Sentenza 1 settembre 2025
Ordinanza collegiale 26 gennaio 2026
Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 30/04/2026, n. 2767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2767 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02767/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02128/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2128 del 2025, proposto da
PE Di DO, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Taglialatela, Monica Taglialatela, Alessandra Taglialatela, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Mondragone, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sull’ordinanza cron. 3288/2024 del 27.09.2024 della Corte di Appello di Napoli relativa all'indennità di esproprio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 la dott.ssa RA PA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- con sentenza, n. 6024 del 2025, questo Tar ha accolto il ricorso proposto da parte ricorrente per l’ottemperanza dell’ordinanza della Corte di Appello di Napoli n. cronol. 3288/2024 del 27.09.2024, resa ex art. 702 bis e ss. c.p.c, e non impugnata;
- nonostante il giudizio di ottemperanza abbia visto concludersi la sua prima fase con la sentenza di questo TAR n. 6024 del 2025, tuttavia esso non poteva dirsi esaurito, comprendendo tale giudizio anche tutte le varie fasi inerenti alla corretta esecuzione del giudicato, e segnatamente anche quelle incidentali inerenti a questioni di omessa, incompleta o non corretta esecuzione;
- con atto del 5 novembre 2025, inviato via pec a parte ricorrente e depositato in giudizio in pari data, il commissario ad acta nominato da questo Tar con la sentenza n. 6024 del 2025, evidenziando che il comune di Mondragone ha dichiarato il dissesto finanziario, ha comunicato a parte ricorrente che “non può essere dato ulteriore corso all'esecuzione della sentenza n. 6024/2025, oggetto di ottemperanza in quanto rientrante nella competenza dell'OSL (nominato con DPR del 2 luglio 2025), che legge per conoscenza, al quale il ricorrente creditore dovrà fare riferimento”;
- parte ricorrente non ha impugnato tale atto del commissario ad acta con apposito reclamo secondo quanto prescritto dall’art. 114, comma 6, c.p.a. ma si è limitato a depositare in giudizio una memoria non notificata;
- con ordinanza n. 512 del 2026, il collegio ha sottoposto al contraddittorio delle parti profili di possibile inammissibilità delle contestazioni veicolate da parte ricorrente solo con memoria depositata il 5 gennaio 2025 e non notificata;
- parte ricorrente, in data 5 marzo 2026 ha depositato in giudizio memoria con cui, re melius perpensa , ha dichiarato che non avrebbe avuto motivo di reclamare la determinazione del Commissario ad acta risultando il credito vantato attratto alla gestione liquidatoria, come affermato dalla giurisprudenza in materia, e ha chiesto che venga dichiarata l’estinzione del giudizio di ottemperanza ex art. 248 del T.U.E.L.;
Ritenuto, pertanto, che al collegio non resti che prendere atto della rinuncia, di cui alla memoria del 5 marzo 2026, sia pure irrituale in quanto non notificata, di parte ricorrente al presente giudizio di ottemperanza (da cui è comunque possibile desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, secondo quanto previsto dall’art. 84, comma 4, c.p.a., cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 2940 del 2015) e del fatto che non può essere dato corso all’esecuzione della sentenza n. 6024 del 2025 di questo Tar, considerato che: - ai sensi dell’art. 248, comma 2 e 4, del T.U.E.L., dalla data della dichiarazione di dissesto e fino all’approvazione del rendiconto di cui all’art. 256 del citato T.U.E.L. non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'Ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'Organo straordinario di liquidazione, come nel caso di specie; - il divieto di azioni esecutive individuali e l'estinzione dei giudizi promossi riguarda anche i giudizi di esecuzione di giudicati che si siano formati successivamente alla dichiarazione di dissesto, ma per fatti o atti anteriori alla dichiarazione medesima (cfr. tra le altre Cons. di Stato, sent. n. 2039 del 2024); con conseguente improcedibilità della ulteriore fase del giudizio di ottemperanza.
Ritenuto che nulla vada disposto per le spese, considerata la mancata costituzione in giudizio del comune intimato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) dà atto di quanto sopra e dichiara improcedibile il presente giudizio di ottemperanza nei sensi di cui in parte motiva.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NT ER, Presidente
Rocco Vampa, Primo Referendario
RA PA, Primo Referendario, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| RA PA | NT ER |
IL SEGRETARIO