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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/10/2025, n. 7570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7570 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29906/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Viola Nobili, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29906/2021 promossa da:
(C.F. ), mandataria di e Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
e , elettivamente domiciliata in VIA SAN Parte_3 Parte_4 CALIMERO, 7 20122 MILANO, presso lo studio dell'Avv. CATAVELLO GIANCARLO
RICORRENTE contro
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliata in TO SI, P.zza Garibaldi n. 1, presso lo studio dell'Avv. MOSCATELLI FAUSTO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
1) dichiarare l'estromissione della Cedente, ai sensi dell'art. 111, comma 3, Controparte_2
c.p.c. non avendo la stessa più interesse a partecipare attesa l'intervenuta cessione;
2) accertare e dichiarare che, stante l'inadempimento di Controparte_1 [...] si è legittimamente avvalsa della clausola risolutiva espressa prevista dal contratto di Controparte_2 leasing n. 20053850/001 del 9 ottobre 2006 e che, pertanto, il predetto contratto di locazione finanziaria
è da intendersi risolto di diritto.
3) In via alternativa, stante il grave inadempimento di rispetto agli Controparte_1 obblighi di pagamento previsti dal contratto di locazione finanziaria n. 20053850/001 del 9 ottobre 2006, accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c., la risoluzione per inadempimento dello stesso contratto di leasing.
3) In ogni caso, condannare con sede in TO SI (VA), Viale Controparte_1
Liguria n. 110, C.F. , in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro P.IVA_2
pagina 1 di 10 tempore, sig. , nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_3
e/o chiunque detenga senza titolo, a restituire a quale C.F._1 Parte_1 mandataria di “le unità immobiliari facenti parte del fabbricato condominiale Controparte_2 sito in Comune di TO SI, Via Lonate Pozzolo n. 69/B, e precisamente:
a) Negozio al piano terra, con due disimpegni e due servizi;
il tutto censito al Catasto Fabbricati di detto comune come segue:
Sez. BU – foglio 20 – mappale 33384 sub. 2 – Via Lonate Pozzolo snc – piano T – categoria C/1 – classe
14 – consistenza mq. 106 – superficie catastale mq. 117 – Rendita Euro 4.111,31.
b) posto auto scoperto al piano seminterrato, censito al Catasto Fabbricati come segue:
Sez. BBU – foglio 20 – mappale 33384 sub. 17 – Via Lonate Pozzolo snc – piano S1 – categoria C/6 – classe 4 – consistenza mq. 44 – superficie catastale mq. 44 – Rendita Euro 145,43.
Coerenze: del negozio: portico comune, vano ascensore, negozio al sub. 3, rampa comune di accesso.
Del posto auto: corsello comune, posto auto di terzi, proprietà di terzi e posto auto di terzi”, acquistato
a mezzo atto di compravendita in data 9 ottobre 2006 a ministero del Notaio rep. n. Persona_1
83.147 e racc. n. 12.556, fissando la data per l'avvio dell'esecuzione.
4) In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
Per parte resistente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale, rigettata ogni contraria istanza e/o eccezione:
IN VIA PRELIMINARE/PREGIUDIZIALE: previo accertamento e declaratoria della nullità della clausola 10 del contratto di leasing datato 9.10.2006 “foro convenzionale” per i motivi espressi in narrativa, dichiarare l'incompetenza per valore del Tribunale adito, in favore del Tribunale di TO
SI.
Sempre IN VIA PRELIMINARE: dichiarare l'improcedibilità di tutte le domande ex adverso avanzate per mancato esperimento dell'obbligatorio procedimento di mediazione;
NEL MERITO in via principale:
-accertare e dichiarare la nullità delle condizioni generali di contratto nn. 10, 11, 12, 14, 15 e 20 e di ogni altra pattuizione non conforme alla legge, del contratto leasing datato 9.10.2006, per i motivi meglio espressi in atti.
- respingersi integralmente tutte le domande proposte nei confronti di Controparte_1
, perché infondate in fatto e in diritto e prive dei presupposti di legge.
[...]
- accertare e dichiarare l'illegittimo avvalimento della clausola risolutiva espressa da parte della società creditrice , dichiarare illegittima e priva dei presupposti contrattuali e di legge la Parte_5 dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa datata 4.8.2017 e comunicata a con PEC datata 8.8.2017, con conseguente effetto negativo sulla pretesa Controparte_1 risoluzione di diritto del contratto di leasing intercorrente fra le parti;
respingere tutte le domande formulate dalla ricorrente poiché infondate in fatto e diritto.
-IN OGNI CASO con vittoria di spese e compensi di causa, nonché quelle della mediazione obbligatoria.
-IN VIA ISTRUTTORIA: insiste affinché venga disposta una CTU contabile al fine di verificare e confermare l'adempimento di rispetto al piano di rientro concordato sino alla data Controparte_1 dell'intervenuta comunicazione della risoluzione del contratto, anche utile a verificare e confermare la congruità delle somme richieste dal Concedente rispetto alle pattuizioni e alle norme di legge
pagina 2 di 10 Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ritualmente notificato in data 01.11.21 unitamente al decreto di fissazione dell'udienza alla società , la società Parte_6 in qualità di mandataria di ha chiesto di accertare Parte_1 Parte_4
l'intervenuta risoluzione di diritto per operatività della clausola risolutiva espressa del contratto di locazione finanziaria n. 20053850/001, concluso in data 09.10.2006, o in subordine di pronunciare ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c. la risoluzione giudiziale del contratto per grave inadempimento dell'utilizzatrice e conseguentemente condannare la resistente al rilascio, a favore della ricorrente, degli immobili oggetto di locazione finanziaria.
A fondamento della propria pretesa restitutoria la ricorrente ha dedotto che:
- in data 09.10.2006 la società San Paolo Leasint S.p.A. (oggi ha stipulato con Controparte_2 la società il contratto di leasing n. 20053850/001, avente ad oggetto due Controparte_1 unità immobiliari (un negozio ed un posto auto scoperto) facenti parte del fabbricato condominiale sito in TO SI, Via Lonate Pozzolo n. 69/B (doc. 6);
- in esecuzione del contratto ed al fine di concedere i suddetti immobili in locazione finanziaria, la società San Paolo Leasint S.p.A. ha stipulato per atto pubblico, a rogito del Notaio dott.
[...]
(rep. n. 83.147 e racc. n. 12.556), atto di compravendita del 09.10.2006, con cui ha Per_1 acquistato “le unità immobiliari facenti parte del fabbricato condominiale sito in Comune di TO
SI, Via Lonate Pozzolo n. 69/B, e precisamente:
a) Negozio al piano terra, con due disimpegni e due servizi;
il tutto censito al Catasto Fabbricati di detto comune come segue:
Sez. BU – foglio 20 – mappale 33384 sub. 2 – Via Lonate Pozzolo snc – piano T – categoria C/1 – classe 14 – consistenza mq. 106 – superficie catastale mq. 117 – Rendita Euro 4.111,31.
b) posto auto scoperto al piano seminterrato, censito al Catasto Fabbricati come segue:
Sez. BBU – foglio 20 – mappale 33384 sub. 17 – Via Lonate Pozzolo snc – piano S1 – categoria C/6
– classe 4 – consistenza mq. 44 – superficie catastale mq. 44 – Rendita Euro 145,43.
Coerenze: del negozio: portico comune, vano ascensore, negozio al sub. 3, rampa comune di accesso.
Del posto auto: corsello comune, posto auto di terzi, proprietà di terzi e posto auto di terzi” (doc.
5);
- gli immobili oggetto del contratto di leasing sono stati regolarmente consegnati all'utilizzatrice contestualmente alla stipula del contratto di compravendita (doc. 7);
- Con lettera del 03.04.2013, Leasint S.p.A. (oggi, ha prestato il proprio Controparte_2 consenso affinché potesse sublocare i suddetti immobili a Controparte_1 Controparte_4
che a tutt'oggi occupa gli immobili, precisando che “in deroga all'art. 1595, terzo comma,
[...] cod. civ. vi diamo atto che qualora il contratto di locazione finanziaria in oggetto si risolvesse per qualsivoglia causa o ragione il Conduttore avrà facoltà di proseguire nella Controparte_4 conduzione delle porzioni immobiliari … per l'intera residua durata prevista in detto contratto ed agli stessi termini e condizioni ivi contenute, stipulando con la sottoscritta – se del caso – un contratto di locazione immobiliare ai medesimi termini, mutatis mutandis, di quello di sublocazione tra la
Spett.le e la Spett.le (doc. 8); Controparte_1 Controparte_4
pagina 3 di 10 - Con scrittura modificativa del 20.02.2017, le parti hanno rideterminato i termini e le condizioni economiche del contratto di leasing (doc. 9).
- l'utilizzatrice si è resa inadempiente al pagamento dei canoni e pertanto, con racc. a.r. datata 04.08.17, consegnata il 08.08.17, la ricorrente ha comunicato l'intervenuta risoluzione del contratto ed intimato alla resistente il pagamento degli oneri scaduti e la restituzione dell'immobile (doc. 10).
Parte ricorrente ha chiesto, quindi, l'immediata restituzione dell'immobile di sua proprietà libero da persone e cose.
Si è costituita in giudizio la società eccependo preliminarmente Controparte_1
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, in favore di quello di TO SI, in ragione della nullità per vessatorietà dell'art. 20 del contratto (foro convenzionale), poiché approvata in blocco ex art. 1341, c. 2, c.c., con tutte le altre clausole del contratto predisposte dall'attrice su propria modulistica. Ha evidenziato che detta modalità di approvazione è generica, in quanto ha ad oggetto la gran parte delle condizioni, comprese quelle che non hanno contenuto vessatorio, ed ingenera confusione, rendendo oggettivamente difficoltoso comprendere la gravosità e vessatorietà della singola clausola.
Ha eccepito altresì l'improcedibilità dell'azione in ragione del mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.
Ha contestato, nel merito, la sussistenza dell'inadempimento all'epoca della comunicazione di risoluzione del 04.08.2017, in quanto non risulta considerata, nei conteggi del presunto debito, la scrittura modificativa intervenuta in data 20.02.2017: con tale accordo, infatti, le parti avevano pattuito una rideterminazione del canone, prevedendo, per il periodo dal 01.05.2016 al 01.04.2018, una rata mensile pari a € 410,00 + IVA (totale € 521,00) e, dal 01.05.2018, una rata mensile di € 1.459,79. Ha perciò rilevato che, come risulta dai mastrini degli anni 2016-2017-2018 (docc. 1 e 2) e dagli estratti di conto corrente bancari (docc. da 3 a 7), alla data della contestata morosità la società aveva Controparte_1 versato somme addirittura superiori al dovuto. Ha aggiunto che nell'estratto conto prodotto dalla ricorrente si evidenziano addebiti di interessi anormali ed illegittimi, di interessi di mora eccessivi, di somme illegittime per spese di insoluto, di competenze non concordate, ed ha chiesto, a verifica di tali assunti, l'ammissione di una CTU contabile.
Ha eccepito infine la nullità per vessatorietà delle altre clausole del contratto di leasing, in particolare degli artt. 10 (indicizzazione del canone – adeguamento interessi), 11 (oneri accessori), 12 (interessi di mora), 14 (clausola risolutiva espressa) e 15 (effetti della risoluzione anticipata del contratto).
Alla prima udienza il Giudice, rilevato che difese svolte dalla resistente richiedono un'istruzione non sommaria, ha disposto il mutamento del rito, invitando le parti a dedurre sulla vessatorietà ex art. 1341, c. 2, c.c. delle clausole contrattuali.
Nei termini per le memorie di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c., l'attrice ha evidenziato che, allorquando in data 20.02.2017 le parti hanno rideterminato il canone per il periodo anche antecedente (dal 01.05.2016), la stessa aveva già emesso le fatture relative alle mensilità scadute;
ha precisato tuttavia di aver agito correttamente, come risulta dall'estratto conto aggiornato al 08.09.22 (doc. 11), avendo emesso per tali mensilità, a decorrere dal 01.03.17, le relative note di credito. Ha eccepito la genericità della doglianza relativa ai maggiori addebiti per interessi e spese non pattuite. Ha rilevato che il perdurante pagina 4 di 10 inadempimento è tale da giustificare, in ogni caso, la risoluzione ex art. 1453 e 1455 c.c..
Con atto di intervento ex art. 111 c.p.c. successivo alle preclusioni assertive ed istruttorie, si sono costituite in giudizio le società -chiedendo Controparte_5 Parte_2
l'estromissione della asserita cedente- e, esponendo di essere divenute cessionarie, rispettivamente dei crediti derivanti dal contratto di leasing e dei restanti diritti derivanti dal contratto, in forza di un'asserita operazione di cartolarizzazione di cui producono avviso su Gazzetta Ufficiale.
All'udienza del 21.03.24, il Giudice sentite le parti ed i loro interessi, ha inviato la convenuta a formulare una proposta conciliativa che riguardi l'eventuale possibilità di mantenere il bene a fronte del versamento di quanto dovuto per questi anni di godimento e una nuova disciplina per gli anni a venire, anche come la compravendita.
Nonostante le numerose richieste di rinvio formalizzate dalle parti in ragione della pendenza di dialoghi conciliativi, le trattative intercorse hanno avuto esito negativo e la causa è stata pertanto rinviata per precisazione delle conclusioni, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
Eccezione di incompetenza territoriale. Approvazione specifica ex art. 1341 c.c..
Deve definitivamente essere rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta in ragione della pretesa vessatorietà, ex art. 1341 c.c., dell'art. 20 del contratto di leasing (foro convenzionale).
L'art. 7 delle condizioni particolari di contratto (“Approvazione specifica delle clausole particolari”), sottoscritta dall'utilizzatore, richiama espressamente il numero delle singole clausole oggetto di approvazione nonché il loro contenuto sommario;
pertanto, risulta correttamene sottoscritta.
Infatti, come più volte ribadito dalla Suprema Corte, detto richiamo, seppur cumulativo, risulta conforme all'art. 1341 c.c.: “Nel caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto.(Nella fattispecie, la sottoscrizione della clausola di determinazione del foro esclusivo apposta a contratti di vendita, leasing e fideiussione, collegati tra loro, è risultata debitamente apposta in calce al richiamo numerico della clausola e accompagnata da una, pur sintetica, indicazione del contenuto)” (Cass. n. 17939/2018; nonché, più recentemente, Cass. n. 4126/2024).
Le medesime considerazioni valgono per le ulteriori clausole di cui la convenuta ha eccepito, sempre ai sensi dell'art. 1341 c.c., la vessatorietà. Oltre all'art. 20 (foro convenzionale), devono perciò ritenersi oggetto di valida approvazione anche le clausole di cui agli artt. 10 (indicizzazione del canone – adeguamento interessi), 11 (oneri accessori), 12 (interessi di mora), 14 (clausola risolutiva espressa) e 15 (effetti della risoluzione anticipata del contratto).
Trattasi di clausole vessatorie, anche solo parzialmente, o di cui si è ritenuta necessaria la doppia pagina 5 di 10 sottoscrizione e quindi sottolineare l'attenzione dell'aderente.
Trattandosi di rapporti tra professionisti, sebbene vi sia un professionista più debole, nel nostro Ordinamento, è prevista una tutela meramente formale di approvazione specifica;
non è richiesta la conoscenza effettiva.
Tale formalità risulta adempiuta in quanto il modulo presentava un articolo in più Art. 7 intitolato
“Approvazione specifica delle clausole contrattuali”. Quindi all'aderente era chiaro che si trattasse di una seconda sottoscrizione di talune clausole.
Vi è stata una selezione da parte del predisponente delle clausole da sottoscrivere in maniera specifica in relazione al loro contenuto senza che l'eventuale assenza di vessatorietà di una o più clausole abbia avuto la capacità di distogliere l'attenzione dalla seconda specifica approvazione del gruppo -comunque ridotto- di articoli: ne è stata data evidenza stilistica ponendo questo riquadro in una zona autonoma ed il contenuto delle singole clausole da sottoscrivere specificamente è stato richiamato nella rubrica in maniera chiara e puntuale e diretta.
Pertanto, la tutela formale dell'art. 1341 c.c. risulta soddisfatta ed il foro esclusivo risulta correttamente pattuito ed il Tribunale di Milano correttamente adito.
Eccezione di improcedibilità.
È altresì infondata l'eccezione di improcedibilità dell'azione per omesso esperimento del tentativo di mediazione, in quanto non obbligatoria per i contratti di leasing: “In tema di condizione di procedibilità relativa all'esperimento della mediazione ex art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010, il riferimento della norma ai contratti "bancari e finanziari" contiene un chiaro richiamo, non altrimenti alterabile, alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel TUB (d.lgs. n. 385 del 1993), nonché alla contrattualistica involgente gli strumenti finanziari di cui al TUF (d.lgs. n. 58 del 1998), sicché non è estensibile alla diversa ipotesi del leasing immobiliare, anche se, nelle varie forme, allo stesso sono coessenziali finalità di finanziamento, specificamente funzionali, però, all'acquisto ovvero alla utilizzazione dello specifico bene coinvolto” (Cass. n. 17939/2018).
Risoluzione per inadempimento.
La domanda di risoluzione formulata dalla società ricorrente è fondata e meritevole di accoglimento, nei limiti che seguono.
Parte ricorrente, allegando l'inadempimento dell'utilizzatrice sin dal 2017, ha documentato di aver esercitato la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., con comunicazione pec del 08.08.17 (doc. 10 di parte ricorrente).
Parte resistente, costituendosi, ha contestato la sussistenza dell'inadempimento all'epoca della comunicazione di risoluzione del 04.08.2017, in quanto non risulta considerata, nei relativi conteggi, la scrittura modificativa intervenuta in data 20.02.2017: con tale accordo, infatti, le parti avevano pattuito una rideterminazione del canone, prevedendo, per il periodo dal 01.05.2016 al 01.04.2018, una rata mensile pari a € 410,00 oltre iva e, a far data dal 01.05.2018, una rata mensile di € 1.459,79 oltre iva.
Poiché è provato che la società all'epoca della comunicazione della risoluzione, Controparte_1
pagina 6 di 10 stava correttamente adempiendo l'accordo del 20.02.17, devono ritenersi insussistenti i presupposti per la dichiarazione di risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c..
È invece fondata la domanda di risoluzione ex art. 1453 e 1455 c.c., formulata in via subordinata dalle ricorrenti.
Nonostante l'accordo del 20.02.17 prevedesse il pagamento ridotto sino alla mensilità di aprile 2018 -ed il successivo obbligo, a decorrere dalla mensilità di maggio 2018, di corrispondere l'importo di € 1.459,79 oltre iva - l'utilizzatrice ha continuato a versare l'importo ridotto di € 521,00 sino alla mensilità di luglio 2018 (come allegato dalla stessa utilizzatrice nei propri atti di causa) e cioè oltre il termine dell'accordo.
La difesa della resistente ha contestato la sussistenza dei presupposti per la risoluzione solo con riferimento al momento dell'intimazione stragiudiziale di risoluzione comunicata con missiva del 04.08.2017, senza nulla dedurre con riferimento all'eventuale insussistenza dei presupposti per la declaratoria di risoluzione ex artt. 1453 e 1455 c.c..
Si rammenta in questa sede il principio sancito dalla Suprema Corte (SS.UU. n. 13533/2001) secondo cui è onere del creditore che agisce tanto per l'adempimento, quanto per il risarcimento o la risoluzione del contratto, provare l'esistenza del diritto fatto valere, mentre grava sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo, costituito dall'adempimento.
Parte attrice ha allegato in maniera specifica che oltre all'inadempimento parziale dei canoni fino al momento della intimata risoluzione, anche successivamente quando era ancora possibile adempiere ossia prima del giudizio, l'utilizzatrice è rimasta del tutto inadempiente.
La convenuta nulla ha dedotto a riguardo: da un lato si è infatti limitata a produrre documentazione attestante i pagamenti eseguiti sino al luglio 2018, confermando perciò di non avere più eseguito, da allora, alcun pagamento;
dall'altro lato, ha eccepito l'insussistenza del debito per effetto di “addebiti di interessi anormali ed illegittimi, di interessi di mora eccessivi, di somme illegittime per spese di insoluto, di competenze non concordate”, senza null'altro precisare, limitandosi a richiedere l'ammissione di una CTU contabile.
Sennonché, considerata la assoluta genericità di tali doglianze, le stesse devono essere rigettate in quanto
“l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento” (Cass. SSUU 19597/2020) e nulla di questi elementi è stato dedotto né provato.
Non può neppure essere disposta una consulenza tecnica di ufficio che risulterebbe meramente esplorativa perché non sarebbe utilizzata per verificare la bontà di tali doglianze ma per individuare una eventuale esistenza di una causa di cui dolersi: “Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto
pagina 7 di 10 non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti” (ex multis, Cass. 18/09/2020, n. 19631; Cass. 06/12/2019, n. 31886).
Considerato che per effetto dell'accordo integrativo del 2017, la scadenza del contratto di leasing è stata prorogata tra le parti al 09.10.2023 e che l'ultimo pagamento allegato dalla resistente è datato luglio 2018, in misura peraltro inferiore al dovuto, il protratto inadempimento dell'utilizzatrice dal maggio 2018 al luglio 2021 deve ritenersi grave, ai sensi dell'art. 1455 c.c. e dell'art. 1, comma 137, L. 124/2017, a mente del quale “Costituisce grave inadempimento dell'utilizzatore il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche non consecutivi o un importo equivalente per i leasing immobiliari, ovvero di quattro canoni mensili anche non consecutivi o un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria”.
Come affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione nella pronuncia n. 2061/2021, “La legge 124 del 2017 (articolo 1, commi 136-140) non ha effetti retroattivi e trova, quindi, applicazione per i contratti di leasing finanziario in cui i presupposti della risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore (previsti dal comma 137) non si siano ancora verificati al momento della sua entrata in vigore”.
Nel caso di specie, poiché l'inadempimento contestato all'utilizzatrice è di gran lunga superiore alla soglia legale dell'importo di sei canoni mensili, previsto ai fini della risoluzione contrattuale dall'art. 1, comma 137, legge n. 124/2017, e poiché detto presupposto si è verificato successivamente alla sua entrata in vigore, il requisito di legge è da ritenersi integrato.
Pertanto, la domanda di risoluzione merita accoglimento e, dichiarata l'intervenuta risoluzione per inadempimento del contratto di leasing n. 20053850/001, la resistente deve essere condannata all'immediato rilascio degli immobili.
Pur non potendo la pronuncia essere resa nei confronti di eventuali terzi occupanti che non sono parte del presente giudizio (nella specie, a quanto risulta, si rileva che l'obbligazione di Controparte_4 restituzione grava sull'utilizzatrice, la quale, anche in forza dell'art. 15 delle Condizioni generali del contratto di leasing, secondo cui, in caso di risoluzione anticipata, “l'Utilizzatore dovrà immediatamente rilasciare, libero di persone e cose, l'immobile oggetto del presente contratto”.
Successione nella titolarità del diritto.
Nel caso di specie risulta provato che il diritto fatto valere dal ricorrente è poi stato ceduto a
[...] per i seguenti motivi. Parte_2
In data 09.10.2006, la ricorrente principale (già San Paolo Leasint S.p.A., doc. 2) Controparte_2 ha acquistato, da terzi, due immobili (un negozio ed un posto auto) siti in TO SI, Via Lonate Pozzolo n. 69/B (doc. 5), al solo scopo di concederli in locazione finanziaria alla società
[...]
infatti, sempre in data 09.10.2006, le suddette parti hanno stipulato il contratto di Controparte_1 leasing n. 20053850/001 (doc. 6), avente ad oggetto gli immobili sopra indicati, che contestualmente sono stati regolarmente consegnati all'utilizzatrice, come da dichiarazione di presa in consegna sottoscritta dall'amministratore unico e legale rappresentante della società Controparte_1
pagina 8 di 10 Come emerge dalla documentazione versata in atti, San Paolo Leasint s.p.a. – originaria concedente – è stata, in primo luogo, incorporata da ed a sua volta, nuovamente, incorporata Controparte_6 da (doc. 2). Controparte_2
L'intervenuta ha allegato la attuale titolarità del diritto alla restituzione dei beni Parte_2 oggetto del leasing;
ha offerto un principio di prova rappresentato dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
parte cedente -pure in giudizio- non ha contestato;
al contrario, valorizzando il comportamento processuale, la cedente risulta rappresentata dal medesimo difensore e dopo la costituzione delle intervenute, ha depositato gli stessi atti delle intervenute. Parte convenuta non ha contestato la titolarità del diritto del terzo interventore. Sulla base di tutti questi elementi, deve ritenersi provata la titolarità dei Part diritti contrattuali in capo alla salvo il diritto di credito che risulta ceduto alla pure Parte_2 intervenuta (Cass. 5478/2024).
Sussiste l'interesse di intervento anche di poiché la suddetta deve ritenersi, sulla Parte_3 base delle medesime argomentazioni probatorie, la titolare del credito derivante dal mancato pagamento dei canoni scaduti e relativi accessori e quindi comunque interessata alla dichiarazione di risoluzione.
Non è stato possibile estromettere la cedente per mancanza del consenso delle altre parti.
Regime delle spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nei medi ex D.M. 55/2014 per la fascia di valore indeterminabile, trattandosi di domanda per la risoluzione (cfr. Cass. civ. Sez. III, Ord., 27.07.2021, n. 21534).
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara la risoluzione per inadempimento del contratto di locazione finanziaria n. 20053850/001 stipulato in data 09.10.2006 e accertata la successione nel diritto, per l'effetto, condanna (C.F. ), al rilascio Controparte_1 P.IVA_2 immediato, in favore di e, per essa, della mandataria Parte_2 CP_7
dei seguenti immobili, liberi da cose e persone: “le unità immobiliari facenti parte del
[...] fabbricato condominiale sito in Comune di TO SI, Via Lonate Pozzolo n. 69/B, e precisamente: a) Negozio al piano terra, con due disimpegni e due servizi;
il tutto censito al Catasto Fabbricati di detto comune come segue: Sez. BU – foglio 20 – mappale 33384 sub. 2 – Via Lonate Pozzolo snc – piano T – categoria C/1 – classe 14 – consistenza mq. 106 – superficie catastale mq. 117 – Rendita Euro 4.111,31. b) posto auto scoperto al piano seminterrato, censito al Catasto Fabbricati come segue: Sez. BBU – foglio 20 – mappale 33384 sub. 17 – Via Lonate Pozzolo snc – piano S1 – categoria C/6 – classe 4 – consistenza mq. 44 – superficie catastale mq. 44 – Rendita Euro 145,43. Coerenze: del negozio: portico comune, vano ascensore, negozio al sub. 3, rampa comune di accesso. Del posto auto: corsello comune, posto auto di terzi, proprietà di terzi e posto auto di terzi”;
- condanna (C.F. ), a Controparte_1 P.IVA_2
pagina 9 di 10 rimborsare ad , mandataria di Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , le spese di giudizio, che si liquidano nell'importo di euro
[...] Parte_4
634,00 per esborsi, ed euro 7616,00 per compenso, oltre al rimborso spese forfettarie 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Milano, giovedì 9 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Viola Nobili
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Viola Nobili, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29906/2021 promossa da:
(C.F. ), mandataria di e Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
e , elettivamente domiciliata in VIA SAN Parte_3 Parte_4 CALIMERO, 7 20122 MILANO, presso lo studio dell'Avv. CATAVELLO GIANCARLO
RICORRENTE contro
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliata in TO SI, P.zza Garibaldi n. 1, presso lo studio dell'Avv. MOSCATELLI FAUSTO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
1) dichiarare l'estromissione della Cedente, ai sensi dell'art. 111, comma 3, Controparte_2
c.p.c. non avendo la stessa più interesse a partecipare attesa l'intervenuta cessione;
2) accertare e dichiarare che, stante l'inadempimento di Controparte_1 [...] si è legittimamente avvalsa della clausola risolutiva espressa prevista dal contratto di Controparte_2 leasing n. 20053850/001 del 9 ottobre 2006 e che, pertanto, il predetto contratto di locazione finanziaria
è da intendersi risolto di diritto.
3) In via alternativa, stante il grave inadempimento di rispetto agli Controparte_1 obblighi di pagamento previsti dal contratto di locazione finanziaria n. 20053850/001 del 9 ottobre 2006, accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c., la risoluzione per inadempimento dello stesso contratto di leasing.
3) In ogni caso, condannare con sede in TO SI (VA), Viale Controparte_1
Liguria n. 110, C.F. , in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro P.IVA_2
pagina 1 di 10 tempore, sig. , nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_3
e/o chiunque detenga senza titolo, a restituire a quale C.F._1 Parte_1 mandataria di “le unità immobiliari facenti parte del fabbricato condominiale Controparte_2 sito in Comune di TO SI, Via Lonate Pozzolo n. 69/B, e precisamente:
a) Negozio al piano terra, con due disimpegni e due servizi;
il tutto censito al Catasto Fabbricati di detto comune come segue:
Sez. BU – foglio 20 – mappale 33384 sub. 2 – Via Lonate Pozzolo snc – piano T – categoria C/1 – classe
14 – consistenza mq. 106 – superficie catastale mq. 117 – Rendita Euro 4.111,31.
b) posto auto scoperto al piano seminterrato, censito al Catasto Fabbricati come segue:
Sez. BBU – foglio 20 – mappale 33384 sub. 17 – Via Lonate Pozzolo snc – piano S1 – categoria C/6 – classe 4 – consistenza mq. 44 – superficie catastale mq. 44 – Rendita Euro 145,43.
Coerenze: del negozio: portico comune, vano ascensore, negozio al sub. 3, rampa comune di accesso.
Del posto auto: corsello comune, posto auto di terzi, proprietà di terzi e posto auto di terzi”, acquistato
a mezzo atto di compravendita in data 9 ottobre 2006 a ministero del Notaio rep. n. Persona_1
83.147 e racc. n. 12.556, fissando la data per l'avvio dell'esecuzione.
4) In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
Per parte resistente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale, rigettata ogni contraria istanza e/o eccezione:
IN VIA PRELIMINARE/PREGIUDIZIALE: previo accertamento e declaratoria della nullità della clausola 10 del contratto di leasing datato 9.10.2006 “foro convenzionale” per i motivi espressi in narrativa, dichiarare l'incompetenza per valore del Tribunale adito, in favore del Tribunale di TO
SI.
Sempre IN VIA PRELIMINARE: dichiarare l'improcedibilità di tutte le domande ex adverso avanzate per mancato esperimento dell'obbligatorio procedimento di mediazione;
NEL MERITO in via principale:
-accertare e dichiarare la nullità delle condizioni generali di contratto nn. 10, 11, 12, 14, 15 e 20 e di ogni altra pattuizione non conforme alla legge, del contratto leasing datato 9.10.2006, per i motivi meglio espressi in atti.
- respingersi integralmente tutte le domande proposte nei confronti di Controparte_1
, perché infondate in fatto e in diritto e prive dei presupposti di legge.
[...]
- accertare e dichiarare l'illegittimo avvalimento della clausola risolutiva espressa da parte della società creditrice , dichiarare illegittima e priva dei presupposti contrattuali e di legge la Parte_5 dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa datata 4.8.2017 e comunicata a con PEC datata 8.8.2017, con conseguente effetto negativo sulla pretesa Controparte_1 risoluzione di diritto del contratto di leasing intercorrente fra le parti;
respingere tutte le domande formulate dalla ricorrente poiché infondate in fatto e diritto.
-IN OGNI CASO con vittoria di spese e compensi di causa, nonché quelle della mediazione obbligatoria.
-IN VIA ISTRUTTORIA: insiste affinché venga disposta una CTU contabile al fine di verificare e confermare l'adempimento di rispetto al piano di rientro concordato sino alla data Controparte_1 dell'intervenuta comunicazione della risoluzione del contratto, anche utile a verificare e confermare la congruità delle somme richieste dal Concedente rispetto alle pattuizioni e alle norme di legge
pagina 2 di 10 Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ritualmente notificato in data 01.11.21 unitamente al decreto di fissazione dell'udienza alla società , la società Parte_6 in qualità di mandataria di ha chiesto di accertare Parte_1 Parte_4
l'intervenuta risoluzione di diritto per operatività della clausola risolutiva espressa del contratto di locazione finanziaria n. 20053850/001, concluso in data 09.10.2006, o in subordine di pronunciare ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c. la risoluzione giudiziale del contratto per grave inadempimento dell'utilizzatrice e conseguentemente condannare la resistente al rilascio, a favore della ricorrente, degli immobili oggetto di locazione finanziaria.
A fondamento della propria pretesa restitutoria la ricorrente ha dedotto che:
- in data 09.10.2006 la società San Paolo Leasint S.p.A. (oggi ha stipulato con Controparte_2 la società il contratto di leasing n. 20053850/001, avente ad oggetto due Controparte_1 unità immobiliari (un negozio ed un posto auto scoperto) facenti parte del fabbricato condominiale sito in TO SI, Via Lonate Pozzolo n. 69/B (doc. 6);
- in esecuzione del contratto ed al fine di concedere i suddetti immobili in locazione finanziaria, la società San Paolo Leasint S.p.A. ha stipulato per atto pubblico, a rogito del Notaio dott.
[...]
(rep. n. 83.147 e racc. n. 12.556), atto di compravendita del 09.10.2006, con cui ha Per_1 acquistato “le unità immobiliari facenti parte del fabbricato condominiale sito in Comune di TO
SI, Via Lonate Pozzolo n. 69/B, e precisamente:
a) Negozio al piano terra, con due disimpegni e due servizi;
il tutto censito al Catasto Fabbricati di detto comune come segue:
Sez. BU – foglio 20 – mappale 33384 sub. 2 – Via Lonate Pozzolo snc – piano T – categoria C/1 – classe 14 – consistenza mq. 106 – superficie catastale mq. 117 – Rendita Euro 4.111,31.
b) posto auto scoperto al piano seminterrato, censito al Catasto Fabbricati come segue:
Sez. BBU – foglio 20 – mappale 33384 sub. 17 – Via Lonate Pozzolo snc – piano S1 – categoria C/6
– classe 4 – consistenza mq. 44 – superficie catastale mq. 44 – Rendita Euro 145,43.
Coerenze: del negozio: portico comune, vano ascensore, negozio al sub. 3, rampa comune di accesso.
Del posto auto: corsello comune, posto auto di terzi, proprietà di terzi e posto auto di terzi” (doc.
5);
- gli immobili oggetto del contratto di leasing sono stati regolarmente consegnati all'utilizzatrice contestualmente alla stipula del contratto di compravendita (doc. 7);
- Con lettera del 03.04.2013, Leasint S.p.A. (oggi, ha prestato il proprio Controparte_2 consenso affinché potesse sublocare i suddetti immobili a Controparte_1 Controparte_4
che a tutt'oggi occupa gli immobili, precisando che “in deroga all'art. 1595, terzo comma,
[...] cod. civ. vi diamo atto che qualora il contratto di locazione finanziaria in oggetto si risolvesse per qualsivoglia causa o ragione il Conduttore avrà facoltà di proseguire nella Controparte_4 conduzione delle porzioni immobiliari … per l'intera residua durata prevista in detto contratto ed agli stessi termini e condizioni ivi contenute, stipulando con la sottoscritta – se del caso – un contratto di locazione immobiliare ai medesimi termini, mutatis mutandis, di quello di sublocazione tra la
Spett.le e la Spett.le (doc. 8); Controparte_1 Controparte_4
pagina 3 di 10 - Con scrittura modificativa del 20.02.2017, le parti hanno rideterminato i termini e le condizioni economiche del contratto di leasing (doc. 9).
- l'utilizzatrice si è resa inadempiente al pagamento dei canoni e pertanto, con racc. a.r. datata 04.08.17, consegnata il 08.08.17, la ricorrente ha comunicato l'intervenuta risoluzione del contratto ed intimato alla resistente il pagamento degli oneri scaduti e la restituzione dell'immobile (doc. 10).
Parte ricorrente ha chiesto, quindi, l'immediata restituzione dell'immobile di sua proprietà libero da persone e cose.
Si è costituita in giudizio la società eccependo preliminarmente Controparte_1
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, in favore di quello di TO SI, in ragione della nullità per vessatorietà dell'art. 20 del contratto (foro convenzionale), poiché approvata in blocco ex art. 1341, c. 2, c.c., con tutte le altre clausole del contratto predisposte dall'attrice su propria modulistica. Ha evidenziato che detta modalità di approvazione è generica, in quanto ha ad oggetto la gran parte delle condizioni, comprese quelle che non hanno contenuto vessatorio, ed ingenera confusione, rendendo oggettivamente difficoltoso comprendere la gravosità e vessatorietà della singola clausola.
Ha eccepito altresì l'improcedibilità dell'azione in ragione del mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.
Ha contestato, nel merito, la sussistenza dell'inadempimento all'epoca della comunicazione di risoluzione del 04.08.2017, in quanto non risulta considerata, nei conteggi del presunto debito, la scrittura modificativa intervenuta in data 20.02.2017: con tale accordo, infatti, le parti avevano pattuito una rideterminazione del canone, prevedendo, per il periodo dal 01.05.2016 al 01.04.2018, una rata mensile pari a € 410,00 + IVA (totale € 521,00) e, dal 01.05.2018, una rata mensile di € 1.459,79. Ha perciò rilevato che, come risulta dai mastrini degli anni 2016-2017-2018 (docc. 1 e 2) e dagli estratti di conto corrente bancari (docc. da 3 a 7), alla data della contestata morosità la società aveva Controparte_1 versato somme addirittura superiori al dovuto. Ha aggiunto che nell'estratto conto prodotto dalla ricorrente si evidenziano addebiti di interessi anormali ed illegittimi, di interessi di mora eccessivi, di somme illegittime per spese di insoluto, di competenze non concordate, ed ha chiesto, a verifica di tali assunti, l'ammissione di una CTU contabile.
Ha eccepito infine la nullità per vessatorietà delle altre clausole del contratto di leasing, in particolare degli artt. 10 (indicizzazione del canone – adeguamento interessi), 11 (oneri accessori), 12 (interessi di mora), 14 (clausola risolutiva espressa) e 15 (effetti della risoluzione anticipata del contratto).
Alla prima udienza il Giudice, rilevato che difese svolte dalla resistente richiedono un'istruzione non sommaria, ha disposto il mutamento del rito, invitando le parti a dedurre sulla vessatorietà ex art. 1341, c. 2, c.c. delle clausole contrattuali.
Nei termini per le memorie di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c., l'attrice ha evidenziato che, allorquando in data 20.02.2017 le parti hanno rideterminato il canone per il periodo anche antecedente (dal 01.05.2016), la stessa aveva già emesso le fatture relative alle mensilità scadute;
ha precisato tuttavia di aver agito correttamente, come risulta dall'estratto conto aggiornato al 08.09.22 (doc. 11), avendo emesso per tali mensilità, a decorrere dal 01.03.17, le relative note di credito. Ha eccepito la genericità della doglianza relativa ai maggiori addebiti per interessi e spese non pattuite. Ha rilevato che il perdurante pagina 4 di 10 inadempimento è tale da giustificare, in ogni caso, la risoluzione ex art. 1453 e 1455 c.c..
Con atto di intervento ex art. 111 c.p.c. successivo alle preclusioni assertive ed istruttorie, si sono costituite in giudizio le società -chiedendo Controparte_5 Parte_2
l'estromissione della asserita cedente- e, esponendo di essere divenute cessionarie, rispettivamente dei crediti derivanti dal contratto di leasing e dei restanti diritti derivanti dal contratto, in forza di un'asserita operazione di cartolarizzazione di cui producono avviso su Gazzetta Ufficiale.
All'udienza del 21.03.24, il Giudice sentite le parti ed i loro interessi, ha inviato la convenuta a formulare una proposta conciliativa che riguardi l'eventuale possibilità di mantenere il bene a fronte del versamento di quanto dovuto per questi anni di godimento e una nuova disciplina per gli anni a venire, anche come la compravendita.
Nonostante le numerose richieste di rinvio formalizzate dalle parti in ragione della pendenza di dialoghi conciliativi, le trattative intercorse hanno avuto esito negativo e la causa è stata pertanto rinviata per precisazione delle conclusioni, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
Eccezione di incompetenza territoriale. Approvazione specifica ex art. 1341 c.c..
Deve definitivamente essere rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta in ragione della pretesa vessatorietà, ex art. 1341 c.c., dell'art. 20 del contratto di leasing (foro convenzionale).
L'art. 7 delle condizioni particolari di contratto (“Approvazione specifica delle clausole particolari”), sottoscritta dall'utilizzatore, richiama espressamente il numero delle singole clausole oggetto di approvazione nonché il loro contenuto sommario;
pertanto, risulta correttamene sottoscritta.
Infatti, come più volte ribadito dalla Suprema Corte, detto richiamo, seppur cumulativo, risulta conforme all'art. 1341 c.c.: “Nel caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto.(Nella fattispecie, la sottoscrizione della clausola di determinazione del foro esclusivo apposta a contratti di vendita, leasing e fideiussione, collegati tra loro, è risultata debitamente apposta in calce al richiamo numerico della clausola e accompagnata da una, pur sintetica, indicazione del contenuto)” (Cass. n. 17939/2018; nonché, più recentemente, Cass. n. 4126/2024).
Le medesime considerazioni valgono per le ulteriori clausole di cui la convenuta ha eccepito, sempre ai sensi dell'art. 1341 c.c., la vessatorietà. Oltre all'art. 20 (foro convenzionale), devono perciò ritenersi oggetto di valida approvazione anche le clausole di cui agli artt. 10 (indicizzazione del canone – adeguamento interessi), 11 (oneri accessori), 12 (interessi di mora), 14 (clausola risolutiva espressa) e 15 (effetti della risoluzione anticipata del contratto).
Trattasi di clausole vessatorie, anche solo parzialmente, o di cui si è ritenuta necessaria la doppia pagina 5 di 10 sottoscrizione e quindi sottolineare l'attenzione dell'aderente.
Trattandosi di rapporti tra professionisti, sebbene vi sia un professionista più debole, nel nostro Ordinamento, è prevista una tutela meramente formale di approvazione specifica;
non è richiesta la conoscenza effettiva.
Tale formalità risulta adempiuta in quanto il modulo presentava un articolo in più Art. 7 intitolato
“Approvazione specifica delle clausole contrattuali”. Quindi all'aderente era chiaro che si trattasse di una seconda sottoscrizione di talune clausole.
Vi è stata una selezione da parte del predisponente delle clausole da sottoscrivere in maniera specifica in relazione al loro contenuto senza che l'eventuale assenza di vessatorietà di una o più clausole abbia avuto la capacità di distogliere l'attenzione dalla seconda specifica approvazione del gruppo -comunque ridotto- di articoli: ne è stata data evidenza stilistica ponendo questo riquadro in una zona autonoma ed il contenuto delle singole clausole da sottoscrivere specificamente è stato richiamato nella rubrica in maniera chiara e puntuale e diretta.
Pertanto, la tutela formale dell'art. 1341 c.c. risulta soddisfatta ed il foro esclusivo risulta correttamente pattuito ed il Tribunale di Milano correttamente adito.
Eccezione di improcedibilità.
È altresì infondata l'eccezione di improcedibilità dell'azione per omesso esperimento del tentativo di mediazione, in quanto non obbligatoria per i contratti di leasing: “In tema di condizione di procedibilità relativa all'esperimento della mediazione ex art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010, il riferimento della norma ai contratti "bancari e finanziari" contiene un chiaro richiamo, non altrimenti alterabile, alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel TUB (d.lgs. n. 385 del 1993), nonché alla contrattualistica involgente gli strumenti finanziari di cui al TUF (d.lgs. n. 58 del 1998), sicché non è estensibile alla diversa ipotesi del leasing immobiliare, anche se, nelle varie forme, allo stesso sono coessenziali finalità di finanziamento, specificamente funzionali, però, all'acquisto ovvero alla utilizzazione dello specifico bene coinvolto” (Cass. n. 17939/2018).
Risoluzione per inadempimento.
La domanda di risoluzione formulata dalla società ricorrente è fondata e meritevole di accoglimento, nei limiti che seguono.
Parte ricorrente, allegando l'inadempimento dell'utilizzatrice sin dal 2017, ha documentato di aver esercitato la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., con comunicazione pec del 08.08.17 (doc. 10 di parte ricorrente).
Parte resistente, costituendosi, ha contestato la sussistenza dell'inadempimento all'epoca della comunicazione di risoluzione del 04.08.2017, in quanto non risulta considerata, nei relativi conteggi, la scrittura modificativa intervenuta in data 20.02.2017: con tale accordo, infatti, le parti avevano pattuito una rideterminazione del canone, prevedendo, per il periodo dal 01.05.2016 al 01.04.2018, una rata mensile pari a € 410,00 oltre iva e, a far data dal 01.05.2018, una rata mensile di € 1.459,79 oltre iva.
Poiché è provato che la società all'epoca della comunicazione della risoluzione, Controparte_1
pagina 6 di 10 stava correttamente adempiendo l'accordo del 20.02.17, devono ritenersi insussistenti i presupposti per la dichiarazione di risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c..
È invece fondata la domanda di risoluzione ex art. 1453 e 1455 c.c., formulata in via subordinata dalle ricorrenti.
Nonostante l'accordo del 20.02.17 prevedesse il pagamento ridotto sino alla mensilità di aprile 2018 -ed il successivo obbligo, a decorrere dalla mensilità di maggio 2018, di corrispondere l'importo di € 1.459,79 oltre iva - l'utilizzatrice ha continuato a versare l'importo ridotto di € 521,00 sino alla mensilità di luglio 2018 (come allegato dalla stessa utilizzatrice nei propri atti di causa) e cioè oltre il termine dell'accordo.
La difesa della resistente ha contestato la sussistenza dei presupposti per la risoluzione solo con riferimento al momento dell'intimazione stragiudiziale di risoluzione comunicata con missiva del 04.08.2017, senza nulla dedurre con riferimento all'eventuale insussistenza dei presupposti per la declaratoria di risoluzione ex artt. 1453 e 1455 c.c..
Si rammenta in questa sede il principio sancito dalla Suprema Corte (SS.UU. n. 13533/2001) secondo cui è onere del creditore che agisce tanto per l'adempimento, quanto per il risarcimento o la risoluzione del contratto, provare l'esistenza del diritto fatto valere, mentre grava sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo, costituito dall'adempimento.
Parte attrice ha allegato in maniera specifica che oltre all'inadempimento parziale dei canoni fino al momento della intimata risoluzione, anche successivamente quando era ancora possibile adempiere ossia prima del giudizio, l'utilizzatrice è rimasta del tutto inadempiente.
La convenuta nulla ha dedotto a riguardo: da un lato si è infatti limitata a produrre documentazione attestante i pagamenti eseguiti sino al luglio 2018, confermando perciò di non avere più eseguito, da allora, alcun pagamento;
dall'altro lato, ha eccepito l'insussistenza del debito per effetto di “addebiti di interessi anormali ed illegittimi, di interessi di mora eccessivi, di somme illegittime per spese di insoluto, di competenze non concordate”, senza null'altro precisare, limitandosi a richiedere l'ammissione di una CTU contabile.
Sennonché, considerata la assoluta genericità di tali doglianze, le stesse devono essere rigettate in quanto
“l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento” (Cass. SSUU 19597/2020) e nulla di questi elementi è stato dedotto né provato.
Non può neppure essere disposta una consulenza tecnica di ufficio che risulterebbe meramente esplorativa perché non sarebbe utilizzata per verificare la bontà di tali doglianze ma per individuare una eventuale esistenza di una causa di cui dolersi: “Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto
pagina 7 di 10 non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti” (ex multis, Cass. 18/09/2020, n. 19631; Cass. 06/12/2019, n. 31886).
Considerato che per effetto dell'accordo integrativo del 2017, la scadenza del contratto di leasing è stata prorogata tra le parti al 09.10.2023 e che l'ultimo pagamento allegato dalla resistente è datato luglio 2018, in misura peraltro inferiore al dovuto, il protratto inadempimento dell'utilizzatrice dal maggio 2018 al luglio 2021 deve ritenersi grave, ai sensi dell'art. 1455 c.c. e dell'art. 1, comma 137, L. 124/2017, a mente del quale “Costituisce grave inadempimento dell'utilizzatore il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche non consecutivi o un importo equivalente per i leasing immobiliari, ovvero di quattro canoni mensili anche non consecutivi o un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria”.
Come affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione nella pronuncia n. 2061/2021, “La legge 124 del 2017 (articolo 1, commi 136-140) non ha effetti retroattivi e trova, quindi, applicazione per i contratti di leasing finanziario in cui i presupposti della risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore (previsti dal comma 137) non si siano ancora verificati al momento della sua entrata in vigore”.
Nel caso di specie, poiché l'inadempimento contestato all'utilizzatrice è di gran lunga superiore alla soglia legale dell'importo di sei canoni mensili, previsto ai fini della risoluzione contrattuale dall'art. 1, comma 137, legge n. 124/2017, e poiché detto presupposto si è verificato successivamente alla sua entrata in vigore, il requisito di legge è da ritenersi integrato.
Pertanto, la domanda di risoluzione merita accoglimento e, dichiarata l'intervenuta risoluzione per inadempimento del contratto di leasing n. 20053850/001, la resistente deve essere condannata all'immediato rilascio degli immobili.
Pur non potendo la pronuncia essere resa nei confronti di eventuali terzi occupanti che non sono parte del presente giudizio (nella specie, a quanto risulta, si rileva che l'obbligazione di Controparte_4 restituzione grava sull'utilizzatrice, la quale, anche in forza dell'art. 15 delle Condizioni generali del contratto di leasing, secondo cui, in caso di risoluzione anticipata, “l'Utilizzatore dovrà immediatamente rilasciare, libero di persone e cose, l'immobile oggetto del presente contratto”.
Successione nella titolarità del diritto.
Nel caso di specie risulta provato che il diritto fatto valere dal ricorrente è poi stato ceduto a
[...] per i seguenti motivi. Parte_2
In data 09.10.2006, la ricorrente principale (già San Paolo Leasint S.p.A., doc. 2) Controparte_2 ha acquistato, da terzi, due immobili (un negozio ed un posto auto) siti in TO SI, Via Lonate Pozzolo n. 69/B (doc. 5), al solo scopo di concederli in locazione finanziaria alla società
[...]
infatti, sempre in data 09.10.2006, le suddette parti hanno stipulato il contratto di Controparte_1 leasing n. 20053850/001 (doc. 6), avente ad oggetto gli immobili sopra indicati, che contestualmente sono stati regolarmente consegnati all'utilizzatrice, come da dichiarazione di presa in consegna sottoscritta dall'amministratore unico e legale rappresentante della società Controparte_1
pagina 8 di 10 Come emerge dalla documentazione versata in atti, San Paolo Leasint s.p.a. – originaria concedente – è stata, in primo luogo, incorporata da ed a sua volta, nuovamente, incorporata Controparte_6 da (doc. 2). Controparte_2
L'intervenuta ha allegato la attuale titolarità del diritto alla restituzione dei beni Parte_2 oggetto del leasing;
ha offerto un principio di prova rappresentato dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
parte cedente -pure in giudizio- non ha contestato;
al contrario, valorizzando il comportamento processuale, la cedente risulta rappresentata dal medesimo difensore e dopo la costituzione delle intervenute, ha depositato gli stessi atti delle intervenute. Parte convenuta non ha contestato la titolarità del diritto del terzo interventore. Sulla base di tutti questi elementi, deve ritenersi provata la titolarità dei Part diritti contrattuali in capo alla salvo il diritto di credito che risulta ceduto alla pure Parte_2 intervenuta (Cass. 5478/2024).
Sussiste l'interesse di intervento anche di poiché la suddetta deve ritenersi, sulla Parte_3 base delle medesime argomentazioni probatorie, la titolare del credito derivante dal mancato pagamento dei canoni scaduti e relativi accessori e quindi comunque interessata alla dichiarazione di risoluzione.
Non è stato possibile estromettere la cedente per mancanza del consenso delle altre parti.
Regime delle spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nei medi ex D.M. 55/2014 per la fascia di valore indeterminabile, trattandosi di domanda per la risoluzione (cfr. Cass. civ. Sez. III, Ord., 27.07.2021, n. 21534).
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara la risoluzione per inadempimento del contratto di locazione finanziaria n. 20053850/001 stipulato in data 09.10.2006 e accertata la successione nel diritto, per l'effetto, condanna (C.F. ), al rilascio Controparte_1 P.IVA_2 immediato, in favore di e, per essa, della mandataria Parte_2 CP_7
dei seguenti immobili, liberi da cose e persone: “le unità immobiliari facenti parte del
[...] fabbricato condominiale sito in Comune di TO SI, Via Lonate Pozzolo n. 69/B, e precisamente: a) Negozio al piano terra, con due disimpegni e due servizi;
il tutto censito al Catasto Fabbricati di detto comune come segue: Sez. BU – foglio 20 – mappale 33384 sub. 2 – Via Lonate Pozzolo snc – piano T – categoria C/1 – classe 14 – consistenza mq. 106 – superficie catastale mq. 117 – Rendita Euro 4.111,31. b) posto auto scoperto al piano seminterrato, censito al Catasto Fabbricati come segue: Sez. BBU – foglio 20 – mappale 33384 sub. 17 – Via Lonate Pozzolo snc – piano S1 – categoria C/6 – classe 4 – consistenza mq. 44 – superficie catastale mq. 44 – Rendita Euro 145,43. Coerenze: del negozio: portico comune, vano ascensore, negozio al sub. 3, rampa comune di accesso. Del posto auto: corsello comune, posto auto di terzi, proprietà di terzi e posto auto di terzi”;
- condanna (C.F. ), a Controparte_1 P.IVA_2
pagina 9 di 10 rimborsare ad , mandataria di Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , le spese di giudizio, che si liquidano nell'importo di euro
[...] Parte_4
634,00 per esborsi, ed euro 7616,00 per compenso, oltre al rimborso spese forfettarie 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Milano, giovedì 9 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Viola Nobili
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