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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIX, sentenza 09/02/2026, n. 1940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1940 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1940/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 29, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
FILOCAMO FULVIO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3651/2025 depositato il 05/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Roma Capitale - 02438750586
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401439685 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401439685 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401439685 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401439685 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401439685 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401439685 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 ricorre avverso l'avviso di accertamento sopra indicato con cui il Comune di Roma Capitale chiede il pagamento della TaRi e della TeFa per gli anni dal 2018 al 2023. Chiede che l'atto impugnato venga annullato, poiché sostiene che l'immobile oggetto d'imposizione è stato oggetto di locazione nel periodo dal
01 dicembre 2015 al 10 gennaio 2022, come da contratto registrato depositato insieme al ricorso e già inviato al Comune per una possibile autotutela.
2. Si è costituito il Comune di Roma Capitale deducendo che, a seguito della documentazione prodotta, è stato annullato parzialmente l'atto impugnato.
3. Verificati il contraddittorio e la superfluità di un'eventuale ulteriore istruttoria, la causa viene trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato.
2. Dall'esame della documentazione depositata, nella specie il contratto di locazione relativi all'immobile sottoposto ai tributi richiesti nell'atto impugnato, si rileva che, come evidenziato in ricorso, difetta la legittimazione tributaria passiva del ricorrente per il periodo in cui l'immobile era occupato dagli inquilini. Va, inoltre, esclusa la maturazione del termine di prescrizione essendo la notifica intervenuta prima del quinquennio (notifica del 12.11.24).
3. Il Comune afferma di aver provveduto ad un annullamento parziale dell'atto impugnato a cui seguirà la notifica dell'atto rettificato, così riconoscendo, sia pure in parte, le ragioni del ricorso.
4. In definitiva, sulla base di queste considerazioni il ricorso deve essere accolto limitatamente al periodo dal 01 gennaio 2018 al 10 gennaio 2022 e le spese sono compensate in virtù della reciproca parziale soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato limitatamente al periodo dal 01 gennaio 2018 al 10 gennaio 2022 e compensa tra le parti le spese di giudizio.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 29, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
FILOCAMO FULVIO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3651/2025 depositato il 05/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Roma Capitale - 02438750586
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401439685 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401439685 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401439685 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401439685 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401439685 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401439685 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 ricorre avverso l'avviso di accertamento sopra indicato con cui il Comune di Roma Capitale chiede il pagamento della TaRi e della TeFa per gli anni dal 2018 al 2023. Chiede che l'atto impugnato venga annullato, poiché sostiene che l'immobile oggetto d'imposizione è stato oggetto di locazione nel periodo dal
01 dicembre 2015 al 10 gennaio 2022, come da contratto registrato depositato insieme al ricorso e già inviato al Comune per una possibile autotutela.
2. Si è costituito il Comune di Roma Capitale deducendo che, a seguito della documentazione prodotta, è stato annullato parzialmente l'atto impugnato.
3. Verificati il contraddittorio e la superfluità di un'eventuale ulteriore istruttoria, la causa viene trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato.
2. Dall'esame della documentazione depositata, nella specie il contratto di locazione relativi all'immobile sottoposto ai tributi richiesti nell'atto impugnato, si rileva che, come evidenziato in ricorso, difetta la legittimazione tributaria passiva del ricorrente per il periodo in cui l'immobile era occupato dagli inquilini. Va, inoltre, esclusa la maturazione del termine di prescrizione essendo la notifica intervenuta prima del quinquennio (notifica del 12.11.24).
3. Il Comune afferma di aver provveduto ad un annullamento parziale dell'atto impugnato a cui seguirà la notifica dell'atto rettificato, così riconoscendo, sia pure in parte, le ragioni del ricorso.
4. In definitiva, sulla base di queste considerazioni il ricorso deve essere accolto limitatamente al periodo dal 01 gennaio 2018 al 10 gennaio 2022 e le spese sono compensate in virtù della reciproca parziale soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato limitatamente al periodo dal 01 gennaio 2018 al 10 gennaio 2022 e compensa tra le parti le spese di giudizio.