Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 17/03/2026, n. 1856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1856 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01856/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07273/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7273 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ivana Nicolo', con domicilio eletto presso il suo studio in Aversa, piazza P. Amedeo 24;
contro
Commissione Territoriale di Caserta, non costituita in giudizio;
Ministero dell'Interno, Questura Caserta, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
avverso silenzio dell'amministrazione in merito all'istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente in data 06.11.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 il dott. FA AF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con il gravame in epigrafe, l’odierno ricorrente, cittadino del Bangladesh, ha agito dinanzi a questo Tribunale per far dichiarare l'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Caserta in ordine a una sua istanza di accesso agli atti.
Espone il ricorrente di aver formalizzato l’istanza di riconoscimento della protezione internazionale in data 13 settembre 2024 presso la Questura di Caserta.
In data 6 novembre 2025, a più di un anno di distanza e non avendo ricevuto alcuna comunicazione sullo stato del procedimento, per il tramite del proprio difensore, presentava formale istanza di accesso agli atti, notificata a mezzo posta elettronica certificata, al fine di prendere visione ed estrarre copia della documentazione relativa al proprio fascicolo.
Decorso infruttuosamente il termine di trenta giorni previsto dalla legge per la conclusione del procedimento di accesso, senza che l'Amministrazione fornisse alcun riscontro, il ricorrente ha proposto il presente gravame, ritualmente notificato, deducendo la violazione degli artt. 2, 22 e ss. della Legge n. 241/1990, nonché dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa. Ha chiesto, pertanto, l'accertamento dell'obbligo di provvedere e la condanna dell'Amministrazione a consentire l'accesso, con nomina di un Commissario ad acta in caso di persistente inerzia, oltre alla liquidazione delle spese di lite in proprio favore, stante la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio.
Alla camera di consiglio del 4 marzo 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'inerzia della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Caserta a fronte di una istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente ai sensi degli artt. 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
L'art. 25, comma 4, della citata legge stabilisce che "Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta". Tale meccanismo di silenzio-diniego consente al richiedente di adire il giudice amministrativo per tutelare la propria posizione giuridica. Nel caso di specie, è pacifico e documentalmente provato che il ricorrente abbia inoltrato l'istanza di accesso in data 6 novembre 2025 a mezzo PEC, come attestato dalla relativa ricevuta di avvenuta consegna. È altresì pacifico che, alla data di proposizione del ricorso (18 dicembre 2025), il termine di trenta giorni fosse ampiamente decorso senza che l'Amministrazione intimata abbia fornito alcun riscontro, né esplicito né implicito.
La sussistenza della legittimazione e dell'interesse del ricorrente all'accesso è palese. L'istante, in qualità di richiedente protezione internazionale, è titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, secondo quanto prescritto dall'art. 22, comma 1, lett. b), della L. 241/1990.
La conoscenza degli atti del procedimento che lo riguarda è, infatti, indispensabile per poter curare e difendere i propri interessi giuridici, sia nella fase amministrativa che in un'eventuale successiva fase giurisdizionale.
L'Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, non ha né fornito alcuna giustificazione per la propria inerzia, né ha dimostrato l'esistenza di una delle cause di esclusione del diritto di accesso previste dall'art. 24 della L. 241/1990.
Il comportamento omissivo della Commissione Territoriale si pone in evidente contrasto con i principi di trasparenza e buon andamento che devono informare l'azione amministrativa (art. 97 Cost. e art. 1 L. 241/1990) e con il dovere di concludere il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso, sancito dall'art. 2 della medesima legge.
Conseguentemente, il silenzio serbato dall'Amministrazione deve essere dichiarato illegittimo, con il conseguente accertamento dell'obbligo di provvedere sull'istanza del ricorrente. L'Amministrazione dovrà, pertanto, consentire a quest'ultimo di prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti relativi al procedimento di protezione internazionale a suo nome.
Si ritiene congruo fissare un termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza per l'adempimento.
In caso di ulteriore inerzia, si nomina sin d'ora, quale Commissario ad acta, il Responsabile della Direzione centrale per le politiche migratorie del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno, con facoltà di delega ad un dirigente della Direzione, il quale provvederà in via sostitutiva entro l'ulteriore termine di 30 (trenta) giorni.
3.- Per quanto concerne le spese di giudizio, il Collegio ritiene che, in considerazione della natura del rito e della prassi consolidata in materia, sussistano giusti motivi per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
4.- Infine, occorre provvedere alla liquidazione dei compensi spettanti al difensore del ricorrente, in ragione della presentata domanda di ammissione ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Il ricorrente ha dichiarato un reddito per l'anno 2024 pari a € 1985,00, importo nettamente inferiore al limite di legge attualmente vigente per l'accesso al beneficio.
Trattandosi di cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea, l'art.79, comma 2, del D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico sulle spese di giustizia) richiede che l'istanza sia corredata da una certificazione dell'autorità consolare competente, attestante la veridicità di quanto dichiarato sui redditi prodotti all'estero.
Nel caso di specie, la Commissione per il patrocinio a spese dello Stato, con decreto n. 136/2026, ha correttamente richiesto all'istante di integrare la domanda, producendo la prova di aver inoltrato la richiesta di tale certificazione all'autorità consolare marocchina. Il ricorrente ha dimostrato di aver adempiuto a tale onere, depositando la ricevuta della raccomandata con avviso di ricevimento, da cui si evince che la sua richiesta è stata consegnata all'Ambasciata del Marocco in data 21 gennaio 2026.
A fronte dell'inerzia dell'autorità consolare, che non ha rilasciato la certificazione, il Collegio ritiene che l'istanza di ammissione debba essere accolta. Un'interpretazione della norma che facesse gravare sul richiedente le conseguenze della mancata cooperazione dell'autorità straniera, nonostante egli si sia diligentemente attivato, si tradurrebbe in una sostanziale vanificazione del diritto di difesa, tutelato dall'art. 24 della Costituzione.
Sul punto, è dirimente l'intervento della Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 157 del 2021, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 79, comma 2, del D.P.R. n. 115/2002: "nella parte in cui non consente al cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea, in caso di impossibilità a presentare la documentazione richiesta ai sensi dell’art. 79, comma 2, di produrre, a pena di inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di tale documentazione".
La stessa Corte ha chiarito che l'impossibilità non deve essere intesa in senso assoluto, ma relativo, ed è implicitamente dimostrata quando il richiedente prova "di aver compiuto tutto quanto esigibile secondo correttezza e diligenza" per ottenere il documento.
Nel caso di specie, l'invio della richiesta tramite raccomandata con prova di consegna costituisce prova sufficiente della diligenza del ricorrente. Pertanto, in linea con il dettato della Corte Costituzionale e con la giurisprudenza di merito che ne ha dato applicazione (cfr. TAR Lazio, Sez. V, n. 192/2025), sussistono i presupposti per l'ammissione definitiva del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Deve, dunque, procedersi alla liquidazione dei compensi spettanti al difensore del ricorrente, avv. Ivana Nicolò, in relazione all'attività professionale prestata in regime di patrocinio a spese dello Stato. Ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. n.115/2002, l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento. La liquidazione deve tenere conto della natura dell'impegno professionale e dei parametri stabiliti dal D.M.10 marzo 2014, n. 55 (e successive modifiche). Trattandosi di giudizio per l’accesso, la controversia è di valore indeterminabile e di complessità contenuta. Considerata l'attività effettivamente svolta (fase di studio, fase introduttiva e fase decisionale) e la natura del rito camerale, il Collegio ritiene equo liquidare un compenso complessivo di € 2.400,00.
Tale importo deve essere ridotto della metà, ai sensi dell'art. 130 del D.P.R. n.115/2002, che dispone la dimidiazione dei compensi per le prestazioni rese in regime di gratuito patrocinio. Pertanto, il compenso da liquidare in favore del difensore ammonta a € 1.200,00 (milleduecento/00), oltre al rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, Cassa di Previdenza Avvocati (C.P.A.) ed Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.) come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto:
1. Dichiara l'illegittimità del silenzio serbato dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Caserta sull'istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente in data 6 novembre 2025.
2. Ordina all'Amministrazione resistente di provvedere sull'istanza, consentendo al ricorrente la visione e l'estrazione di copia della documentazione richiesta, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
3. Nomina, per il caso di persistente inadempimento, quale Commissario ad acta il Responsabile della Direzione centrale per le politiche migratorie del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno, con facoltà di delega ad un dirigente della Direzione, il quale provvederà in via sostitutiva entro l'ulteriore termine di 30 (trenta) giorni, su istanza della parte ricorrente.
4. Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
5. Ammette il ricorrente, il ricorrente, al patrocinio a spese dello Stato.
6. Liquida in favore dell'avv. Ivana Nicolò, difensore del ricorrente, la somma di € 1.200,00 (milleduecento/00) a titolo di compenso, oltre al rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, ponendone il pagamento a carico dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
SA DE, Presidente
RO Vampa, Primo Referendario
FA AF, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FA AF | SA DE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.