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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. III, sentenza 25/02/2026, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 361/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 3, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore
09:30 con la seguente composizione collegiale:
SECCIA DOMENICO, Presidente
PILIEGO AN, EL
PELUSO ENRICO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1508/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott.ssa Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010403527 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010403527 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010403527 IRPEF-ALTRO 2018
- sul ricorso n. 1509/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da Ricorrente_2 P.IVA_1
Difeso da
Dott.ssa Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF020403518 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF020403518 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 250/2026 depositato il
17/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente chiamato alle ore 10.11 nessuno è comparso tramite UAD
Resistente si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n.TVF010403527/2024 con cui è stato accertato, per l'a.i. 2018, un maggior reddito di partecipazione, di euro 18.105,00, nella società
Ricorrente_2 sas di cui il ricorrente è compartecipe nella misura del 51%.
Il maggior reddito di partecipazione è stato accertato considerando come redditi le somme prelevate in acconto utili.
Ed infatti, dall'esame della documentazione bancaria della società emergeva che per ciascun periodo d'imposta interessato dalla verifica, erano state addebitate somme per bonifici a favore dei soci con la causale “anticipo/acconto utili”.
Le somme addebitate con la citata causale per l'a.i. 2018 ammontavano a euro 45.000,00 e non erano state annotate né sul conto “banca” né sul relativo conto n. 01/05/200 “soci c/utili”.
Poichè il saldo al primo gennaio 2018 del citato conto “soci c/utili” era pari ad € 82.500,00 (cfr. allegato 16 del P.V.C.) e il reddito dichiarato per l'anno 2017 era di € 78.402,00, emergeva che, per tale annualità, i soci avevano già prelevato, in anticipo, più somme rispetto a quelle spettanti, e pertanto, all'inizio dell'anno 2018 non vi erano utili ancora da prelevare relativi agli anni pregressi.
Tali conclusioni trovavano conferma nel bilancio di verifica dell'anno 2018 ove non figurava il conto n.
03/18/008 “utili esercizio precedente da ripartire” e, pertanto, non risultava imputata alcuna somma (nel
2019 viene poi iscritto detto conto e indicato l'importo di € 41.402,60 relativo al reddito dell'esercizio 2018, cfr. allegati 3 e 4 del P.V.C.).
L'avviso di accertamento n. TVF020403518/2024, è stato, quindi, notificato alla società Ricorrente_2 S.A.S per l'anno d'imposta 2018 e da questa impugnato con distinto ricorso riunito al primo.
Secondo le parti ricorrenti i prelievi effettuati in acconto utili, anche se eccedenti rispetto agli utili effettivamente prodotti, non potevano essere considerati redditi in evasione d'imposta ma, in quanto operazione finanziaria, potevano rilevare solo relativamente alla eventuale deducibilità degli interessi passivi.
Ha resistito l'Ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi non possono essere accolti.
Ed infatti, l'articolo 2303 cc afferma che le società in nome collettivo (ma vale anche per le Sas) possono distribuire acconti sugli utili nei limiti degli utili realizzati dalla società.
La fattispecie dei prelevamenti effettuati dai soci sul conto corrente di una società di persone è stata affrontata dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui è legittimo che l'amministrazione finanziaria abbia «posto a base dell'accertamento un meccanismo presuntivo che da fatti noti (prelevamenti dal conto societario da parte dei soci […], mancato rientro delle somme, assenza di accredito di interessi […]) ha tratto l'imputazione delle somme prelevate dal conto corrente intestato alla società a compensi attribuiti per attività di lavoro autonomo occasionale, costituente quindi reddito personale non dichiarato e, come tale, recuperato a tassazione» (Corte di Cassazione, sentenza 6 giugno 2024, n. 15919).
Applicando i suesposti principi al caso di specie, si può fondatamente ritenere gli acconti sugli utili come un'ulteriore manifestazione di capacità contributiva atteso che:
- le somme prelevate non sono state annotate né sul conto “banca” né sul relativo conto n.
01/05/200 “soci c/utili”;
- il saldo al primo gennaio 2018 del citato conto “soci c/utili” era pari ad € 82.500,00 (cfr. allegato 16 del P.V.C.) mentre il reddito dichiarato per l'anno 2017 era di € 78.402,00, con la logica conseguenza che, per tale annualità, i soci avevano già prelevato, in anticipo, più somme rispetto a quelle spettanti, e pertanto, all'inizio dell'anno 2018 non vi erano utili ancora da prelevare relativi agli anni pregressi.
A fronte di tali univoche emergenze, è inconferente il richiamo all'art. 5 del TUIR secondo cui "I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili".
La norma disciplina, infatti, una situazione fisiologica che, tuttavia, non giustifica il prelievo di somme in acconto utili peraltro senza alcuna annotazione né sul conto “banca” né sul relativo conto n. 01/05/200 “soci c/utili”. I ricorsi vanno, pertanto, rigettati.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria provinciale di Bari rigetta i ricorsi riuniti. Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese processuali in favore della parte resistente che liquida in complessivi E. 1.200,00 oltre accessori se dovuti.
Così deciso in Bari, 9.02.2026
Il Presidentedr. Domenico Seccia
Il giudice est.
dr. Alessandra Piliego
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 3, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore
09:30 con la seguente composizione collegiale:
SECCIA DOMENICO, Presidente
PILIEGO AN, EL
PELUSO ENRICO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1508/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott.ssa Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010403527 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010403527 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010403527 IRPEF-ALTRO 2018
- sul ricorso n. 1509/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da Ricorrente_2 P.IVA_1
Difeso da
Dott.ssa Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF020403518 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF020403518 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 250/2026 depositato il
17/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente chiamato alle ore 10.11 nessuno è comparso tramite UAD
Resistente si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n.TVF010403527/2024 con cui è stato accertato, per l'a.i. 2018, un maggior reddito di partecipazione, di euro 18.105,00, nella società
Ricorrente_2 sas di cui il ricorrente è compartecipe nella misura del 51%.
Il maggior reddito di partecipazione è stato accertato considerando come redditi le somme prelevate in acconto utili.
Ed infatti, dall'esame della documentazione bancaria della società emergeva che per ciascun periodo d'imposta interessato dalla verifica, erano state addebitate somme per bonifici a favore dei soci con la causale “anticipo/acconto utili”.
Le somme addebitate con la citata causale per l'a.i. 2018 ammontavano a euro 45.000,00 e non erano state annotate né sul conto “banca” né sul relativo conto n. 01/05/200 “soci c/utili”.
Poichè il saldo al primo gennaio 2018 del citato conto “soci c/utili” era pari ad € 82.500,00 (cfr. allegato 16 del P.V.C.) e il reddito dichiarato per l'anno 2017 era di € 78.402,00, emergeva che, per tale annualità, i soci avevano già prelevato, in anticipo, più somme rispetto a quelle spettanti, e pertanto, all'inizio dell'anno 2018 non vi erano utili ancora da prelevare relativi agli anni pregressi.
Tali conclusioni trovavano conferma nel bilancio di verifica dell'anno 2018 ove non figurava il conto n.
03/18/008 “utili esercizio precedente da ripartire” e, pertanto, non risultava imputata alcuna somma (nel
2019 viene poi iscritto detto conto e indicato l'importo di € 41.402,60 relativo al reddito dell'esercizio 2018, cfr. allegati 3 e 4 del P.V.C.).
L'avviso di accertamento n. TVF020403518/2024, è stato, quindi, notificato alla società Ricorrente_2 S.A.S per l'anno d'imposta 2018 e da questa impugnato con distinto ricorso riunito al primo.
Secondo le parti ricorrenti i prelievi effettuati in acconto utili, anche se eccedenti rispetto agli utili effettivamente prodotti, non potevano essere considerati redditi in evasione d'imposta ma, in quanto operazione finanziaria, potevano rilevare solo relativamente alla eventuale deducibilità degli interessi passivi.
Ha resistito l'Ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi non possono essere accolti.
Ed infatti, l'articolo 2303 cc afferma che le società in nome collettivo (ma vale anche per le Sas) possono distribuire acconti sugli utili nei limiti degli utili realizzati dalla società.
La fattispecie dei prelevamenti effettuati dai soci sul conto corrente di una società di persone è stata affrontata dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui è legittimo che l'amministrazione finanziaria abbia «posto a base dell'accertamento un meccanismo presuntivo che da fatti noti (prelevamenti dal conto societario da parte dei soci […], mancato rientro delle somme, assenza di accredito di interessi […]) ha tratto l'imputazione delle somme prelevate dal conto corrente intestato alla società a compensi attribuiti per attività di lavoro autonomo occasionale, costituente quindi reddito personale non dichiarato e, come tale, recuperato a tassazione» (Corte di Cassazione, sentenza 6 giugno 2024, n. 15919).
Applicando i suesposti principi al caso di specie, si può fondatamente ritenere gli acconti sugli utili come un'ulteriore manifestazione di capacità contributiva atteso che:
- le somme prelevate non sono state annotate né sul conto “banca” né sul relativo conto n.
01/05/200 “soci c/utili”;
- il saldo al primo gennaio 2018 del citato conto “soci c/utili” era pari ad € 82.500,00 (cfr. allegato 16 del P.V.C.) mentre il reddito dichiarato per l'anno 2017 era di € 78.402,00, con la logica conseguenza che, per tale annualità, i soci avevano già prelevato, in anticipo, più somme rispetto a quelle spettanti, e pertanto, all'inizio dell'anno 2018 non vi erano utili ancora da prelevare relativi agli anni pregressi.
A fronte di tali univoche emergenze, è inconferente il richiamo all'art. 5 del TUIR secondo cui "I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili".
La norma disciplina, infatti, una situazione fisiologica che, tuttavia, non giustifica il prelievo di somme in acconto utili peraltro senza alcuna annotazione né sul conto “banca” né sul relativo conto n. 01/05/200 “soci c/utili”. I ricorsi vanno, pertanto, rigettati.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria provinciale di Bari rigetta i ricorsi riuniti. Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese processuali in favore della parte resistente che liquida in complessivi E. 1.200,00 oltre accessori se dovuti.
Così deciso in Bari, 9.02.2026
Il Presidentedr. Domenico Seccia
Il giudice est.
dr. Alessandra Piliego