Sentenza 12 maggio 2016
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, qualora l'istanza di revoca della confisca venga rigettata dal giudice senza il previo intervento del pubblico ministero, è inammissibile, per carenza di interesse, l'impugnazione dell'istante volta a far valere, quale vizio del procedimento, la mancata partecipazione del p.m..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/05/2016, n. 21080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21080 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2016 |
Testo completo
2 1080/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Camera di consiglio: Composta dagli Ill.mi sig.ri magistrati: 12 maggio 2016 dott. Franco Fiandanese Presidente Sentenza n.: 891 - dott.ssa Mirella Cervadoro Consigliere Reg. gen. n.: 49979/2015 - dott. Geppino Rago Consigliere - dott. Vincenzo Tutinelli Consigliere Consigliere relatore - dott. SI D'Arrigo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PA SI, nato ad [...] il [...] avverso il decreto della Corte d'appello di Palermo n. 25/2015 emesso in data 9 ottobre 2015. Sentita la relazione svolta in camera di consiglio dal consigliere dott. Co- simo D'Arrigo; lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. M. Francesca Loy, che ha chiesto sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO Il Tribunale di Trapani, con decreto divenute irrevocabile in data 24 otto- bre 2005, ha disposto l'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale a SI PA avente ad oggetto - come chiarito nell'incidente di esecuzione de- finito dal medesimo Tribunale con provvedimento del 24 aprile 2007 - la metà indivisa della proprietà di un capannone industriale sito in Alcamo. Successivamente il PA chiedeva la revoca, con effetti ex tunc, della confisca, adducendo, quale nuova prova, una certificazione amministrativa atte- stante che per il capannone era stata presentata istanza di concessione edilizia in sanatoria in data 1 marzo 1995 dalla Elpa s.r.l. di FE IA e EN (proprietaria dell'altra metà indivisa). Tale documento, a parere del PA, a- vrebbe dovuto avere efficacia rescindente del giudicato, in quanto il presupposto della confisca era stato rinvenuto nell'abuso edilizio. Il Tribunale di Trapani, con decreto del 14 gennaio 2015, ha rigettato tale 1 istanza considerando che la misura di prevenzione era stata disposta in ragione della sperequazione patrimoniale e che la vicenda dell'abuso edilizio, rilevata solo nell'incidente di esecuzione definito in data 24 aprile 2007, di cui si è già detto, non stava a fondamento del provvedimento ablativo. Contro tale statuizione il PA ha proposto appello eccependo, anzitutto, la nullità del provvedimento di primo grado, poiché la declaratoria di inammissi- bilità della sua istanza non era stata preceduta dall'audizione del pubblico mini- stero e dunque dalla corretta instaurazione del contraddittorio. Osserva, inoltre, che l'immobile di cui trattasi è esistente fin dal 1979, sicché allo stesso non po- tevano riferirsi gli esiti degli accertamenti sulla sperequazione patrimoniale, rela- tivi al periodo compreso fra il 1985 e il 1995. Con il decreto indicato in epigrafe la corte d'appello di Palermo ha con- fermato il provvedimento impugnato. Ricorre il PA riproponendo, in sostanza, la doglianza già sottoposta all'esame della corte territoriale relativa alla nullità del procedimento di primo grado perché non è stato sentito il pubblico ministero. Inoltre, censura il provve- dimento impugnato per la manifesta illogicità è contraddittorietà della motivazio- ne. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inam- missibile.
2. Anzitutto si deve rilevare che il PA non è legittimato a far valere la nullità riguardante l'omessa partecipazione del pubblico ministero al primo grado del procedimento di esame della sua istanza di revoca della misura di prevenzio- ne patrimoniale. Com'è noto, l'obbligo di partecipazione del pubblico ministero al processo non implica che esso debba svolgere le sue conclusioni, orali o scritte, su tutte le questioni che si possono prospettare in relazione alle possibili statuizioni del giu- dice (Sez. 1, n. 425 del 24/01/1994 - dep. 06/05/1994, Maltese, Rv. 197521; Sez. 1, n. 954 del 23/02/1994 - dep. 16/03/1994, Montalbano, Rv. 196840). Da ciò deve dedursi che la parte privata non ha un vero e proprio "diritto" ad avere assicurata la partecipazione del pubblico ministero al procedimento che la riguarda. Diversamente, nelle facoltà del pubblico ministero non rientrerebbe quella di scegliere discrezionalmente se svolgere o meno le proprie conclusioni. Consegue, quale ulteriore corollario, che la parte privata non ha dunque alcun interesse processuale a dedurre una nullità del contraddittorio che riguardi l'intervento della pubblica accusa. Pertanto il PA deve essere considerato carente di interesse a dedurre, 2 quale vizio del procedimento, l'omessa partecipazione allo stesso del pubblico ministero. Sebbene tale rilievo preliminare sia assorbente, va poi aggiunto che a ben vedere il PA lamenta la violazione del contraddittorio nei confronti del - pubblico ministero, ma in realtà adduce quale unico argomento a supporto della sua doglianza la circostanza che quest'ultimo non ha presentato conclusioni scrit- te. Stante la facoltatività di queste ultime, la dedotta nullità (rispetto alla quale, si ribadisce, il PA è carente di interesse) sussisterebbe solo qualora al pubblico ministero fosse stato precluso in assoluto di intervenire nel giudizio, omettendo le propedeutiche comunicazioni. Ma il PA non fa alcun cenno di una simile o- missione, neppure a livello meramente prospettico.
3. Con secondo motivo di ricorso il PA sostiene che la corte d'appello sarebbe incorsa in un macroscopico travisamento dei fatti processuali, avendo erroneamente identificato quale provvedimento generico della misura ablativa del fabbricato in questione decreto n. 58 del 2002, laddove detto capannone non sarebbe stato invece oggetto del provvedimento di confisca originario, tre in contestazione per la prima volta solo nell'ambito dell'incidente di esecuzione ce- lebratosi nel 2007. Tale prospettazione risulta, anzitutto, inammissibile per violazione del principio di autosufficienza, dal momento che il PA ha omesso di allegare al ricorso tanto il provvedimento originario di applicazione della misura di preven- zione patrimoniale quanto il provvedimento del 2007 adottato in esito all'incidente di esecuzione, così precludendo a questa Corte l'accesso diretto agli atti essenziali per valutare la fondatezza della doglianza. Ad in modo, quand'anche le cose stessero nei termini illustrati dal ricor- rente, dovrebbe ritenersi che il provvedimento del 2007, nella parte in cui esten- de la misura di prevenzione ad un immobile ulteriore rispetto a quelli originaria- mente acquisiti, avesse esso stesso natura di provvedimento applicativo della misura di prevenzione e quindi fosse, per un verso, autonomamente impugnabile e, per altro verso, suscettibile di passare in giudicato. Consegue che, pur qualora si volesse individuare il provvedimento geneti- co della misura ablativa del capannone industriale nel decreto del 2007 anziché : in quello del 2002, conserverebbero intatta la loro efficacia le considerazioni svolte dalla corte d'appello in ordine alla impossibilità di considerare il documen- to amministrativo allegato da PA quale prova nuova avente efficacia rescin- dente del giudicato, trattandosi piuttosto di una semplice deduzione difensiva della parte sua la circostanza (la data di costruzione del fabbricato) certamente nota già nel 2007 e che avrebbe potuto essere addotta sia dalle proposto che 3 dalla moglie IA FE, socia della Elpa s.r.l. (intestataria dell'altra metà indivisa dell'immobile), nei cui confronti è stata parimenti disposta la confisca. In sostanza, dunque, l'elemento probatorio posto sostegno dell'istanza in esame non ha caratteri di novità e non sortisce alcun effetto rescindente del giu- dicato, con la conseguenza che l'istanza medesima deve essere dichiarata inam- missibile in quanto volta a superare la definitività della confisca.
4. Il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condan- nata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favo- re della Cassa delle ammende della somma di € 1.500,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe- se processuali e della somma di euro 1.500,00 alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 maggio 2016. Il Consigliere est. Il Presidente (Franco Fiandanese) (SI D'Arrigo), franco fandany DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 20 MAG. 2016 IL REMA CANCELLIERE M DI E R Claudia Pianelli P U E S T R O O C * N