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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Nuoro, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Nuoro |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 16/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NUORO Sezione 1, riunita in udienza il 23/10/2024 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
IL AO EP, Presidente LAFORGIA MARCO, Relatore DIONETTE PIETRO ANGELO, Giudice
in data 23/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 100/2024 depositato il 12/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - OS - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Nuoro - Via Aosta N. 1 08100 Nuoro NU
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07420239002215349000 TRIBUTI DIVERSI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07420239002215349000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07420239002215349000 IVA-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07420239002215349000 IRAP
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Il difensore di parte ricorrente evidenzia gravi difetti di notifica degli atti contestati e insiste con le richieste formulate negli scritti allegati agli atti.
Resistente:
Il difensore di parte resistente non comparso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 (CF_Ricorrente_1), rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, con ricorso notificato il 15/03/2024 all'Agenzia delle Entrate - OS (in breve: AdER) e depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Nuoro in data 12/04/2024 ha impugnato:
• Atto impugnato: INTIMAZIONE DI PAGAMENTO n. 07420239002215349000 notificata il 16/01/2024;
• Periodo d'imposta: 1994 e sgg.
• Tributo: II.DD. + I.V.A.+ALTRO
• Valore economico della controversia: € 251.666,.84 incl. sanzioni, interessi e spese;
Ricorrente_1Il ricorrente con il presente ricorso eccepisce:
1) L'omessa notifica delle (prodromiche) cartelle di pagamento e dell'avviso di addebito;
2) La prescrizione decennale dei crediti affermati nelle cartelle 07420000007396181,
07420000014573155, 07420010037204179, 07420030001417846, 07420030009584862,
07420030020311406, 07420050011860290, 07420070008007531, 07420120014158576;
3) La prescrizione quinquennale dei crediti affermati nelle cartelle 07420160003196838, per la parte riferita a sanzioni amministrative ex L. 689/1981, 07420160007183003 e
07420160008943329, riferite entrambe a sanzioni amministrative ex L. 689/1981, e nell'avviso di addebito INPS 37420150000169692; 4) La prescrizione triennale della tassa automobilistica portata dalla cartella 0742018000560722
5) Memorie illustrative (dep. 14/10//2024): insiste su corretta giurisdizione;
assenza firme ricorrente/raccomandate informative/ricerche; contestazione sospensione prescrizione;
corretta contestazione.
La resistente AdER, costituita in giudizio in data 24/05/2024, controdeduce:
A) difetto di giurisdizione per cartelle non tributarie;
B) valida e provata notifica atti prodromici;
C) prescrizione non compiuta;
D) memorie illustrative (dep. 31/05/2024):
1. in data 16.09.2015, l'atto di pignoramento prezzo terzi 074.2015.2540000154008, relativo al fascicolo 074.2015.4719, notificato dall'agente della riscossione direttamente a mezzo del servizio postale, con raccomandata postale spedita presso l'indirizzo di residenza di Jerzu, Indirizzo_1 (v. il prodromico avviso di intimazione
07420159002882164000, ai docc. 17 – 17.1, ivi notificato col rito della irreperibilità assoluta), con il quale è stato ingiunto il pagamento delle cartelle 07420010037204179,
07420030001417846, 07420030020311406, 07420050011860290, 07420070008007531
2. in data 14.08.2018, l'atto di pignoramento prezzo terzi 074.2018.2540000635005, relativo al fascicolo 074.2018.8193, notificato dall'agente della riscossione direttamente a mezzo del servizio postale, con raccomandata consegnata a mani del sig. Ricorrente_1
Ricorrente_1; con tale atto è stato ingiunto il pagamento delle cartelle 07420010037204179,
07420030001417846, 07420030020311406, 07420050011860290,
07420070008007531, 07420140001993435, 07420150003012976, 07420160001638276, 07420160003196838.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La Corte, visti gli atti di causa, dichiara inammissibile il ricorso.
II. in via pregiudiziale, visto l'art. 3 D.Lgs. n. 546/92, la Corte tributaria dichiara il proprio difetto di giurisdizione - in favore del Giudice ordinario territorialmente competente in relazione alla sede dell'Ente impositore: Tribunale, sezione lavoro, per i contributi previdenziali e assistenziali,
Giudice di pace, per le sanzioni amministrative - relativamente all'avviso di addebito
37420150000169692000 e alle cartelle di pagamento 07420000007396181000 (riferite a contributi previdenziali INPS), 07420000014573155000 (riferita a contributi INAIL),
07420030009584862000 (riferita a contributi previdenziali INPS), 07420120014158576000
(riferita a sanzioni amministrative ex L. 689/1981, iscritte a ruolo dalla Prefettura di Nuoro),
07420160003196838 (limitatamente al ruolo n. 538/2016, riferito a sanzioni amministrative ex
L. 689/1981, iscritte a ruolo dalla Prefettura di Nuoro), 07420160007183003000 (riferita a sanzioni amministrative ex L. 689/1981, iscritte a ruolo dalla Prefettura di Nuoro), 07420160008943329000 (riferita a sanzioni amministrative ex L. 689/1981, iscritte a ruolo dalla Prefettura di Nuoro).
III. In applicazione del criterio della “ragione più liquida”, che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost., al Giudice è consentito "sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c."e, pertanto, decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. Cass. n.
2909/2017; Cass. n. 2853/2017; Cass., S. U., n. 9936/2014; Cass. n. 12002/2014; Cass. n.
23621/2011); e deve quindi esaminarsi per primo, anche alla luce del fatto che, per le ragioni che si diranno, il secondo risulta sostanzialmente assorbito;
IV. Dagli atti di causa risulta che, in data 25.02.2020, è stata notificata, tramite raccomandata postale (lasciato avviso per compiuta giacenza il 28.02.2020), l'intimazione di pagamento n.
07420209001087373000 (docc. AdER 19, 19.1) - non impugnata - con la quale è stato ingiunto il pagamento di tutte le cartelle oggi in contestazione;
V. Successivamente, in data 18.05.2022, è stata notificata a mani della figlia del contribuente (con successivo invio della raccomandata informativa CAN) l'intimazione di pagamento n.
07420219000449906000 (docc. AdER 20, 20.1) - non impugnata - con la quale, circa due anni prima dell'intimazione qui opposta, è stato nuovamente ingiunto il pagamento di tutte le cartelle oggi in contestazione. V.
1. Schematicamente, si espone il dettaglio di tutti gli atti (di natura tributaria) dell'intimazione di pagamento n. 07420239002215349000 notificata il 16/01/2024 che sono presenti nell'intimazione di pagamento n. 07420219000449906000 notificata il
18/05/2022, distinti per Ente creditore: Atto Tipo Data notifica Ente creditore principale
07420010037204179000 Cartella 05/12/2001 Agenzia delle Entrate - Lanusei
07420030001417846000 Cartella 01/04/2003 Agenzia delle Entrate - Lanusei
07420030020311406000 Cartella 21/01/2004 Agenzia delle Entrate - Lanusei
07420050011860290000 Cartella 17/10/2005 Agenzia delle Entrate - Lanusei
07420070008007531000 Cartella 26/07/2007 Agenzia delle Entrate - Lanusei
07420140001993435000 Cartella 09/08/2014 Camera di Commercio Nuoro
07420150003012976000 Cartella 07/08/2015 Camera di Commercio Nuoro
07420160001638276000 Cartella 20/07/2016 Camera di Commercio Nuoro
07420160003196838000 Cartella 20/07/2016 Dir. Prov. Nuoro Ruolo : 2016 / 250051
07420170000995852000 Cartella 20/07/2017 Camera di Commercio Nuoro
07420180002089801000 Cartella 04/09/2018 Camera di Commercio Nuoro
07420180005607221000 Cartella 20/12/2018 Dir. Prov. Nuoro - Lanusei
VI. L'intimazione di pagamento, emessa in seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integra un nuovo e autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'articolo 19, comma 3, D.Lgs n. 546/1992, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta. La recente ordinanza n. 23346 del 29 agosto 2024 pronunciata dalla Corte di Cassazione ha ribadito e confermato questo principio da considerarsi ormai consolidato (ex multis Cass. n. 3005 del 7 febbraio 2020). VII. Il ricorso, pertanto, non merita accoglimento, risultando accertato che la (penultima) intimazione di pagamento n. 07420219000449906000 posteriore alla notificazione delle cartelle di pagamento (in essa riportate) è stata validamente notificata in data 18.05.2022. Per effetto della mancata impugnazione dell'intimazione nel termine di sessanta giorni ex art. 21
D.Lgs. n. 546/92 discende, da un lato, che è irrilevante la questione della irregolarità della notifica delle prodromiche cartelle di pagamento, e, dall'altro, che al contribuente è ugualmente preclusa l'impugnazione della successiva intimazione di pagamento n. 07420239002215349000 - oggetto del presente ricorso – per eccepire i vizi delle precedenti cartelle di pagamento. VIII. Peraltro, sono infondate le eccezioni sulla prescrizione (triennale e/o quinquennale e/o decennale) di tutti i crediti, delle sanzioni e degli interessi - relativi ai tributi erariali e CCIAA verificata la tempestiva interruzione della prescrizione, intervenuta grazie alla notifica dell'atto impugnato (intimazione di pagamento n. 07420239002215349000 notificata in data
16.01.2024) rispetto al precedente atto validamente notificato e non impugnato (intimazione di pagamento n. 07420219000449906000 notificata in data 18/05/2022), in un lasso di tempo inferiore a due anni.
IX. La Corte, pertanto, dichiara inammissibile il ricorso.
X. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte
◦ rileva il proprio difetto di giurisdizione, ex art. 3 D.Lgs. n. 546/92, a favore A.G.O. per le cartelle di pagamento ed avvisi di addebito non tributari riportati nell'atto impugnato (rif. precedente punto II: 07420000007396181000 – 07420000014573155000 -
07420030009584862000 – 07420120014158576000 – 07420160007183003000 –
07420160008943329000 - 07420160003196838 (limitatamente al ruolo n. 538/2016) – 37420150000169692000);
◦ dichiara il ricorso inammissibile per tardività ex art. 19 e 21 D.Lgs, n. 546/92;
◦ condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, quantificate in
€ 3.500,00 oltre accessori di legge se dovuti, a favore dell'Agenzia Entrate-OS.
Così deciso in Nuoro, il 23/10/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
(dr. Marco LAFORGIA) (dr. Paolo Giuseppe IL)
----------------------
Documento firmato digitalmente (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NUORO Sezione 1, riunita in udienza il 23/10/2024 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
IL AO EP, Presidente LAFORGIA MARCO, Relatore DIONETTE PIETRO ANGELO, Giudice
in data 23/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 100/2024 depositato il 12/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - OS - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Nuoro - Via Aosta N. 1 08100 Nuoro NU
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07420239002215349000 TRIBUTI DIVERSI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07420239002215349000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07420239002215349000 IVA-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07420239002215349000 IRAP
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Il difensore di parte ricorrente evidenzia gravi difetti di notifica degli atti contestati e insiste con le richieste formulate negli scritti allegati agli atti.
Resistente:
Il difensore di parte resistente non comparso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 (CF_Ricorrente_1), rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, con ricorso notificato il 15/03/2024 all'Agenzia delle Entrate - OS (in breve: AdER) e depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Nuoro in data 12/04/2024 ha impugnato:
• Atto impugnato: INTIMAZIONE DI PAGAMENTO n. 07420239002215349000 notificata il 16/01/2024;
• Periodo d'imposta: 1994 e sgg.
• Tributo: II.DD. + I.V.A.+ALTRO
• Valore economico della controversia: € 251.666,.84 incl. sanzioni, interessi e spese;
Ricorrente_1Il ricorrente con il presente ricorso eccepisce:
1) L'omessa notifica delle (prodromiche) cartelle di pagamento e dell'avviso di addebito;
2) La prescrizione decennale dei crediti affermati nelle cartelle 07420000007396181,
07420000014573155, 07420010037204179, 07420030001417846, 07420030009584862,
07420030020311406, 07420050011860290, 07420070008007531, 07420120014158576;
3) La prescrizione quinquennale dei crediti affermati nelle cartelle 07420160003196838, per la parte riferita a sanzioni amministrative ex L. 689/1981, 07420160007183003 e
07420160008943329, riferite entrambe a sanzioni amministrative ex L. 689/1981, e nell'avviso di addebito INPS 37420150000169692; 4) La prescrizione triennale della tassa automobilistica portata dalla cartella 0742018000560722
5) Memorie illustrative (dep. 14/10//2024): insiste su corretta giurisdizione;
assenza firme ricorrente/raccomandate informative/ricerche; contestazione sospensione prescrizione;
corretta contestazione.
La resistente AdER, costituita in giudizio in data 24/05/2024, controdeduce:
A) difetto di giurisdizione per cartelle non tributarie;
B) valida e provata notifica atti prodromici;
C) prescrizione non compiuta;
D) memorie illustrative (dep. 31/05/2024):
1. in data 16.09.2015, l'atto di pignoramento prezzo terzi 074.2015.2540000154008, relativo al fascicolo 074.2015.4719, notificato dall'agente della riscossione direttamente a mezzo del servizio postale, con raccomandata postale spedita presso l'indirizzo di residenza di Jerzu, Indirizzo_1 (v. il prodromico avviso di intimazione
07420159002882164000, ai docc. 17 – 17.1, ivi notificato col rito della irreperibilità assoluta), con il quale è stato ingiunto il pagamento delle cartelle 07420010037204179,
07420030001417846, 07420030020311406, 07420050011860290, 07420070008007531
2. in data 14.08.2018, l'atto di pignoramento prezzo terzi 074.2018.2540000635005, relativo al fascicolo 074.2018.8193, notificato dall'agente della riscossione direttamente a mezzo del servizio postale, con raccomandata consegnata a mani del sig. Ricorrente_1
Ricorrente_1; con tale atto è stato ingiunto il pagamento delle cartelle 07420010037204179,
07420030001417846, 07420030020311406, 07420050011860290,
07420070008007531, 07420140001993435, 07420150003012976, 07420160001638276, 07420160003196838.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La Corte, visti gli atti di causa, dichiara inammissibile il ricorso.
II. in via pregiudiziale, visto l'art. 3 D.Lgs. n. 546/92, la Corte tributaria dichiara il proprio difetto di giurisdizione - in favore del Giudice ordinario territorialmente competente in relazione alla sede dell'Ente impositore: Tribunale, sezione lavoro, per i contributi previdenziali e assistenziali,
Giudice di pace, per le sanzioni amministrative - relativamente all'avviso di addebito
37420150000169692000 e alle cartelle di pagamento 07420000007396181000 (riferite a contributi previdenziali INPS), 07420000014573155000 (riferita a contributi INAIL),
07420030009584862000 (riferita a contributi previdenziali INPS), 07420120014158576000
(riferita a sanzioni amministrative ex L. 689/1981, iscritte a ruolo dalla Prefettura di Nuoro),
07420160003196838 (limitatamente al ruolo n. 538/2016, riferito a sanzioni amministrative ex
L. 689/1981, iscritte a ruolo dalla Prefettura di Nuoro), 07420160007183003000 (riferita a sanzioni amministrative ex L. 689/1981, iscritte a ruolo dalla Prefettura di Nuoro), 07420160008943329000 (riferita a sanzioni amministrative ex L. 689/1981, iscritte a ruolo dalla Prefettura di Nuoro).
III. In applicazione del criterio della “ragione più liquida”, che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost., al Giudice è consentito "sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c."e, pertanto, decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. Cass. n.
2909/2017; Cass. n. 2853/2017; Cass., S. U., n. 9936/2014; Cass. n. 12002/2014; Cass. n.
23621/2011); e deve quindi esaminarsi per primo, anche alla luce del fatto che, per le ragioni che si diranno, il secondo risulta sostanzialmente assorbito;
IV. Dagli atti di causa risulta che, in data 25.02.2020, è stata notificata, tramite raccomandata postale (lasciato avviso per compiuta giacenza il 28.02.2020), l'intimazione di pagamento n.
07420209001087373000 (docc. AdER 19, 19.1) - non impugnata - con la quale è stato ingiunto il pagamento di tutte le cartelle oggi in contestazione;
V. Successivamente, in data 18.05.2022, è stata notificata a mani della figlia del contribuente (con successivo invio della raccomandata informativa CAN) l'intimazione di pagamento n.
07420219000449906000 (docc. AdER 20, 20.1) - non impugnata - con la quale, circa due anni prima dell'intimazione qui opposta, è stato nuovamente ingiunto il pagamento di tutte le cartelle oggi in contestazione. V.
1. Schematicamente, si espone il dettaglio di tutti gli atti (di natura tributaria) dell'intimazione di pagamento n. 07420239002215349000 notificata il 16/01/2024 che sono presenti nell'intimazione di pagamento n. 07420219000449906000 notificata il
18/05/2022, distinti per Ente creditore: Atto Tipo Data notifica Ente creditore principale
07420010037204179000 Cartella 05/12/2001 Agenzia delle Entrate - Lanusei
07420030001417846000 Cartella 01/04/2003 Agenzia delle Entrate - Lanusei
07420030020311406000 Cartella 21/01/2004 Agenzia delle Entrate - Lanusei
07420050011860290000 Cartella 17/10/2005 Agenzia delle Entrate - Lanusei
07420070008007531000 Cartella 26/07/2007 Agenzia delle Entrate - Lanusei
07420140001993435000 Cartella 09/08/2014 Camera di Commercio Nuoro
07420150003012976000 Cartella 07/08/2015 Camera di Commercio Nuoro
07420160001638276000 Cartella 20/07/2016 Camera di Commercio Nuoro
07420160003196838000 Cartella 20/07/2016 Dir. Prov. Nuoro Ruolo : 2016 / 250051
07420170000995852000 Cartella 20/07/2017 Camera di Commercio Nuoro
07420180002089801000 Cartella 04/09/2018 Camera di Commercio Nuoro
07420180005607221000 Cartella 20/12/2018 Dir. Prov. Nuoro - Lanusei
VI. L'intimazione di pagamento, emessa in seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integra un nuovo e autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'articolo 19, comma 3, D.Lgs n. 546/1992, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta. La recente ordinanza n. 23346 del 29 agosto 2024 pronunciata dalla Corte di Cassazione ha ribadito e confermato questo principio da considerarsi ormai consolidato (ex multis Cass. n. 3005 del 7 febbraio 2020). VII. Il ricorso, pertanto, non merita accoglimento, risultando accertato che la (penultima) intimazione di pagamento n. 07420219000449906000 posteriore alla notificazione delle cartelle di pagamento (in essa riportate) è stata validamente notificata in data 18.05.2022. Per effetto della mancata impugnazione dell'intimazione nel termine di sessanta giorni ex art. 21
D.Lgs. n. 546/92 discende, da un lato, che è irrilevante la questione della irregolarità della notifica delle prodromiche cartelle di pagamento, e, dall'altro, che al contribuente è ugualmente preclusa l'impugnazione della successiva intimazione di pagamento n. 07420239002215349000 - oggetto del presente ricorso – per eccepire i vizi delle precedenti cartelle di pagamento. VIII. Peraltro, sono infondate le eccezioni sulla prescrizione (triennale e/o quinquennale e/o decennale) di tutti i crediti, delle sanzioni e degli interessi - relativi ai tributi erariali e CCIAA verificata la tempestiva interruzione della prescrizione, intervenuta grazie alla notifica dell'atto impugnato (intimazione di pagamento n. 07420239002215349000 notificata in data
16.01.2024) rispetto al precedente atto validamente notificato e non impugnato (intimazione di pagamento n. 07420219000449906000 notificata in data 18/05/2022), in un lasso di tempo inferiore a due anni.
IX. La Corte, pertanto, dichiara inammissibile il ricorso.
X. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte
◦ rileva il proprio difetto di giurisdizione, ex art. 3 D.Lgs. n. 546/92, a favore A.G.O. per le cartelle di pagamento ed avvisi di addebito non tributari riportati nell'atto impugnato (rif. precedente punto II: 07420000007396181000 – 07420000014573155000 -
07420030009584862000 – 07420120014158576000 – 07420160007183003000 –
07420160008943329000 - 07420160003196838 (limitatamente al ruolo n. 538/2016) – 37420150000169692000);
◦ dichiara il ricorso inammissibile per tardività ex art. 19 e 21 D.Lgs, n. 546/92;
◦ condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, quantificate in
€ 3.500,00 oltre accessori di legge se dovuti, a favore dell'Agenzia Entrate-OS.
Così deciso in Nuoro, il 23/10/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
(dr. Marco LAFORGIA) (dr. Paolo Giuseppe IL)
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Documento firmato digitalmente (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)