Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 435
CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità della cartella di pagamento per omessa notifica atto presupposto

    La Corte ha ritenuto che il contribuente debba impugnare l'atto immediatamente lesivo e non un atto successivo della fase di riscossione. L'atto impugnato non è il primo atto della fase di riscossione ma l'ultimo di una serie di atti volti alla riscossione.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto che la questione della prescrizione, in quanto preliminare di merito, non possa essere proposta contro un atto della fase di riscossione. Inoltre, i termini di prescrizione decennale sono stati interrotti da ulteriori atti di riscossione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 435
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro
    Numero : 435
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

    Testo completo