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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 306/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della AL Sezione 2, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale: LUBERTO VINCENZO, Presidente e Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
DE SIMONE GIANCARLO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1788/2024 depositato il 07/06/2024
proposto da
CC Srl - Concessioni E Consulenze - 07057670726
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Aterp Calabria - 03479720793
elettivamente domiciliato presso Viale Europa 88100 Catanzaro CZ
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2641/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANZARO sez. 3 e pubblicata il 20/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0181702023 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0181702023 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0181702023 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0181702023 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0181702023 IMU 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 235/2026 depositato il 16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 28.3.2023,, RP AL impugnava l'accertamento esecutivo 018/170/2023 col quale il concessionario richiedeva il versamento dell'IMU 2017-2021, chiedendo l'esclusione dall'imposizione per gli immobili di proprietà, qualificati come regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (articolo 8, comma 4, decreto legislativo 504/1992).
Il Giudice di prime cure accoglieva il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rispetto alla decisione proponeva appello CC SRL3CONCESSIONI E CONSULENZE,
L'appello si fonda sul difetto di dichiarazione delle unita immobiliari da identificare come alloggi sociali.
Sai tratta di un argomento che, a differenza di quanto opinato dall'appellante, è stato considerato dal
Giudice di prime cure in modo condivisibile. Invero la S.C. ha ancora l'esenzione ad un dato sostanziale cioè la natura di alloggio popolare dell'immobile che il Giudice deve valutare a prescindere dalla dichiarazione dell'RP.
Sul punto, la giurisprudenza (Cass. 26380/2020) ha avuto modo di chiarire che "La esenzione dalla imposta municipale propria per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal
D.M. delle infrastrutture 22 aprile 2008, non è subordinata all'onere della presentazione della dichiarazione, attestante il possesso dei requisiti e contenente gli identificativi catastali degli immobili,e che compete al giudice del merito accertare se ricorra il requisito di destinazione ad alloggi sociali.
Attesa la mancata costituzione della parte resistente nulla per le spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e per l'effetto conferma il provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo, nulla per le spese.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della AL Sezione 2, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale: LUBERTO VINCENZO, Presidente e Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
DE SIMONE GIANCARLO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1788/2024 depositato il 07/06/2024
proposto da
CC Srl - Concessioni E Consulenze - 07057670726
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Aterp Calabria - 03479720793
elettivamente domiciliato presso Viale Europa 88100 Catanzaro CZ
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2641/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANZARO sez. 3 e pubblicata il 20/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0181702023 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0181702023 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0181702023 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0181702023 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0181702023 IMU 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 235/2026 depositato il 16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 28.3.2023,, RP AL impugnava l'accertamento esecutivo 018/170/2023 col quale il concessionario richiedeva il versamento dell'IMU 2017-2021, chiedendo l'esclusione dall'imposizione per gli immobili di proprietà, qualificati come regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (articolo 8, comma 4, decreto legislativo 504/1992).
Il Giudice di prime cure accoglieva il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rispetto alla decisione proponeva appello CC SRL3CONCESSIONI E CONSULENZE,
L'appello si fonda sul difetto di dichiarazione delle unita immobiliari da identificare come alloggi sociali.
Sai tratta di un argomento che, a differenza di quanto opinato dall'appellante, è stato considerato dal
Giudice di prime cure in modo condivisibile. Invero la S.C. ha ancora l'esenzione ad un dato sostanziale cioè la natura di alloggio popolare dell'immobile che il Giudice deve valutare a prescindere dalla dichiarazione dell'RP.
Sul punto, la giurisprudenza (Cass. 26380/2020) ha avuto modo di chiarire che "La esenzione dalla imposta municipale propria per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal
D.M. delle infrastrutture 22 aprile 2008, non è subordinata all'onere della presentazione della dichiarazione, attestante il possesso dei requisiti e contenente gli identificativi catastali degli immobili,e che compete al giudice del merito accertare se ricorra il requisito di destinazione ad alloggi sociali.
Attesa la mancata costituzione della parte resistente nulla per le spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e per l'effetto conferma il provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo, nulla per le spese.