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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 435/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VITIELLO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2591/2024 depositato il 11/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - CA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di CA - . 88100 CA CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249005086214000 TARES 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249005086214000 I.C.I. 2004
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 159/2026 depositato il
02/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso presentato ad Agenzia Entrate riscossione ed al Comune di CA in data 11 ottobre 2024 e depositato in pari data, il sig. Ricorrente_1, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Difensore_1, che lo rappresenta e difende, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 030-2024-90050862-14-000 notificata il 5/09/2024, limitatamente all'omesso pagamento della Tarsu ed
Ici, - con riferimento alla cartella n. 030-2012-00203575-45-000 250,42 ICI 2004 Tarsu 2012.
Il ricorrente, infatti, sostiene che l'atto impugnato sia illegittimo e ne richiede l'annullamento, previa sospensione, con vittoria di spese competenze ed onorari, per i seguenti motivi:
a) nullità della cartella di pagamento per l'omessa notifica di avviso di accertamento/ cartella esattoriale/ ingiunzione di pagamento.
b) prescrizione del credito.
Si è costituito in giudizio l'A.R., con controdeduzioni con allegati documenti, depositate il 3 gennaio 2025, ritenendo perfettamente legittimo il proprio operato. In via preliminare, eccepisce l'inammissibilità del ricorso, atteso che gli atti presupposti di quello impugnato sono stati tutti regolarmente notificati, come risulta dalle copie delle pertinenti relate di notifica depositate in atti. Chiede che il ricorso venga respinto con vittoria di spese di giudizio.
Il giudizio è stato chiamato all'udienza del 27 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Quanto al difetto dei presupposti atti di accertamento, la censura è destituita di fondamento atteso che costituisce principio consolidato dal quale non v'è motivo di discostarsi in base al quale il contribuente deve far valere tale nullità impugnando l'atto impositivo o di riscossione immediatamente lesivo e non già
l'ulteriore atto di riscossione o esecutivo (si cfr. S.C. Cass. civ., Sez. V, Ord., 29/05/2025, n. 14453). Nel caso di specie e come dimostrato, l'atto impugnato costituisce non certo il primo della fase della riscossione, successivo all'accertamento, bensì l'ultimo di una lunga teoria di atti tesi alla riscossione.
Quanto alla cartella di pagamento, presupposto dell'intimazione, risulta regolarmente e tempestivamente notificata, come dimostrato dall'A.R., sussistendo l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 19 D.lvo n. 546/1992, di censure che andavano proposte tempestivamente avverso suddette cartelle, ivi comprese quella attinente alla prescrizione ed alla decadenza che, quali questioni preliminari di merito non possono proporsi contro un atto della fase di riscossione. In ogni caso, i suddetti termini di prescrizione decennale attesa la natura dei tributi oggetto del contendere, sono stati interrotti dagli ulteriori atti di riscossione depositati. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio quantificate in euro 300,48.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VITIELLO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2591/2024 depositato il 11/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - CA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di CA - . 88100 CA CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249005086214000 TARES 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249005086214000 I.C.I. 2004
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 159/2026 depositato il
02/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso presentato ad Agenzia Entrate riscossione ed al Comune di CA in data 11 ottobre 2024 e depositato in pari data, il sig. Ricorrente_1, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Difensore_1, che lo rappresenta e difende, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 030-2024-90050862-14-000 notificata il 5/09/2024, limitatamente all'omesso pagamento della Tarsu ed
Ici, - con riferimento alla cartella n. 030-2012-00203575-45-000 250,42 ICI 2004 Tarsu 2012.
Il ricorrente, infatti, sostiene che l'atto impugnato sia illegittimo e ne richiede l'annullamento, previa sospensione, con vittoria di spese competenze ed onorari, per i seguenti motivi:
a) nullità della cartella di pagamento per l'omessa notifica di avviso di accertamento/ cartella esattoriale/ ingiunzione di pagamento.
b) prescrizione del credito.
Si è costituito in giudizio l'A.R., con controdeduzioni con allegati documenti, depositate il 3 gennaio 2025, ritenendo perfettamente legittimo il proprio operato. In via preliminare, eccepisce l'inammissibilità del ricorso, atteso che gli atti presupposti di quello impugnato sono stati tutti regolarmente notificati, come risulta dalle copie delle pertinenti relate di notifica depositate in atti. Chiede che il ricorso venga respinto con vittoria di spese di giudizio.
Il giudizio è stato chiamato all'udienza del 27 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Quanto al difetto dei presupposti atti di accertamento, la censura è destituita di fondamento atteso che costituisce principio consolidato dal quale non v'è motivo di discostarsi in base al quale il contribuente deve far valere tale nullità impugnando l'atto impositivo o di riscossione immediatamente lesivo e non già
l'ulteriore atto di riscossione o esecutivo (si cfr. S.C. Cass. civ., Sez. V, Ord., 29/05/2025, n. 14453). Nel caso di specie e come dimostrato, l'atto impugnato costituisce non certo il primo della fase della riscossione, successivo all'accertamento, bensì l'ultimo di una lunga teoria di atti tesi alla riscossione.
Quanto alla cartella di pagamento, presupposto dell'intimazione, risulta regolarmente e tempestivamente notificata, come dimostrato dall'A.R., sussistendo l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 19 D.lvo n. 546/1992, di censure che andavano proposte tempestivamente avverso suddette cartelle, ivi comprese quella attinente alla prescrizione ed alla decadenza che, quali questioni preliminari di merito non possono proporsi contro un atto della fase di riscossione. In ogni caso, i suddetti termini di prescrizione decennale attesa la natura dei tributi oggetto del contendere, sono stati interrotti dagli ulteriori atti di riscossione depositati. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio quantificate in euro 300,48.