza del titolo esecutivo ovvero dalla mancata soddisfazione delle condizioni perché
l'atto acquisti l'efficacia di titolo esecutivo, l'opposizione deve qualificarsi come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c..
Deve vieppiù osservarsi che nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione debbono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo di cognizione in cui il titolo è stato emesso (cfr., Cass.civ.n.3277/2015 e altre conformi) e secondo il sistema delle impugnazioni.
Orbene, tanto premesso, nel caso di specie non è sostenibile l'inesistenza della sentenza, atteso che, secondo Cass.civ.SS.UU. n.11066/2012, il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art.474, secondo comma, n.1, c.p.c., non si identifica né si esaurisce, nel documento giudiziario in cui è consacrato l'obbligo da eseguire, essendo consentita l'interpretazione extratestuale del provvedimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato.
Nelle motivazioni della richiama pronuncia si evince infatti che “nel campo dell'esecuzione forzata per obblighi di fare o non fare, si rinvengono nella giurisprudenza della Corte decisioni che, quando si tratta di superare incertezze lasciate dalla formulazione del provvedimento del giudice fatto valere come titolo esecutivo, affermano che tali incertezze si prestano ad essere superate attraverso gli atti del processo in cui la decisione da eseguire è stata pronunziata e tra questi le relazioni di consulenza (Cass. 14 marzo 2003 n. 3786; 22 febbraio 2008 n. 4651)”, dunque, nel caso di specie in cui nel dispositivo del titolo di formazione giudiziale si faceva richiamo alle opere previste nella c.t.u. disposta nel precedente giudizio cautelare di danno temuto, non può rinvenirsi alcuna inesistenza del titolo, non potendosi in ogni caso affatto equiparare un dispositivo generico – a volersi opinare nel senso prospettato dall'appellante - ad un dispositivo inesistente in quanto emesso in carenza di potere giurisdizionale ovvero perché privo di sottoscrizione.
Del resto in Cass.civ.n.3786/2003 si è evidenziato che in materia di esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare, ai fini di accertare la portata della sentenza della cui esecuzione si tratta, il giudice dell'esecuzione può avvalersi anche di atti del processo, diversi dalla sentenza, come la relazione del consulente tecnico cui sia stato dal giudice (della cognizione) affidato il compito di compiere le indagini poste a base dell'accertamento dei fatti e del comando formulato nella decisione.
13 Dunque, non pare sostenibile l'inesistenza della sentenza n.5581/2018 e a volersi comunque ritenere la stessa ineseguibile per genericità del comando sul facere, in ogni caso la sentenza in esame risulta aver accertato una condotta idonea ad arrecare pericolo all'altrui proprietà rigettando l'azione (di accertamento negativo) dell'odierna appellante volta a far dichiarare l'insussistenza dei presupposti per l'esperimento della precedente azione cautelare ed inoltre la richiesta della parte di ricondurre la responsabilità per l'occorso in capo al Condominio. Pt_1
Orbene, nella sentenza tali domande dell'odierna appellante (in quel procedimento attrice) sono state rigettate con la conseguenza che il capo delle spese azionato con il precetto opposto in primo grado relativo alle sole spese di lite, risulta pienamente legittimo e fondato su valido titolo esecutivo.
Sul punto giovi, infatti, richiamare Cass.civ.n.1283 del 2010 per cui ai sensi dell'art. 282 c.p.c., così come novellato dall'art.33 della legge 26 novembre 1990, n. 353, la condanna alle spese del giudizio contenuta nella sentenza di primo grado comporta, in quanto tale ed in linea con la tendenza resa manifesta dal disposto dell'art. 669 - septies, terzo comma, c.p.c. (introdotto dalla stessa legge n.353 del 1990), la provvisoria esecutività del relativo capo della sentenza, indipendentemente dalla natura - se di condanna, costitutiva o di mero accertamento - e dal contenuto (se di accoglimento, di rigetto o di altro tenore della domanda principale o riconvenzionale o del terzo) della decisione principale, cui la statuizione sulle spese accede.
Ne consegue che tutte le censure dell'appellante sono infondate, vieppiù quelle relative alla nullità della c.t.u. e agli accertamenti di merito contenuti nella sentenza di primo grado, da farsi valere esclusivamente con gli ordinari mezzi d'impugnazione.
Parimenti infondato si rivela anche il secondo motivo (§ 8.2) atteso che il giudizio avviato dall'appellante risulta essere stato introdotto con citazione e non con ricorso, costituendo appunto un giudizio di opposizione ai due precetti con cui si è contestata l'inesistenza del diritto di poter procedere esecutivamente per carenza del titolo giudiziale.
Ne consegue, quindi, che il giudizio si è svolto secondo le scansioni tipiche dell'art.615 co.1
c.p.c. con fase cautelare, reclamo e decisione sul merito in questa sede impugnata e con conseguente corretta liquidazione delle spese di lite da parte del primo giudice.
In conclusione, per le ragioni sopra esplicate, l'appello deve essere rigettato essendo infondata CP_ l'opposizione svolta nei confronti dei precetti notificati da e e dal CP_3
[...] in Roma. Controparte_10
§ 11. – Le spese di lite seguono la soccombenza ed applicato il d.m.n.147/2022 vengono liquidate in favore di ciascuna parte appellata tenuto conto del terzo scaglione di valore (da euro
5.201,00 ad euro 26.000,00) in euro 1.134,00 per fase di studio, euro 921,00 per fase introduttiva, euro 922,00 per fase di trattazione ed euro 956,00 per fase decisionale, applicati i valori medi di fase per le prime due e i minimi per le altre stante l'assenza di istruttoria e le
14 forme adottate per la decisione.
§ 12. - Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.p.r.n.115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con Parte_1 atto di citazione notificato in data 21.09.2020, avverso la sentenza n.1044/2020 resa in data
16.01.2020 dal Tribunale di Roma, così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
e e del in Roma CP_3 CP_1 Controparte_11 che liquida per i primi due appellati e complessivamente in euro CP_3 CP_1
3.933,00 per compensi oltre spese forfettarie iva e cpa e per il Controparte_11
in euro 3.933,00 per compensi oltre spese forfettarie iva e cpa da distrarsi
[...] ex art.93 c.p.c. in favore dei difensori avv.ti Riccardo RN e BE EL, dichiaratisi antistatari in atti.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del d.p.r.n.115 del 2002 a carico dell'appellante Parte_1
Roma, 12.11.2025
Il consigliere est. dott. Luca Ponzillo
Il Presidente dott. TO RI
15
Sezione VI civile
R.G. 4763/2020
All'udienza collegiale del giorno 12/11/2025 ore 11:40
Presidente Dott. TO RI
Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo Relatore
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. MEZZANOTTE BIASE
AVV. CONTINO MADDALENA pres.
Appellato/i
CP_1
Avv. PICONE GIUSEPPE pres.
AVV. FIUMARA ANTONELLA
CONDOMINIO VIA LUCIANO ZUCCOLI 47 47A E 49 ROMA
Avv. CARNEVALI RICCARDO pres.
AVV.CORICELLI BENEDETTA
BERTELA' IC
Avv. PICONE GIUSEPPE pres.
AVV. FIUMARA ANTONELLA
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
L'avv. Contino chiede la sospensione del giudizio in attesa della definizione dell'appello avente ad oggetto il titolo esecutivo, nonche' rinvio per la precisazione delle conclusioni con termini ex art. 190 cpc.
L'avv. Picone si oppone alle richieste dell'appellante. L'avv. RN si oppone.
La Corte, riservata al merito la decisione sulla istanza di sospensione, invita le parti alla discussione.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
RA DR DR TO RI
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
così composta: dott. TO RI Presidente dott. Raffaele Miele Consigliere dott. Luca Ponzillo Consigliere rel.
all'esito della camera di consiglio all'udienza del 12.11.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4763 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(c.f. , domiciliata presso il difensore Parte_1 C.F._1 avv. Biase Mezzanotte che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLANTE
E
Controparte_2
(c.f. ), in persona dell'amm.re p.t., domiciliato presso i difensori avv.ti Riccardo P.IVA_1
RN e BE EL che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti.
APPELLATO
E
( ) CP_3 CodiceFiscale_2 CP_1
( ), domiciliati presso i difensori avv.ti Giuseppe Picone e Antonella CodiceFiscale_3
Fiumara che li rappresentano e difendono giusta procura in atti.
APPELLATI
OGGETTO: appello contro la sentenza n.1044/2020 resa in data 16.01.2020 dal Tribunale di
Roma.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
§ 1. - Con atto di citazione notificato in data 21.09.2020 ha proposto Parte_1
2 appello contro la sentenza n.1044/2020 pubblicata in data 16.01.2020 dal Tribunale di Roma, resa a definizione del procedimento civile r.g.n.44847/2018, promosso dall'odierna appellante nei confronti del in Roma, e Controparte_4 CP_3
. CP_1
§ 2. - I fatti di causa sono così riassunti nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione notificato in data 28.06.2018 1'avv. proponeva opposizione avverso Parte_1
l'atto di precetto notificato in data 13.06.2018 ad istanza dei signori e CP_3 CP_1
con cui veniva intimato il pagamento della somma di € 7.623,90 in virtù della sentenza
[...] del Tribunale di Roma n.8851/2018 e, contestualmente, anche avverso l'atto di precetto notificato in data 18.06.2018 ad istanza del che Controparte_5 intimava il pagamento di € 15.803,49 in virtù del medesimo titolo. L'opponente contestava l'irregolarità della formula esecutiva in quanto apposta su un provvedimento inesistente;
l'inesistenza del titolo-sentenza; l'inesistenza dell'esecutività della sentenza per carenza dei presupposti richiesti dall'art. 474 cpc.. Gli opposti si costituivano in giudizio contestando la domanda e chiedendone il rigetto. Alla prima udienza fissata per la trattazione del giudizio del
1.10.2018 l'opponente formulava istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo (che non era contenuta nell'atto introduttivo), sulla quale questo giudicante si riservava concedendo alle parti termini per note e documenti. Con provvedimento del 20.03.2019 veniva rigettata l'istanza cautelare, ritenuti non sussistenti i gravi motivi per concedere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo posto a base del precetto opposto. Il provvedimento cautelare veniva reclamato innanzi al Collegio, che con ordinanza del 12/18.07.2019 rigettava il reclamo, confermando l'ordinanza cautelare del 20.03.2019 e riservando le spese al merito. CP_ Nelle more interveniva il pagamento integrale nei confronti dei Sig.ri e , come CP_3 dichiarato anche dal difensore dei medesimi all'udienza del 24.06.2019, mentre relativamente al credito vantato dal Condominio opposto è in corso l'esecuzione presso terzi. Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione concedendo alle parti i termini ex art. 190
c.p.c.. Con provvedimento del 20.12.2019, la causa veniva rimessa sul ruolo per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. All'udienza del 16.01.2020 in sede di discussione orale,
l'opponente depositava tardivamente documentazione, della quale si dispone pertanto lo stralcio. La documentazione di formazione successiva si appalesava irrilevante ai fini della decisione del presente giudizio.”
§ 3. - L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
, e in Roma CP_3 CP_1 Controparte_6 così provvede: 1) DICHIARA cessata la materia del contendere nei confronti degli opposti signori e;
2) RIGETTA l'opposizione proposta nei confronti del CP_3 CP_1
3 in Roma;
3) CONDANNA la sig.ra Controparte_7 [...]
alla refusione, in favore di ciascuna parte opposta delle spese di lite che si Parte_1 liquidano in euro 1.600,00 per compensi, a cui vanno aggiunti i compensi per la fase cautelare e di reclamo che si liquidano in euro 2.000,00, per una somma complessiva di euro 3.700,00, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93
c.p.c. a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari”.
§ 4. - La decisione è motivata come di seguito riportato: “Preliminarmente, preso atto dell'intervenuto pagamento di quanto dovuto dall'opponente in favore degli opposti signori CP_
e , va dichiarata cessata la materia del contendere nei confronti di questi ultimi. CP_3
È' sopravvenuta, infatti, una situazione tale da eliminare la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e contraddire. Nel caso di specie, l'intervenuto CP_ pagamento di quanto intimato con l'atto di precetto dai signori e ha fatto venir CP_3 meno l'interesse dell'opponente ad ottenere una dichiarazione di inefficacia del medesimo.
Occorre pertanto, in relazione alle suddette parti del processo, provvedere in ordine alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale (ex plurimis Trib. Genova sent. 21.1 1.2013,
Cass.n.5207/1998), procedendo ad una indagine sommaria di delibazione del merito onde valutare la probabilità di accoglimento della pretesa della parte ed individuare quale sarebbe stata la parte soccombente se la causa fosse proseguita. Non altrettanto può dirsi verificata la cessazione della materia del contendere tra l'opponente ed il Condominio opposto, che ha intrapreso, successivamente alla instaurazione del presente giudizio, una procedura di espropriazione presso terzi ai danni dell'opponente attualmente in corso. A tal fine è necessario, dunque, procedere alla delibazione della fondatezza dell'opposizione.
Preliminarmente va ribadito che il giudizio di opposizione preventiva all'esecuzione è diretto ad accertare la sussistenza del diritto del creditore intimante a procedere ad esecuzione forzata. Ebbene, nel caso di specie non può porsi in dubbio che l'intimazione degli atti di precetto opposti sia sostenuta da valido ed efficace titolo esecutivo emesso in danno dell'opponente. Né l'opponente ha fornito la prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, gli unici ammissibili nei giudizi di opposizione all' esecuzione. Le circostanze addotte da parte opponente in merito a presunti vizi di inesistenza della sentenza costituente il titolo esecutivo dovevano essere fatti valere in sede di impugnazione della stessa. Tutte le eccezioni e le difese formulate dall'opponente sono relative a fatti e circostanze anteriori alla formazione del titolo esecutivo, in particolare allo svolgimento della CTU nell'ambito del giudizio a conclusione del quale si è formato il titolo giudiziale e, come tali, non possono trovare ingresso nel giudizio di opposizione a precetto, in adesione all'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità in materia. Sul punto sono intervenute numerose pronunce della Suprema Corte che
4 hanno affermato il principio secondo il quale, qualora l'esecuzione sia promossa o minacciata in forza di un titolo di formazione giudiziale suscettibile di passare in giudicato, come nel caso di specie, non possono dedursi quali motivi di opposizione ex art. 615 c.p.c. quelli che avrebbero potuto essere addotti in sede di impugnazione, dovendo il giudice dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. limitare la sua indagine all'accertamento della esistenza del titolo esecutivo e non potendo egli estenderla a questioni superate dall'esistenza del titolo stesso e in contrasto con il suo contenuto (Cass. 25.09.2000 n. 12664; Cass.
18.04.2006 n. 8928; Cass. 14.02.2013 n. 3667; fino alla recentissima Cass. 13.06.2017 n.
14636). Attraverso l'opposizione all'esecuzione instaurata sulla base di una sentenza o di un provvedimento giudiziale esecutivo, non possono essere fatti valere motivi di merito inerenti a fatti anteriori alla formazione della sentenza o del provvedimento giudiziale esecutivo ed è esclusa la possibilità che il giudice dell'opposizione sia chiamato a conoscere degli stessi vizi già dedotti o che avrebbero potuto essere dedotti davanti al giudice della cognizione» (Cfr.
Cass. 19.12.2006 n. 27159. In senso conforme Cass. 19.6.2001, n. 8331). Come correttamente posto in rilievo dal Collegio in sede di reclamo proposto avverso il provvedimento cautelare che ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, nessuna delle doglianze lamentate dall'opponente in relazione alla sentenza posta a base degli atti di precetto opposti integra gli estremi della inesistenza giuridica della sentenza, trattandosi, al più, di eventuali vizi da far valere con l'impugnazione. Neanche eventuali vizi di nullità della sentenza possono essere fatti valere in sede di opposizione all'esecuzione convertendosi, essi, in motivi di gravame a norma dell'art. 161 c.p.c. Né la pendenza dell'appello esclude la validità del titolo esecutivo, in forza della provvisoria esecutività riconosciuta alle sentenze di primo grado dall'art. 282 c.p.c., a meno che non venga adottato dal giudice di appello un provvedimento che escluda tale forza esecutiva. Nella fattispecie in esame, al contrario, la Corte d'Appello Idi
Roma ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata con l'ordinanza del 18.09.2018, depositata in atti dagli opposti. L'opposizione proposta, in presenza di valido ed efficace titolo esecutivo, non può pertanto essere accolta. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate da dispositivo, sulla base dei parametri forensi di cui al D.M. 55/2014 con esclusione della fase istruttoria, non essendo, questa, stata svolta nel presente giudizio, e con l'aggiunta della fase cautelare e del reclamo.”.
§ 5. - Con l'atto di appello l'avv. ha chiesto accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Roma, ogni diversa istanza disattesa e reietta, in accoglimento dell'appello proposto e per i motivi sopraesposti, in riforma della sentenza n. 1044/2020 Sezione IV, G.I. Dott.ssa Valeria Morra, pubblicata in data 16/01/2020
e comunicata in data 17/01/2020, nella causa civile R.G.N. 44847/2018 e mai notificata (doc.
A) e del decreto di Accoglimento n. cronol. 3346/2020 del 13/07/2020 - RG n. 44847/2018 -1
5 (doc. B) - Preliminarmente, sospendere ex art. 283 c.p.c. la provvisoria esecuzione della sentenza n. 1044/2020 Sezione IV, G.I. Dott.ssa Valeria Morra, pubblicata in data 16/01/2020
e comunicata in data 17/01/2020, nella causa civile R.G.N. 44847/2018 e mai notificata (doc.
A) e del decreto di Accoglimento di correzione n. cronol. 3346/2020 del - RG n. 44847/2018 -
1 (doc. B) impugnata stante la sussistenza dei gravi e fondati motivi richiesti dall'istituto della inibitoria, soprattutto in considerazione del fatto che dalla eventuale esecuzione immediata della sentenza di primo grado sta subendo gravi effetti negativi sull'attività professionale dell'Avv. e sulle sue proprietà, già gravate da iscrizioni ipotecarie da Parte_1 parte delle controparti mai cancellate nonostante il soddisfacimento delle loro pretese, non essendo ammissibile la esecutività di una sentenza inesistente, nulla e/o ineseguibile ex art. 474, 132 cpc e 118 disp.att. cpc, meno che mai su parti immobiliari non oggetto di giudizio e nei confronti di parti estranee al giudizio. - Accertare e dichiarare l'inesistenza, nullità e/o annullabilità della sentenza n. 1044/2020 Sezione IV, G.I. Dott.ssa Valeria Morra, pubblicata in data 16/01/2020 e comunicata in data 17/01/2020, nella causa civile R.G.N. 44847/2018 e mai notificata (doc. A) e del decreto di Accoglimento n. cronol. 3346/2020 del 13/07/2020 - RG
n. 44847/2018 - 1 (doc. B), per aver il Giudice dell'Esecuzione erroneamente ritenuto di non essere competente per l'accertamento dell'esistenza della sentenza n.8851/2018 del 04.05.2018 resa dal tribunale di Roma al termine del giudizio rubricato al r.g.n.54507/16 (da ora titolo- sentenza) (doc. 2 fascicolo di i grado) come titolo esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 474 c.p. e, dunque, per erronea applicazione e violazione dell'art 474 c.p.c. che comporta l'inesistenza, nullità e/o annullabilità della sentenza ex art. 360 c.p.c. nn.3 e 5; e per l'effetto revocare e/o riformare la sentenza accogliendo le conclusioni dell'opposizione di primo grado che qui si riportano: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi sopra esposti, contestata la validità dei precetti intimati da sig.ri NR BE e CP_1
e dal Roma: - accertare e dichiarare nullo il
[...] Controparte_8 precetto intimato dai sig.ri NR BE e notificato il 13 giugno 2018 e il CP_1 precetto intimato dal notificato il 18 giugno Controparte_9
2018; - accertare e dichiarare la nullità e/o inesistenza e irregolarità della apposizione della formula esecutiva su provvedimento che non è titolo esecutivo come conseguenza dell'irregolarità formale rappresentata dall'apposizione della formula esecutiva su di un provvedimento da considerarsi, per tutti i motivi di cui in narrativa, inesistente da un punto di vista sostanziale e formale;
- in ogni caso, condannare i sig.ri NR BE e in CP_1 solido tra loro e il , ai sensi e per gli effetti di Controparte_10 cui all'art. 96 commi 1, 2 e 3 c.p.c., ricorrendone gli estremi per tutti i motivi sopraesposti.
Con riserva di agire anche in separato giudizio per tutti i danni comunque cagionati per l'introduzione di tutti i giudizi nei confronti della scrivente. - in via istruttoria si fa richiesta di
6 concessione dei termini ex art. 183 c.p.c.; in ogni caso “ferma la qualificazione in senso sostanziale dell'atto di citazione all'opposizione anche ex art. 615 cpc, introduttivo della presente opposizione, che solo per errore materiale, consistente nell'omissione del riferimento all'art. 615 cpc, veniva intitolato opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc. In via principale e nel merito: ferme le domande gia' proposte nell'atto introduttivo nelle quali tutte si insiste, contrariis rejectis - previo accertamento e dichiarazione della nullità e/o inesistenza del titolo esecutivo, rilevabile anche d'ufficio, per tutti i motivi di cui in narrativa e nell'atto introduttivo e in ogni caso, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo rappresentato dalla sentenza n. 8851/2018 (Doc. 2), pubblicata il 04.05.2018, e notificata nella stessa data, del
Tribunale Ordinario di Roma Sezione VII – nel procedimento iscritto al n. 54507/2016 R.G. -
G.I. Dott.ssa IE NC – introdotto dall'avv. (Doc. 2…) Parte_1 avverso i sig.ri , e il CP_3 CP_1 Parte_2
[...
, disponendo l'inibitoria dell'esecuzione ed ogni altro provvedimento ritenuto necessario ed opportuno. In via subordinata e in ogni caso: - stante il difetto dei requisiti prescritti dall'art. 474 cpc di liquidità, esigibilità e certezza del credito consacrato nel titolo-sentenza, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo rappresentato dalla sentenza n. 8851/2018 (Doc. 2), pubblicata il 04.05.2018, e notificata nella stessa data, del Tribunale Ordinario di Roma Sezione VII – nel procedimento iscritto al n. 54507/2016 R.G. - G.I. Dott.ssa IE NC – introdotto dall'avv. (Doc. 1) avverso i sig.ri , e il Parte_1 CP_3 CP_1
, disponendo l'inibitoria dell'esecuzione ed Parte_2 ogni altro provvedimento ritenuto necessario ed opportuno.” - Accertare e dichiarare l'inesistenza, nullità e/o annullabilità ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c. della sentenza n.
1044/2020 Sezione IV, G.I. Dott.ssa Valeria Morra, pubblicata in data 16/01/2020 e comunicata in data 17/01/2020, nella causa civile R.G.n. 44847/2018 e mai notificata (doc. A)
e del decreto di Accoglimento n. cronol. 3346/2020 del 13/07/2020 - RG n. 44847/2018 -1 (doc.
B), in primis nella parte in cui dispone la condanna dell'opponente alla refusione delle spese di lite nella somma di euro 1.600,00, e per l'effetto revocare e riformare la sentenza impugnata sul punto in cui ha liquidato le spese a carico dell'Avv. ponendole Parte_1 integralmente a carico delle parti appellate e in subordine rideterminarle ai sensi del DM
55/2014 e in corrispondenza delle fasi di giudizio effettivamente svolte;
in secundis per aver il
Giudice dell'Esecuzione non concesso il termine per l'introduzione del merito dell'opposizione ai sensi dell'art. 118, comma II, e per l'effetto revocare e/o riformare rimettendo al giudice di
I grado l'accoglimento ovvero accogliendo le conclusioni dell'opposizione di primo grado che qui si riportano: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi sopra esposti, contestata la validità dei precetti intimati da sig.ri NR BE e CP_1
e dal : - accertare e dichiarare nullo il precetto Controparte_9
7 intimato dai sig.ri NR BE e notificato il 13 giugno 2018 e il precetto CP_1 intimato dal notificato il 18 giugno 2018; - Controparte_9 accertare e dichiarare la nullità e/o inesistenza e irregolarità della apposizione della formula esecutiva su provvedimento che non è titolo esecutivo come conseguenza dell'irregolarità formale rappresentata dall'apposizione della formula esecutiva su di un provvedimento da considerarsi, per tutti i motivi di cui in narrativa, inesistente da un punto di vista sostanziale e formale;
- in ogni caso, condannare i sig.ri NR BE e in solido tra loro e il CP_1
, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 Controparte_10 commi 1, 2 e 3 c.p.c., ricorrendone gli estremi per tutti i motivi sopraesposti. Con riserva di agire anche in separato giudizio per tutti i danni comunque cagionati per l'introduzione di tutti i giudizi nei confronti della scrivente - in via istruttoria si fa richiesta di concessione dei termini ex art. 183 c.p.c.; Il tutto con vittoria di spese e di competenze professionali di causa, oltre IVA
e CPA e rimborso spese al 15,50% come per legge;
” In ogni caso “ferma la qualificazione in senso sostanziale dell'atto di citazione all'opposizione anche ex art. 615 cpc, introduttivo della presente opposizione, che solo per errore materiale, consistente nell'omissione del riferimento all'art.615 cpc, veniva intitolato opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc. In via principale e nel merito: ferme le domande già proposte nell'atto introduttivo nelle quali tutte si insiste, contrariis rejectis - previo accertamento e dichiarazione della nullità e/o inesistenza del titolo esecutivo, rilevabile anche d'ufficio, per tutti i motivi di cui in narrativa e nell'atto introduttivo e in ogni caso, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo rappresentato dalla sentenza n.
8851/2018 (Doc. 2), pubblicata il 04.05.2018, e notificata nella stessa data, del Tribunale
Ordinario di Roma Sezione VII – nel procedimento iscritto al n. 54507/2016 R.G. - G.I. Dott.ssa
IE NC – introdotto dall'avv. (Doc. 2…) avverso i sig.ri Parte_1
, e il , disponendo CP_3 CP_1 Parte_2
l'inibitoria dell'esecuzione ed ogni altro provvedimento ritenuto necessario ed opportuno. In via subordinata e in ogni caso: - stante il difetto dei requisiti prescritti dall'art.474 cpc di liquidità, esigibilità e certezza del credito consacrato nel titolo-sentenza, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo rappresentato dalla sentenza n. 8851/2018 (Doc. 2), pubblicata il
04.05.2018, e notificata nella stessa data, del Tribunale Ordinario di Roma Sezione VII – nel procedimento iscritto al n. 54507/2016 R.G. - G.I. Dott.ssa IE NC – introdotto dall'avv. (Doc. 1) avverso i sig.ri , e il Parte_1 CP_3 CP_1
, disponendo l'inibitoria dell'esecuzione ed Parte_2 ogni altro provvedimento ritenuto necessario ed opportuno.” - Acquisire il fascicolo d'ufficio di primo grado del procedimento innanzi il Tribunale di Roma, R.G.N. 44847/2018. Il tutto con vittoria in ogni caso di spese dei due gradi di giudizio e rimborso spese al 15%, oltre Iva e
CAP.”.
8 § 6. - Il Roma, costituitosi con comparsa Controparte_2 depositata il 6.10.2020 ha resistito al gravame, rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia alla Illustrissima Corte di Appello adita, accertati i fatti di cui è causa, disattesa e respinta ogni diversa e contraria istanza, dichiarare inammissibile l'appello avversario ovvero rigettarlo nel merito in quanto infondato in fatto ed diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n.1044/2020 emessa dal Tribunale di Roma. Condannare le appellanti in solido al pagamento delle spese legali del doppio grado da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.”
§ 6.1 - e costituitisi con comparsa depositata il 7.12.2020 hanno CP_3 CP_1 resistito al gravame rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia alla Corte Ecc.ma, contrariis rejectis: In via pregiudiziale e preliminare: 1) accertare e dichiarare l'inammissibilità del gravame proposto per violazione e falsa applicazione di cui agli artt. 125 comma primo, 163 comma terzo n. 2, 345 e 348 bis c.p.c. per le ragioni di cui sopra condannando controparte al pagamento del doppio del contributo unificato previsto;
2) accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato per assenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora;
Nel merito: 1) Rigettare il gravame proposto in quanto infondato sia in fatto che in diritto con conferma integrale della sentenza impugnata;
2) Condannare l'appellante al pagamento delle spese legali del presente giudizio incrementate nella misura di 1/3, ex art. 4 comma 8 DM 55/2014, nonché al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge. In via istruttoria: 3) Si chiede il rigetto di tutte le richieste istruttorie articolate dalla controparte in quanto inammissibili, irrilevanti ai fini della decisione e comunque infondate per le ragioni sopra esposte.”
§ 7. - All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti ed hanno discusso oralmente la causa.
§ 8. - L'appello è articolato in due motivi.
§ 8.1. - Con il primo motivo “ERRONEA APPLICAZIONE E VIOLAZIONE
DELL'ART.474 C.P.C., INESISTENZA, NULLITÀ E/O ANNULLABILITÀ DELLA
SENTENZA EX ART. 360 C.P.C. NN.3 e 5” parte appellante deduceva che il Tribunale non aveva adeguatamente valutato l'oggetto dell'opposizione riguardante l'inesistenza della sentenza n.8851/2018 emessa dal Tribunale di Roma il 4.05.2018 al termine del giudizio r.g.n.54507/2016, quindi la non riconducibilità della stessa ai titoli esecutivi di cui all'art.474
c.p.c..
Indi, riportato il titolo in esame che aveva così disposto:“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
1. rigetta le domande formulate da parte attrice e conferma integralmente l'ordinanza emessa dal
9 giudice del Tribunale di Roma il 26.7.2015 nel procedimento iscritto al n. RG 45220/2014 RG;
2. in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata da e , CP_1 CP_3 condanna l'attrice alla esecuzione dei lavori indicati dal CTU architetto nelle Persona_1 pagine da 16 a 21 dell'elaborato peritale depositato nel procedimento n. RG 45220/2014; 3. rigetta la domanda riconvenzionale a contenuto risarcitorio spiegata da e CP_1 CP_3
nei confronti dell'attrice;
4. compensa, nella misura della metà, tra l'attrice e i
[...]
CP_ convenuti e le spese del presente giudizio e condanna l'attrice al pagamento della CP_3 residua metà che liquida per l'intera attività espletata, nella misura già ridotta, in euro 5000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
5. condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite sostenute dal che liquida per l'intera Controparte_10 attività espletata in euro 10.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge” deduceva che i vizi lamentati che avrebbero condurre all'accertamento della inesistenza del titolo-sentenza, erano costituiti dall'inesistenza e dall'abnormità della sentenza n.8851/2018 in quanto etero-integrata dal giudice con espresso richiamo alla relazione di c.t.u. svolta nell'ambito del precedente giudizio cautelare di danno temuto, svoltosi tra l'avv. e i sig.ri Pt_1
CP_
e innanzi il Tribunale di Roma, RG 45220/2014. CP_3
Precisava inoltre che nella consulenza del CTU, ed in particolare nelle pagine richiamate dal giudice nella sentenza (dalla 16 alla 21), erano stati vieppiù disposti dei lavori da eseguirsi su una porzione immobiliare non oggetto di giudizio, di proprietà di soggetti non chiamati in giudizio, in contrasto con gli artt.2909 c.c. e 112 c.p.c..
Precisava che al punto B2, pag.21 della consulenza, erano infatti descritti lavori da eseguirsi sull'intradosso del terrazzo annesso all'appartamento int.20, non oggetto di causa e di proprietà di soggetti terzi.
Soggiungeva che l'inesistenza della sentenza ex art.161 co.2 c.p.c. afferiva anche ai provvedimenti abnormi, vizio che poteva farsi valere anche con gli ordinari rimedi di impugnazione e che pertanto con l'atto di opposizione ex artt.615 e 617 c.p.c. si era eccepita l'irregolarità formale del titolo azionato dalle controparti e notificato con l'apposizione della formula esecutiva in quanto derivante proprio dalla inesistenza della sentenza n.8851/2018.
Allegava di aver sin anche eccepito in fase di cognizione la nullità della c.t.u..
Deduceva inoltre che l'inesistenza, abnormità e nullità del titolo-sentenza n.8851/2018 discendeva anche dalla conferma del provvedimento emesso in fase cautelare, ossia l'ordinanza che era stata richiamata con estremi che non rendevano possibile e intellegibile rinvenire il provvedimento nel sicid, con conseguente trasmissione del vizio alla sentenza di merito che l'aveva richiamata genericamente.
Evidenziava, inoltre, che la sentenza aveva pronunziato extra petitum, essendo pacifico tra le parti che l'intera vicenda giudiziaria era iniziata da un'azione di danno temuto, che, a detta dello
10 stesso giudice, non era stato comunque provato dalla controparte, essendosi così contraddittoriamente motivato: “Non può trovare accoglimento, invece, la domanda di CP_ risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dai convenuti e , CP_3 considerato che, con riferimento al primo gli stessi convenuti hanno dichiarato di aver sempre utilizzato la terrazza in questione, con la conseguenza che non è ravvisabile alcuna limitazione al godimento del bene conseguente all'illecito di parte attrice, mentre con riferimento al danno non patrimoniale, non è stato nemmeno allegato, oltre che provato”.
Precisava che la conferma dell'inutilità e non eseguibilità del titolo si ricava anche dal fatto che i avevano notificato un precetto solo per il pagamento delle spese di lite, ma non Parte_3 per l'esecuzione dei lavori, cui avevano rinunciato nel verbale del 23.02.2018 in sede di procedimento per l'esecuzione dell'obbligo di fare RG n.74589/2015 ed inoltre dalla non contestazione dei convenuti-opposti nel precedente giudizio di primo grado.
Deduceva inoltre che la liquidazione delle spese in favore del Condominio era avvenuta in maniera difforme a quanto previsto dal d.m.n.55/2014 come modificato dal d.m.n.37/2018 e che il contegno processuale delle controparti avrebbe dovuto comportare l'applicazione dell'art.92, comma 1, ultima parte, per cui il giudice, a prescindere dalla soccombenza poteva condannare una parte al rimborso delle spese che, in violazione dell'art. 88 c.p.c., aveva causato all'altra.
Allegava infine che il dispositivo della sentenza rappresentava un unicum inscindibile, non frazionabile in maniera opportunistica e che l'intestazione dell'atto introduttivo del precedente grado con il richiamo del solo art.617 c.p.c. non vincolava affatto il giudice, tenuto comunque a qualificare autonomamente l'atto, essendo evidente la contestazione circa il diritto di controparte di poter procedere in via esecutiva e sull'esistenza del titolo esecutivo e relative condizioni di efficacia.
§ 8.2 - Con il secondo motivo intestato “ERRONEA APPLICAZIONE E VIOLAZIONE
DELL'ART.118, COMMA II, C.P.C., NULLITÀ E/O ANNULLABILITÀ DELLA
SENTENZA EX ART. 360 N. 4 C.P.C.” parte appellante evidenziava che il procedimento di primo grado era stato viziato dalla mancata concessione del termine per introdurre il giudizio di merito, ai sensi dell'art.618 co. II c.p.c., stante la natura bifasica delle opposizioni.
Infatti, secondo la previsione dell'art.618 c.p.c., terminata la fase prevista per l'emissione dei provvedimenti sulla sospensione e per le determinazioni sulla competenza, il giudice dell'esecuzione doveva fissare un termine perentorio per l'inizio del giudizio di merito.
Contestava quindi la liquidazione a titolo di spese nella sentenza impugnata dell'importo pari ad euro 1.600,00 per il merito, essendosi svolta nel procedimento solo la fase cautelare e quella di reclamo.
§ 9. – Tali i motivi d'appello e le conclusioni delle parti – considerato che l'udienza odierna
11 secondo prassi della Sezione è stata fissata per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art.281 sexies c.p.c. previa concessione di termine per deposito di note conclusionali - deve essere esaminata preliminarmente la richiesta dell'appellante di sospensione del presente giudizio ex art.295 c.p.c. riproposta all'odierna udienza in attesa dell'esito del giudizio relativo all'appello spiegato avverso la sentenza-titolo esecutivo oggetto della presente impugnazione.
A tale riguardo deve evidenziarsi che secondo costante giurisprudenza di legittimità (cfr.,
Cass.civ.n.15909/2008) “Il giudice dell'opposizione all'esecuzione, anche nell'ipotesi in cui la provvisoria esecutività della sentenza fatta valere come titolo esecutivo sia stata sospesa ai sensi degli artt.283 e 351 c.p.c., non è tenuto a disporre la sospensione del processo di opposizione, a norma dell' art.295 c.p.c., in attesa della definizione della controversia cui la sentenza si riferisce, non sussistendo pregiudizialità tra gli accertamenti oggetto dei due giudizi”.
A ciò si aggiunga che secondo Cass.civ.n.4035/2018 il giudizio di opposizione all'esecuzione e quello nel quale sia impugnata la sentenza fatta valere come titolo esecutivo hanno presupposti diversi, cosicché tra di essi non ricorre un rapporto di pregiudizialità in senso tecnico-giuridico tale da giustificare, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., la sospensione necessaria del processo di opposizione.
§ 10. – Ciò posto e passando ai motivi d'appello - da trattarsi congiuntamente stante la stretta connessione - deve osservarsi che gli stessi sono infondati.
Anzitutto deve osservarsi – per quanto evidenziato dallo stesso appellante - che l'atto introduttivo del precedente giudizio è qualificabile quale opposizione all'esecuzione ex art.615
c.p.c. contestandosi il precetto ricevuto dalle controparti ed in sostanza il diritto delle parti opposte di poter procedere esecutivamente per il pagamento delle spese di lite liquidate nella sentenza n.8851/2018, dovendosi considerare, secondo prospettazione dell'appellante,
l'inesistenza della sentenza per indeterminatezza ed erroneità in diritto del comando in essa contenuto, facendosi richiamo di quanto disposto in una precedente c.t.u. in procedimento cautelare per danno temuto e a diversamente opinarsi – per quanto di seguito meglio illustrato
- volendosi qualificare l'opposizione del precedente grado quale opposizione agli atti esecutivi ex art.617 co.1 c.p.c. l'appello contro la sentenza emessa a conclusione del precedente grado sarebbe in ogni caso inammissibile, atteso che ex art.618 co.3 c.p.c. non sono impugnabili le sentenze pronunciate a norma dell'art.617 primo comma c.p.c..
Inoltre, secondo Cass.civ.n.25638/2013, la denuncia dell'erronea apposizione della formula esecutiva configura opposizione agli atti esecutivi allorquando si faccia riferimento solo alla correttezza della spedizione del titolo in forma esecutiva (di cui non si ponga in dubbio l'esistenza), richiesta dall'art. 475 cod. proc. civ., poiché in tal caso l'indebita apposizione della formula può concretarsi in una irregolarità del procedimento esecutivo o risolversi in una
12 contestazione della regolarità del precetto ai sensi del primo comma dell'art. 617 c.p.c., viceversa allorché la denuncia sia motivata dalla contestazione – come nel caso di specie - dell'inesistenza del titolo esecutivo ovvero dalla mancata soddisfazione delle condizioni perché
l'atto acquisti l'efficacia di titolo esecutivo, l'opposizione deve qualificarsi come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c..
Deve vieppiù osservarsi che nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione debbono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo di cognizione in cui il titolo è stato emesso (cfr., Cass.civ.n.3277/2015 e altre conformi) e secondo il sistema delle impugnazioni.
Orbene, tanto premesso, nel caso di specie non è sostenibile l'inesistenza della sentenza, atteso che, secondo Cass.civ.SS.UU. n.11066/2012, il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art.474, secondo comma, n.1, c.p.c., non si identifica né si esaurisce, nel documento giudiziario in cui è consacrato l'obbligo da eseguire, essendo consentita l'interpretazione extratestuale del provvedimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato.
Nelle motivazioni della richiama pronuncia si evince infatti che “nel campo dell'esecuzione forzata per obblighi di fare o non fare, si rinvengono nella giurisprudenza della Corte decisioni che, quando si tratta di superare incertezze lasciate dalla formulazione del provvedimento del giudice fatto valere come titolo esecutivo, affermano che tali incertezze si prestano ad essere superate attraverso gli atti del processo in cui la decisione da eseguire è stata pronunziata e tra questi le relazioni di consulenza (Cass. 14 marzo 2003 n. 3786; 22 febbraio 2008 n. 4651)”, dunque, nel caso di specie in cui nel dispositivo del titolo di formazione giudiziale si faceva richiamo alle opere previste nella c.t.u. disposta nel precedente giudizio cautelare di danno temuto, non può rinvenirsi alcuna inesistenza del titolo, non potendosi in ogni caso affatto equiparare un dispositivo generico – a volersi opinare nel senso prospettato dall'appellante - ad un dispositivo inesistente in quanto emesso in carenza di potere giurisdizionale ovvero perché privo di sottoscrizione.
Del resto in Cass.civ.n.3786/2003 si è evidenziato che in materia di esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare, ai fini di accertare la portata della sentenza della cui esecuzione si tratta, il giudice dell'esecuzione può avvalersi anche di atti del processo, diversi dalla sentenza, come la relazione del consulente tecnico cui sia stato dal giudice (della cognizione) affidato il compito di compiere le indagini poste a base dell'accertamento dei fatti e del comando formulato nella decisione.
13 Dunque, non pare sostenibile l'inesistenza della sentenza n.5581/2018 e a volersi comunque ritenere la stessa ineseguibile per genericità del comando sul facere, in ogni caso la sentenza in esame risulta aver accertato una condotta idonea ad arrecare pericolo all'altrui proprietà rigettando l'azione (di accertamento negativo) dell'odierna appellante volta a far dichiarare l'insussistenza dei presupposti per l'esperimento della precedente azione cautelare ed inoltre la richiesta della parte di ricondurre la responsabilità per l'occorso in capo al Condominio. Pt_1
Orbene, nella sentenza tali domande dell'odierna appellante (in quel procedimento attrice) sono state rigettate con la conseguenza che il capo delle spese azionato con il precetto opposto in primo grado relativo alle sole spese di lite, risulta pienamente legittimo e fondato su valido titolo esecutivo.
Sul punto giovi, infatti, richiamare Cass.civ.n.1283 del 2010 per cui ai sensi dell'art. 282 c.p.c., così come novellato dall'art.33 della legge 26 novembre 1990, n. 353, la condanna alle spese del giudizio contenuta nella sentenza di primo grado comporta, in quanto tale ed in linea con la tendenza resa manifesta dal disposto dell'art. 669 - septies, terzo comma, c.p.c. (introdotto dalla stessa legge n.353 del 1990), la provvisoria esecutività del relativo capo della sentenza, indipendentemente dalla natura - se di condanna, costitutiva o di mero accertamento - e dal contenuto (se di accoglimento, di rigetto o di altro tenore della domanda principale o riconvenzionale o del terzo) della decisione principale, cui la statuizione sulle spese accede.
Ne consegue che tutte le censure dell'appellante sono infondate, vieppiù quelle relative alla nullità della c.t.u. e agli accertamenti di merito contenuti nella sentenza di primo grado, da farsi valere esclusivamente con gli ordinari mezzi d'impugnazione.
Parimenti infondato si rivela anche il secondo motivo (§ 8.2) atteso che il giudizio avviato dall'appellante risulta essere stato introdotto con citazione e non con ricorso, costituendo appunto un giudizio di opposizione ai due precetti con cui si è contestata l'inesistenza del diritto di poter procedere esecutivamente per carenza del titolo giudiziale.
Ne consegue, quindi, che il giudizio si è svolto secondo le scansioni tipiche dell'art.615 co.1
c.p.c. con fase cautelare, reclamo e decisione sul merito in questa sede impugnata e con conseguente corretta liquidazione delle spese di lite da parte del primo giudice.
In conclusione, per le ragioni sopra esplicate, l'appello deve essere rigettato essendo infondata CP_ l'opposizione svolta nei confronti dei precetti notificati da e e dal CP_3
[...] in Roma. Controparte_10
§ 11. – Le spese di lite seguono la soccombenza ed applicato il d.m.n.147/2022 vengono liquidate in favore di ciascuna parte appellata tenuto conto del terzo scaglione di valore (da euro
5.201,00 ad euro 26.000,00) in euro 1.134,00 per fase di studio, euro 921,00 per fase introduttiva, euro 922,00 per fase di trattazione ed euro 956,00 per fase decisionale, applicati i valori medi di fase per le prime due e i minimi per le altre stante l'assenza di istruttoria e le
14 forme adottate per la decisione.
§ 12. - Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.p.r.n.115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con Parte_1 atto di citazione notificato in data 21.09.2020, avverso la sentenza n.1044/2020 resa in data
16.01.2020 dal Tribunale di Roma, così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
e e del in Roma CP_3 CP_1 Controparte_11 che liquida per i primi due appellati e complessivamente in euro CP_3 CP_1
3.933,00 per compensi oltre spese forfettarie iva e cpa e per il Controparte_11
in euro 3.933,00 per compensi oltre spese forfettarie iva e cpa da distrarsi
[...] ex art.93 c.p.c. in favore dei difensori avv.ti Riccardo RN e BE EL, dichiaratisi antistatari in atti.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del d.p.r.n.115 del 2002 a carico dell'appellante Parte_1
Roma, 12.11.2025
Il consigliere est. dott. Luca Ponzillo
Il Presidente dott. TO RI
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