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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lucca, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lucca |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 17/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LUCCA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GIUNTOLI GIULIO LINO RI, Presidente
GRASSI SO, Relatore
BRANCOLI PANTERA PIER LUIGI, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 335/2025 depositato il 15/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lucca
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 06276202400001340000 TRIBUTI VARI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06220259001089858000 TRIBUTI VARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 10/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (Euro 92795,21) e la intimazione di pagamento (339.861, 21), entrambe notificate il 16.06.2025, emesse dalla Agenzia delle
Entrate riscossione di Lucca, in riferimento alle cartelle di pagamento ivi indicate riguardanti pretese tributarie, ad eccezione di quelle afferenti contributi previdenziali e sanzioni amministrative per violazione al codice della strada.
Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente eccepiva la mancata notifica degli atti presupposti.
Con il secondo motivo contestava la decadenza/ prescrizione delle pretese tributarie, quantomeno delle sanzioni ed interessi.
Con il terzo motivo eccepiva la carenza di motivazione degli atti impugnati.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione che chiedeva il rigetto del ricorso. Produceva documentazione riguardante le notifiche delle cartelle di pagamento, e di successive intimazioni prodromiche agli atti impugnati.
Depositava quindi memoria il ricorrente, che contestava specificamente la ritualità delle notifiche di cui alle produzioni del resistente, evidenziandone le violazioni di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dalla documentazione prodotta dalla Agenzia delle Entrate Riscossione emerge che le notifiche degli atti sono tutte nulle. Per quelle avvenute tramite il servizio postale non vi è prova del compimento di tutte le formalità, in quanto manca in tutte la prova dell'invio della raccomandata informativa, perché la prima notifica non era stata ricevuta a mani del destinatario;
al riguardo deve essere prodotta la cartolina di spedizione, non avendo alcuna valenza probatoria documenti equipollenti, come elenchi informatici dell'Agenzie fiscali o archivi dell'ufficio postale, elenchi di deposito, o comunicazioni dell'ufficio notifiche. Per quelle avvenute ai sensi della normativa di cui all'art. 60 DPR n. 600 del 1973 e art. 26 DPR n. 602 del 1973, manca la prova dei due tentativi di notifica a distanza di sette giorni, nonché la prova del deposito presso la società Società_1. Peraltro è contestata la riferibilità dell'indirizzo pec al ricorrente.
Le spese processuali seguono la soccombenza. Si condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Lucca al pagamento delle spese processuali in favore di Ricorrente_1, liquidate in complessivi Euro cinquemila ottocento, oltre accessori di legge e rifusione del CU, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali liquidate in
€ 5.800,00 per compenso professionali oltre spese generali ed accessori di legge e rimborso di contributo unificato.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LUCCA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GIUNTOLI GIULIO LINO RI, Presidente
GRASSI SO, Relatore
BRANCOLI PANTERA PIER LUIGI, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 335/2025 depositato il 15/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lucca
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 06276202400001340000 TRIBUTI VARI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06220259001089858000 TRIBUTI VARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 10/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (Euro 92795,21) e la intimazione di pagamento (339.861, 21), entrambe notificate il 16.06.2025, emesse dalla Agenzia delle
Entrate riscossione di Lucca, in riferimento alle cartelle di pagamento ivi indicate riguardanti pretese tributarie, ad eccezione di quelle afferenti contributi previdenziali e sanzioni amministrative per violazione al codice della strada.
Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente eccepiva la mancata notifica degli atti presupposti.
Con il secondo motivo contestava la decadenza/ prescrizione delle pretese tributarie, quantomeno delle sanzioni ed interessi.
Con il terzo motivo eccepiva la carenza di motivazione degli atti impugnati.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione che chiedeva il rigetto del ricorso. Produceva documentazione riguardante le notifiche delle cartelle di pagamento, e di successive intimazioni prodromiche agli atti impugnati.
Depositava quindi memoria il ricorrente, che contestava specificamente la ritualità delle notifiche di cui alle produzioni del resistente, evidenziandone le violazioni di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dalla documentazione prodotta dalla Agenzia delle Entrate Riscossione emerge che le notifiche degli atti sono tutte nulle. Per quelle avvenute tramite il servizio postale non vi è prova del compimento di tutte le formalità, in quanto manca in tutte la prova dell'invio della raccomandata informativa, perché la prima notifica non era stata ricevuta a mani del destinatario;
al riguardo deve essere prodotta la cartolina di spedizione, non avendo alcuna valenza probatoria documenti equipollenti, come elenchi informatici dell'Agenzie fiscali o archivi dell'ufficio postale, elenchi di deposito, o comunicazioni dell'ufficio notifiche. Per quelle avvenute ai sensi della normativa di cui all'art. 60 DPR n. 600 del 1973 e art. 26 DPR n. 602 del 1973, manca la prova dei due tentativi di notifica a distanza di sette giorni, nonché la prova del deposito presso la società Società_1. Peraltro è contestata la riferibilità dell'indirizzo pec al ricorrente.
Le spese processuali seguono la soccombenza. Si condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Lucca al pagamento delle spese processuali in favore di Ricorrente_1, liquidate in complessivi Euro cinquemila ottocento, oltre accessori di legge e rifusione del CU, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali liquidate in
€ 5.800,00 per compenso professionali oltre spese generali ed accessori di legge e rimborso di contributo unificato.