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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 17/11/2025, n. 1533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1533 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1284/2024
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Aldo Rizzo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia promossa
DA
in persona del legale rapp. p.t., rapp. e dif. dall'avv. Massimo Parola, elett.te Parte_1
domiciliata in Nocera Inferiore, alla via Roma n. 41, giusta procura di cui in produzione,
RICORRENTE
CONTRO
rapp. e dif. dall'avv. Pasquale Pannullo, con cui elett.te domicilia in Controparte_1
Nocera Superiore, alla Via S. Clemente n. 146, giusta procura in atti,
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato in data 7/3/2024, la ha adito questo giudice, proponendo Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 70/2024 di questa Ha eccepito la CP_2
nullità ed inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto e l'infondatezza della pretesa creditoria. Ha concluso come da ricorso in atti.
Si è costituito contestando l'opposizione della controparte e Controparte_1
concludendo come da memoria in atti.
Concesso termine per note illustrative, la causa è stata decisa come da sentenza che segue.
L'opposizione deve accogliersi nei limiti di seguito precisati. E' pacifico che vada revocato il decreto ingiuntivo opposto, visto che anche il lavoratore ha riconosciuto di aver percepito, in corso di rapporto, la somma di €
3.900,00 (con due bonifici) a titolo di anticipazione del TFR.
Sono pertanto irrilevanti ai fini della decisione le eccezioni della opponente relative alla procura conferita nel procedimento monitorio. Nè è stato provato che l'opposto si trovasse, al momento del conferimento dell'incarico al suo difensore per l'instaurazione del procedimento per decreto ingiuntivo, nelle condizioni di cui all'art. 32 c.p..
Il lavoratore ha eccepito che “controparte ha depositato una procura ad litem a corredo del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo che è priva di autentica, sia grafica che digitale, da parte del difensore”.
Sul punto, deve dirsi che copiosa è la giurisprudenza, tra cui la recente sentenza n.
2075/2024 in cui le Sezioni Unite hanno disposto che “nella giurisprudenza di questa
Corte la certificazione da parte dell'avvocato della sottoscrizione del conferente la procura alle liti è intesa non come autenticazione in senso proprio, quale quella effettuata secondo le previsioni dell'art. 2703 c.c. dal notaio o da un altro pubblico ufficiale all'uopo autorizzato, ma come 'autenticazione minore' (o 'vera di firma')”.
In altri termini, al difensore non deve essere ricondotto l'obbligo di identificazione del soggetto che rilascia la procura, ma la cosiddetta “autenticazione minore” ha soltanto una funzione di attestare l'appartenenza della sottoscrizione a una determinata persona.
Perciò, l'unico rimedio processuale per contestare l'autografia della sottoscrizione apposta dal difensore, nonché la mancanza di contestualità spaziale e temporale tra sottoscrizione della procura e certificazione del difensore è la querela di falso, cosa non fatta nel caso di specie.
Quindi, è priva di pregio l'eccezione dell'opposto.
In realtà, l'unico punto effettivamente controverso tra le parti è l'imputazione o meno ad anticipazioni del TFR degli altri importi ricevuti dal lavoratore (come riconosciuto dal medesimo) in corso di rapporto ed indicati nel ricorso in opposizione (E. 1.000,00 l'1.08.2019, E. 1.000,00 il 03.10.2018, E. 350,00 il 16.03.2020, E. 800,00 l'1.12.2021,
E. 500,00 il 18.01.2022, E. 500,00 il 07.04.2022 ed E. 400,00 il 06.07.2022, per un totale di E. 4.550,00 netti, come da ricevute di bonifico allegate).
Per dette somme non vi è imputazione specifica di anticipazioni TFR.
La opponente ha imputato in questa sede il pagamento degli importi al TFR, deducendo di non avere altri debiti con il lavoratore, avendo erogato tutto il dovuto come emergente dalla documentazione in atti.
L'opposto afferma nelle note finali che le somme "sono state corrisposte a titolo di retribuzione — in particolare per ore di lavoro straordinario, spese di trasferta e ulteriori competenze maturate nel corso del rapporto — e non già a titolo di TFR".
Quindi, gli importi in questione sarebbero stati corrisposti, secondo il lavoratore, per prestazioni ulteriori rispetto a quelle di cui alle buste paga.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore sostanziale è il creditore
(l'opposto), mentre il debitore (l'opponente) è il convenuto. Sebbene l'opponente sia formalmente l'attore perché avvia la causa di opposizione, spetta al creditore opposto dimostrare il proprio diritto di credito, sopportando di conseguenza l'onere della prova.
Pertanto, in tale sede processuale, sarebbe spettato al lavoratore allegare specificamente e provare queste prestazioni ulteriori rispetto a quelle di cui alle buste paga, ma tale onere non è stato per nulla assolto dall'opposto, anche dopo l'imputazione in questa sede processuale dei bonifici in questione al TFR da parte dell'opponente.
Ne consegue che, in assenza di altri debiti della società datrice di lavoro nei confronti dell'opposto in virtù del rapporto di lavoro intercorso inter partes, è da ritenere che i predetti pagamenti siano da imputare ad anticipazioni del TFR.
Pertanto, anche la somma già versata al lavoratore di E. 4.550,00 netti, oltre quella di
E 3.900,00 netti, costituisce anticipazione del TFR.
Di conseguenza, deve rilevarsi che, almeno secondo le risultanze processuali,
[...]
ha ricevuto dal datore di lavoro la somma di E 8.450,00, al netto, quale CP_1 anticipazione del TFR prima dell'instaurazione del giudizio monitorio, importo maggiore rispetto a quanto riportato a lordo nel decreto opposto.
Pertanto, va revocato il decreto ingiuntivo per cui è causa.
Inammissibile, per come formulato, è da considerare il capo B) delle conclusioni di cui al ricorso.
La richiesta di "condannare al pagamento in favore della Controparte_1 Parte_1
della somma che dovesse essere accertata, anche mediante CTU, come ricevuta in eccedenza rispetto alle spettanze retributive dallo stesso maturate" è eccessivamente generica per come formulata. Infatti, la datrice di lavoro, in possesso dei dati di cui ai bonifici e della consapevolezza dell'assenza di ulteriori debiti verso il lavoratore, avrebbe potuto e dovuto già nel ricorso quantificare la pretesa, soprattutto perché era necessaria, ai fini dell'ammissibilità della richiesta di condanna, la "lordizzazione" dell'importo di E 8.450,00 ricevuto al netto quale anticipazione del TFR. Ciò non è stato fatto sia nella parte motiva dell'atto introduttivo di questo giudizio sia nelle conclusioni.
La richiesta di cui al capo C) del ricorso non assume rilevanza all'esito del processo, in quanto formulata solo "nell'ipotesi che dovessero essere accertate somme residue dovute ad . Controparte_1
Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo.
L'inammissibilità del capo B) delle conclusioni di cui al ricorso comporta la soccombenza reciproca delle parti che giustifica la compensazione tra le stesse delle spese di questo giudizio e di quelle del procedimento monitorio.
P.Q.M.
a) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto, rigettando la domanda proposta da in sede Controparte_1
monitoria; b) dichiara l'inammissibilità della richiesta di cui al capo b delle conclusioni di cui al ricorso in opposizione;
c) compensa le spese di questo giudizio e di quelle del procedimento monitorio.
Nocera Inferiore, data del deposito Il Giudice del lavoro
Dott. Aldo Rizzo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Aldo Rizzo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia promossa
DA
in persona del legale rapp. p.t., rapp. e dif. dall'avv. Massimo Parola, elett.te Parte_1
domiciliata in Nocera Inferiore, alla via Roma n. 41, giusta procura di cui in produzione,
RICORRENTE
CONTRO
rapp. e dif. dall'avv. Pasquale Pannullo, con cui elett.te domicilia in Controparte_1
Nocera Superiore, alla Via S. Clemente n. 146, giusta procura in atti,
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato in data 7/3/2024, la ha adito questo giudice, proponendo Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 70/2024 di questa Ha eccepito la CP_2
nullità ed inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto e l'infondatezza della pretesa creditoria. Ha concluso come da ricorso in atti.
Si è costituito contestando l'opposizione della controparte e Controparte_1
concludendo come da memoria in atti.
Concesso termine per note illustrative, la causa è stata decisa come da sentenza che segue.
L'opposizione deve accogliersi nei limiti di seguito precisati. E' pacifico che vada revocato il decreto ingiuntivo opposto, visto che anche il lavoratore ha riconosciuto di aver percepito, in corso di rapporto, la somma di €
3.900,00 (con due bonifici) a titolo di anticipazione del TFR.
Sono pertanto irrilevanti ai fini della decisione le eccezioni della opponente relative alla procura conferita nel procedimento monitorio. Nè è stato provato che l'opposto si trovasse, al momento del conferimento dell'incarico al suo difensore per l'instaurazione del procedimento per decreto ingiuntivo, nelle condizioni di cui all'art. 32 c.p..
Il lavoratore ha eccepito che “controparte ha depositato una procura ad litem a corredo del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo che è priva di autentica, sia grafica che digitale, da parte del difensore”.
Sul punto, deve dirsi che copiosa è la giurisprudenza, tra cui la recente sentenza n.
2075/2024 in cui le Sezioni Unite hanno disposto che “nella giurisprudenza di questa
Corte la certificazione da parte dell'avvocato della sottoscrizione del conferente la procura alle liti è intesa non come autenticazione in senso proprio, quale quella effettuata secondo le previsioni dell'art. 2703 c.c. dal notaio o da un altro pubblico ufficiale all'uopo autorizzato, ma come 'autenticazione minore' (o 'vera di firma')”.
In altri termini, al difensore non deve essere ricondotto l'obbligo di identificazione del soggetto che rilascia la procura, ma la cosiddetta “autenticazione minore” ha soltanto una funzione di attestare l'appartenenza della sottoscrizione a una determinata persona.
Perciò, l'unico rimedio processuale per contestare l'autografia della sottoscrizione apposta dal difensore, nonché la mancanza di contestualità spaziale e temporale tra sottoscrizione della procura e certificazione del difensore è la querela di falso, cosa non fatta nel caso di specie.
Quindi, è priva di pregio l'eccezione dell'opposto.
In realtà, l'unico punto effettivamente controverso tra le parti è l'imputazione o meno ad anticipazioni del TFR degli altri importi ricevuti dal lavoratore (come riconosciuto dal medesimo) in corso di rapporto ed indicati nel ricorso in opposizione (E. 1.000,00 l'1.08.2019, E. 1.000,00 il 03.10.2018, E. 350,00 il 16.03.2020, E. 800,00 l'1.12.2021,
E. 500,00 il 18.01.2022, E. 500,00 il 07.04.2022 ed E. 400,00 il 06.07.2022, per un totale di E. 4.550,00 netti, come da ricevute di bonifico allegate).
Per dette somme non vi è imputazione specifica di anticipazioni TFR.
La opponente ha imputato in questa sede il pagamento degli importi al TFR, deducendo di non avere altri debiti con il lavoratore, avendo erogato tutto il dovuto come emergente dalla documentazione in atti.
L'opposto afferma nelle note finali che le somme "sono state corrisposte a titolo di retribuzione — in particolare per ore di lavoro straordinario, spese di trasferta e ulteriori competenze maturate nel corso del rapporto — e non già a titolo di TFR".
Quindi, gli importi in questione sarebbero stati corrisposti, secondo il lavoratore, per prestazioni ulteriori rispetto a quelle di cui alle buste paga.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore sostanziale è il creditore
(l'opposto), mentre il debitore (l'opponente) è il convenuto. Sebbene l'opponente sia formalmente l'attore perché avvia la causa di opposizione, spetta al creditore opposto dimostrare il proprio diritto di credito, sopportando di conseguenza l'onere della prova.
Pertanto, in tale sede processuale, sarebbe spettato al lavoratore allegare specificamente e provare queste prestazioni ulteriori rispetto a quelle di cui alle buste paga, ma tale onere non è stato per nulla assolto dall'opposto, anche dopo l'imputazione in questa sede processuale dei bonifici in questione al TFR da parte dell'opponente.
Ne consegue che, in assenza di altri debiti della società datrice di lavoro nei confronti dell'opposto in virtù del rapporto di lavoro intercorso inter partes, è da ritenere che i predetti pagamenti siano da imputare ad anticipazioni del TFR.
Pertanto, anche la somma già versata al lavoratore di E. 4.550,00 netti, oltre quella di
E 3.900,00 netti, costituisce anticipazione del TFR.
Di conseguenza, deve rilevarsi che, almeno secondo le risultanze processuali,
[...]
ha ricevuto dal datore di lavoro la somma di E 8.450,00, al netto, quale CP_1 anticipazione del TFR prima dell'instaurazione del giudizio monitorio, importo maggiore rispetto a quanto riportato a lordo nel decreto opposto.
Pertanto, va revocato il decreto ingiuntivo per cui è causa.
Inammissibile, per come formulato, è da considerare il capo B) delle conclusioni di cui al ricorso.
La richiesta di "condannare al pagamento in favore della Controparte_1 Parte_1
della somma che dovesse essere accertata, anche mediante CTU, come ricevuta in eccedenza rispetto alle spettanze retributive dallo stesso maturate" è eccessivamente generica per come formulata. Infatti, la datrice di lavoro, in possesso dei dati di cui ai bonifici e della consapevolezza dell'assenza di ulteriori debiti verso il lavoratore, avrebbe potuto e dovuto già nel ricorso quantificare la pretesa, soprattutto perché era necessaria, ai fini dell'ammissibilità della richiesta di condanna, la "lordizzazione" dell'importo di E 8.450,00 ricevuto al netto quale anticipazione del TFR. Ciò non è stato fatto sia nella parte motiva dell'atto introduttivo di questo giudizio sia nelle conclusioni.
La richiesta di cui al capo C) del ricorso non assume rilevanza all'esito del processo, in quanto formulata solo "nell'ipotesi che dovessero essere accertate somme residue dovute ad . Controparte_1
Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo.
L'inammissibilità del capo B) delle conclusioni di cui al ricorso comporta la soccombenza reciproca delle parti che giustifica la compensazione tra le stesse delle spese di questo giudizio e di quelle del procedimento monitorio.
P.Q.M.
a) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto, rigettando la domanda proposta da in sede Controparte_1
monitoria; b) dichiara l'inammissibilità della richiesta di cui al capo b delle conclusioni di cui al ricorso in opposizione;
c) compensa le spese di questo giudizio e di quelle del procedimento monitorio.
Nocera Inferiore, data del deposito Il Giudice del lavoro
Dott. Aldo Rizzo