Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/01/2026, n. 1034
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Sentenza 19 gennaio 2026

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  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione artt. 5 e 7 d.lgs. n. 504/1992

    La Corte ha ritenuto che, per l'annualità 2011, vigeva un regime ICI che non prevedeva il frazionamento impositivo per singole porzioni di un fabbricato unitario. L'esenzione ICI è subordinata all'esercizio diretto ed esclusivo nell'immobile di attività esente da parte di un soggetto idoneo. Nel caso di specie, l'immobile era utilizzato sia per attività di culto sia per attività commerciale di accoglienza ('casa per ferie'), escludendo quindi l'esenzione per l'intero immobile. La normativa successiva (art. 91-bis d.l. 1/2012) ha introdotto la possibilità di frazionamento, ma non era applicabile all'anno d'imposta in questione. La CTR ha erroneamente applicato una modifica normativa successiva, riconoscendo l'esenzione alla sola porzione destinata a culto, pur in assenza di un frazionamento catastale e in presenza di attività commerciale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/01/2026, n. 1034
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1034
    Data del deposito : 19 gennaio 2026

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