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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/12/2025, n. 6142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6142 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
RE A PU BBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
III Sezione Civile
nella persona del Giudice unico Dott. Gaetano Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 14269/2020 r. g. promossa da:
Parte_1 (C. F. C.F. 1 وnato a Catania il 29.08.1969, con l'Avv. Francesco
Giuffrida
contro
CP_1 (C. F. C.F._2 ), nato a [...] il [...], con l'Avv. Filippo
Mazzola
Controparte_2 (C. F.. C.F. 3 ), nato a [...] il [...], con l'Avv.
VI ON.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 28 ottobre 2025, in cui i procuratori hanno insistito in tutte le precedenti domande e difese.
Ragioni di fatto e di diritto
L'attore ha chiesto al Tribunale di:
1) accertare e dichiarare l'illiceità delle condotte poste in essere dai convenuti nei propri confronti;
2) condannare i convenuti, in funzione del precedente accertamento, al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito a causa delle medesime.
A fondamento delle domande ha prospettato quanto segue.
Controparte_2 suo collega e dipendente della In data maggio 2018, il convenuto ha redatto e inviato alla Società una relazione di servizio nella quale lo Controparte_3
accusava di averlo prima aggredito verbalmente e poi colpito al volto con una gomitata.
Nella medesima giornata, CP_1 in qualità di responsabile della filiale di Catania, ha ricevuto dalla centrale operativa il filmato dell'accaduto e, dopo averlo visionato, ha redatto una comunicazione, dal contenuto adesivo alle dichiarazioni di CP_2 avente ad oggetto و
poi trasmessa all'amministratore delegato, al responsabile "Contestazione G. P. G. "Parte_1
operativo e al legale della società.
Sulla base delle dichiarazioni dei convenuti, a dire dell'attore, egli, in data 29.10.2018, è stato licenziato dalla Controparte_3 Tuttavia, avverso il licenziamento, l'attore ha proposto ricorso ex art. 18 dello Statuto dei lavoratori al giudice del lavoro, il quale ha disposto la reintegrazione nel posto di lavoro dal 05.02.2020, e condannato la società al pagamento di otto mensilità, espressamente accertando che la "valutazione delle immagini videoriprese è tale da supportare il convincimento in merito alla conformità al vero della ricostruzione dei fatti offerta dal ricorrente, questi dovendo ritenersi la vera persona vittima dell'aggressione posta in essere ai suoi danni dal collega sulle dichiarazioni accusatorie del quale, viceversa, la società datrice si è passivamente CP_2
,
appiattita nell'adottare l'atto di recesso..... (così Tribunale di Catania- Sez. Lavoro, ord. del "
09.01.2020).
In relazione a quanto esposto, l'attore ha affermato di aver subito danni patrimoniali e non patrimoniali, dovuti al comportamento dei convenuti, per un totale complessivo di 31.836,87€. Pt_1Più specificamente, il sig. ha lamentato di aver patito un danno patrimoniale pari a Euro
16.836,87 (risultante dalla differenza tra quanto liquidato dal Tribunale Lavoro in sede di reintegra e tutte le altre voci retributive che avrebbe maturato se il rapporto lavorativo non fosse venuto meno) e un danno non patrimoniale pari a 15.000 € per il pregiudizio subito a causa delle dichiarazioni diffamatorie.
I convenuti si sono regolarmente costituiti in giudizio e, contestando la tesi dell'attore, hanno prospettato quanto segue.
Controparte_2 ha affermato che la propria condotta non è riconducibile alla fattispecie astratta di cui all'art. 595 c. p. in quanto, a suo avviso, non ha posto in essere alcuna comunicazione offensiva nei confronti di Pt_1 Ha altresì allegato che la predetta relazione di servizio è stata redatta, a suo
.
dire, nella duplice funzione di adempimento di un dovere (essendo una guardia particolare giurata e quindi incaricato di pubblico servizio e pertanto soggetta a specifici obblighi nei confronti dei superiori e della società datrice di lavoro) e nell'esercizio di un diritto (in quanto lavoratore dipendente che comunica al proprio superiore alcuni fatti lesivi commessi nei propri confronti per ricevere l'opportuna tutela).
"essendo a capo della filiale presso la quale prestavano servizio Pt 1 6 e CP_2 CP_1
ha affermato di aver dovuto redigere la predetta relazione di servizio nell'adempimento di un dovere;
essendo l'attività degli istituti di vigilanza e delle guardie giurate sottoposta al controllo amministrativo e disciplinare del competente Questore (ai sensi delle disposizioni di cui al D. M. n.
269 del 2010 e del T. U. L. P. S.). Per tale ragione ha invocato la previsione di cui all'art. 51 c. p..
Inoltre ha prospettato che nessun rimprovero potrebbe essere mosso nei suoi confronti in quanto egli si è limitato a una mera segnalazione dell'accaduto dal carattere puramente descrittivo priva, a suo dire, di qualsiasi valutazione personale e di toni diffamatori.
***** Ciò premesso in punto di fatto, in punto di diritto va rilevato quanto segue.
Rispetto al danno patrimoniale, come affermato dalla Giurisprudenza di legittimità, nel regime di tutela reale ex art. 18 cit., la predeterminazione legale del danno risarcibile in favore del lavoratore
(con riferimento alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione) non esclude che questi possa chiedere il risarcimento del danno ulteriore che gli sia derivato dal licenziamento in quanto l'indennità spettante ex art. 18, comma quarto, al dipendente illegittimamente licenziato è destinata a risarcire il danno intrinsecamente connesso alla impossibilità
materiale di eseguire la prestazione lavorativa (Ord. Cass. 23 ottobre 2023 n. 29335, Cass. 14 aprile
2013 n. 9073; Cass. 30 dicembre 2011 n. 30668; Cass. n. 8006/2014, Cass n. 15/2021; Cass. n.
10203/2002). La previsione e la corresponsione di tale indennità non escludono che il lavoratore licenziato (prima o dopo la reintegra) possa avere subito danni ulteriori alla propria professionalità o alla propria immagine a causa del licenziamento o della mancata reintegrazione.
Il problema è dunque di prova e non ontologico, posto che il risarcimento stabilito dall'art. 18 della
L. 300 del 1970 non ha attinenza con gli altri danni, diversi dalla perdita della retribuzione globale di fatto, che il lavoratore deduce di aver subito, nel medesimo periodo di forzata inattività, sia patrimoniali che non patrimoniali, né in particolare con il danno alla professionalità con l'unico onere di fornire la prova (Ord. Cass. 23 ottobre 2023 n. 29335).
La norma di cui all'art. 18, dunque, non esonera il datore di lavoro dall'applicazione degli artt. 1218,
1223, 1225, 1226 c. c. e non limita il ristoro per il lavoratore: la disposizione ha valore meramente presuntivo e di conseguenza, anche in ossequio agli artt. 3 e 24 Cost., non impedisce al primo di fornire prova contraria così come al secondo di dimostrare un danno ulteriore diverso dalla perdita della retribuzione globale.
Rispetto al danno non patrimoniale invocato dall'attore, va osservato quanto segue. In tema di diffamazione ex art. 595 c. c., la norma sanziona la condotta di colui che comunicando con più persone offende l'altrui reputazione in assenza della persona interessata, con la previsione di una aggravante nell'ipotesi in cui l'offesa consista nell'attribuzione di un determinato fatto.
Si tratta di una condotta realizzabile sia in forma orale che in forma scritta, anche mediante disegni o gesti, che deve comunque assumere una forma necessariamente diffusiva. Va precisato che, ai fini della consumazione dell'illecito (fermo che i destinatari siano obbligatoriamente almeno due), non è
necessario che la comunicazione avvenga contestualmente nei confronti dei destinatari: nel caso in cui essa si realizza in tempi diversi, occorre che sia assistita dallo scopo di disseminare la notizia. Per
tale ragione si ritiene integrata la fattispecie anche nel caso in cui il destinatario sia una sola persona che, per ragioni professionali o caratteriali, è prevedibile che riferirà quanto ricevuto a terzi.
In questa sede, dunque, è necessario che sussistano gli elementi materiali della fattispecie di cui all'art. 595 c. p. e quanto previsto dalla disciplina in materia di responsabilità extracontrattuale per integrare l'esistenza di un danno ingiusto a norma dell'art. 2059 c. c..
Tenuto conto degli orientamenti ormai consolidati nella giurisprudenza di Cassazione e di legittimità
costituzionale, per una corretta qualificazione del danno non patrimoniale da diffamazione, è
necessario determinare il risarcimento secondo una serie di parametri (dettati non solo per ragioni di certezza ma anche di uniformità), quali la notorietà del diffamante, il ruolo professionale ricoperto dal diffamato, la natura della condotta diffamatoria (se colpisca la sfera personale e/o professionale,
se sia violativa della verità e/o anche della continenza e pertinenza, se sia circostanziata o generica,
se siano utilizzate espressioni ingiuriose, denigratorie o dequalificanti, uso del turpiloquio, possibile rilievo penale della condotta), le condotte reiterate, le campagne stampa, la collocazione della comunicazione, il contesto in cui la comunicazione si colloca, l'intensità dell'elemento psicologico incapo• all'autore della diffamazione (se vi sia animus diffamandi, se il dolo sia eventuale), il mezzo con cui è stata perpetrata la diffamazione e relativa diffusione, la natura e l'entità delle conseguenze sull'attività professionale e sulla vita del diffamato, la limitata riconoscibilità del diffamato (es. foto di spalle, mancata indicazione del nome) e il lasso temporale tra fatto e domanda giudiziale.
Infine, trattandosi di danno non patrimoniale, vengono in rilievo gli ordinari criteri in tema di onere della prova: a fronte dell'allegazione di uno scritto o, comunque, di affermazioni che risultino astrattamente diffamatorie, compete al convenuto invocare e dimostrare l'esimente del diritto di cronaca, di critica, l'adempimento di un dovere o l'esercizio di un diritto e provare, tra l'altro, la veridicità del fatto narrato.
Sull'attore incombe la prova di dimostrare l'effettivo danno patito, anche con ricorso al notorio e tramite presunzioni, assumendo come riferimento i parametri indicati in precedenza.
*****
Ora, coniugati i superiori principi di diritto con quanto più sopra rilevato in punto di fatto, va dedotto quanto segue.
Dalla prospettazione attorea e dalla documentazione prodotta, è evidente l'illiceità della condotta dei convenuti in danno all'attore: questi, attraverso la documentazione redatta, hanno fornito una narrazione divergente da quanto realmente accaduto, arricchita da valutazioni personali, con espressioni tutt'altro che puramente descrittive e senza alcuna sussistenza delle scriminanti e delle esimenti previste dall'ordinamento; come accertato nell'ordinanza del giudice del lavoro e descritto dal filmato presente in atti.
Per quanto riguarda i danni patrimoniali, la domanda va rigettata: le “voci” di danno indicate dall'attore - al di là della qualificazione formale per la quale risulta comunque operante il limite di cui all'art. 18 cit. - risultano carenti di allegazione e prive di qualsiasi supporto probatorio.
Rispetto ai danni non patrimoniali, la domanda è parzialmente fondata. Accertata la sussistenza del fatto illecito e alla luce dei parametri applicabili, le condotte dei convenuti integrano gli estremi di una diffamazione di lieve entità. Pertanto la liquidazione del danno non patrimoniale va rimodulata nella misura di € 4.750,00, somma da intendersi già attualizzata.
In difetto di prospettazione, non va accolta la domanda di liquidazione di interessi compensativi:
"nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito (che costituisce tipico debito di valore) è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore,
il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi,
che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto,
alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. "(così, da ultimo, Cassazione civile sez. III, 10/03/2025, n. 635).
Le spese di lite vanno integralmente compensate in ragione dell'accoglimento grandemente ridotto delle ragioni di parte attrice.
P. T. M.
Definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. in epigrafe, condanna i convenuti in solido al risarcimento del danno non patrimoniale patito dall'attore per un importo pari a € 4.750,00, rigetta per il resto;
compensa integralmente le spese di lite.
Catania, 22 dicembre 2025.
Il g. u.
Dott. Gaetano Cataldo
Atto depositato telematicamente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
III Sezione Civile
nella persona del Giudice unico Dott. Gaetano Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 14269/2020 r. g. promossa da:
Parte_1 (C. F. C.F. 1 وnato a Catania il 29.08.1969, con l'Avv. Francesco
Giuffrida
contro
CP_1 (C. F. C.F._2 ), nato a [...] il [...], con l'Avv. Filippo
Mazzola
Controparte_2 (C. F.. C.F. 3 ), nato a [...] il [...], con l'Avv.
VI ON.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 28 ottobre 2025, in cui i procuratori hanno insistito in tutte le precedenti domande e difese.
Ragioni di fatto e di diritto
L'attore ha chiesto al Tribunale di:
1) accertare e dichiarare l'illiceità delle condotte poste in essere dai convenuti nei propri confronti;
2) condannare i convenuti, in funzione del precedente accertamento, al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito a causa delle medesime.
A fondamento delle domande ha prospettato quanto segue.
Controparte_2 suo collega e dipendente della In data maggio 2018, il convenuto ha redatto e inviato alla Società una relazione di servizio nella quale lo Controparte_3
accusava di averlo prima aggredito verbalmente e poi colpito al volto con una gomitata.
Nella medesima giornata, CP_1 in qualità di responsabile della filiale di Catania, ha ricevuto dalla centrale operativa il filmato dell'accaduto e, dopo averlo visionato, ha redatto una comunicazione, dal contenuto adesivo alle dichiarazioni di CP_2 avente ad oggetto و
poi trasmessa all'amministratore delegato, al responsabile "Contestazione G. P. G. "Parte_1
operativo e al legale della società.
Sulla base delle dichiarazioni dei convenuti, a dire dell'attore, egli, in data 29.10.2018, è stato licenziato dalla Controparte_3 Tuttavia, avverso il licenziamento, l'attore ha proposto ricorso ex art. 18 dello Statuto dei lavoratori al giudice del lavoro, il quale ha disposto la reintegrazione nel posto di lavoro dal 05.02.2020, e condannato la società al pagamento di otto mensilità, espressamente accertando che la "valutazione delle immagini videoriprese è tale da supportare il convincimento in merito alla conformità al vero della ricostruzione dei fatti offerta dal ricorrente, questi dovendo ritenersi la vera persona vittima dell'aggressione posta in essere ai suoi danni dal collega sulle dichiarazioni accusatorie del quale, viceversa, la società datrice si è passivamente CP_2
,
appiattita nell'adottare l'atto di recesso..... (così Tribunale di Catania- Sez. Lavoro, ord. del "
09.01.2020).
In relazione a quanto esposto, l'attore ha affermato di aver subito danni patrimoniali e non patrimoniali, dovuti al comportamento dei convenuti, per un totale complessivo di 31.836,87€. Pt_1Più specificamente, il sig. ha lamentato di aver patito un danno patrimoniale pari a Euro
16.836,87 (risultante dalla differenza tra quanto liquidato dal Tribunale Lavoro in sede di reintegra e tutte le altre voci retributive che avrebbe maturato se il rapporto lavorativo non fosse venuto meno) e un danno non patrimoniale pari a 15.000 € per il pregiudizio subito a causa delle dichiarazioni diffamatorie.
I convenuti si sono regolarmente costituiti in giudizio e, contestando la tesi dell'attore, hanno prospettato quanto segue.
Controparte_2 ha affermato che la propria condotta non è riconducibile alla fattispecie astratta di cui all'art. 595 c. p. in quanto, a suo avviso, non ha posto in essere alcuna comunicazione offensiva nei confronti di Pt_1 Ha altresì allegato che la predetta relazione di servizio è stata redatta, a suo
.
dire, nella duplice funzione di adempimento di un dovere (essendo una guardia particolare giurata e quindi incaricato di pubblico servizio e pertanto soggetta a specifici obblighi nei confronti dei superiori e della società datrice di lavoro) e nell'esercizio di un diritto (in quanto lavoratore dipendente che comunica al proprio superiore alcuni fatti lesivi commessi nei propri confronti per ricevere l'opportuna tutela).
"essendo a capo della filiale presso la quale prestavano servizio Pt 1 6 e CP_2 CP_1
ha affermato di aver dovuto redigere la predetta relazione di servizio nell'adempimento di un dovere;
essendo l'attività degli istituti di vigilanza e delle guardie giurate sottoposta al controllo amministrativo e disciplinare del competente Questore (ai sensi delle disposizioni di cui al D. M. n.
269 del 2010 e del T. U. L. P. S.). Per tale ragione ha invocato la previsione di cui all'art. 51 c. p..
Inoltre ha prospettato che nessun rimprovero potrebbe essere mosso nei suoi confronti in quanto egli si è limitato a una mera segnalazione dell'accaduto dal carattere puramente descrittivo priva, a suo dire, di qualsiasi valutazione personale e di toni diffamatori.
***** Ciò premesso in punto di fatto, in punto di diritto va rilevato quanto segue.
Rispetto al danno patrimoniale, come affermato dalla Giurisprudenza di legittimità, nel regime di tutela reale ex art. 18 cit., la predeterminazione legale del danno risarcibile in favore del lavoratore
(con riferimento alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione) non esclude che questi possa chiedere il risarcimento del danno ulteriore che gli sia derivato dal licenziamento in quanto l'indennità spettante ex art. 18, comma quarto, al dipendente illegittimamente licenziato è destinata a risarcire il danno intrinsecamente connesso alla impossibilità
materiale di eseguire la prestazione lavorativa (Ord. Cass. 23 ottobre 2023 n. 29335, Cass. 14 aprile
2013 n. 9073; Cass. 30 dicembre 2011 n. 30668; Cass. n. 8006/2014, Cass n. 15/2021; Cass. n.
10203/2002). La previsione e la corresponsione di tale indennità non escludono che il lavoratore licenziato (prima o dopo la reintegra) possa avere subito danni ulteriori alla propria professionalità o alla propria immagine a causa del licenziamento o della mancata reintegrazione.
Il problema è dunque di prova e non ontologico, posto che il risarcimento stabilito dall'art. 18 della
L. 300 del 1970 non ha attinenza con gli altri danni, diversi dalla perdita della retribuzione globale di fatto, che il lavoratore deduce di aver subito, nel medesimo periodo di forzata inattività, sia patrimoniali che non patrimoniali, né in particolare con il danno alla professionalità con l'unico onere di fornire la prova (Ord. Cass. 23 ottobre 2023 n. 29335).
La norma di cui all'art. 18, dunque, non esonera il datore di lavoro dall'applicazione degli artt. 1218,
1223, 1225, 1226 c. c. e non limita il ristoro per il lavoratore: la disposizione ha valore meramente presuntivo e di conseguenza, anche in ossequio agli artt. 3 e 24 Cost., non impedisce al primo di fornire prova contraria così come al secondo di dimostrare un danno ulteriore diverso dalla perdita della retribuzione globale.
Rispetto al danno non patrimoniale invocato dall'attore, va osservato quanto segue. In tema di diffamazione ex art. 595 c. c., la norma sanziona la condotta di colui che comunicando con più persone offende l'altrui reputazione in assenza della persona interessata, con la previsione di una aggravante nell'ipotesi in cui l'offesa consista nell'attribuzione di un determinato fatto.
Si tratta di una condotta realizzabile sia in forma orale che in forma scritta, anche mediante disegni o gesti, che deve comunque assumere una forma necessariamente diffusiva. Va precisato che, ai fini della consumazione dell'illecito (fermo che i destinatari siano obbligatoriamente almeno due), non è
necessario che la comunicazione avvenga contestualmente nei confronti dei destinatari: nel caso in cui essa si realizza in tempi diversi, occorre che sia assistita dallo scopo di disseminare la notizia. Per
tale ragione si ritiene integrata la fattispecie anche nel caso in cui il destinatario sia una sola persona che, per ragioni professionali o caratteriali, è prevedibile che riferirà quanto ricevuto a terzi.
In questa sede, dunque, è necessario che sussistano gli elementi materiali della fattispecie di cui all'art. 595 c. p. e quanto previsto dalla disciplina in materia di responsabilità extracontrattuale per integrare l'esistenza di un danno ingiusto a norma dell'art. 2059 c. c..
Tenuto conto degli orientamenti ormai consolidati nella giurisprudenza di Cassazione e di legittimità
costituzionale, per una corretta qualificazione del danno non patrimoniale da diffamazione, è
necessario determinare il risarcimento secondo una serie di parametri (dettati non solo per ragioni di certezza ma anche di uniformità), quali la notorietà del diffamante, il ruolo professionale ricoperto dal diffamato, la natura della condotta diffamatoria (se colpisca la sfera personale e/o professionale,
se sia violativa della verità e/o anche della continenza e pertinenza, se sia circostanziata o generica,
se siano utilizzate espressioni ingiuriose, denigratorie o dequalificanti, uso del turpiloquio, possibile rilievo penale della condotta), le condotte reiterate, le campagne stampa, la collocazione della comunicazione, il contesto in cui la comunicazione si colloca, l'intensità dell'elemento psicologico incapo• all'autore della diffamazione (se vi sia animus diffamandi, se il dolo sia eventuale), il mezzo con cui è stata perpetrata la diffamazione e relativa diffusione, la natura e l'entità delle conseguenze sull'attività professionale e sulla vita del diffamato, la limitata riconoscibilità del diffamato (es. foto di spalle, mancata indicazione del nome) e il lasso temporale tra fatto e domanda giudiziale.
Infine, trattandosi di danno non patrimoniale, vengono in rilievo gli ordinari criteri in tema di onere della prova: a fronte dell'allegazione di uno scritto o, comunque, di affermazioni che risultino astrattamente diffamatorie, compete al convenuto invocare e dimostrare l'esimente del diritto di cronaca, di critica, l'adempimento di un dovere o l'esercizio di un diritto e provare, tra l'altro, la veridicità del fatto narrato.
Sull'attore incombe la prova di dimostrare l'effettivo danno patito, anche con ricorso al notorio e tramite presunzioni, assumendo come riferimento i parametri indicati in precedenza.
*****
Ora, coniugati i superiori principi di diritto con quanto più sopra rilevato in punto di fatto, va dedotto quanto segue.
Dalla prospettazione attorea e dalla documentazione prodotta, è evidente l'illiceità della condotta dei convenuti in danno all'attore: questi, attraverso la documentazione redatta, hanno fornito una narrazione divergente da quanto realmente accaduto, arricchita da valutazioni personali, con espressioni tutt'altro che puramente descrittive e senza alcuna sussistenza delle scriminanti e delle esimenti previste dall'ordinamento; come accertato nell'ordinanza del giudice del lavoro e descritto dal filmato presente in atti.
Per quanto riguarda i danni patrimoniali, la domanda va rigettata: le “voci” di danno indicate dall'attore - al di là della qualificazione formale per la quale risulta comunque operante il limite di cui all'art. 18 cit. - risultano carenti di allegazione e prive di qualsiasi supporto probatorio.
Rispetto ai danni non patrimoniali, la domanda è parzialmente fondata. Accertata la sussistenza del fatto illecito e alla luce dei parametri applicabili, le condotte dei convenuti integrano gli estremi di una diffamazione di lieve entità. Pertanto la liquidazione del danno non patrimoniale va rimodulata nella misura di € 4.750,00, somma da intendersi già attualizzata.
In difetto di prospettazione, non va accolta la domanda di liquidazione di interessi compensativi:
"nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito (che costituisce tipico debito di valore) è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore,
il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi,
che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto,
alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. "(così, da ultimo, Cassazione civile sez. III, 10/03/2025, n. 635).
Le spese di lite vanno integralmente compensate in ragione dell'accoglimento grandemente ridotto delle ragioni di parte attrice.
P. T. M.
Definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. in epigrafe, condanna i convenuti in solido al risarcimento del danno non patrimoniale patito dall'attore per un importo pari a € 4.750,00, rigetta per il resto;
compensa integralmente le spese di lite.
Catania, 22 dicembre 2025.
Il g. u.
Dott. Gaetano Cataldo
Atto depositato telematicamente