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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. III, sentenza 16/01/2026, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 342/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
18/09/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7940/2024 depositato il 02/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Per Azi Oni - 01807790686
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - 91015560807
elettivamente domiciliato presso Email_3
Consorzio Di Bonifica Della Calabria - 97113430793
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - Nominativo_1 n. 0157043 Consorzio_2
- Nominativo_1 n. 0157044 Consorzio_2
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5326/2025 depositato il
22/09/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, erede di Nominativo_2, ha impugnato l'ingiunzione di pagamento n. 0157043 (tributi consortili 2013) e l'ingiunzione di pagamento n. 0157044 (tributi consortili 2015), emesse da ET SP su incarico del Consorzio_2 (complessiva somma di
€ 461,29).
Deduce articolatamente la mancanza del beneficio consortile.
Ha presentato controdeduzioni ET SpA, eccependo che le eccezioni di merito riguardano l'attività dell'Ente impositore, con difetto di legittimazione passiva in capo alla società.
Ha presentato controdeduzioni il Consorzio di Bonifica della Calabria, analogamente eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
Il Consorzio, sul punto, puntualizza che parte ricorrente ha individuato una coincidenza tra il Consorzio_2 e il Consorzio di Bonifica della Calabria, che, invece, sono due Enti autonomi e distinti per espressa previsione normativa.
La legge regionale n. 39/2023 ha infatti istituito il Consorzio di Bonifica della Calabria, ente autonomo e distinto dai precedenti 11 Consorzi di Bonifica, tra i quali il Tirreno Reggino, posti ex lege in liquidazione.
Il “nuovo” Consorzio non è quindi subentrato nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi degli undici
Consorzi di Bonifica posti in liquidazione, ai sensi della citata L.R. 39/2023, nonché della deliberazione della Giunta Regionale della Calabria n. 803 del 29/12/2023.
Ne deriva, perciò, che la riscossione dei contributi consortili emessi dai disciolti Consorzi di Bonifica in liquidazione, sino al ruolo riferito all'annualità 2023, è rimasta nell'esclusiva competenza delle rispettive gestioni liquidatorie (cfr. art. 34, co. 8, L.R. 39/2023).
Ha presentato memorie parte ricorrente, confutando le ragioni della ET in merito alla legittimazione e insistendo per l'accoglimento del ricorso.
Quindi il Consorzio di Bonifica della Calabria ha depositato decisioni che hanno statuito la carenza di legittimazione passiva dello stesso nei giudizi aventi ad oggetto l'impugnazione dei ruoli di bonifica anteriori all'anno 2024.
Non si è costituito in giudizio il Consorzio_2
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, per cui va accolto.
Parte ricorrente ha contestato, nei confronti della società che ha emesso e notificato gli atti impugnati, la mancanza del beneficio consortile, né, peraltro, trattandosi di atti conseguenti a precedenti atti che sarebbero stati trasmessi a Nominativo_2 (non vi sono prove della notifica degli stessi), la resistente ET poteva non essere chiamata in giudizio.
In argomento, comunque, la Corte ritiene che sia ora applicabile il comma 5 bis dell'art. 7 del D. Lgs. n.
546/1992: doveva essere dimostrata la fondatezza della pretesa, a fronte della specifica eccezione del ricorrente sulla mancanza del beneficio, fornendo in giudizio prova contraria.
L'onere probatorio, perciò, è oggi posto in capo alla pubblica amministrazione e, nel caso in trattazione, non risulta essere stato assolto, tenuto anche conto della mancata costituzione in giudizio del Consorzio_2.
Spese per come indicato nel dispositivo, poste a carico dell'intimato Consorzio_2
, con compensazione nei confronti delle parti resistenti ET SP e Consorzio di Bonifica della
Calabria, stante la regolarità dell'attività di riscossione della prima e la fondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva del secondo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna il Consorzio_2 al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 150,00 (centocinquanta); spese compensate con le altre parti resistenti.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
18/09/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7940/2024 depositato il 02/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Per Azi Oni - 01807790686
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - 91015560807
elettivamente domiciliato presso Email_3
Consorzio Di Bonifica Della Calabria - 97113430793
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - Nominativo_1 n. 0157043 Consorzio_2
- Nominativo_1 n. 0157044 Consorzio_2
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5326/2025 depositato il
22/09/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, erede di Nominativo_2, ha impugnato l'ingiunzione di pagamento n. 0157043 (tributi consortili 2013) e l'ingiunzione di pagamento n. 0157044 (tributi consortili 2015), emesse da ET SP su incarico del Consorzio_2 (complessiva somma di
€ 461,29).
Deduce articolatamente la mancanza del beneficio consortile.
Ha presentato controdeduzioni ET SpA, eccependo che le eccezioni di merito riguardano l'attività dell'Ente impositore, con difetto di legittimazione passiva in capo alla società.
Ha presentato controdeduzioni il Consorzio di Bonifica della Calabria, analogamente eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
Il Consorzio, sul punto, puntualizza che parte ricorrente ha individuato una coincidenza tra il Consorzio_2 e il Consorzio di Bonifica della Calabria, che, invece, sono due Enti autonomi e distinti per espressa previsione normativa.
La legge regionale n. 39/2023 ha infatti istituito il Consorzio di Bonifica della Calabria, ente autonomo e distinto dai precedenti 11 Consorzi di Bonifica, tra i quali il Tirreno Reggino, posti ex lege in liquidazione.
Il “nuovo” Consorzio non è quindi subentrato nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi degli undici
Consorzi di Bonifica posti in liquidazione, ai sensi della citata L.R. 39/2023, nonché della deliberazione della Giunta Regionale della Calabria n. 803 del 29/12/2023.
Ne deriva, perciò, che la riscossione dei contributi consortili emessi dai disciolti Consorzi di Bonifica in liquidazione, sino al ruolo riferito all'annualità 2023, è rimasta nell'esclusiva competenza delle rispettive gestioni liquidatorie (cfr. art. 34, co. 8, L.R. 39/2023).
Ha presentato memorie parte ricorrente, confutando le ragioni della ET in merito alla legittimazione e insistendo per l'accoglimento del ricorso.
Quindi il Consorzio di Bonifica della Calabria ha depositato decisioni che hanno statuito la carenza di legittimazione passiva dello stesso nei giudizi aventi ad oggetto l'impugnazione dei ruoli di bonifica anteriori all'anno 2024.
Non si è costituito in giudizio il Consorzio_2
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, per cui va accolto.
Parte ricorrente ha contestato, nei confronti della società che ha emesso e notificato gli atti impugnati, la mancanza del beneficio consortile, né, peraltro, trattandosi di atti conseguenti a precedenti atti che sarebbero stati trasmessi a Nominativo_2 (non vi sono prove della notifica degli stessi), la resistente ET poteva non essere chiamata in giudizio.
In argomento, comunque, la Corte ritiene che sia ora applicabile il comma 5 bis dell'art. 7 del D. Lgs. n.
546/1992: doveva essere dimostrata la fondatezza della pretesa, a fronte della specifica eccezione del ricorrente sulla mancanza del beneficio, fornendo in giudizio prova contraria.
L'onere probatorio, perciò, è oggi posto in capo alla pubblica amministrazione e, nel caso in trattazione, non risulta essere stato assolto, tenuto anche conto della mancata costituzione in giudizio del Consorzio_2.
Spese per come indicato nel dispositivo, poste a carico dell'intimato Consorzio_2
, con compensazione nei confronti delle parti resistenti ET SP e Consorzio di Bonifica della
Calabria, stante la regolarità dell'attività di riscossione della prima e la fondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva del secondo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna il Consorzio_2 al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 150,00 (centocinquanta); spese compensate con le altre parti resistenti.