Ordinanza cautelare 17 luglio 2025
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00541/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00927/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 927 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via SS. Martiri Salernitani, 31;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento
a - della comunicazione caricata sulla pagina web riservata della candidata, con la quale sono stati comunicati il voto della prova scritta contenuta nella busta n. -OMISSIS- e la non ammissione della ricorrente alla prova orale dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense - sessione 2024 ovvero del provvedimento di non ammissione;
b - del verbale del 29.01.2025 della II Sottocommissione esaminatrice degli esami di avvocato - sessione 2024 presso la Corte di Appello di -OMISSIS- nella parte relativa all'elaborato contenuto nella busta contraddistinta al n. -OMISSIS-;
c - ove e per quanto occorra, del verbale -OMISSIS- del 05.12.2024, redatto dalla Commissione Centrale presso il Ministero della Giustizia esame avvocato - sessio-OMISSIS-024;
d - ove e per quanto occorra, dei verbali della Commissione Esami Avvocato presso la Corte di Appello di -OMISSIS- del 18.12.2024 e -OMISSIS- del 16.01.2025, richiamati nell'ambito del verbale sub b), non conosciuti;
e - di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali, nonché per la declaratoria dell'obbligo dell'Amministrazione di rivalutare le prove scritte della ricorrente e, per l'effetto, ammetterla alle prove orali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. NI LF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con il ricorso notificato al Ministero della giustizia il 9 giugno 2025 e depositato il 10 giugno 2025, la ricorrente, partecipante all’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense per la sessione 2024, impugna, previa sospensione degli effetti, la comunicazione del 9 aprile 2025 recante la non ammissione alla prova orale di abilitazione, avendo riportato, nella prova scritta, il punteggio di 13/30, insufficiente per l’ammissione, essendo richiesta la soglia minima di 18/30.
Il Ministero della giustizia si costituisce in giudizio, per resistere al ricorso, il 18 giugno 2025.
L’istanza cautelare della ricorrente è respinta dal Tribunale amministrativo regionale con ordinanza numero 278 del 17 luglio 2025.
Il Consiglio di Stato, con ordinanza numero 3202 del 1 settembre 2025, accoglie l’appello cautelare della ricorrente, ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di trattazione di merito in primo grado.
Parte ricorrente, con memoria del 6 febbraio 2026, insiste per l’accoglimento del ricorso.
La causa è trattata, nel merito, all’udienza pubblica dell’11 marzo 2026, venendo in decisione.
DIRITTO
Parte ricorrente chiede l’annullamento della comunicazione di non ammissione alla prova orale dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense per la sessione 2024 impugnando, specificamente, il verbale del 29 gennaio 2025 della seconda sottocommissione esaminatrice nella parte relativa all’elaborato della ricorrente, contenuto nella busta contraddistinta dal numero -OMISSIS-, al quale è stato attribuito il punteggio di 13/30, insufficiente per l’ammissione alla prova orale.
Avverso la valutazione impugnata, parte ricorrente deduce cinque motivi di illegittimità.
Con il primo motivo, censura la violazione dei principi di trasparenza delle operazioni di valutazione, in quanto il punteggio attribuito all’elaborato della ricorrente non sarebbe stato sottoscritto dal segretario della sottocommissione, in violazione dell’articolo 24 del Regio Decreto 37 del 1934 che prescrive l’annotazione del voto deliberato in calce al lavoro, con sottoscrizione del presidente e del segretario.
Il motivo è infondato.
La sottoscrizione da parte del segretario della commissione d’esame del punteggio attribuito all’elaborato di ciascun candidato garantisce, congiuntamente a quella del presidente, la regolarità e la collegialità della valutazione.
Nel caso specifico, dal verbale di correzione degli elaborati del 29 gennaio 2025, risulta che la seconda sottocommissione per gli esami di abilitazione alla professione di avvocato ha attribuito, tra gli altri, all’elaborato contenuto nella busta numero -OMISSIS- il seguente punteggio: 5 punti da parte del presidente, 4 punti da parte del secondo componente della commissione, 4 punti da parte del terzo componente della commissione, per un totale di 13 punti. Il verbale è sottoscritto dal segretario e dal presidente della sottocommissione.
Tale verbale, costituente atto pubblico assistito da fede privilegiata, attesta, dunque, la validità della valutazione e dell’attribuzione del punteggio.
Pertanto la mancata sottoscrizione da parte del segretario della sottocommissione del punteggio annotato in calce all’elaborato si deve ritenere mera irregolarità, tale da non invalidare l’attribuzione del punteggio.
Con il secondo motivo, parte ricorrente deduce la violazione dell’articolo 22, comma 4, del Regio Decreto 37 del 1934, che prescrive il rimescolamento delle buste contenenti gli elaborati dei candidati prima della apposizione del numero progressivo. Tale prescrizione, posta a garanzia dell’anonimato e, quindi, del principio di imparzialità nella valutazione degli elaborati, sarebbe stata violata nel caso di specie, non risultando eseguita la prescritta operazione di mescolamento delle buste.
Il motivo è infondato.
Dal verbale della commissione d’esame dell’11 dicembre 2024 risulta che la commissione, dopo aver proceduto a staccare le appendici con i numeri d’ordine delle buste, ha effettuato un congruo rimescolamento delle stesse, atto a garantire l’assoluto anonimato delle buste contenenti gli elaborati. Soltanto a seguito del rimescolamento si è proceduto alla numerazione delle buste.
Con il terzo motivo, la ricorrente deduce il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento e illogicità manifesta. L’elaborato contrassegnato dal -OMISSIS- avrebbe conseguito la votazione di 18/30, sufficiente a garantire l’idoneità. Tuttavia dalla mera visione di tale elaborato risulterebbe la irragionevolezza della valutazione, trattandosi di un testo composto di sole quattro pagine di cui una sola inerente al contenuto della traccia, risolvendosi le altre tre pagine nella trascrizione della traccia stessa, nella intestazione dell’atto e nella formulazione della procura. La valutazione favorevole di questo elaborato dimostrerebbe la irragionevolezza del punteggio insufficiente attribuito all’elaborato della ricorrente.
Il motivo è infondato.
Effettivamente, pur nei limiti del sindacato estrinseco sull’esercizio della discrezionalità tecnica, dall’esame dell’elaborato anonimo contenuto nella busta -OMISSIS- risultano oggettivamente incomprensibili le ragioni della valutazione di sufficienza dello stesso, trattandosi di un compito palesemente povero di contenuti e non meritevole della valutazione di sufficienza.
Tuttavia si deve considerare che parte ricorrente non ha impugnato l’esito delle prove scritte nella parte in cui sono stati ammessi alle prove orali candidati palesemente non meritevoli, ma si è limitata a censurare la insufficiente valutazione attribuita al proprio elaborato.
Qualora parte ricorrente avesse inteso contestare l’ammissione dei candidati non meritevoli alle prove orali avrebbe dovuto instaurare il contraddittorio con i potenziali controinteressati, notificando il ricorso ad almeno uno dei candidati ammessi all’orale.
Tanto premesso, si ritiene che la sopravvalutazione di un singolo elaborato non possa legittimare la rivalutazione della prova sostenuta dalla ricorrente, risultando la valutazione di quest’ultima prova immune da evidenti vizi, per quanto in seguito si dirà.
Infatti, aderendo a un condivisibile orientamento giurisprudenziale, si ritiene che una pur conclamata disparità di trattamento nei confronti di altro candidato per errori da quest'ultimo commessi nello svolgimento della traccia non è suscettibile di comportare l'illegittimità del giudizio reso nei confronti di parte ricorrente, potendo al più refluire in un vizio di legittimità del giudizio reso nei confronti dell'altro candidato (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, sentenza 20/02/2009, n. 1773).
Si deve considerare che l’esame di abilitazione alla professione di avvocato non consiste in un concorso pubblico nell’ambito del quale i candidati competono per la copertura dei posti disponibili; di conseguenza, l’errata valutazione favorevole della prova sostenuta da un altro esaminando non pregiudica direttamente e immediatamente la posizione soggettiva della parte ricorrente, autonomamente lesa dalla valutazione sfavorevole attribuita al proprio elaborato, ma sostanzialmente indifferente alle valutazioni favorevoli conseguite dagli elaborati degli altri candidati.
Ne consegue l’infondatezza della censura sulla disparità di trattamento.
Con il quarto motivo, peraltro, parte ricorrente censura la erroneità della valutazione insufficiente attribuita al proprio elaborato. Infatti nell’elaborato della ricorrente non sarebbe possibile ravvisare alcuna correzione che permetta di comprendere eventuali errori. Ne discenderebbe il difetto di motivazione. L’orientamento giurisprudenziale sulla sufficienza del voto numerico per la motivazione dell’insufficienza, espresso dall’Adunanza plenaria -OMISSIS-del 2017 sarebbe superato, essendosi drasticamente ridotto il numero di candidati, essendo ora concentrate le tre prove scritte in un’unica prova scritta ed essendo diminuito il numero dei commissari coinvolti nella valutazione, da cinque a tre, per cui la mera apposizione del voto numerico sarebbe ormai inidonea ad assolvere l’onere motivazionale. Infatti la Corte costituzionale, con la sentenza numero 175 del 2011, aveva ritenuto la legittimità costituzionale dell’attribuzione del punteggio numerico ad assolvere gli obblighi motivazionali avuto riguardo ai tempi entro i quali le operazioni abilitative devono essere portate a compimento, tenuto conto del numero dei partecipanti alle prove. Inoltre la commissione avrebbe corretto 15 elaborati in poco più di 4 ore, impiegando per ciascun elaborato 16 minuti, per cui non si comprenderebbe come possa essere mancato il tempo di apporre i segni di correzione. Per di più, di questi 15 elaborati, 12 sono risultati sufficienti, per cui la motivazione avrebbe potuto e dovuto essere espressa almeno su quei 3 elaborati reputati insufficienti.
Il motivo è infondato.
Il Collegio non ha motivo di discostarsi dal costante orientamento giurisprudenziale, recentemente confermato, per cui il voto numerico è idoneo a esternare la motivazione della valutazione degli elaborati della prova di esame per l'abilitazione alla professione forense. Il voto numerico è, infatti, in grado di dar conto di un’ampia graduazione della valutazione espressa dalla Commissione, rispetto a una serie di parole che finirebbero con l'essere una mera trasposizione letterale di un parametro motivazionale meglio esprimibile numericamente. Infatti, il compito della commissione non è la "correzione" della prova, ma esclusivamente la sua "valutazione", con il corollario che non serve indicare le lacune o le improprietà su cui intervenire, ma solo esprimere - in modo tanto sintetico, ma per converso chiaro - quale sia il livello di preparazione del candidato che si sia riscontrato nella prova svolta e valutata (Cons. giust. amm. Sicilia, Sentenza 05/11/2025, n. 856).
Le circostanze valorizzate dalla difesa di parte ricorrente, per cui il numero di candidati si è ridotto nelle sessioni d’esame più recenti e la struttura della prova scritta è stata semplificata, riducendo da tre ad uno il numero degli elaborati da compilare, non determinano alcuna deroga al differimento dell’entrata in vigore dei criteri di motivazione rafforzata introdotti, per il futuro, dall’articolo 46, comma 5, della legge 247 del 2012.
Infatti, nel contesto dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato, la disciplina transitoria di cui all'art. 49 della L. 31 dicembre 2012, -OMISSIS-47, prevede che per i primi tredici anni dalla data di entrata in vigore della legge (18.1.2013), le prove scritte e orali e le modalità di esame siano effettuate secondo le norme previgenti. Pertanto, il voto numerico attribuito agli elaborati è sufficiente a costituire motivazione del giudizio, senza necessità di ulteriori note o spiegazioni dettagliate (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 1011).
In sostanza (cfr. T.A.R. Toscana, Sez. II, sentenza 21/11/2025, n. 1879) nelle sessioni d'esame del periodo di transizione previsto dall'art. 49 della L. -OMISSIS-47 del 2012, in cui non è ancora entrato in vigore l'obbligo di annotazione delle osservazioni positive e negative nei vari punti degli elaborati scritti, la valutazione numerica assegnata agli elaborati da parte della commissione esaminatrice è sufficiente e adeguata sotto il profilo della motivazione. Il voto numerico, rappresentando un giudizio tecnico-discrezionale, non necessita di ulteriori spiegazioni o chiarimenti per essere considerato motivato.
Con il quinto motivo, infine, parte ricorrente deduce il vizio di eccesso di potere per violazione dei criteri di valutazione ed illogicità. L’elaborato della ricorrente risulterebbe corretto sul piano formale e sostanziale, come attestato dall’autorevole opinione di uno dei massimi studiosi del diritto penale. Nel parere allegato, infatti, si dà atto della qualità dell’elaborato della ricorrente che, qualora valutato correttamente, avrebbe dovuto essere certamente ritenuto almeno sufficiente.
Anche l’ultimo motivo è infondato.
Le valutazioni della commissione esaminatrice degli elaborati scritti dell'esame da avvocato sono espressione di ampia e qualificata discrezionalità tecnica, il cui concreto esercizio può essere soggetto al sindacato di legittimità del giudice amministrativo solo se viziato da travisamento dei fatti, violazione delle regole di procedura, illogicità manifesta con riferimento ad ipotesi di erroneità o irragionevolezza riscontrabili “ab externo” e “ictu oculi” dalla sola lettura degli atti. Pertanto in assenza di specifici errori di fatto nel giudizio o di elementi di macroscopica irrazionalità della valutazione non è possibile ritenere illegittima la stessa (T.A.R. Sicilia, -OMISSIS- Sez. IV, 23/01/2023, n. 197).
Ne consegue che, non essendo ravvisabili elementi di macroscopica irragionevolezza nella valutazione dell’elaborato della ricorrente da parte della sottocommissione, le valutazioni di merito espresse dalla difesa di parte ricorrente, seppure assistite dal parere di un autorevole professionista, non possono sostituire, legittimamente, la valutazione espressa dall’organo pubblico titolare di specifica competenza valutativa.
Il ricorso, in conclusione, deve essere respinto.
Le spese processuali, tenuto conto della particolarità del caso concreto, devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
OR ZZ, Presidente
NI LF, Consigliere, Estensore
Raffaele Esposito, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI LF | OR ZZ |
IL SEGRETARIO