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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 30/04/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LARINO
Nella persona del Giudice dott. Carlo Marco SGRIGNUOLI in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1153 + 1155 +1181+1231 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA il ( C.F. ), sito in LD (CB) al Corso Europa, n.2, Parte_1 P.IVA_1 in persona dell'amministratrice pro-tempore, IG.ra Parte_2
( ) con studio sito in San Salvo (CH) al Corso Garibaldi, n.121, CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso giusta procura alle liti come in atti, dall'Avv. Paola Perna (C.F.
) del Foro di Larino, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito C.F._2
a RM (CB) in Via Andrea da Capua, n.6, pec: ; Email_1
- attore –
CONTRO
- gli eredi di nato a [...] [...] ( , CP Pt_1 CodiceFiscale_3
, (nato a [...] il [...] e res.te in Cupello alla c.da CP_2
Ributtini n. 57/a, CF: ), elett.te dom.to in San Salvo alla via Fedro n. C.F._4
16, presso e nello studio dell' Avv. DOMENICA POMPONIO (CF: , C.F._5
PEC “ ); Email_2
- convenuto opponente –
NONCHE' NEI CONFRONTI DI
-SI. , nato a [...] il [...] (C.F. ) Controparte_3 C.F._6
ed ivi residente a[...]; , nato a [...] [...] Controparte_4 Pt_1
( ) ed ivi residente al Corso Vittorio Emanuele n.36, in priori e iure CodiceFiscale_7
hereditatis della IG.ra nata a [...] il [...] CP_5
( ), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Cinzia Brienza ed CodiceFiscale_8
pagina 1 di 10 elettivamente domiciliati presso il suo studio sito a San Felice del Molise (CB) alla Via
Vinchiaturo, n.93;
- convenuti opponenti/ricorrenti in riassunzione –
NONCHE' NEI CONFRONTI DI
-SI.ri (C.F. ) res.te in San Salvo alla Via D. Savio Parte_3 C.F._9
n. 43 e (C.F. ) res.te in LD (CB) alla Via America Parte_4 C.F._10
n. 29 quali procuratori della IG.ra (C.F. ), Parte_5 C.F._11
res.te in ed elett.te dom.ta in San Salvo (CH) alla Via Duca degli Abruzzi, 77 presso Pt_1
e nello studio dell'avv. Pasqualino Onofrillo (C.F. ), pec C.F._12
; Email_3
- convenuta opponente/ricorrente in riassunzione –
NONCHE' NEI CONFRONTI DI
-IG. , nato a [...] [...] (C.F.: ) e residente Controparte_6 Pt_1 C.F._13
in RM - 86039 - alla Via Corsica 40 ;
- contumace –
- IG. , nato a [...] [...] (C.F.: ) ed ivi Controparte_7 Pt_1 C.F._14
residente - 86030 - alla C.da Muraglie s.n. ;
- contumace-
-IG.ra nata a [...] il [...] (C.F.: ) e Controparte_8 C.F._15
residente in [...]86030 - alla C.da Colle Meriglio 2 ; Pt_1
- contumace –
-IG.ra nata a [...] il [...] (C.F.: ) e residente CP_9 C.F._16
in ES del Garda (BS) - 25015 - alla Via Rambotti 85 ;
- contumace-
GE : opposizione esecuzione immobiliare -azione di usucapione.
CONCLUSIONI: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.01.2025 le parti hanno concluso come da separato verbale.
FATTO
- Il proponeva il presente giudizio di merito iscritto al n.1153/2021 R.G. Parte_1
con atto di citazione del 28.10.2021, con il quale conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di
Larino il debitore esecutato IG. i convenuti opponenti SI.ri , CP _3
e nonché per ivi sentir accogliere le CP_5 Controparte_4 Parte_5 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Larino, in accoglimento della domanda pagina 2 di 10 formulata dall'attore e disattesa ogni diversa e contraria istanza, richiesta, produzione ed eccezione, così provvedere: - Nel merito, per tutti i motivi esposti nel presente atto, accertare e dichiarare l'inopponibilità al quale creditore procedente, della Parte_1
presunta intervenuta usucapione acquisitiva in favore dei convenuti opponenti i SI.ri
, e e della IG.ra , dei _3 Controparte_4 CP_5 Parte_5
beni pignorati indicati in premessa. – Previo accertamento dell'inopponibilità della presunta intervenuta usucapione acquisitiva in favore dei convenuti opponenti i SI.ri , _3
e e della IG.ra , così come ex adverso Controparte_4 CP_5 Parte_5
argomentate con le rispettive opposizioni di terzo, condannare gli stessi convenuti al versamento in favore della procedura esecutiva n.23/18 R.G. Es.Imm., delle quote Pac già maturate e percepite senza titolo a decorrere dal 16.05.2018, data della trascrizione del pignoramento. – Condannare i convenuti opponenti al pagamento delle spese e competenze di giudizio.” – Il suddetto giudizio di merito veniva instaurato all'esito del provvedimento emesso in data 29.09.2022, dal G.E. del Tribunale di Larino, in persona del G.E. Dott. Rinaldo
D'Alonzo, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n.23/18, il quale a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 08.09.2021, a fronte delle opposizioni all'esecuzione spiegate dal debitore esecutato IG. nonché dai comproprietari i SI.ri CP _3
, e e dalla IG.ra , sospendeva
[...] Controparte_4 CP_5 Parte_5
la procedura esecutiva limitatamente alle particelle sottoposte ad esecuzione indicate nelle opposizioni di terzo formulate dai comproprietari , e _3 Controparte_4
nonché dalla IG.ra circoscritta solo ai terreni di cui al CP_5 Parte_5
foglio 8, particelle 39 e 40. – Con comparsa di costituzione e risposta del 26.01.2021 si costituiva nel presente giudizio il debitore esecutato che rassegnava le seguenti CP conclusioni: 1) In via pregiudiziale e preliminare dichiarare l'IMPROCEDIBILITA' DELLA
DOMANDA per violazione dell'articolo 5, comma 1 bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010,
n. 28, perché parte attrice non ha esperito il procedimento di mediazione obbligatorio;
2)
Accogliere la domanda di acquisto a titolo originario per intervenuta usucapione spiegata dagli opponenti , , e 3) Rigettare l'opposizione _3 Controparte_4 CP_5
formulata dalla IG.ra ; 4) Condannare parte soccombente al pagamento Parte_5 in favore del convenuto delle spese tutte di giudizio”. – I convenuti opponenti SI.ri _3
, e si costituivano in giudizio con comparsa di
[...] CP_5 Controparte_4 costituzione e risposta dell'11.01.2022, a ministero del loro difensore, al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “- In via preliminare, accertare la carenza delle condizioni pagina 3 di 10 dell'azione da parte del e/o la mancanza degli elementi di cui all'art. 163 Parte_1
c.p.c. e per l'effetto dichiarare l'inammissibilità / improcedibilità e/o la nullità della domanda per come proposta, con ogni conseguenza di legge;
- Nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza delle doglianze mosse dal nel proprio atto di citazione, Parte_1 per tutte le ragioni meglio espresse nelle premesse del presente atto e per l'effetto rigettare la domanda di inopponibilità al della usucapione acquisitiva maturata a Parte_1
favore degli odierni convenuti;
- Sempre nel merito, accertata la natura di titoli PAC, dichiarare l'improcedibilità e/o la nullità della domanda volta alla restituzione alla procedura esecutiva avente RG.Es. 23/2018 delle quote PAC percepite dalla data del pignoramento ad oggi, per tutte le motivazioni meglio espresse nelle premesse del presente atto;
- Sempre nel merito, accertare e dichiarare la temerarietà e l'abusività dall'azione intrapresa, per le motivazioni meglio espresse nelle premesse del presente atto, e per l'effetto condannare il Parte_1
come meglio sopra generalizzato, se del caso in solido con il proprio avvocato, alle
[...]
spese legali necessarie per la difesa in giudizio, da quantificarsi secondo il D.M. 55/2014, oltre accessori come per legge, oltre che al risarcimento dei danni, da determinarsi in via equitativa.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre IVA e C.P.A. come per legge”. – La convenuta opponente IG.ra si costituiva in giudizio con comparsa di Parte_5
costituzione e risposta del 28.01.2022, a ministero del suo difensore, al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1. Accertare e dichiarare l'intervenuta usucapione in favore della
IG.ra dei terreni di cui al Foglio 8, Part. 39, Porz. AA e AB, Classe Parte_5
Seminativo e Uliveto 2 e Part. 40, Porz. AA e AB, Classe Seminativo e Uliveto e pertanto la fondatezza dell'opposizione all'esecuzione avanzata dalla stessa e per l'effetto rigettare tutte le richieste di parte attrice avanzate contro la IG.ra ; Con vittoria di Parte_5 spese e competenze del presente Giudizio ed accessori come per legge”. – Medio tempore gli odierni convenuti opponenti SI.ri e , Parte_5 _3 CP_5
e instauravano due giudizi autonomi iscritti ai n.ri 1181/2021 R.G. e Controparte_4
1231/2021 R.G. aventi ad oggetto l'accertamento dell'usucapione delle particelle sottoposte a pignoramento nella procedura esecutiva immobiliare n.23/18 R.G. Es.Imm. Gli atti introduttivi degli autonomi giudizi venivano solo comunicati al e mai formalmente Parte_1
notificati. – Il Giudice Dott. Carlo Sgrignuoli, visto il provvedimento del Presidente del
Tribunale, Dott. Michele Russo del 12.07.2022, ritenuta la connessione soggettiva ed oggettiva dei giudizi n.ri 1181/2021 e 1231/2021, con ordinanza resa all'udienza del 15.09.2022 riuniva i suddetti giudizi all'odierno giudizio di merito (R.G. n.1153/2021). – Il Parte_1
pagina 4 di 10 con gli atti difensivi e con i verbali di causa, si opponeva alla riunione attesa l'insussistenza dei presupposti di legge di cui agli artt. 273 e 274 c.p.c. e dichiarava di non accettare il contraddittorio in merito alla domanda di usucapione spiegata dalle controparti. – Nel corso del giudizio veniva espletato il procedimento di mediazione che ha avuto esito negativo. –
Venivano depositate dai procuratori delle parti le memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. e il
G.I. ammetteva in via istruttoria le prove per testi richieste con le rispettive memorie dai convenuti opponenti. – All'esito delle prove orali, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 14.03.2024 tenutasi nelle forme delle note di trattazione scritta, il Giudice tratteneva la causa in decisione concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche. – Medio tempore l'Avv. Domenica Pomponio con istanza dell'11.04.2024 comunicava il decesso del IG. avvenuto in data 03.04.2024 CP
con richiesta di interruzione del processo. – Il Giudice con provvedimento dell'11.04.2024, comunicato il 12.04.2024, dichiarava l'interruzione del giudizio per l'intervenuto decesso. – I convenuti opponenti SI.ri e , in priori e iure hereditatis _3 Controparte_4
della IG.ra , tramite il loro difensore, riassumevano il presente giudizio, riunito CP_5
al giudizio avente R.G. n.1231/2021 nonché a quello avente RG n.1181/2021, con ricorso in riassunzione depositato in data 07.06.2024, notificato il 12.06.2024 , chiedendo all'Ill.mo
Tribunale adito quanto segue: “ previa concessione di un termine per la notifica agli eredi, collettivamente ed impersonalmente nell'ultimo domicilio eletto del defunto, della presente istanza e del conseguente decreto, nonché a tutte le altre parti del giudizio, adottare ogni più opportuno provvedimento per la prosecuzione del giudizio avente RG n.1153/2021 riunito al giudizio avente RG n.1231/2021 nonché a quello avente RG n.1181/2021, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. con decorrenza dalla data che il G.I. vorrà fissare”. – Il
Giudice con provvedimento del 07.06.2024, visto il ricorso in riassunzione del 07.06.2024 e ritenuto necessario rimettere la causa iscritta al n.1153/2021 R.G. per la prosecuzione del giudizio, fissava l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 31.10.2024 ex art. 127 ter c.p.c. a trattazione scritta, assegnando ai convenuti termini per la costituzione entro i termini di legge. – Successivamente i SI.ri e , quali procuratori della Parte_3 Parte_4
convenuta opponente IG.ra depositavano, tramite il loro difensore, il Parte_5
ricorso in riassunzione del 24.06.2024, depositato in data 27.06.2024, formulando le medesime richieste già formulate dai ricorrenti SI.ri e . Il Giudice _3 Controparte_4
con provvedimento del 27.06.2024 confermava quanto disposto il 07.06.2024.
Alla udienza del 16.01.2025, precisate le conclusioni, il GI. assumeva la causa a decisione.
pagina 5 di 10 DIRITTO
È ammissibile e deve essere esaminata nel merito l'opposizione proposta, ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., avverso l'esecuzione iniziata in base a decreto di trasferimento immobiliare, adottato in virtù dell'art. 586 cod. proc. civ. a seguito di vendita forzata, quando l'opponente, nei cui confronti sia esercitata la pretesa esecutiva e chiesto il rilascio e che non si identifichi con il soggetto che ha subito l'espropriazione, si afferma proprietario del bene immobile oggetto del suddetto decreto in base ad acquisto fattone per usucapione ed asseritamente verificatosi anteriormente all'emissione del decreto di trasferimento in danno dell'espropriato.
Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 18185 del 26/06/2023 (Rv. 668455 - 01)
In tema di opposizione di terzo ad esecuzione immobiliare, la norma dell'art. 619 cod. proc. civ. legittima il terzo a far valere la proprietà o altro diritto reale sul bene pignorato senza eIGere che tali situazioni siano state giudizialmente accertate, con la conseguenza che lo stesso terzo le può far ben valere rispetto ad un bene che assuma di aver già acquistato al momento dell'opposizione per effetto di usucapione, non incidendo, a sua volta, su tale acquisto l'esecuzione del pignoramento immobiliare e potendo, quindi, il termine ventennale utile a consolidarlo venire a maturazione anche successivamente al pignoramento medesimo.
Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 18185 del 26/06/2023 (Rv. 668455 - 01)
Nel presente giudizio di merito della opposizione alla esecuzione, oggi sospesa, andrà preliminarmente accertata l'eventuale intervenuta usucapione di parte dei beni immobili pignorati al debitore esecutato, potendo la domanda di usucapione prevalere sul pignoramento immobiliare e sulla opposizione allo stesso, andrà, quindi, verificata nel merito la domanda di usucapione dei beni immobili sottoposti a pignoramento immobiliare.
Con riferimento alla domanda di usucapione della proprietà ereditaria indivisa tra soggetti legati da vincoli di parentela, di cui uno o più dei coeredi possedeva animo domini una parte dei beni in riferimento ai presupposti dell'usucapione occorre distinguere a seconda che l'immobile in comunione provenga o meno da eredità. Nel primo caso, la Cassazione conferma che non è richiesto, ai sensi dell'art. 714 c.c., nessun atto dell'occupante volto a mutare il titolo del possesso essendo sufficiente la semplice occupazione ultraventennale o meglio la semplice dimostrazione di possedere quanto occupato non a titolo di compossesso (o meglio di pagina 6 di 10 detenzione) ma di possesso esclusivo per il tempo prescritto dalla legge, senza la necessità di compiere atti di interversio possessionis .
Nell'istruttoria orale svolta in prime cure, tutti i testi hanno confermato la circostanza del possesso uti dominus ininterrotto per il tempo utile ad usucapire, confortata dalla produzione documentale in atti , che costituisce elemento rilevante per affermare che il rapporto di fatto
(possesso) instauratosi tra l'accipiens e la res tradita fu certamente sorretta ab initio dall'animus res sibi habendi (in tal senso Cass. 26061/2016), come peraltro hanno confermato tutti i testi escussi .
A ciò consegue l'accoglimento della domanda di accertamento, per un verso, dell'inesistenza del diritto di procedere alla esecuzione immobiliare e, per altro verso, della domanda di usucapione incorporata nell'atto di opposizione con conseguente accertamento dell'intervenuto acquisto in favore degli odierni opponenti .
Non sussiste dubbio alcuno che i fondi oggetto del presente giudizio siano stati usucapiti, dal momento che sono in possesso degli opponenti da oltre 20 anni, già solo questo dato consente la dichiarazione di intervenuta usucapione, se poi si tiene in considerazione che prima di costoro i terreni sono stati in possesso da tempo immemorabile dei loro dante causa, in virtù di quanto disposto dall'art. 1146 cc, unendo il possesso degli opponenti con i dante causa il termine ventennale risulta ampiamente superato.
Nel caso di specie sono stati soddisfatti appieno i requisiti previsti affinchè possa dichiararsi la usucapione di un bene, vi è stato possesso senza interruzione temporale, in modo continuativo e senza nessuna sospensione, in modo non violento, senza atti di forza e con la piena volontà del precedente possessore, né clandestino, infatti il bene è stato utilizzato in maniera del tutto palese, in modo che tutti ne potevano essere a conoscenza.
Il possesso ad usucapionem ed uti dominus appare, pertanto, provato pienamente sia dai documenti offerti in deposito sia attraverso la prova testimoniale, inoltre esso è confermato dall'atteggiamento passivo di tutti i convenuti cointestatari dei fondi, i quali non si sono costituiti in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia, proprio perché la divisione di fatto e la proprietà dei terreni in questione è del tutto pacifica e riconosciuta.
All'identico modo è rimasto provato l'ulteriore elemento necessario e previsto dall'art. 1163 cc, cioè quello “psicologico" di tener la cosa come propria, ovverosia esercitare facoltà tipiche del diritto di proprietà (animus rem sibi habendi).
Infatti gli opponenti si sono sempre ritenuti proprietari dei fondi e si sono comportati come tali, esercitando le facoltà tipiche del proprietario, coltivando i terreni, raccogliendone i frutti,
pagina 7 di 10 pagando i tributi su di essi e percependo gli aiuti comunitari.
Sulla scorta di tali univoche risultanze il Tribunale ritiene che parte opponente abbia dimostrato di avere acquistato la proprietà dei beni in questione per usucapione.
Infatti, nella specie ricorrono tutti i presupposti – sia oggettivi che soggettivi – richiesti dalla legge per il compimento del richiamato istituto.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, “ il possesso utile ai fini dell'usucapione ordinaria della proprietà consta di un elemento materiale, costituito dall'esercizio, riguardo al bene, dei poteri attribuiti da tale diritto, e di un elemento psicologico da intendersi come intenzione di esercitare un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario ( tra le tante, Cass. N. 8823/ 98, n. 2565/ 97 e n. 1300 / 80 ).
Al riconoscimento della proprietà dei terreni in questione in capo agli opponenti in virtù dell'esercizio del diritto di usucapione con efficacia ex tunc consegue la cancellazione delle iscrizioni pregiudizievoli sui beni acquistati .
Con l'usucapione si acquista la proprietà libera da diritti altrui e si estinguono anche i diritti reali minori e di garanzia eventualmente gravanti sul bene.
A confermare tale principio è stata la stessa Corte di Cassazione : L'usucapione compiutasi all'esito di possesso ventennale estingue le ipoteche iscritte o rinnovate a nome del precedente proprietario, quantunque non ancora perente infatti “tale effetto estintivo” è da ricondurre
“all'efficacia retroattiva dell'usucapione stessa”.
La Suprema Corte ha infatti confermato, in particolare con la sentenza della II° Sez. n. 8792 del 28 giugno 2000, che l'usucapione compiutasi all'esito di possesso ventennale esercitato da un soggetto privo di titolo trascritto estingue le iscrizioni e trascrizioni risultanti a nome del precedente proprietario (tale effetto estintivo riconducendosi non già ad una presunta
“usucapio libertatis”, bensì all'efficacia retroattiva dell'usucapione stessa).
Sulla scorta di tali rilievi vanno accolte le domande proposte,
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dal nei confronti di ( nella qualità di Parte_1 CP_2
erede di Prezioso deceduto), e ( in priori e iure CP _3 Controparte_4
hereditatis della IG.ra ), e ( quali procuratori CP_5 Parte_3 Parte_4
della IG.ra ), , , , Parte_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
e , disattesa ogni diversa richiesta, così provvede : CP_9 Controparte_10
A)- accerta e dichiara l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione, in favore dei SI.ri pagina 8 di 10 nato a [...] [...] (C.F.: ), _3 Pt_1 C.F._6 Controparte_4
nato a [...] [...] (C.F.: ) e nata a [...] il Pt_1 C.F._17 CP_5
27.09.1926 (C.F.: ), ciascuno per la propria quota, della proprietà dei C.F._18
seguenti beni immobili siti in agro di LD (CB):
- terreno sito nel Comune di censito nel catasto terreni del Comune di al Pt_1 Pt_1
foglio 20 particella 325, porz. AA, classe seminativo 2, superficie ha are ca 1 72 00, reddito dominicale € 48,86, reddito agrario 44,42; terreno sito nel Comune di censito nel Pt_1
catasto terreni del Comune di al foglio 20 particella 325, porz. AB, classe oliveto 2, Pt_1 superficie are ca 10 40, reddito dominicale € 3,49, reddito agrario 1,61; terreno sito nel
Comune di censito nel catasto terreni del Comune di al foglio 19 particella Pt_1 Pt_1
54, classe bosco ceduo 1, superficie are ca 15 10, reddito dominicale € 1,17, reddito agrario
0,47; terreno sito nel Comune di censito nel catasto terreni del Comune di Pt_1 Pt_1
al foglio 20 particella 10, classe bosco ceduo 3, superficie are ca48 80, reddito dominicale €
1,01, reddito agrario 0,25; terreno sito nel Comune di censito nel catasto terreni del Pt_1
Comune di al foglio 20 particella 136, classe seminativo 5, superficie are ca 18 40, Pt_1 reddito dominicale € 1,05, reddito agrario 3,33; terreno sito nel Comune di censito Pt_1
nel catasto terreni del Comune di al foglio 21 particella 133, porz. AA, classe oliveto Pt_1
2, superficie are ca 52 60, reddito dominicale € 17,66, reddito agrario 8,15; terreno sito nel
Comune di censito nel catasto terreni del Comune di al foglio 21 particella Pt_1 Pt_1
133, porz. AB, classe pascolo arb., superficie are ca 07 40, reddito dominicale € 0,57, reddito agrario 0,23 ;
B)- accerta e dichiara l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione, in favore della IG.ra
(C.F. ), res.te in della proprietà dei Parte_5 C.F._11 Pt_1
seguenti beni immobili catastalmente identificati e siti nel comune di LD (CB):
1. Foglio
20, Part. 27, Porz. AA, Classe Orto Irrig. U (cfr. doc. n. 1);
2. Foglio 20, Part 28, Classe
Seminativo 3 (cfr. doc. n. 2);
3. Foglio 21, Part 34, Classe Uliveto/Vigneto 2 (cfr. doc. n. 3);
4. Foglio 21, Part 35, Classe Fabbricato Rurale (cfr. doc. n. 4);
5. Foglio 21, Particella 36,
Classe Uliveto 2 (cfr. doc. n. 5);
6. Foglio 8, Part. 39, Porz. AA e AB, Classe Seminativo e
Uliveto 2 e Part. 40, Porz. AA e AB, Classe Seminativo e (cfr. doc. n. 6);
7. Foglio 8, Pt_6
Part. 38, Classe Fabbricato Rurale (cfr. doc. n. 7);
8. Foglio 10, Part. 48, Classe Seminativo 2
(cfr. doc. n. 8);
9. Foglio 10, Part. 13, Classe Seminativo 2 (cfr. doc. n. 9) ;
C)- Ordina al Conservatore presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari (ora Agenzia del
Territorio) di Campobasso la trascrizione dell'acquisto di cui trattasi e la cancellazione di pagina 9 di 10 iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli in favore delle parti come sopra identificate e contro i convenuti, liberi da diritti altrui, diritti reali minori e garanzie, esonera il Conservatore da ogni responsabilità.
D) accerta e dichiara l'inesistenza del diritto del di procedere alla Parte_1
esecuzione forzata per tutti gli immobili usucapiti, come sopra riportati;
E) compensa integralmente le spese del giudizio tra tutte le parti in causa;
Così è deciso in Larino il 29.04.2025 .
Il Giudice
Dott. Carlo Sgrignuoli
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