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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 22/12/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott.ssa Maria Teresa Spanu Presidente
dott. FA GR Consigliere relatore dott.ssa Valentina Santa Cruz Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 275 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2025,
promossa da:
(C.F. ), residente in [...]ed elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'avv. Valeria Aresti, che lo rappresenta e difende,
appellante
contro
(C.F. ), residente in [...]ed elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avv. Barbara Saba, che la rappresenta e difende,
appellata
e con l'intervento del
Procuratore Generale,
Pagina 1 intervenuto per legge
la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
nell'interesse di : in parziale riforma della sentenza impugnata n. 842 del Parte_1
20.5.2025 del Tribunale di Cagliari, pubblicata il 27.05.2025,
In via principale:
- accogliere il presente appello;
- riformare la sentenza impugnata limitatamente al capo relativo alle spese processuali;
- disporre la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti;
- condannare l'appellata alle spese del presente giudizio;
In via subordinata:
- disporre la compensazione parziale delle spese processuali, riducendo significativamente l'importo posto a carico dell'appellante;
Vinte le spese del presente giudizio.
nell'interesse di : Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, adversiis reiectis, CP_1
rigettare l'appello proposto dal sig. , in quanto infondato in fatto e in diritto, e per Parte_1
l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 842/2025 del Tribunale di Cagliari, pubblicata il 27.05.2025.
Con vittoria di spese e onorari del presente grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con ricorso depositato il 30.10.2022 dopo aver premesso che in data CP_1
Pagina 2 21.04.1990 aveva contratto matrimonio civile con e che dalla loro unione erano Parte_1
nati quattro figli ( , da anni indipendente e residente fuori Sardegna, Per_1 Per_2 Per_3
e , aveva chiesto al Tribunale di Cagliari di pronunciare la separazione personale tra Per_4
lei e il marito.
Secondo la ricorrente, difatti, con l'andare degli anni l'unione coniugale si era affievolita
per il venir meno dell'affectio maritalis, e con l'insorgere di continui dissapori col coniuge, la
convivenza era diventata intollerabile a tal punto che nell'aprile 2021 si era trasferita insieme ai figli e da alcuni cugini, mentre il era rimasto nella casa coniugale. La Per_3 Per_4 Pt_1
situazione era poi mutata poiché la figlia insieme a che già lavorava Per_4 Per_2
nell'impresa paterna, si era trasferita presso il padre, mentre lei aveva fatto rientro nell'appartamento sottostante la casa coniugale - da cui aveva ricavato un B&B, di sua esclusiva proprietà- insieme al figlio e a una sua zia invalida, di cui si prendeva cura. Per_3
aveva precisato che la sua capacità economica era nettamente inferiore a CP_1
quella del coniuge, ma, prendendo atto del fatto che ciascuno di loro conviveva con un figlio non autosufficiente (nel suo caso , percettore di una pensione di invalidità pari a poco Per_3
più di 300 euro mensili, mentre con suo marito non ancora economicamente Per_4
indipendente), si era dichiarata disposta a rinunciare a qualsivoglia assegno di mantenimento in favore suo e del figlio , nonché all'assegnazione della casa familiare fino al Per_3
raggiungimento dell'autonomia economica della figlia chiedendo unicamente che il Per_4
Tribunale autorizzasse lei e il a vivere separati e l'obbligo di ciascun coniuge di Pt_1
provvedere unicamente al mantenimento dei figli con loro attualmente conviventi, senza alcun
contributo ordinario e straordinario a carico dell'altro coniuge.
In via subordinata, in caso di mancato accordo in ordine alle condizioni sopra elencate, la
Pagina 3 aveva chiesto di porre a carico del sig. l'obbligo di corrisponderle un assegno CP_1 Pt_1
mensile di € 350,00, a titolo di contributo al mantenimento del figlio con lei convivente Per_3
e non autosufficiente, da rivalutare monetariamente secondo gli indici Istat dall'anno prossimo,
oltre il 50% delle spese straordinarie in favore del medesimo figlio, nonché, infine, di provvedere ad ogni esigenza della figlia , non autosufficiente, senza il contributo della Per_4
ricorrente e ferma, in ogni caso la libertà dei figli, tutti maggiorenni, di scegliere come
organizzare i propri rapporti con i genitori, inclusa la facoltà di mutare l'attuale convivenza.
Con comparsa depositata il 31.01.2023 si era costituito in giudizio e aveva Parte_1
aderito alla domanda di separazione, ma, attesa la differente capacità economica delle parti e
gli oneri fissi a carico del resistente, aveva chiesto al Tribunale di porre a carico della moglie l'obbligo del versamento della somma mensile di € 600,00, oltre al 50% delle spese
straordinarie per il mantenimento della figlia Per_4
A sostegno delle proprie richieste, il aveva addotto che la sua professione di artigiano Pt_1
nel settore edilizio e il relativo reddito, pari a circa 1.900,00 euro mensili, non gli consentivano di provvedere in via esclusiva al mantenimento della figlia mentre la ricorrente, a suo dire,
percepiva un reddito ben superiore a quello risultante dalle dichiarazioni dei redditi allegate
e, in particolare, fino al mese di dicembre 2022 come badante della di lei zia con reddito medio
Parte mensile di circa €. 950,00 e ancora oggi come imprenditrice di di ben tre immobili di sua
esclusiva proprietà.
Il resistente, inoltre, aveva sottolineato che la moglie disponeva di rilevanti somme in buoni
fruttiferi di cui non si conosce l'ammontare, precisando che la stessa aveva recentemente
venduto una roulotte per un valore di € 9.000,00, formulando, a tal proposito, istanza di esibizione dei documenti relativi ai contratti di locazione, ai buoni fruttiferi e alla vendita della
Pagina 4 roulotte, al fine di valutare l'effettiva capacità economica della ricorrente
Con ordinanza del 16.02.2023 il Presidente f.f. aveva autorizzato i coniugi a vivere separati ed assegnato la casa coniugale al resistente in ragione della coabitazione con la figlia Per_4
ma nulla aveva disposto a carico delle parti per i figli con loro conviventi, potendo gli stessi,
come avviene nell'attualità, provvedervi in via diretta.
1.2 Istruita, quindi, la causa con produzioni documentali, interrogatorio formale di parte ricorrente e prove testimoniali, il Tribunale, con sentenza n. 842 pubblicata il 27.05.2025, aveva pronunciato la separazione personale tra i coniugi, aveva revocato l'assegnazione della casa coniugale in precedenza disposta in favore di ed aveva rigettato la sua richiesta di Parte_1
contributo al mantenimento della figlia condannando il resistente al pagamento delle Per_4
spese di lite a favore della ricorrente, liquidate in 5.000,00 euro, oltre iva e cpa come per legge.
A sostegno di tale decisione, il Tribunale aveva rilevato, innanzitutto, che dal tenore degli
atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, era emerso il venir meno tra i coniugi
del reciproco affetto e di qualsiasi intesa.
In secondo luogo, il Tribunale aveva osservato che fra le parti vi era stato contrasto le parti in ordine al mantenimento della figlia ma, sottolineando che era divenuto pacifico che Per_4
quest'ultima non dimorava più con il padre, aveva evidenziato che il non ha diritto ad Pt_1
alcuna contribuzione per il suo mantenimento e che, essendo venuta meno la loro coabitazione,
dovesse essere revocata l'assegnazione della casa coniugale disposta in sede di provvedimenti
provvisori e urgenti in favore del resistente.
Il Collegio di primo grado, infine, aveva addebitato le spese legali al resistente, il quale
anche in sede di precisazione delle conclusioni ha insistito in via principale nelle domande
formulate in sede di comparsa di costituzione con richiesta, quindi, di contributo a suo favore
Pagina 5 per il mantenimento della figlia. Il resistente anche all'udienza del 16.10.2024 ha contestato la
raggiunta autonomia economica della figlia e solo in sede di comparsa conclusionale, dopo il
deposito della dichiarazione della figlia di trasferimento presso il domicilio materno, ha
aderito all'ordinanza presidenziale riconoscendo la raggiunta autonomia e precisando che il
comportamento processuale del resistente si è rivelato, incompatibile anche al raggiungimento
di un accordo con la controparte e né dalle risultanze probatorie è emerso che la ricorrente
fruiva di un reddito superiore a quello indicato nelle denunce fiscali.
1.3 Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo appello censurando, con un Parte_1
unico motivo, il capo della sentenza con cui è stato condannato al pagamento integrale delle spese processuali, in quanto tale decisione trovava il suo fondamento su una valutazione
distorta e parziale del comportamento processuale delle parti che non tiene conto
dell'evoluzione effettiva del giudizio e delle modifiche delle conclusioni intervenute a seguito
di fatti sopravvenuti.
Il in particolare, ha lamentato che il Tribunale ha erroneamente basato la propria Pt_1
valutazione sulle prime conclusioni formulate dall'appellante nella comparsa di costituzione
del 31.01.2023, ignorando completamente le successive modifiche intervenute nella memoria
conclusionale a seguito del mutamento delle circostanze di fatto, evidenziando che nella
memoria conclusionale depositata il 17.02.2025, l'appellante ha espressamente modificato le
proprie conclusioni, aderendo all'ordinanza presidenziale e chiedendo la revoca
dell'assegnazione della casa familiare.
A detta dell'appellante, difatti, la contraddizione logica dell'errore del Tribunale emerge
chiaramente dal dispositivo stesso della sentenza, che rigetta la richiesta di contributo al
mantenimento formulata dal resistente, la quale, tuttavia, non era più stata formulata
Pagina 6 dall'appellante nelle conclusioni definitive successive alla sopravvenuta circostanza nuova del
trasferimento della figlia, a lui comunicato il
9.12.2024. Il fatto che il Tribunale abbia rigettato
una domanda che l'appellante non aveva più formulato nelle conclusioni finali dimostra
inequivocabilmente che il giudice ha valutato il comportamento processuale dell'appellante
sulla base delle conclusioni iniziali (del 23.09.2024 quando, repetita juvant, la figlia Per_4
conviveva ancora con il padre) e non su quelle definitive.
L'erronea valutazione delle richieste formulate dall'appellante che si erano susseguite nel corso dell'intero giudizio di primo grado aveva portato, inevitabilmente, a un'errata liquidazione delle spese processuali, basata su valutazioni parziali o superate dall'evoluzione
del giudizio, e non, come sarebbe stato corretto, in ossequio al consolidato principio della soccombenza (nel caso di specie reciproca, posto che l'appellante aveva avuto ragione in sede di provvedimenti presidenziali, per poi mutare le sue conclusioni con il sopravvenire di nuove circostanze).
Proseguendo nelle sue censure, l'appellante ha evidenziato che, a ben vedere, il Tribunale
avrebbe dovuto compensare le spese di lite essendosi verificati, nel corso del giudizio,
mutamenti imprevedibili sopravvenuti, perfettamente inquadrabili nell'alveo delle gravi ed eccezionali ragioni evocate dall'art. 92 c.p.c. a tal fine, per poi soggiungere che, contrariamente a quanto affermato nella decisione impugnata, se l'appellante avesse realmente tenuto un
comportamento processuale scorretto, non avrebbe spontaneamente modificato le proprie
conclusioni aderendo all'ordinanza presidenziale e rinunciando alle domande oramai superate.
Aliis verbis, il Tribunale ha valutato (erroneamente) il comportamento processuale del senza Pt_1
valutare quello della che ha insistito nella domanda nonostante la prova della convivenza CP_1
della figlia col padre fino al 9.12.2024, e negato di avere introiti emersi, al contrario, in fase
Pagina 7 istruttoria. La peraltro, ha mantenuto ferma la domanda di contributo al mantenimento in CP_1
suo favore a carico del . Pt_1
ha resistito deducendo la manifesta infondatezza dell'atto di appello, CP_1
evidenziando la corretta applicazione del principio della soccombenza e l'esatta rappresentazione del comportamento processuale dell'appellante da parte del Giudice di prime
cure, nonché l'insussistenza dei presupposti per la compensazione delle spese.
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata, quindi, tenuta a decisione.
2.1 L'appello è infondato.
Contrariamente a quanto asserito dall'appellante, invero, il Tribunale, con una motivazione coerente, logica ed esente da contraddizioni, aveva correttamente valutato il comportamento processuale tenuto dalle parti nel corso della causa e, in particolare, le reiterate e infondate pretese contestazioni avanzate dal durante il suo svolgimento. Pt_1
Come può agevolmente evincersi dalla lettura degli atti di primo grado, infatti, il aveva Pt_1
richiesto in via principale il riconoscimento di un assegno a titolo di contributo per il mantenimento della figlia con lui convivente, pari a 600 euro, assumendo che la moglie Per_4
possedeva un reddito ben più elevato di quanto risultante dalle dichiarazioni fiscali dalla stessa prodotte.
Tale circostanza, da lui ostinatamente affermata per tutto il corso del giudizio e finanche in sede di impugnazione, ancorché rimasta del tutto indimostrata all'esito dell'istruttoria, era stata posta a fondamento della sua domanda principale, ribadita in sede di precisazione delle conclusioni con note scritte del 23.09.2024 e mai abbandonata, se non del tutto implicitamente quando, con la comparsa conclusionale del 17.02.2025, aveva concluso aderendo – per la prima volta - all'ordinanza presidenziale del 16.02.2023, con revoca dell'assegnazione della casa
Pagina 8 familiare di comproprietà dei coniugi, in quanto i figli abitano ciascuno in altro immobile con
i loro compagni.
Il del resto, a sostegno della propria richiesta, aveva anche continuato a sostenere che Pt_1
la figlia non aveva raggiunto l'indipendenza economica fino all'udienza del Per_4
16.10.2024, benché quest'ultima da circa un anno svolgeva attività lavorativa, ed era giunto perfino a negare, ancora all'udienza del 18.12.2024, il definitivo trasferimento della giovane dalla casa familiare, e ciò in palese contraddizione con le risultanze istruttorie.
Pertanto, non solo il Giudice di primo grado aveva ben correttamente valutato il comportamento processuale tenuto dal ma, altrettanto precisamente, aveva ritenuto di Pt_1
doversi pronunciare sulla richiesta di assegno, giacché, secondo pacifica giurisprudenza di
Suprema Corte che qui si condivide, a nulla rileva che nella comparsa conclusionale le domande non siano tutte riproposte, non potendosi desumere dalla comparsa – per la sua funzione meramente illustrativa delle conclusioni prese– alcuna volontà di rinuncia o abbandono delle conclusioni pretermesse (si v. Cass. Sez. I, n. 15890 del 10/07/2014; Cass. Sez. 3, sent. n. 409
del 12/01/2006).
Del resto, e non sarebbe necessario sottolinearlo, è evidente che tale condotta processuale abbia impedito, di fatto, il raggiungimento di una composizione concordata della lite, poiché,
contrariamente a quanto asserito dall'appellante, in alcun modo dai verbali di causa o dalle produzioni allegate emerge la circostanza che sia stata la a rifiutare un accordo basato CP_1
sull'ordinanza presidenziale, così da costringere il a proseguire il giudizio (si veda, per Pt_1
tutte, la memoria n. 1 ex art. 183 c. 6° c.p.c., resa dalla difesa del all'esito dell'ordinanza Pt_1
presidenziale summenzionata, nella quale il resistente non aveva aderito a quanto in essa statuito, confermando espressamente “le deduzioni, istanze e conclusioni di cui ai propri scritti
Pagina 9 difensivi in uno con i documenti allegati da intendersi ivi integralmente riportati”).
Da ultimo, si evidenzia che del tutto inconferente è il riferimento al concetto di soccombenza reciproca, posto che l'ordinanza presidenziale, continuamente richiamata dal a sostegno Pt_1
della propria tesi, oltre che provvedimento per sua natura destinato ad essere superato dalla sentenza definitiva, in realtà, aveva statuito conformemente solo a quanto richiesto in via principale dalla ricorrente. Analogamente deve concludersi per quanto riguarda le “gravi ed eccezionali ragioni” evocate dall'appellante: si tratta, anzitutto, di nozione elastica, rimessa alla discrezionalità del singolo giudicante al fine di derogare al principio della soccombenza, che,
nel caso di specie, era stata pressoché totale per il soccombenza reciproca che, in ogni Pt_1
caso, non poteva derivare dal trasferimento della figlia o dal raggiungimento della sua Per_4
indipendenza economica (peraltro già in fieri sin dall'introduzione del ricorso), trattandosi,
come si è detto, di circostanze che il aveva contestato con pervicacia. Pt_1
2.2. L'appello, pertanto, deve essere rigettato.
L'appellante, secondo il criterio della soccombenza, deve essere condannato alla rifusione delle spese di lite, che, considerata la semplicità della causa, devono essere liquidate sulla base dei parametri minimi relativi alle cause di valore compreso tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposi previsti dall'art. 13 d.p.r. 30 maggio
2002, n. 115 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 842 del 27 maggio 2025 Parte_1
Pagina 10 del Tribunale di Cagliari;
2) condanna l'appellante alla rifusione, in favore di delle spese del giudizio, CP_1
che si liquidano in complessivi euro 1.923,00, oltre spese generali ed accessori dovuti per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposi previsti dall'art. 13 d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115
per il versamento, da parte della reclamante, di un ulteriore importo a tiolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Cagliari in data 18 dicembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Spanu
Il consigliere estensore
Dott. FA GR
Pagina 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott.ssa Maria Teresa Spanu Presidente
dott. FA GR Consigliere relatore dott.ssa Valentina Santa Cruz Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 275 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2025,
promossa da:
(C.F. ), residente in [...]ed elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'avv. Valeria Aresti, che lo rappresenta e difende,
appellante
contro
(C.F. ), residente in [...]ed elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avv. Barbara Saba, che la rappresenta e difende,
appellata
e con l'intervento del
Procuratore Generale,
Pagina 1 intervenuto per legge
la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
nell'interesse di : in parziale riforma della sentenza impugnata n. 842 del Parte_1
20.5.2025 del Tribunale di Cagliari, pubblicata il 27.05.2025,
In via principale:
- accogliere il presente appello;
- riformare la sentenza impugnata limitatamente al capo relativo alle spese processuali;
- disporre la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti;
- condannare l'appellata alle spese del presente giudizio;
In via subordinata:
- disporre la compensazione parziale delle spese processuali, riducendo significativamente l'importo posto a carico dell'appellante;
Vinte le spese del presente giudizio.
nell'interesse di : Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, adversiis reiectis, CP_1
rigettare l'appello proposto dal sig. , in quanto infondato in fatto e in diritto, e per Parte_1
l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 842/2025 del Tribunale di Cagliari, pubblicata il 27.05.2025.
Con vittoria di spese e onorari del presente grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con ricorso depositato il 30.10.2022 dopo aver premesso che in data CP_1
Pagina 2 21.04.1990 aveva contratto matrimonio civile con e che dalla loro unione erano Parte_1
nati quattro figli ( , da anni indipendente e residente fuori Sardegna, Per_1 Per_2 Per_3
e , aveva chiesto al Tribunale di Cagliari di pronunciare la separazione personale tra Per_4
lei e il marito.
Secondo la ricorrente, difatti, con l'andare degli anni l'unione coniugale si era affievolita
per il venir meno dell'affectio maritalis, e con l'insorgere di continui dissapori col coniuge, la
convivenza era diventata intollerabile a tal punto che nell'aprile 2021 si era trasferita insieme ai figli e da alcuni cugini, mentre il era rimasto nella casa coniugale. La Per_3 Per_4 Pt_1
situazione era poi mutata poiché la figlia insieme a che già lavorava Per_4 Per_2
nell'impresa paterna, si era trasferita presso il padre, mentre lei aveva fatto rientro nell'appartamento sottostante la casa coniugale - da cui aveva ricavato un B&B, di sua esclusiva proprietà- insieme al figlio e a una sua zia invalida, di cui si prendeva cura. Per_3
aveva precisato che la sua capacità economica era nettamente inferiore a CP_1
quella del coniuge, ma, prendendo atto del fatto che ciascuno di loro conviveva con un figlio non autosufficiente (nel suo caso , percettore di una pensione di invalidità pari a poco Per_3
più di 300 euro mensili, mentre con suo marito non ancora economicamente Per_4
indipendente), si era dichiarata disposta a rinunciare a qualsivoglia assegno di mantenimento in favore suo e del figlio , nonché all'assegnazione della casa familiare fino al Per_3
raggiungimento dell'autonomia economica della figlia chiedendo unicamente che il Per_4
Tribunale autorizzasse lei e il a vivere separati e l'obbligo di ciascun coniuge di Pt_1
provvedere unicamente al mantenimento dei figli con loro attualmente conviventi, senza alcun
contributo ordinario e straordinario a carico dell'altro coniuge.
In via subordinata, in caso di mancato accordo in ordine alle condizioni sopra elencate, la
Pagina 3 aveva chiesto di porre a carico del sig. l'obbligo di corrisponderle un assegno CP_1 Pt_1
mensile di € 350,00, a titolo di contributo al mantenimento del figlio con lei convivente Per_3
e non autosufficiente, da rivalutare monetariamente secondo gli indici Istat dall'anno prossimo,
oltre il 50% delle spese straordinarie in favore del medesimo figlio, nonché, infine, di provvedere ad ogni esigenza della figlia , non autosufficiente, senza il contributo della Per_4
ricorrente e ferma, in ogni caso la libertà dei figli, tutti maggiorenni, di scegliere come
organizzare i propri rapporti con i genitori, inclusa la facoltà di mutare l'attuale convivenza.
Con comparsa depositata il 31.01.2023 si era costituito in giudizio e aveva Parte_1
aderito alla domanda di separazione, ma, attesa la differente capacità economica delle parti e
gli oneri fissi a carico del resistente, aveva chiesto al Tribunale di porre a carico della moglie l'obbligo del versamento della somma mensile di € 600,00, oltre al 50% delle spese
straordinarie per il mantenimento della figlia Per_4
A sostegno delle proprie richieste, il aveva addotto che la sua professione di artigiano Pt_1
nel settore edilizio e il relativo reddito, pari a circa 1.900,00 euro mensili, non gli consentivano di provvedere in via esclusiva al mantenimento della figlia mentre la ricorrente, a suo dire,
percepiva un reddito ben superiore a quello risultante dalle dichiarazioni dei redditi allegate
e, in particolare, fino al mese di dicembre 2022 come badante della di lei zia con reddito medio
Parte mensile di circa €. 950,00 e ancora oggi come imprenditrice di di ben tre immobili di sua
esclusiva proprietà.
Il resistente, inoltre, aveva sottolineato che la moglie disponeva di rilevanti somme in buoni
fruttiferi di cui non si conosce l'ammontare, precisando che la stessa aveva recentemente
venduto una roulotte per un valore di € 9.000,00, formulando, a tal proposito, istanza di esibizione dei documenti relativi ai contratti di locazione, ai buoni fruttiferi e alla vendita della
Pagina 4 roulotte, al fine di valutare l'effettiva capacità economica della ricorrente
Con ordinanza del 16.02.2023 il Presidente f.f. aveva autorizzato i coniugi a vivere separati ed assegnato la casa coniugale al resistente in ragione della coabitazione con la figlia Per_4
ma nulla aveva disposto a carico delle parti per i figli con loro conviventi, potendo gli stessi,
come avviene nell'attualità, provvedervi in via diretta.
1.2 Istruita, quindi, la causa con produzioni documentali, interrogatorio formale di parte ricorrente e prove testimoniali, il Tribunale, con sentenza n. 842 pubblicata il 27.05.2025, aveva pronunciato la separazione personale tra i coniugi, aveva revocato l'assegnazione della casa coniugale in precedenza disposta in favore di ed aveva rigettato la sua richiesta di Parte_1
contributo al mantenimento della figlia condannando il resistente al pagamento delle Per_4
spese di lite a favore della ricorrente, liquidate in 5.000,00 euro, oltre iva e cpa come per legge.
A sostegno di tale decisione, il Tribunale aveva rilevato, innanzitutto, che dal tenore degli
atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, era emerso il venir meno tra i coniugi
del reciproco affetto e di qualsiasi intesa.
In secondo luogo, il Tribunale aveva osservato che fra le parti vi era stato contrasto le parti in ordine al mantenimento della figlia ma, sottolineando che era divenuto pacifico che Per_4
quest'ultima non dimorava più con il padre, aveva evidenziato che il non ha diritto ad Pt_1
alcuna contribuzione per il suo mantenimento e che, essendo venuta meno la loro coabitazione,
dovesse essere revocata l'assegnazione della casa coniugale disposta in sede di provvedimenti
provvisori e urgenti in favore del resistente.
Il Collegio di primo grado, infine, aveva addebitato le spese legali al resistente, il quale
anche in sede di precisazione delle conclusioni ha insistito in via principale nelle domande
formulate in sede di comparsa di costituzione con richiesta, quindi, di contributo a suo favore
Pagina 5 per il mantenimento della figlia. Il resistente anche all'udienza del 16.10.2024 ha contestato la
raggiunta autonomia economica della figlia e solo in sede di comparsa conclusionale, dopo il
deposito della dichiarazione della figlia di trasferimento presso il domicilio materno, ha
aderito all'ordinanza presidenziale riconoscendo la raggiunta autonomia e precisando che il
comportamento processuale del resistente si è rivelato, incompatibile anche al raggiungimento
di un accordo con la controparte e né dalle risultanze probatorie è emerso che la ricorrente
fruiva di un reddito superiore a quello indicato nelle denunce fiscali.
1.3 Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo appello censurando, con un Parte_1
unico motivo, il capo della sentenza con cui è stato condannato al pagamento integrale delle spese processuali, in quanto tale decisione trovava il suo fondamento su una valutazione
distorta e parziale del comportamento processuale delle parti che non tiene conto
dell'evoluzione effettiva del giudizio e delle modifiche delle conclusioni intervenute a seguito
di fatti sopravvenuti.
Il in particolare, ha lamentato che il Tribunale ha erroneamente basato la propria Pt_1
valutazione sulle prime conclusioni formulate dall'appellante nella comparsa di costituzione
del 31.01.2023, ignorando completamente le successive modifiche intervenute nella memoria
conclusionale a seguito del mutamento delle circostanze di fatto, evidenziando che nella
memoria conclusionale depositata il 17.02.2025, l'appellante ha espressamente modificato le
proprie conclusioni, aderendo all'ordinanza presidenziale e chiedendo la revoca
dell'assegnazione della casa familiare.
A detta dell'appellante, difatti, la contraddizione logica dell'errore del Tribunale emerge
chiaramente dal dispositivo stesso della sentenza, che rigetta la richiesta di contributo al
mantenimento formulata dal resistente, la quale, tuttavia, non era più stata formulata
Pagina 6 dall'appellante nelle conclusioni definitive successive alla sopravvenuta circostanza nuova del
trasferimento della figlia, a lui comunicato il
9.12.2024. Il fatto che il Tribunale abbia rigettato
una domanda che l'appellante non aveva più formulato nelle conclusioni finali dimostra
inequivocabilmente che il giudice ha valutato il comportamento processuale dell'appellante
sulla base delle conclusioni iniziali (del 23.09.2024 quando, repetita juvant, la figlia Per_4
conviveva ancora con il padre) e non su quelle definitive.
L'erronea valutazione delle richieste formulate dall'appellante che si erano susseguite nel corso dell'intero giudizio di primo grado aveva portato, inevitabilmente, a un'errata liquidazione delle spese processuali, basata su valutazioni parziali o superate dall'evoluzione
del giudizio, e non, come sarebbe stato corretto, in ossequio al consolidato principio della soccombenza (nel caso di specie reciproca, posto che l'appellante aveva avuto ragione in sede di provvedimenti presidenziali, per poi mutare le sue conclusioni con il sopravvenire di nuove circostanze).
Proseguendo nelle sue censure, l'appellante ha evidenziato che, a ben vedere, il Tribunale
avrebbe dovuto compensare le spese di lite essendosi verificati, nel corso del giudizio,
mutamenti imprevedibili sopravvenuti, perfettamente inquadrabili nell'alveo delle gravi ed eccezionali ragioni evocate dall'art. 92 c.p.c. a tal fine, per poi soggiungere che, contrariamente a quanto affermato nella decisione impugnata, se l'appellante avesse realmente tenuto un
comportamento processuale scorretto, non avrebbe spontaneamente modificato le proprie
conclusioni aderendo all'ordinanza presidenziale e rinunciando alle domande oramai superate.
Aliis verbis, il Tribunale ha valutato (erroneamente) il comportamento processuale del senza Pt_1
valutare quello della che ha insistito nella domanda nonostante la prova della convivenza CP_1
della figlia col padre fino al 9.12.2024, e negato di avere introiti emersi, al contrario, in fase
Pagina 7 istruttoria. La peraltro, ha mantenuto ferma la domanda di contributo al mantenimento in CP_1
suo favore a carico del . Pt_1
ha resistito deducendo la manifesta infondatezza dell'atto di appello, CP_1
evidenziando la corretta applicazione del principio della soccombenza e l'esatta rappresentazione del comportamento processuale dell'appellante da parte del Giudice di prime
cure, nonché l'insussistenza dei presupposti per la compensazione delle spese.
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata, quindi, tenuta a decisione.
2.1 L'appello è infondato.
Contrariamente a quanto asserito dall'appellante, invero, il Tribunale, con una motivazione coerente, logica ed esente da contraddizioni, aveva correttamente valutato il comportamento processuale tenuto dalle parti nel corso della causa e, in particolare, le reiterate e infondate pretese contestazioni avanzate dal durante il suo svolgimento. Pt_1
Come può agevolmente evincersi dalla lettura degli atti di primo grado, infatti, il aveva Pt_1
richiesto in via principale il riconoscimento di un assegno a titolo di contributo per il mantenimento della figlia con lui convivente, pari a 600 euro, assumendo che la moglie Per_4
possedeva un reddito ben più elevato di quanto risultante dalle dichiarazioni fiscali dalla stessa prodotte.
Tale circostanza, da lui ostinatamente affermata per tutto il corso del giudizio e finanche in sede di impugnazione, ancorché rimasta del tutto indimostrata all'esito dell'istruttoria, era stata posta a fondamento della sua domanda principale, ribadita in sede di precisazione delle conclusioni con note scritte del 23.09.2024 e mai abbandonata, se non del tutto implicitamente quando, con la comparsa conclusionale del 17.02.2025, aveva concluso aderendo – per la prima volta - all'ordinanza presidenziale del 16.02.2023, con revoca dell'assegnazione della casa
Pagina 8 familiare di comproprietà dei coniugi, in quanto i figli abitano ciascuno in altro immobile con
i loro compagni.
Il del resto, a sostegno della propria richiesta, aveva anche continuato a sostenere che Pt_1
la figlia non aveva raggiunto l'indipendenza economica fino all'udienza del Per_4
16.10.2024, benché quest'ultima da circa un anno svolgeva attività lavorativa, ed era giunto perfino a negare, ancora all'udienza del 18.12.2024, il definitivo trasferimento della giovane dalla casa familiare, e ciò in palese contraddizione con le risultanze istruttorie.
Pertanto, non solo il Giudice di primo grado aveva ben correttamente valutato il comportamento processuale tenuto dal ma, altrettanto precisamente, aveva ritenuto di Pt_1
doversi pronunciare sulla richiesta di assegno, giacché, secondo pacifica giurisprudenza di
Suprema Corte che qui si condivide, a nulla rileva che nella comparsa conclusionale le domande non siano tutte riproposte, non potendosi desumere dalla comparsa – per la sua funzione meramente illustrativa delle conclusioni prese– alcuna volontà di rinuncia o abbandono delle conclusioni pretermesse (si v. Cass. Sez. I, n. 15890 del 10/07/2014; Cass. Sez. 3, sent. n. 409
del 12/01/2006).
Del resto, e non sarebbe necessario sottolinearlo, è evidente che tale condotta processuale abbia impedito, di fatto, il raggiungimento di una composizione concordata della lite, poiché,
contrariamente a quanto asserito dall'appellante, in alcun modo dai verbali di causa o dalle produzioni allegate emerge la circostanza che sia stata la a rifiutare un accordo basato CP_1
sull'ordinanza presidenziale, così da costringere il a proseguire il giudizio (si veda, per Pt_1
tutte, la memoria n. 1 ex art. 183 c. 6° c.p.c., resa dalla difesa del all'esito dell'ordinanza Pt_1
presidenziale summenzionata, nella quale il resistente non aveva aderito a quanto in essa statuito, confermando espressamente “le deduzioni, istanze e conclusioni di cui ai propri scritti
Pagina 9 difensivi in uno con i documenti allegati da intendersi ivi integralmente riportati”).
Da ultimo, si evidenzia che del tutto inconferente è il riferimento al concetto di soccombenza reciproca, posto che l'ordinanza presidenziale, continuamente richiamata dal a sostegno Pt_1
della propria tesi, oltre che provvedimento per sua natura destinato ad essere superato dalla sentenza definitiva, in realtà, aveva statuito conformemente solo a quanto richiesto in via principale dalla ricorrente. Analogamente deve concludersi per quanto riguarda le “gravi ed eccezionali ragioni” evocate dall'appellante: si tratta, anzitutto, di nozione elastica, rimessa alla discrezionalità del singolo giudicante al fine di derogare al principio della soccombenza, che,
nel caso di specie, era stata pressoché totale per il soccombenza reciproca che, in ogni Pt_1
caso, non poteva derivare dal trasferimento della figlia o dal raggiungimento della sua Per_4
indipendenza economica (peraltro già in fieri sin dall'introduzione del ricorso), trattandosi,
come si è detto, di circostanze che il aveva contestato con pervicacia. Pt_1
2.2. L'appello, pertanto, deve essere rigettato.
L'appellante, secondo il criterio della soccombenza, deve essere condannato alla rifusione delle spese di lite, che, considerata la semplicità della causa, devono essere liquidate sulla base dei parametri minimi relativi alle cause di valore compreso tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposi previsti dall'art. 13 d.p.r. 30 maggio
2002, n. 115 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 842 del 27 maggio 2025 Parte_1
Pagina 10 del Tribunale di Cagliari;
2) condanna l'appellante alla rifusione, in favore di delle spese del giudizio, CP_1
che si liquidano in complessivi euro 1.923,00, oltre spese generali ed accessori dovuti per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposi previsti dall'art. 13 d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115
per il versamento, da parte della reclamante, di un ulteriore importo a tiolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Cagliari in data 18 dicembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Spanu
Il consigliere estensore
Dott. FA GR
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