CGT2
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. IX, sentenza 08/01/2026, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 202/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 9, riunita in udienza il
24/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
ARMENANTE IA, LA
GRASSO GIOVANNI, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5854/2024 depositato il 11/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale ER
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 952/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez.
7 e pubblicata il 01/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2021SA0056630 CATASTO-ALTRO
- sull'appello n. 5855/2024 depositato il 11/09/2024 proposto da
Ricorrente 2 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale ER
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 951/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez.
7 e pubblicata il 01/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2021SA0056630 CATASTO-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7132/2025 depositato il
25/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'accertamento impugnato attiene alla stima di un immobile ricadente in Acciaroli – località Porto e consistente in un pontile galleggiante in struttura metallica con destinazione a posto barca ( in catasto fol. 21 – part. 1770 – sub 1 – categ D8 ) in proprietà superficiaria di Ricorrente_1 e Ricorrente 2 per metà ciascuno . Le parti hanno proposto la rendita di Euro 537,00 ( secondo il criterio del costo di produzione ) e l'ufficio ha rideterminato la rendita stessa in Euro 28.563,84 .
A seguito di ricorsi di Ricorrente_1 e Ricorrente 2 la Cgt di 1^ grado di ER , con sentenze rispettivamente n. 952/24 e n. 951/24 , ha rigettato i ricorsi .
Propongono appello le parti e gli appelli sono stati riuniti ( l'appello n. 5855/24 di Ricorrente 2 è stato riunito all'appello n. 5854/24 di Ricorrente_1 ) . Coi relativi motivi gli appellanti deducono 1 ) che non esistevano atti comparativi di natura oggettiva sul valore dei beni;
2 ) che era erroneo il calcolo della rendita catastale di un pontile desunto con il sistema reddituale , per di più con equiparazione del pontile in oggetto al porto di Nominativo_2 , che aveva caratteristiche di maggiore centralità e qualità ; 3 ) che l'accertamento non era compiutamente motivato sui criteri di classamento adoperati;
4 ) che illegittimo era il ricorso , per la determinazione del valore del cespite , alle risultanze di pregressi contenziosi tra l'Agenzia e altri contribuenti . L'Ufficio resiste .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che l'Ufficio ha utilizzato come parametro di riferimento la rendita attribuita ai posti barca del porto Nominativo_2 di ER con un valore di Euro/mq. 1102,00 , per l'omogeneità delle rispettive tariffe di ormeggio , e ha accertato una consistenza di mq. 1296 in quanto , per la lunghezza del pontile di m. 74,50 , erano ricavabili n. 32 posti barca per imbarcazioni di ml. 9 ( mq : 9,00 per 4,50 ) ; per la individuazione della rendita sul valore del cespite ha applicato a tale valore il saggio di interesse del 2% stabilito dai regolamenti .
In realtà l'Ufficio , adottando tale criterio , ha disconosciuto quelli richiamati dalla circolare n.6/2012 e dagli artt. 50 e 51 delle istruzioni relative . L'istruzione , al paragrafo 50 , stabilisce che la determinazione diretta della rendita catastale per le unità accertate nelle categorie D ed E si effettua sulla base del fitto ritratto o ritraibile , quando si tratta di unità immobiliari per le quali nella località è in uso il sistema dell'affitto . Al contrario il paragrafo 51 enuncia che la determinazione diretta della rendita catastale per le unità accertate nelle categorie dei gruppi D ed E si effettua sulla base del loro valore venale , quando si tratta di unità immobiliari per le quali nella località non è in corso il sistema dell'affitto . Di conseguenza risulta applicato il metodo del valore venale , da approccio di mercato , in situazione in cui non esiste mercato venale di compravendite ( trattasi , nel caso in esame , di concessione di specchio d'acqua in porto , diversa dalla concessione per porto da projet financing , come nel caso di Nominativo_2 a ER ) . Il provvedimento impugnato , allora , risulta contrario ai predetti criteri , ma occorre fare salvo il potere di accertamento dell'Ufficio secondo il criterio dell'approccio reddituale di cui al paragrafo 50 dell'istruzione , che si attaglia al caso in esame ( pontile in porto pubblico su concessione demaniale marittima , per il quale , a differenza di Nominativo_2 , non è possibile cessione definitiva , ma solo affitto ) .
P.Q.M.
Accoglie gli appelli riuniti nei sensi di cui in motivazione e per lo effetto, in riforma della sentenza appellata, annulla l'avviso di accertamento impugnato, fatto salvo il potere di AdE di verifica e determinazione della rendita catastale secondo il metodo di approccio reddituale. Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 9, riunita in udienza il
24/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
ARMENANTE IA, LA
GRASSO GIOVANNI, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5854/2024 depositato il 11/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale ER
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 952/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez.
7 e pubblicata il 01/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2021SA0056630 CATASTO-ALTRO
- sull'appello n. 5855/2024 depositato il 11/09/2024 proposto da
Ricorrente 2 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale ER
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 951/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez.
7 e pubblicata il 01/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2021SA0056630 CATASTO-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7132/2025 depositato il
25/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'accertamento impugnato attiene alla stima di un immobile ricadente in Acciaroli – località Porto e consistente in un pontile galleggiante in struttura metallica con destinazione a posto barca ( in catasto fol. 21 – part. 1770 – sub 1 – categ D8 ) in proprietà superficiaria di Ricorrente_1 e Ricorrente 2 per metà ciascuno . Le parti hanno proposto la rendita di Euro 537,00 ( secondo il criterio del costo di produzione ) e l'ufficio ha rideterminato la rendita stessa in Euro 28.563,84 .
A seguito di ricorsi di Ricorrente_1 e Ricorrente 2 la Cgt di 1^ grado di ER , con sentenze rispettivamente n. 952/24 e n. 951/24 , ha rigettato i ricorsi .
Propongono appello le parti e gli appelli sono stati riuniti ( l'appello n. 5855/24 di Ricorrente 2 è stato riunito all'appello n. 5854/24 di Ricorrente_1 ) . Coi relativi motivi gli appellanti deducono 1 ) che non esistevano atti comparativi di natura oggettiva sul valore dei beni;
2 ) che era erroneo il calcolo della rendita catastale di un pontile desunto con il sistema reddituale , per di più con equiparazione del pontile in oggetto al porto di Nominativo_2 , che aveva caratteristiche di maggiore centralità e qualità ; 3 ) che l'accertamento non era compiutamente motivato sui criteri di classamento adoperati;
4 ) che illegittimo era il ricorso , per la determinazione del valore del cespite , alle risultanze di pregressi contenziosi tra l'Agenzia e altri contribuenti . L'Ufficio resiste .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che l'Ufficio ha utilizzato come parametro di riferimento la rendita attribuita ai posti barca del porto Nominativo_2 di ER con un valore di Euro/mq. 1102,00 , per l'omogeneità delle rispettive tariffe di ormeggio , e ha accertato una consistenza di mq. 1296 in quanto , per la lunghezza del pontile di m. 74,50 , erano ricavabili n. 32 posti barca per imbarcazioni di ml. 9 ( mq : 9,00 per 4,50 ) ; per la individuazione della rendita sul valore del cespite ha applicato a tale valore il saggio di interesse del 2% stabilito dai regolamenti .
In realtà l'Ufficio , adottando tale criterio , ha disconosciuto quelli richiamati dalla circolare n.6/2012 e dagli artt. 50 e 51 delle istruzioni relative . L'istruzione , al paragrafo 50 , stabilisce che la determinazione diretta della rendita catastale per le unità accertate nelle categorie D ed E si effettua sulla base del fitto ritratto o ritraibile , quando si tratta di unità immobiliari per le quali nella località è in uso il sistema dell'affitto . Al contrario il paragrafo 51 enuncia che la determinazione diretta della rendita catastale per le unità accertate nelle categorie dei gruppi D ed E si effettua sulla base del loro valore venale , quando si tratta di unità immobiliari per le quali nella località non è in corso il sistema dell'affitto . Di conseguenza risulta applicato il metodo del valore venale , da approccio di mercato , in situazione in cui non esiste mercato venale di compravendite ( trattasi , nel caso in esame , di concessione di specchio d'acqua in porto , diversa dalla concessione per porto da projet financing , come nel caso di Nominativo_2 a ER ) . Il provvedimento impugnato , allora , risulta contrario ai predetti criteri , ma occorre fare salvo il potere di accertamento dell'Ufficio secondo il criterio dell'approccio reddituale di cui al paragrafo 50 dell'istruzione , che si attaglia al caso in esame ( pontile in porto pubblico su concessione demaniale marittima , per il quale , a differenza di Nominativo_2 , non è possibile cessione definitiva , ma solo affitto ) .
P.Q.M.
Accoglie gli appelli riuniti nei sensi di cui in motivazione e per lo effetto, in riforma della sentenza appellata, annulla l'avviso di accertamento impugnato, fatto salvo il potere di AdE di verifica e determinazione della rendita catastale secondo il metodo di approccio reddituale. Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado.