Sentenza 17 novembre 2021
Massime • 1
Non è abnorme la revoca dell'ordinanza di ammissione al giudizio abbreviato disposta in ragione del dubbio sulla fonte di provenienza della relativa richiesta e sulla ritualità della procura speciale da parte dell'imputato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/11/2021, n. 1871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1871 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2021 |
Testo completo
e assazion di C a Suprem 01871-22 EN, 2022 ulloria orte C a(10) Giudiziario B G 1.7 armela Lanzuise REPUBBLICA ITALIANA a om - 11 Nuczk In nome del Popolo Italiano R LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE C QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: Presidente - Sent. n. sez.153412021 Stefano Palla Rossella Catena CC 17/11/2021- Barbara Calaselice R.G.N. 19022/2021 Irene Scordamaglia Giuseppe Riccardi -Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RE LV, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 19/02/2021 del Gip del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo il rigetto. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa il 19/02/2021 il Gup del Tribunale di Catanzaro ha revocato l'ordinanza di ammissione al giudizio abbreviato nei confronti di MO LV, imputato latitante, rilevando la sussistenza di legittimi dubbi circa l'autenticità sia della firma apposta alla richiesta di giudizio abbreviato pervenuta in cancelleria, sia della firma apposta alla procura speciale indirizzata al difensore e da costui depositata alla precedente udienza;
entrambe le sottoscrizioni non risultano autenticate, e risultano diverse rispetto a quelle, certamente riconducibili all'imputato, utilizzate dalla polizia giudiziaria per il raffronto. if 1 2. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di MO LV, Avv. Giuseppe Di Renzo e Avv. Giovanni Vecchio, che hanno dedotto l'abnormità dell'ordinanza di revoca dell'ammissione al giudizio abbreviato. Richiamano al riguardo il principio affermato da Sez. 2, n. 3290 del 19/01/2005, Sedda, Rv. 231098, secondo cui "In tema di giudizio abbreviato, la procura speciale prevista all'art. 438, comma terzo, cod. proc. pen. non prevede alcuna formula sacramentale, essendo necessario soltanto che l'imputato manifesti la chiara e univoca volontà di conferire al difensore l'incarico di richiedere il rito speciale e che non vi siano dubbi in ordine alla provenienza dal medesimo (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la nomina del difensore di fiducia e la contestuale procura a richiedere il rito abbreviato contenute in una lettera, di cui una copia era stata trasmessa direttamente agli organi competenti a riceverla e altra copia era stata depositata dal difensore incaricato, rendessero certa la provenienza dell'atto)", e sostengono che comunque si tratterebbe di nullità a regime intermedio, che non può essere eccepita da chi ha concorso a darvi causa, come nel caso di richiesta tardiva. Nel ribadire il principio secondo cui l'ordinanza di ammissione del giudizio abbreviato non può essere revocata salvo che nell'ipotesi espressamente disciplinata dall'art. 441 bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253212), evidenziano che l'unico caso disciplinato in proposito è quello di cui all'art. 441 bis, comma 4, cod. proc. pen., dovendo invece il provvedimento di ammissione al rito abbreviato considerarsi irretrattabile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente va rilevato che la richiesta di trattazione orale avanzata da uno dei difensori del ricorrente è inammissibile, trattandosi di procedimento per il quale è prevista esclusivamente la camera di consiglio, ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., che non prevede l'intervento dei difensori.
2. Il ricorso è infondato. Va innanzitutto ribadito il principio secondo cui, di regola, l'ordinanza di ammissione del giudizio abbreviato non può essere revocata salvo che nell'ipotesi espressamente disciplinata dall'art. 441 bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253212). Al riguardo, va tuttavia evidenziato che il principio affermato dalle Sezioni Unite riguardava la questione dell'ordinanza di ammissione al giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria, ritenuta non revocabile nel GK 2 caso in cui la condizione alla quale il rito è stato subordinato si riveli non realizzabile per circostanze imprevedibili e sopraggiunte. Nel solco di tale orientamento è stato dunque ripetutamente ribadito che la richiesta di giudizio abbreviato è revocabile fino al provvedimento del giudice che lo dispone, sicché è abnorme l'ordinanza con cui viene revocata l'ammissione al rito abbreviato, se pronunciata al di fuori delle eccezionali ipotesi di cui all'art. 441-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 13969 del 10/04/2020, Rame, Rv. 279035, con riferimento ad una fattispecie nella quale la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza dibattimentale con cui il collegio giudicante aveva revocato l'ammissione dell'imputato al rito abbreviato disposta da altro collegio, successivamente astenutosi, con riferimento a tutte le imputazioni contestate, dopo che il pubblico ministero aveva modificato ex art. 516 cod. proc. pen. uno soltanto dei capi di imputazione;
Sez. 6, n. 17716 del 17/04/2014, Russello, Rv. 259344, con riferimento ad una fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto l'abnormità dell'ordinanza con cui il giudice dell'udienza preliminare aveva revocato il provvedimento di ammissione del giudizio abbreviato condizionato sia perché emesso da altro giudice persona fisica, sia perché la fase di assunzione degli ulteriori elementi di prova si era a suo avviso risolta in "un'ampia istruttoria orale e una massiccia istruttoria dibattimentale"; Sez. 6, n. 22480 del 08/05/2013, Bujor, Rv. 256645, secondo cui "la richiesta di giudizio abbreviato è revocabile fino al provvedimento del giudice che lo dispone. È quindi abnorme l'ordinanza con cui egli revoca l'ammissione al rito abbreviato, se pronunciata al di fuori delle eccezionali ipotesi di cui all'art. 441 bis cod. proc. pen.").
3. Va tuttavia evidenziato che il principio è stato precisato nel senso che la revoca dell'ordinanza di ammissione del giudizio abbreviato è legittimamente disposta soltanto nel caso in cui detta ordinanza abbia violato norme inderogabili (Sez. 2, n. 12954 del 09/03/2007, Butini, Rv. 236388, con riferimento alla revoca di un'ordinanza pronunciata sulla base di una richiesta intempestiva). Nel caso in esame, il provvedimento di revoca non è affatto motivato da ragioni legate alle cadenze e agli sviluppi procedimentali - situazione che, come già evidenziato, ha condotto la giurisprudenza di questa Corte a riconoscere l'abnormità di provvedimenti di revoca pronunciati al di fuori delle eccezionali ipotesi di cui all'art. 441-bis cod. proc. pen. bensì da una valutazione, insindacabile in questa sede di legittimità, della precondizione di legalità della provenienza della richiesta dalla volontà dell'imputato. SC 3 Invero, ciò che viene in rilievo è la volontà dell'imputato di scegliere il rito abbreviato, che, espressamente richiamata al comma 3 dell'art. 438 cod. proc. pen., rappresenta un "presupposto" del giudizio a forma contratta ed è norma inderogabile. La volontà dell'imputato è, del resto, alla base dei procedimenti speciali, e non può da essa prescindersi, trattandosi di una norma a tutela dello stesso accusato. Peraltro, anche il principio richiamato dal ricorrente, affermato da Sez. 2, n. 3290 del 19/01/2005, Sedda, Rv. 231098, corrobora la conclusione, per la rilevanza attribuita alla certezza della provenienza della richiesta (o della procura speciale): "In tema di giudizio abbreviato, la procura speciale prevista all'art. 438, comma terzo, cod. proc. pen. non prevede alcuna formula sacramentale, essendo necessario soltanto che l'imputato manifesti la chiara e univoca volontà di conferire al difensore l'incarico di richiedere il rito speciale e che non vi siano dubbi in ordine alla provenienza dal medesimo (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la nomina del difensore di fiducia e la contestuale procura a richiedere il rito abbreviato contenute in una lettera, di cui una copia era stata trasmessa direttamente agli organi competenti a riceverla e altra copia era stata depositata dal difensore incaricato, rendessero certa la provenienza dell'atto)", Va aggiunto che la mancanza del presupposto della effettiva volontà dell'imputato, in ragione della dubbia provenienza della richiesta e della procura speciale, determinerebbe una nullità che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non sarebbe indeducibile ai sensi dell'art. 182, comma 1, cod. proc. pen., in quanto l'imputato non avrebbe concorso, personalmente, a darvi causa, non essendo la sottoscrizione della richiesta (e della procura speciale) a lui riconducibile.
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 17/11/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Riccardi Stefano Palla Jau Giusique RiccardSulge 4