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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 13/01/2026, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 212/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RA ES, Presidente
RI IA, AT
CASTORINA OS MARIA, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4889/2025 depositato il 24/08/2025
proposto da
Ricorrente 1 P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COM PREV IPOTEC n. 29376202500002848000 IVA-ALTRO 2012
- COM PREV IPOTEC n. 29376202500002848000 IVA-ALTRO 2017
- COM PREV IPOTEC n. 29376202500002848000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- COM PREV IPOTEC n. 29376202500002848000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013 - COM PREV IPOTEC n. 29376202500002848000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- COM PREV IPOTEC n. 29376202500002848000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020
- COM PREV IPOTEC n. 29376202500002848000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2021
- COM PREV IPOTEC n. 29376202500002848000 IMU 2012
- COM PREV IPOTEC n. 29376202500002848000 IMU 2014
- COM PREV IPOTEC n. 29376202500002848000 IMU 2015
- COM PREV IPOTEC n. 29376202500002848000 REGISTRO 2022
- COM PREV IPOTEC n. 29376202500002848000 REGISTRO 2023
- COM PREV IPOTEC n. 29376202500002848000 I.C.I. 2009
- COM PREV IPOTEC n. 29376202500002848000 I.C.I. 2010
- COM PREV IPOTEC n. 29376202500002848000 IRAP 2013
- COM PREV IPOTEC n. 29376202500002848000 IRAP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4464/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 26.07.2025 all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, la società F.lli RA s.n.c., come in atti rappresentata e difesa , ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
29376202500002848000, notificata a mezzo pec il 29.05.2025 (doc. n. 1-2) per l'importo complessivo di
€ 135.113,68, e relativa al mancato pagamento di nr. 16 cartelle di pagamento, e segnatamente:
1) cartella di pagamento n. 29320140040239829000;
2)cartella di pagamento n. 29320150008753648000;
3)cartella di pagamento n. 29320150012823513000;
4) cartella di pagamento n. 29320150055325523000;
5)cartella di pagamento n. 29320160008426818000;
6)cartella di pagamento n. 29320160066865788000;
7) cartella di pagamento n. 29320160066865990000;
8)cartella di pagamento n. 29320160072276671000;
9)cartella di pagamento n. 29320160072276772000;
10)cartella di pagamento n. 29320170016929627000;
10)cartella di pagamento n. 29320210067458168000;
11)cartella di pagamento n. 29320230009193331000; 12)cartella di pagamento n. 29320240060797802000;
13)cartella di pagamento n. 29320240063773903000;
14) cartella di pagamento n. 29320240069313463000;
15) cartella di pagamento n.29320240077452680000.
La società ricorrente ha eccepito:
1. L' illegittimità e nullità del preavviso di iscrizione ipotecaria per violazione degli art 76 e 77 D.p.r. 602/73 in quanto parte delle cartelle ivi indicate sarebbe oggetto di rateizzazione ex art. 19, comma 1, del D.P.R.
n. 602/1973 mentre un'altra parte sarebbe stata oggetto di definizione agevolata c.d. ter di cui al D.L. n.
119/2018, per cui le suddette cartelle non dovevano essere inserite nel preavviso di ipoteca. Inoltre , la pretesa debitoria sarebbe stata , in parte, già oggetto di pignoramento di crediti presso terzi ex artt. 72bis e
48bis del D.P.R. n. 602/1973, notificato a mani il 05.06.2025. Con detto atto, avviato dall'Agente della
Riscossione sulla base delle medesime cartelle indicate nella comunicazione oggetto della odierna richiesta di annullamento, è stato ordinato al terzo IRFIS - Finanziaria per la sviluppo della Sicilia S.p.A., ai sensi dell'art. 72bis del D.P.R. n. 602/1973 il pagamento diretto della somma di € 6.816,16.
2. La violazione dell'art. 10 dello Statuto del contribuente e l'intervenuta prescrizione di una parte dei crediti.
Ha concluso chiedendo, previa sospensione, l'annullamento dell'atto di preavviso di iscrizione ipotecaria a carico della società o, in subordine, che venga rideterminato il credito alla luce delle eccepita prescrizione e dei versamenti già eseguiti.
L'Ader, costituitasi in giudizio, con riguardo all'istanza di rateizzazione del debito portato dalle due cartelle n. 29320210067458168000 ( importo € 21.570,51) e n. 29320230009193331000 ( importo € 44.486,50) ha confermato che l'istanza era stata accolta in data 29.05.2025 ( nella stessa data in cui era stato notificato l'impugnato preavviso di iscrizione ipotecaria) ed era, pertanto, evidente che, in presenza di una rateizzazione in corso, l'iscrizione ipotecaria non sarebbe stata disposta in relazione alle due suindicate cartelle.
Con riferimento alla eccepita inesigibilità dei crediti portati dalle altre cartelle stante la presenza di una definizione agevolata ex d.l. 119/2018 rilevava che la società ricorrente era decaduta dalla definizione agevolta per mancato rispetto delle scadenze.A fronte di un totale da pagare di € 182.899,76 con un piano di rientro di 17 rate, la società ricorrente risultava avere versato 10 rate in maniera assolutamente irregolare per un totale di € 78.716,52 .
Con riferimento alla eccepita riduzione della pretesa creditoria in quanto parzialmente oggetto di pignoramento presso terzi ex art. 72 bis e 40 bis d.p.r. 602/73, rilevava che le somme incassate erano state imputate sulle cartelle più antiche portando all'azzeramento delle cartelle n.29320140040239829000,
n.29320150008753648000, n.29320150012823513000 .
Chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato, non ravvisandosi alcuna violazione di legge.
All'odierna udienza la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pacifico che la società ricorrente in data 23.07.2019 aveva effettivamente presentato l' istanza di adesione alla definizione agevolata c.d Ter di cui al d.l. 119/2018, che era stata accolta dall'agente della riscossione. Come è noto l'art. 16-bis, comma 1 lett. b), del D.L. n. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge
n. 58/2019 aveva previsto la riapertura dei termini per aderire alla definizione agevolata ter entro il 31 luglio
2019.
Chi aderiva alla definizione agevolata avrebbe potuto pagare gli importi dovuti in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2019 o nel numero massimo di 17 rate, la prima delle quali in scadenza il 30 novembre 2019
e pari al 20% della somma richiesta;
le rate successive alla prima sarebbero state di pari importo con quattro scadenze annue fisse a partire dal 2020: 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e il 30 novembre;
La scadenza naturale del piano di definizione agevolata sarebbe stata quindi il 30 Novembre 2023. Tuttavia, come si evince dal piano delle rate versate dalla contribuente la stessa non aveva rispettato le scadenze concordate e pertanto era decaduta dalla definizione agevolata.
Dal prospetto dei versamenti eseguiti in atti prodotto dall'ADER, a fronte di un totale da pagare di € 182.899,76 con un piano di rientro di 17 rate, la società ricorrente risulta avere versato 10 rate in maniera assolutamente irregolare per un totale di € 78.716,52 e l'ultimo versamento risale al 21.10.2022.
Dalla documentazione in atti versata e dalle ammissioni rese dalla stessa ADER, risulta pacifico che due cartelle indicate nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, e segnatamente la cartella nr.
29320210067458168000 ( importo € 21.570,51) e la cartella nr. 29320230009193331000 ( importo
€ 44.486,50), sono oggetto di richiesta di rateizzazione ex art. 19, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973 presentata dalla società contribuente con pec del 19.05.2025 e identificata dall'Agente della Riscossione con protocollo
270455 del 20.05.2025.
Per vero la società aveva richiesto la rateazione anche di tutte le altre cartelle che risultano indicate nella iscrizione di ipoteca oggi impugnata, ma l'istanza era stata accolta solo parzialmente, precisando altresì che: “Dal presente piano di ammortamento sono state escluse le cartelle n. 29320140040239829/000, n. 29320150008753648/000, n. 29320150012823513/000, n. 29320150055325523/000, n. 29320160008426818/000, n. 29320160066865788/000, n. 29320160066865990/000, n. 29320160072276671/000, n. 29320160072276772/000
e n. 29320170016929627/000 in quanto hanno formato oggetto di definizione agevolata (DL 119/2018 cosiddetta ter) prot. 391609 del 23/07/2019, il cui regolare pagamento della rata (in scadenza nell'anno 2019) inibisce l'accesso al beneficio della rateazione".
Con detto provvedimento emesso dall'Agente il 29.05.2025 veniva disposto il pagamento rateale di n. 84 rate mensili decorrenti dal 13.06.2025.
Pacifico, infine, che L'Agente della Riscossione ha incassato la somma di € 6.816,16 in ragione di un pignoramento presso terzi notificato il 05.06.2025 e che l'importo , per la stessa ammissione di ADER, è stato imputato alle cartelle più antiche portando all'azzeramento delle cartelle n.29320140040239829000,
n.29320150008753648000 e n.29320150012823513000.
Orbene, pur non ritenendosi superata la soglia di euro 20.000,00 prevista dall'art. 77 del D.P.R. 602/73, che disciplina l'iscrizione ipotecaria da parte dell'Agente della riscossione come misura cautelare per debiti tributari, la peculiarità del caso oggetto di causa impone l'annullamento dell'atto impugnato, tenuto conto che parte delle cartelle sono state azzerate, in parte sono oggetto di rateizzazione tuttora in corso ed in parte oggetto di definizione agevolata, quest'ultima quantomeno per gli importi versati (pari ad euro
78.716,52).
Ogni altra eccezione e controdeduzione sollevata dalle parti è da ritenersi superata e assorbita dalle motivazioni che precedono.
Stante la corrispondenza temporale tra l'accoglimento da parte di ADER dell'istanza di rateizzazione in data
29.05.2025, quindi nella stessa data in cui è stato notificato l'impugnato preavviso di iscrizione ipotecaria, nonché la decadenza dalla definizione agevolata , sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, accoglie il ricorso e annulla la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata.
Spese compensate.
Catania, 10 dicembre 2025
L'estensore Il Presidente
dr.ssa Ignazia Barbarino dr. Francesco Lucifora
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RA ES, Presidente
RI IA, AT
CASTORINA OS MARIA, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4889/2025 depositato il 24/08/2025
proposto da
Ricorrente 1 P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COM PREV IPOTEC n. 29376202500002848000 IVA-ALTRO 2012
- COM PREV IPOTEC n. 29376202500002848000 IVA-ALTRO 2017
- COM PREV IPOTEC n. 29376202500002848000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- COM PREV IPOTEC n. 29376202500002848000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013 - COM PREV IPOTEC n. 29376202500002848000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- COM PREV IPOTEC n. 29376202500002848000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020
- COM PREV IPOTEC n. 29376202500002848000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2021
- COM PREV IPOTEC n. 29376202500002848000 IMU 2012
- COM PREV IPOTEC n. 29376202500002848000 IMU 2014
- COM PREV IPOTEC n. 29376202500002848000 IMU 2015
- COM PREV IPOTEC n. 29376202500002848000 REGISTRO 2022
- COM PREV IPOTEC n. 29376202500002848000 REGISTRO 2023
- COM PREV IPOTEC n. 29376202500002848000 I.C.I. 2009
- COM PREV IPOTEC n. 29376202500002848000 I.C.I. 2010
- COM PREV IPOTEC n. 29376202500002848000 IRAP 2013
- COM PREV IPOTEC n. 29376202500002848000 IRAP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4464/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 26.07.2025 all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, la società F.lli RA s.n.c., come in atti rappresentata e difesa , ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
29376202500002848000, notificata a mezzo pec il 29.05.2025 (doc. n. 1-2) per l'importo complessivo di
€ 135.113,68, e relativa al mancato pagamento di nr. 16 cartelle di pagamento, e segnatamente:
1) cartella di pagamento n. 29320140040239829000;
2)cartella di pagamento n. 29320150008753648000;
3)cartella di pagamento n. 29320150012823513000;
4) cartella di pagamento n. 29320150055325523000;
5)cartella di pagamento n. 29320160008426818000;
6)cartella di pagamento n. 29320160066865788000;
7) cartella di pagamento n. 29320160066865990000;
8)cartella di pagamento n. 29320160072276671000;
9)cartella di pagamento n. 29320160072276772000;
10)cartella di pagamento n. 29320170016929627000;
10)cartella di pagamento n. 29320210067458168000;
11)cartella di pagamento n. 29320230009193331000; 12)cartella di pagamento n. 29320240060797802000;
13)cartella di pagamento n. 29320240063773903000;
14) cartella di pagamento n. 29320240069313463000;
15) cartella di pagamento n.29320240077452680000.
La società ricorrente ha eccepito:
1. L' illegittimità e nullità del preavviso di iscrizione ipotecaria per violazione degli art 76 e 77 D.p.r. 602/73 in quanto parte delle cartelle ivi indicate sarebbe oggetto di rateizzazione ex art. 19, comma 1, del D.P.R.
n. 602/1973 mentre un'altra parte sarebbe stata oggetto di definizione agevolata c.d. ter di cui al D.L. n.
119/2018, per cui le suddette cartelle non dovevano essere inserite nel preavviso di ipoteca. Inoltre , la pretesa debitoria sarebbe stata , in parte, già oggetto di pignoramento di crediti presso terzi ex artt. 72bis e
48bis del D.P.R. n. 602/1973, notificato a mani il 05.06.2025. Con detto atto, avviato dall'Agente della
Riscossione sulla base delle medesime cartelle indicate nella comunicazione oggetto della odierna richiesta di annullamento, è stato ordinato al terzo IRFIS - Finanziaria per la sviluppo della Sicilia S.p.A., ai sensi dell'art. 72bis del D.P.R. n. 602/1973 il pagamento diretto della somma di € 6.816,16.
2. La violazione dell'art. 10 dello Statuto del contribuente e l'intervenuta prescrizione di una parte dei crediti.
Ha concluso chiedendo, previa sospensione, l'annullamento dell'atto di preavviso di iscrizione ipotecaria a carico della società o, in subordine, che venga rideterminato il credito alla luce delle eccepita prescrizione e dei versamenti già eseguiti.
L'Ader, costituitasi in giudizio, con riguardo all'istanza di rateizzazione del debito portato dalle due cartelle n. 29320210067458168000 ( importo € 21.570,51) e n. 29320230009193331000 ( importo € 44.486,50) ha confermato che l'istanza era stata accolta in data 29.05.2025 ( nella stessa data in cui era stato notificato l'impugnato preavviso di iscrizione ipotecaria) ed era, pertanto, evidente che, in presenza di una rateizzazione in corso, l'iscrizione ipotecaria non sarebbe stata disposta in relazione alle due suindicate cartelle.
Con riferimento alla eccepita inesigibilità dei crediti portati dalle altre cartelle stante la presenza di una definizione agevolata ex d.l. 119/2018 rilevava che la società ricorrente era decaduta dalla definizione agevolta per mancato rispetto delle scadenze.A fronte di un totale da pagare di € 182.899,76 con un piano di rientro di 17 rate, la società ricorrente risultava avere versato 10 rate in maniera assolutamente irregolare per un totale di € 78.716,52 .
Con riferimento alla eccepita riduzione della pretesa creditoria in quanto parzialmente oggetto di pignoramento presso terzi ex art. 72 bis e 40 bis d.p.r. 602/73, rilevava che le somme incassate erano state imputate sulle cartelle più antiche portando all'azzeramento delle cartelle n.29320140040239829000,
n.29320150008753648000, n.29320150012823513000 .
Chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato, non ravvisandosi alcuna violazione di legge.
All'odierna udienza la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pacifico che la società ricorrente in data 23.07.2019 aveva effettivamente presentato l' istanza di adesione alla definizione agevolata c.d Ter di cui al d.l. 119/2018, che era stata accolta dall'agente della riscossione. Come è noto l'art. 16-bis, comma 1 lett. b), del D.L. n. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge
n. 58/2019 aveva previsto la riapertura dei termini per aderire alla definizione agevolata ter entro il 31 luglio
2019.
Chi aderiva alla definizione agevolata avrebbe potuto pagare gli importi dovuti in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2019 o nel numero massimo di 17 rate, la prima delle quali in scadenza il 30 novembre 2019
e pari al 20% della somma richiesta;
le rate successive alla prima sarebbero state di pari importo con quattro scadenze annue fisse a partire dal 2020: 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e il 30 novembre;
La scadenza naturale del piano di definizione agevolata sarebbe stata quindi il 30 Novembre 2023. Tuttavia, come si evince dal piano delle rate versate dalla contribuente la stessa non aveva rispettato le scadenze concordate e pertanto era decaduta dalla definizione agevolata.
Dal prospetto dei versamenti eseguiti in atti prodotto dall'ADER, a fronte di un totale da pagare di € 182.899,76 con un piano di rientro di 17 rate, la società ricorrente risulta avere versato 10 rate in maniera assolutamente irregolare per un totale di € 78.716,52 e l'ultimo versamento risale al 21.10.2022.
Dalla documentazione in atti versata e dalle ammissioni rese dalla stessa ADER, risulta pacifico che due cartelle indicate nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, e segnatamente la cartella nr.
29320210067458168000 ( importo € 21.570,51) e la cartella nr. 29320230009193331000 ( importo
€ 44.486,50), sono oggetto di richiesta di rateizzazione ex art. 19, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973 presentata dalla società contribuente con pec del 19.05.2025 e identificata dall'Agente della Riscossione con protocollo
270455 del 20.05.2025.
Per vero la società aveva richiesto la rateazione anche di tutte le altre cartelle che risultano indicate nella iscrizione di ipoteca oggi impugnata, ma l'istanza era stata accolta solo parzialmente, precisando altresì che: “Dal presente piano di ammortamento sono state escluse le cartelle n. 29320140040239829/000, n. 29320150008753648/000, n. 29320150012823513/000, n. 29320150055325523/000, n. 29320160008426818/000, n. 29320160066865788/000, n. 29320160066865990/000, n. 29320160072276671/000, n. 29320160072276772/000
e n. 29320170016929627/000 in quanto hanno formato oggetto di definizione agevolata (DL 119/2018 cosiddetta ter) prot. 391609 del 23/07/2019, il cui regolare pagamento della rata (in scadenza nell'anno 2019) inibisce l'accesso al beneficio della rateazione".
Con detto provvedimento emesso dall'Agente il 29.05.2025 veniva disposto il pagamento rateale di n. 84 rate mensili decorrenti dal 13.06.2025.
Pacifico, infine, che L'Agente della Riscossione ha incassato la somma di € 6.816,16 in ragione di un pignoramento presso terzi notificato il 05.06.2025 e che l'importo , per la stessa ammissione di ADER, è stato imputato alle cartelle più antiche portando all'azzeramento delle cartelle n.29320140040239829000,
n.29320150008753648000 e n.29320150012823513000.
Orbene, pur non ritenendosi superata la soglia di euro 20.000,00 prevista dall'art. 77 del D.P.R. 602/73, che disciplina l'iscrizione ipotecaria da parte dell'Agente della riscossione come misura cautelare per debiti tributari, la peculiarità del caso oggetto di causa impone l'annullamento dell'atto impugnato, tenuto conto che parte delle cartelle sono state azzerate, in parte sono oggetto di rateizzazione tuttora in corso ed in parte oggetto di definizione agevolata, quest'ultima quantomeno per gli importi versati (pari ad euro
78.716,52).
Ogni altra eccezione e controdeduzione sollevata dalle parti è da ritenersi superata e assorbita dalle motivazioni che precedono.
Stante la corrispondenza temporale tra l'accoglimento da parte di ADER dell'istanza di rateizzazione in data
29.05.2025, quindi nella stessa data in cui è stato notificato l'impugnato preavviso di iscrizione ipotecaria, nonché la decadenza dalla definizione agevolata , sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, accoglie il ricorso e annulla la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata.
Spese compensate.
Catania, 10 dicembre 2025
L'estensore Il Presidente
dr.ssa Ignazia Barbarino dr. Francesco Lucifora