Articolo 8 della Legge 8 agosto 1977, n. 532
Articolo 7Articolo 9
Versione
4 settembre 1977
Art. 8.
Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1 gennaio dell'anno successivo a quello della pubblicazione della presente legge.
Entrata in vigore il 4 settembre 1977