Decreto presidenziale 29 aprile 2025
Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 15/12/2025, n. 3577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3577 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03577/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00599/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 599 del 2025, proposto da
MA Nicolò, F.Lli Sava S.r.l., Seminara Milena, Chiosco International Bar S.r.l., Seminara Salvatore, Giovanni di Mauro, UT Gaetano, Termini Melina, Piacente Anna, Oasi di AV EP SI Sas, G & D Ice Cream S.r.l.S., Eredi SI AN, MA NA, New Drink Sas di UT AN & C., Pom'Art Sas di MA Rosario, Liliane Conratte, Chiosco Marconi di PA EP & C. Sas, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Pierluigi Avallone, Andrea Scuderi, Carmelo Martino Anzalone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Maria Macrì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’esecuzione
delle sentenze di questo Tribunale n. 2710 e n. 2712 in data 26 luglio 2024;
e, in subordine, per l’annullamento
della delibera di Giunta Municipale n. 279 in data 30 dicembre 2024 (e della relativa proposta di delibera n. 339 del 23 dicembre 2024), avente ad oggetto “ proroga concessioni suolo pubblico fino al 31 dicembre 2025 per l’attività di commercio su area mercatale e non mercatale, individuate in perimetro e fuori perimetro (area storico ambientale) in corso di validità – formulazione atto di indirizzo ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Catania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 novembre 2025 la dott.ssa NA NS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti, titolari di concessioni di suolo pubblico per l’installazione di chioschi di bibite nel Comune di Catania, hanno proposto ricorso per l’ottemperanza delle sentenze di questo Tribunale n. 2710 e n. 2712 in data 26 luglio 2024.
In via subordinata, hanno impugnato la delibera di Giunta Municipale n. 279 in data 30 dicembre 2024 (e la relativa proposta di delibera n. 339 del 23 dicembre 2024), avente ad oggetto “ proroga concessioni suolo pubblico fino al 31 dicembre 2025 per l’attività di commercio su area mercatale e non mercatale, individuate in perimetro e fuori perimetro (area storico ambientale) in corso di validità – formulazione atto di indirizzo ”.
Nel ricorso, in sintesi, si rappresenta in fatto e in diritto quanto segue: a) nell’anno 2022 il Comune ha adottato una delibera che, sulla base della cosiddetta direttiva IN, mirava alla revoca delle concessioni in atti al fine di indire gare pubbliche per il rilascio di tali titoli; b) gli interessati hanno impugnato detta delibera e il Tribunale, con sentenza n. 2712/2024 in data 26 luglio 2024, ha accolto il ricorso, escludendo l’applicazione automatica della IN alla fattispecie in esame; c) il Comune, ignorando la sentenza del Tribunale, ha adottato una nuova delibera che fissa la scadenza delle concessioni in atto al 31 dicembre 2025, in attesa di una futura disciplina; d) il provvedimento costituisce violazione del giudicato e contrasta con la libertà di iniziativa economica e con la disciplina normativa vigente, che non prevede selezioni pubbliche ai fini del rinnovo delle concessioni (cfr. la legge regionale n. 18/1995 e il regolamento comunale per il commercio sulle aree pubbliche); e) il criterio della scarsità della risorsa, necessario per l’applicazione della direttiva IN, non ricorre per le concessioni in esame; f) difetta, inoltre, il requisito dell’interesse transfrontaliero certo; g) i chioschi sono assimilabili a botteghe storiche e svolgono una particolare funzione sociale ed economica nell’ambito del tessuto urbano locale; h) solo il legislatore nazionale può disciplinare in modo uniforme le concessioni su suolo pubblico; i) la delibera n. 279/2024 contrasta, poi, con la precedente delibera n. 47/2024, con cui il Comune aveva già avviato il procedimento per il rinnovo automatico delle concessioni fino all’anno 2032, secondo quanto previsto dall’art. 11, comma 5, della legge n. 214/2023, e dall’art. 181, comma 4-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; l) in base a tale disciplina, trova applicazione il rinnovo automatico se i Comuni non avviano diversi procedimenti nei sei mesi successivi all’entrata in vigore della legge; m) ne deriva che tutte le concessioni in essere al 31 dicembre 2020 si sarebbero dovute intendere automaticamente rinnovate fino al 31 dicembre 2032, senza necessità di ulteriori interventi; ciò che è accaduto nel caso di specie; n) inoltre, le linee guida ministeriali contemplate dalla legge n. 214/2023 non sono ancora state adottate, sicché non può procedersi al rilascio delle concessioni mediante gare pubbliche.
Con memoria in data 22 aprile 2025 il Comune di Catania ha svolto, in sintesi, le seguenti difese: a) le sentenze del Tribunale n. 2710/2024 e n. 2712/2024 hanno stabilito che le concessioni su suolo pubblico non sono soggette alla direttiva IN sino all’adozione del Piano comunale dei posteggi; b) non è intervenuta alcuna elusione del giudicato, in quanto le concessioni erano state prorogate in attesa della prevista pianificazione; c) la decisione impugnata è conforme al comma 6 dell’articolo 11 della legge n. 214/2023, che, nelle more dell’espletamento delle procedure selettive, ha previsto che le concessioni in essere (ad eccezione di quelle di cui al comma 5) sono prorogate al 31 dicembre 2025; d) la prossima adozione del Piano comunale determinerà la scarsità del suolo pubblico, rendendo così applicabile la direttiva IN, come stabilito dalla legge n. 214/2023, la quale prevede la ricognizione annuale delle aree destinate al commercio e il rilascio delle concessioni tramite gare, con proroga delle concessioni esistenti sino al 31 dicembre 2025 in attesa dell’espletamento di tali procedure; e) il Consiglio di Stato ha confermato tale impostazione con la decisione n. 9104 del 19 ottobre 2023; f) i ricorrenti sostengono che, ai sensi dell’art. 11, comma 5, della legge n. 214/2023, le concessioni dovrebbero essere prorogate fino al 31 dicembre 2032, ma tale previsione riguarda solo le concessioni in scadenza alla data del 31 dicembre 2020, mentre i ricorrenti non hanno fornito prova che i loro titoli siano soggetti a tale disciplina.
I ricorrenti, in data 14 maggio 2025, hanno depositato documentazione relativa alle concessioni delle quali sono titolari.
Con successive memorie le parti hanno sostanzialmente ribadito le proprie difese.
Con sentenza non definitiva n. 1851/2025 in data 9 giugno 2025 il Collegio ha respinto la domanda di ottemperanza in relazione alle sentenze del Tribunale n. 2710 e n. 2712 in data 26 luglio 2024 ed ha fissato la pubblica udienza in data 6 novembre 2025 per l’esame della domanda impugnatoria proposta in via subordinata.
Quindi, nella pubblica udienza in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
È opportuno richiamare il quadro normativo di riferimento per la definizione della controversia.
Viene in rilievo, anzitutto, la legge 30 dicembre 2023, n. 214, che all’art. 11 (“Modalità di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche”) stabilisce:
“ 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche sono rilasciate, per una durata di dieci anni, sulla base di procedure selettive, nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, secondo linee guida adottate dal Ministero delle imprese e del made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, da sancire entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Al fine di potenziare la concorrenza, le linee guida di cui al comma 1 tengono conto dei seguenti criteri:
a) prevedere, nel rispetto dei principi dell’Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato e a tenere conto della professionalità e dell’esperienza precedentemente acquisite nel settore di riferimento;
b) prevedere la valorizzazione dei requisiti dimensionali della categoria della microimpresa, come definita ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005;
c) prevedere un numero massimo di concessioni di cui, nell’ambito della medesima area mercatale, ciascun operatore può essere titolare, possessore o detentore, a qualsiasi titolo.
3. Le amministrazioni competenti, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, compiono una ricognizione annuale delle aree destinate all’esercizio del commercio su aree pubbliche e, verificata la disponibilità di aree concedibili, indicono procedure selettive con cadenza annuale nel rispetto delle linee guida di cui al comma 1. La prima ricognizione è effettuata entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Continuano ad avere efficacia fino al termine previsto nel relativo titolo le concessioni già assegnate alla data di entrata in vigore della presente legge con procedure selettive ovvero già riassegnate ai sensi dell’articolo 181, commi 4-bis e 4-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
5. I procedimenti tesi al rinnovo dei titoli concessori indicati all’articolo 181, comma 4-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 77 del 2020 erano in scadenza al 31 dicembre 2020 e che alla data di entrata in vigore della presente legge non risultano ancora conclusi per qualsiasi causa, compresa l’eventuale inerzia dei comuni, sono conclusi secondo le disposizioni di cui al citato articolo 181 e nel rispetto del termine di durata del rinnovo ivi previsto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora l’amministrazione non concluda il procedimento nel termine predetto, le concessioni si intendono comunque rinnovate salva rinuncia dell’avente titolo e salvo il potere di adottare determinazioni in autotutela ai sensi dell’articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di successivo accertamento dell’originaria mancanza dei requisiti di onorabilità e professionalità e degli altri requisiti prescritti.
6. Al fine di evitare soluzioni di continuità nel servizio, nelle more della preparazione e dello svolgimento delle gare, le concessioni non interessate dai procedimenti di cui al comma 5 conservano la loro validità sino al 31 dicembre 2025 anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l’eventuale maggiore durata prevista.
7. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
a) la lettera f-bis) del comma 1 dell’articolo 7 e il comma 4-bis dell’articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
b) il comma 1181 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
c) l’articolo 1, comma 686, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
8. All’articolo 40, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024» ”.
L’art. 181, comma 4-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, richiamato dal comma 5 dell’art. 11 della legge n. 214/2023, poi, stabilisce che “ Le concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate ai sensi dell’intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, nel rispetto del comma 4-bis dell’articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020, con assegnazione al soggetto titolare dell’azienda, sia che la conduca direttamente sia che l’abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l’iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all’esercizio dell’attività ”.
Con la domanda di annullamento della delibera di Giunta Municipale n. 279 in data 30 dicembre 2024, avente ad oggetto “ proroga concessioni suolo pubblico fino al 31 dicembre 2025 per l’attività di commercio su area mercatale e non mercatale, individuate in perimetro e fuori perimetro (area storico ambientale) in corso di validità – formulazione atto di indirizzo ”, i ricorrenti deducono, in primo luogo, la violazione e\o falsa applicazione dell’articolo 8 della legge regionale n. 18/1995, dell’articolo 9 del regolamento comunale per il commercio sulle aree pubbliche e dell’articolo 12 della direttiva IN.
Il motivo è infondato.
Con la citata sentenza n. 1851/2025 in data 9 giugno 2025 questo Tribunale, nel respingere il ricorso per ottemperanza, ha, invero, ritenuto che “ non sia intervenuta alcuna violazione del giudicato, perché le citate sentenze n. 2710 e n. 2712 del 26 luglio 2024 hanno soltanto affermato l’inapplicabilità della direttiva IN alla fattispecie in esame, mentre nel caso in questione il Comune è intervenuto “al fine di dare attuazione, legittimamente o meno, alla disciplina contenuta nelle generali discipline annuali per il mercato e la concorrenza” ”.
Il Tribunale ha, inoltre, statuito che “ Il cosiddetto “decreto concorrenza” altro non è che la legge n. 193/2024 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023), la quale integra i precedenti interventi normativi in materia, inclusa la legge n. 214/2023 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022), le cui disposizioni restano in vigore se non espressamente o tacitamente abrogate. Segnatamente, l’art. 11 della legge n. 214/2023 dispone che sono prorogate sino al 31 dicembre 2025 le sole concessioni in scadenza entro il 31 dicembre 2020… È vero, peraltro, che nell’impugnata delibera di Giunta, dopo la disposta proroga dei titoli sino al 31 dicembre 2025, è contenuta l’espressione “nelle more di adeguamento a future direttive governative e/o norme sopravvenute in materia di IN”. Tale espressione, tuttavia, appare utilizzata in senso lato e in modo sostanzialmente improprio, intendendo il Comune fare generico riferimento ad eventuali nuove discipline in materia di concorrenza, di cui la direttiva IN, inapplicabile al caso di specie, costituisce soltanto un segmento, avendo liberalizzato - in particolare - il mercato dei servizi nell’ambito dell’Unione Europea. ”.
Ed invero, la proposta n. 339 in data 23 dicembre 2024 richiamata nell’impugnata delibera di Giunta Municipale n. 279 in data 30 dicembre 2024 afferma quanto segue: “ Ritenuto che è stato emanato il nuovo Decreto Concorrenza il 14 dicembre 2024 e, nelle more dell’emanazione dei relativi decreti attuativi, nonché l’attivazione delle procedure amministrative occorrenti ad attivare le procedure ad evidenza pubblica per l’assegnazione dei posteggi, si rende necessario prorogare tutte le concessioni, su area mercatale e non mercatale, in corso di validità fino al 31 dicembre 2025 ”.
Quindi, deve ritenersi che con il provvedimento impugnato il Comune non abbia inteso fare applicazione della direttiva IN bensì introdurre una disciplina transitoria sulla proroga delle concessioni nelle more dell’adozione dei decreti attuativi della legge annuale per il mercato e la concorrenza e dell’attivazione delle procedure ad evidenza pubblica ivi previste.
Il provvedimento impugnato, pertanto, appare legittimo in quanto conforme al disposto dell’art. 11, comma 6, della legge 214/2023, secondo cui, “ Al fine di evitare soluzioni di continuità nel servizio, nelle more della preparazione e dello svolgimento delle gare, le concessioni non interessate dai procedimenti di cui al comma 5 conservano la loro validità sino al 31 dicembre 2025 anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l’eventuale maggiore durata prevista ”.
Detta disposizione legislativa, nelle more dell’adozione delle linee guida e della preparazione delle gare previste dal comma 1 del medesimo articolo 11, ha, invero, prorogato al 31 dicembre 2025 la durata delle concessioni (in scadenza entro tale data), facendo, per il resto, salva l’eventuale maggiore durata prevista nei titoli concessori.
A tale previsione si è conformata nel caso di specie l’Amministrazione, che ha deliberato di “ Disporre la proroga delle concessioni di suolo pubblico per l’attività di commercio su area mercatale e non mercatale, individuate in perimetro e fuori perimetro (area storico ambientale) – Chioschi bibite/alimenti/fiori, edicole per la vendita di quotidiani e periodici, automezzi attrezzati per la vendita di alimenti e bevande e arredi amovibili (tavoli, sedie ed ombrelloni) per attività di ristorazione ed esposizione merci alimentare e non, in corso di validità, fino al 31.12.2025, nelle more di adeguamento a future direttive governative e/o norme sopravvenute in materia di IN. ”.
Il termine “proroga” non può che riferirsi ad una estensione della durata delle concessioni e il provvedimento in esame, quindi, si riferisce alle concessioni in corso di validità la cui scadenza è antecedente al 31 dicembre 2025.
La previsione, stante il suo tenore letterale, quindi, non può essere intesa – come prospettato dai ricorrenti – anche nel senso di anticipare la naturale scadenza delle concessioni il cui termine di validità è successivo al 31 dicembre 2025 (per le quali, a norma del citato art. 11, comma 6, della legge 214/2023, è fatta salva la “ maggiore durata prevista ”), ma ha solo l’effetto di prorogare le concessioni in corso di validità fino al 31 dicembre 2025.
Il provvedimento impugnato, inoltre, è conforme al comma 1 del menzionato art. 11 della legge n. 214/2023 nella parte in cui ha stabilito che “ le concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche sono rilasciate, per una durata di dieci anni, sulla base di procedure selettive nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità ”.
La disposizione di cui all’art. 11 citato, nel prevedere le procedure selettive per le concessioni, integra e prevale, per gli aspetti incompatibili, sulla previgente disciplina di cui all’art. 28 del decreto legislativo n. 114/1998, il quale ha stabilito che il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per dieci anni ed in base ad autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche rilasciata, in base alla normativa emanata dalla Regione, dal Sindaco del Comune sede del posteggio.
Anche il secondo motivo di impugnazione non può essere accolto.
I ricorrenti deducono il contrasto tra la deliberazione di Giunta impugnata e la precedente deliberazione n. 47 in data 29 febbraio 2024, nonché la violazione e\o falsa applicazione dell’art. 11 della legge n. 214/2023.
La precedente deliberazione di Giunta n. 47 del 29 febbraio 2024, per come dedotto in ricorso e non contestato dalla controparte, ha fatto applicazione della diversa previsione, di carattere eccezionale, di cui all’art. 11, comma 5, della legge n. 214/2023, la quale si riferisce alle concessioni “ che alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 77 del 2020 erano in scadenza al 31 dicembre 2020 ”, il cui procedimento di rinnovo non era stato completato per qualsiasi causa, compresa l’eventuale inerzia dei Comuni.
In particolare, secondo quanto risulta dalle deduzioni delle parti, la menzionata delibera n. 47 aveva stabilito che qualora il procedimento di rinnovo delle concessioni in scadenza non fosse stato avviato e/o concluso, per qualsiasi causa, compresa l’eventuale inerzia comunale, entro il termine di sei mesi dalla entrata in vigore della legge n. 214/2023, in conformità a quanto stabilito dal predetto comma 5 dell’art. 11 della legge n. 214/2023 tutte le concessioni in essere al 31 dicembre 2020 si sarebbero dovute intendere automaticamente rinnovate fino al 31 dicembre 2032.
I ricorrenti, nello specifico, deducono la contraddizione con la precedente delibera n. 47/2024 e la violazione dell’art. 11, comma 5, della legge n. 214/2023, in quanto il Comune avrebbe, con il gravato provvedimento, inteso disapplicare una norma (l’art. 11, comma 5, l. n. 214/2023, appunto) perfettamente compatibile con le disposizioni legislative nazionali ed europee, di contro ritenendo applicabile direttamente il comma 6 del medesimo art. 11 legge n. 214/2023 a tutte le concessioni in atto, con l’effetto – illegittimo – di ridurne il termine di scadenza al 31 dicembre 2025.
Reputa il Collegio, tuttavia, che detto contrasto non sussista, avendo – per quanto già osservato – il Comune fatto corretta applicazione del comma 6 dell’art. 11 legge n. 214/2023, che fa espresso riferimento alle “ concessioni non interessate dai procedimenti di cui al comma 5 ”, alle quali, invece, si riferisce la precedente delibera n. 47/2024.
Sulla base di una corretta interpretazione del provvedimento impugnato, il cui contenuto deve intendersi limitato a quanto sopra esposto, deve ritenersi, quindi, che le concessioni dei ricorrenti non siano direttamente interessate dal provvedimento medesimo.
Invero, dette concessioni, come si evince dai documenti depositati in giudizio: a) in alcuni casi sono state espressamente rinnovate fino al 31 dicembre 2032 (per 12 anni) ai sensi dell’art. 181, comma 4-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e delle relative linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico in data 25 novembre 2020 (richiamati nei provvedimenti di rinnovo), con la conseguenza che trova applicazione l’art. 11, comma 4, della legge n. 214/2023 (“ Continuano ad avere efficacia fino al termine previsto nel relativo titolo le concessioni già assegnate alla data di entrata in vigore della presente legge con procedure selettive ovvero già riassegnate ai sensi dell’articolo 181, commi 4-bis e 4-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ”); b) nei restanti casi risultavano scadenti al 31 dicembre 2020, e, pertanto, rientranti nella previsione del citato comma 5 dell’art. 11 della legge n. 214/2023 come attuato dalla deliberazione di Giunta n. 47 del 29 febbraio 2024 (la quale ha previsto che le concessioni in essere al 31 dicembre 2020 il cui rinnovo non fosse stato disposto, per qualsiasi causa, compresa l’eventuale inerzia comunale, entro il termine di sei mesi dalla entrata in vigore della legge n. 214/2023, in conformità di quanto stabilito dal comma 5 dell’art. 11 si sarebbero dovute intendere automaticamente rinnovate fino al 31 dicembre 2032, senza necessità di ulteriori interventi).
Ne deriva il rigetto dell’impugnazione sulla base di una corretta interpretazione del provvedimento impugnato.
Va precisato, infine, che per la ricorrente Oasi di AV EP SI s.a.s. la documentazione prodotta non fornisce adeguati riscontri in merito al termine di scadenza della concessione o all’eventuale rinnovo in via amministrativa della stessa, sicché in riferimento alla posizione specifica di detta parte va rilevato, comunque, il difetto di allegazione e prova.
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti tenuto conto della particolarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge e compensa tra le parti le spese processuali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
EL HE, Presidente
Emanuele Caminiti, Primo Referendario
NA NS, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA NS | EL HE |
IL SEGRETARIO