Art. 2.
Il primo comma dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1967, n. 150 , e' sostituito dal seguente:
"Gli insegnanti abilitati che entro l'anno scolastico 1966-67 compiano almeno tre anni di servizio nelle scuole secondarie dei convitti nazionali possono ottenere a domanda l'inquadramento nel ruolo dei professori della scuola media dei convitti nazionali, secondo le norme della presente legge ed in relazione al numero delle cattedre disponibili, per le materie di insegnamento dei ruoli dichiarati corrispondenti ai sensi dell' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064 , e successive modificazioni".
Il primo comma dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1967, n. 150 , e' sostituito dal seguente:
"Gli insegnanti abilitati che entro l'anno scolastico 1966-67 compiano almeno tre anni di servizio nelle scuole secondarie dei convitti nazionali possono ottenere a domanda l'inquadramento nel ruolo dei professori della scuola media dei convitti nazionali, secondo le norme della presente legge ed in relazione al numero delle cattedre disponibili, per le materie di insegnamento dei ruoli dichiarati corrispondenti ai sensi dell' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064 , e successive modificazioni".