Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 30/06/2025, n. 1735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1735 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2460/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Polichetti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2460/2024 promossa da:
(CF quale impresa designata dal Parte_1 P.IVA_1 fondo di garanzia vittime della strada in persona del legale rappresentante pro tempore corrente in Torino Via Corte d'Appello 11, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Paneri (CF
[...]
, fax 010592885, pec presso e nel cui studio in C.F._1 Email_1
Genova Galleria Mazzini 3/10 elegge domicilio in virtù di mandato in calce all'atto di citazione
Appellante contro
(C.F. , nata a [...], il [...], residente in [...] C.F._2 Quartini n. 22/11, elettivamente domiciliata in Genova, Via Maragliano 10/6, presso e nello studio dell'Avv. Ersilio Gavino ( ), che la rappresenta e difende in forza della CodiceFiscale_3 procura speciale rilasciata in calce all'atto di citazione (dichiarando di voler ricevere eventuali comunicazioni di Cancelleria via fax al n° 010.584243 o tramite PEC
Email_2
Appellata
pagina 1 di 6
Per parte appellante:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo contrariis reiectis, in riforma dell'impugnata sentenza n 1280/2023 del Giudice di Pace di Genova, previe le pronunce di rito ed istruttorie del caso, accogliere le domande e, per l'effetto IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO -respingere la domanda attorea siccome infondata in fatto e in diritto e comunque non provata, anche in punto legittimazione passiva, e assolvere la conchiudente da ogni domanda nei suoi confronti proposta. - condannare l'appellata a CP_1 restituire le somme erogate a qualsiasi titolo, capitale, spese ed accessori. da Reale Mutua in ossequio alla sentenza emessa dal Giudice di Pace di Genova n° 1280/2023. Con vittoria di spese, diritti onorari del doppio grado di giudizio oltre Iva, CPA e rimborso delle spese generali come per legge”.
Per parte appellata:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Genova, contrariis reiectis: in via principale: dichiarare l'appello promosso da in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 inammissibile perché del tutto infondato in fatto e in diritto, per le argomentazioni meglio svolte in premessa da intendersi qui integralmente richiamate e ritrascritte, confermando la sentenza N. 1280/2023 pubblicata in data 14/08/2023 (RG 8407/2019) dal Giudice di Pace di Genova e le statuizioni in essa contenute. Conseguentemente respingere la domanda restitutoria nei confronti dell'appellata, circa le somme erogate dalla Compagnia appellante a fronte di quanto disposto nella sentenza di Primo Grado. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dell'avv. Ersilio Gavino, quale difensore antistatario”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sentenza di primo grado
Il giudice di Pace di Genova, con sentenza n. 1280/2023, su domanda della sig.ra ha CP_1 così statuito:
“Il Giudice Onorario di Pace di Genova, definitivamente pronunziando, - accertato e dichiarato il diritto dell'attrice e che il danno subito in relazione al sinistro di cui è causa è pari ad euro 3.791,47, - condanna il convenuto in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore al pagamento a favore dell'attrice di quanto accertato come dovuto pari ad euro 3.791,47, oltre interessi legali dalla domanda al saldo e a rifondere le spese di lite liquidate in euro 1205,00 oltre rimborso spese generali IVA e CPA ed euro 250,00. - Pone le spese di CTU a carico del convenuto. - Sentenza provvisoriamente esecutiva”.
I fatti e lo svolgimento del processo sono stati così riassunti:
“Con atto di citazione ritualmente notificato chiamava in giudizio Parte_2 [...] nella qualità di impresa designata per il “fondo garanzia vittime della strada”; ne Parte_1 chiedeva la condanna al pagamento di quanto dovuto a titolo di risarcimento dei danni patiti in pagina 2 di 6 conseguenza di sinistro stradale occorso il 27 novembre 2017 alle 17:30 in Genova via al Ponte Polcevera all'altezza dell'attraversamento pedonale della rampa a salire di via Perlasca. A sostegno della domanda allegava che in queste condizioni di stato e di luogo, si accingeva ad attraversare la carreggiata percorrendo da Levante verso ponente l'attraversamento pedonale posto di fronte al palo della luce a 0 9 tracciato in modo visibile, ma non disciplinato da semaforo. Riferiva che si accingeva ad impegnare il predetto attraversamento pedonale dopo essersi accertata della precedenza, accordatale da un autovettura di colore nero che si arrestava per farla attraversare;
riferiva altresì che dopo alcuni istanti sopraggiungeva un autovettura di colore grigio modello Fiat Punto che, ponendo in essere una manovra del tutto pericolosa e imprudente, superava incautamente l'autovettura di colore nero nonostante la pedone si trovasse già a metà dell'attraversamento. Esponeva che la Fiat urtava il suo piede sinistro e che, nonostante le sue grida per il dolore, il veicolo si allontanava con direzione Figino. Riferiva che si fermava invece il veicolo di colore nero, cioè quello che le aveva concesso l'attraversamento, per prestare immediato soccorso;
esponeva però che ne né lei, né il conducente del veicolo nero, riuscivano a rilevare la targa;
allegava altresì di aver chiamato la Polizia Municipale di Genova che effettuava il rilevamento di sinistro, redigeva Relazione di Incidente e chiamava un'ambulanza; esponeva danni per lesioni personali di natura sia permanente, che temporanea allegando sul punto perizia medico legale di parte. Si costituiva in giudizio
[...] che contestava le domande in punto an e in punto quantum. Assunta la prova Parte_3 testimoniale e disposta a CTU medico legale sulla persona dell'attrice, la causa è stata trattenuta indecisione all'udienza 22 maggio 2023; i procuratori depositavano note conclusive”.
La motivazione è stata resa nei seguenti termini:
“La dinamica dell'evento così come descritta in citazione risulta confermata dalla prova testimoniale assunta in corso di giudizio;
in particolare il teste assunto all'udienza 6 dicembre Testimone_1 2021, che era la persona alla guida del veicolo presente al passaggio pedonale e che ha consentito l'attraversamento all'attrice, ha confermato la presenza di un altro veicolo, una Panda piuttosto
“vecchiotta”, di colore scuro, di cui non era riuscito a prendere la targa confermando che in una manovra di sorpasso probabilmente poteva aver preso la ragazza;
risulta poi confermato da altro teste, il signor che la signora fosse seduta su marciapiede nel momento immediatamente Testimone_2 successivo ai fatti descritti, con una frattura al piede;
la circostanza è confermata dall'intervento dell'ambulanza, dal successivo ricovero e anche dalla stessa relazione di incidente redatta dagli agenti accertatori intervenuti in luogo;
il teste ha confermato di non essere riuscito a Testimone_1 rilevare la targa di questa macchina scura che si è allontanata. Sulla base di questi elementi emersi in corso di istruttoria che confermano le allegazioni dell'attrice, risulta provata la dinamica come descritta in citazione;
conseguente + la declaratoria del diritto dell'attrice al risarcimento per i danni subiti in relazione all'evento. Per la quantificazione dei danni è stata disposta CTU medico legale ed è stato nominato quale CTU il dottor che ha rilevato danni permanenti e misura Persona_1 pari al 3%; inoltre un danno biologico temporaneo quantificato in 25 giorni al 75% e 30 giorni al 25 per cento;
l'importo complessivo dovuto come da tabella, considerata l'età dell'attrice al momento del sinistro (anni 33) determinano un complessivo danno quantificato misura pari a Euro 3791,47 oltre interessi legali dall'evento al saldo;
le spese di CTU vengono poste a carico del convenuto e sono liquidate come da ordinanza 23/11/2022, in corso di causa. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate a favore del dell'attore in euro 1.205,00 oltre al rimborso spese generali IVA e CPA per compensi;
oltre ad euro 250 per spese esenti;
da distrarsi a favore del procuratore antistatario”.
pagina 3 di 6 2. Motivi di appello
Parte appellante ritiene che il giudice di prime cure abbia ritenuto provato il diritto di parte attrice sulla base di prove testimoniali che non avevano affatto confermato la dinamica del sinistro per come allegata.
In particolare, il teste (erroneamente indicato in sentenza con il nome di Testimone_3 Tes_1
aveva reso dichiarazioni contraddittorie (dichiarando “ero con mia GL” , “posso dire che
[...] un'auto non si è fermata e ha colpito mia GL al piede”, “Non ho visto l'investimento”).
Il teste (erroneamente indicato in sentenza con il nome di ) non aveva Testimone_1 Testimone_4 confermato tutti i capitoli di prova attorei, riferendo solo di aver visto la ragazza sul marciapiede che chiedeva di prendere un numero di targa e dichiarando altresì di aver solo visto un movimento di macchine e che poteva “essere che una macchina stesse sorpassando un'altra”.
L'ultimo teste, Agente di Polizia Locale , non era presente al momento del sinistro, e Testimone_5 aveva confermato che il veicolo investitore non era stato in realtà individuato, e confermava la relazione dove aveva dichiarato che non erano stati reperiti testi oculari.
La decisione era quindi basata solo sulla scorta di ipotesi ed i fatti storici non erano stati confermati da nessun testimone.
3. Nel merito
L'appello è infondato.
Anzitutto preme evidenziare che quand'anche fosse vero (e non lo è) che nessun teste oculare era presente al momento del sinistro, questo solo fatto non esclude certo il diritto al risarcimento del danno dovendo il giudice valutare: la coerenza e la linearità della versione dei fatti;
la compatibilità logica e scientifica tra la dinamica dell'incidente e i danni;
la presenza e la forza degli elementi di riscontro oggettivo. Se il quadro che emerge da tutti questi elementi risulta complessivamente attendibile, logico e verosimile, il giudice può riconoscere il diritto al risarcimento anche senza aver ascoltato testimoni (nella giurisprudenza di merito Trib. Napoli 8694/2020, App. Firenze 2170/2020, App. Salerno 259/2024; nella giurisprudenza di legittimità Corte di Cassazione, Sez. III Civile – sent. 9140/2013 “Il vizio della motivazione sta allora nell'aver escluso la sussistenza di nesso causale solo perchè non v'erano testi che avessero assistito alle modalità della caduta (il che dipende esclusivamente dal caso), senza scrutinare se a diverse conclusioni potesse in ipotesi pervenirsi sulla scorta dell'apprezzamento di fatti idonei ad ingenerare presunzioni, così consentendo di inferire la ricorrenza del fatto ignoto (causa della caduta) da quello noto (presenza di materiali di risulta) alla luce delle nozioni di fatto comune esperienza, che integrano com'è noto una regola di giudizio”).
Ad ogni buon conto:
il teste , escusso all'udienza del 06/12/2021, ha dichiarato: “ero in macchina fermo Testimone_1 allo stop, non ho subito danni, ho visto quanto è successo” e in particolare la presenza di “una macchina scura” di cui non è riuscito “a prendere la targa”. Con riferimento all'urto della Fiat Punto al piede sinistro della signora il predetto testimone ha riferito: “ posso dire che ho visto la CP_1 ragazza che tornava indietro e si è seduta sul marciapiedi e chiedeva di prendere il numero della targa della macchina che si stava allontanando si trattava di una macchina scura e non sono riuscito a pagina 4 di 6 prendere la targa…posso dire di aver visto la ragazza che era già in mezzo alla strada e un movimento di macchine, può essere che una macchina stesse sorpassando un'altra e in questa manovra abbia preso la ragazza, ma come detto, soprattutto ho visto un movimento di macchine”. Inoltre lo stesso specificava, altresì di aver visto il veicolo allontanarsi con direzione Genova – Fegino;
il teste , padre della vittima, interrogato sui capitoli di prova ha riferito: “posso dire che Testimone_3 un auto che non si accorta della sua presenza, non l'ha fatta passare e ha colpito mia GL sul piede…si trattava di una macchina chiara vecchiette con gli stemmi di dietro;
l'auto non si è fermata, io ho soccorso mia GL;
è fermata subito dopo un'ambulanza che ha soccorso mia GL…io sono arrivato quando mia GL è stata colpita e mi ha indicato l'auto che si allontanava;
non ho visto l'investimento; ho visto l'auto che si allontanava”.
L'Agente della Polizia Locale, , escusso all'udienza del 01/04/2022, ha segnalato di Testimone_5 essere intervenuto dopo l'incidente e di avere avuto contatto con il pedone solo presso l'ospedale Villa Scassi dove lo stesso era stato trasportato a causa delle lesioni subite. Interrogato, il teste rispondeva: “ il veicolo investitore riferito dalla signora di colore nero, non è stato individuato. Nessuno dei presenti aveva rilevato il numero di targa, neppure parzialmente, se non ricordo male qualcuno ci riferì che si trattava di una Fiat Punto grigia però non ho ricordo diretto e chiedo di poter esaminare la relazione. Confermo quanto scritto e dichiarato nella relazione”.
Nella relazione veniva riportato quanto segue: “sulla base dei rilievi eseguiti e delle dichiarazioni e notizie raccolte, la dinamica di massima del sinistro qui in trattazione parrebbe essere stata la seguente: la signora attraversava da levante verso ponente l'attraversamento pedonale posto CP_1 fronte al palo luce A09 all'intersezione con la via al Ponte Polcevera e in quel mentre sopraggiungeva dalla rampa di Via Perlasca un'autovettura di colore nero, nonostante la pedone si trovasse già a metà dell'attraversamento, proseguiva la marcia urtando la signora sul piede sinistro. Nonostante le CP_1 grida di quest'ultima, il conducente dell'autovettura Fiat Punto grigia, continuava la marcia in direzione Via Fegino. Prontamente il conducente dell'auto di colore nero, scendeva e soccorreva la ma entrambi, a detta della non riuscivano a leggere il numero di targa del veicolo datosi CP_1 CP_1 alla fuga” (cfr relazione Agente . Testimone_6
Appare evidente che il giudice di prime ha valutato, nel suo complesso, le prove disponibili per ritenere provato il fatto storico, attraverso un ragionamento inferenziale (in altri termini, benchè i testi non avessero visto “direttamente” l'urto, tutti gli elementi di fatto disponibili- convergenti tra loro - deponevano per l'assoluta veridicità della dinamica del sinistro riportata da parte attrice). Del resto parte convenuta non ha mai offerto altra e altrettanto ragionevole ricostruzione dei fatti che possa giustificare i danni patiti e obiettivamente riscontrati sull'attrice (soccorsa dai militi del 118).
L'appello va dunque rigettato.
4. Le spese di lite
Le spese di lite del presente grado, liquidate in base a tariffa (Giudizio di cognizione avanti il Tribunale, scaglione da euro 1.100,00 ad euro 5.200,00, importi medi per studio, introduttiva, decisionale) devono essere posti a carico di parte appellante per soccombenza.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico della parte appellante di un importo pari al doppio del contributo unificato versato (l'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, pagina 5 di 6 n. 115; tale comma stabilisce che: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
in totale rigetto dell'impugnazione proposta, conferma integralmente la sentenza di primo grado;
dichiara tenuto e condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 1.701,00 per compenso professionale, oltre 15,00% per rimborso spese generali, i.v.a., c.p.a.;
ai sensi dell'art. 13, comma 1 – quater, del d. P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 23 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13.
Genova, 29/06/2025
Il Giudice dott. Stefania Polichetti
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