Sentenza 16 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 16/02/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 7528/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di conSIlio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Angelo Russo;
conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte del 23.12.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto il ricorso congiunto con cui i coniugi indicati in epigrafe hanno adito questo Tribunale chiedendo la pronuncia della propria separazione personale alle condizioni ivi enucleate;
rilevato che con successive note scritte i coniugi hanno confermato le condizioni concordate, rinunciando a comparire personalmente in udienza;
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1
1. rilevato che:
- i coniugi (dalla cui unione sono nati i figli e , rispettivamente il 19.5.1980 e Per_1 Per_2
il 3.11.1987, ormai maggiorenni ed economicamente autosufficienti) hanno contratto matrimonio in Genova (GE) il 8.4.1978, atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente;
- i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale;
- sussistono conseguentemente i presupposti di legge per pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2.
ritenuto che
le condizioni concordate dalle parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, non risultando contrarie a norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
la separazione personale tra i coniugi
, C.F. nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
autorizzandoli a vivere separati, con impegno a portarsi reciproco rispetto;
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra i coniugi, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali della propria separazione personale, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“1. I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
2. Il SI. continuerà ad abitare nella casa coniugale sita in Genova, Via Cervo 19/9, Pt_1
mentre la SI.ra trasferirà la propria residenza altrove, entro il termine di 30 Parte_2
giorni decorrenti dal deposito del presente ricorso presso l'intestato Tribunale di Genova.
2
3. Il SI. verserà alla SI.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, Parte_1 Parte_2
l'importo di euro 50,00 (CINQUANTA/00) a titolo di contributo al mantenimento della moglie, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
4. L'automobile Chevrolet Spark, tg EV349NG, rimarrà nell'esclusiva disponibilità della SI.ra
. Parte_2
5. I coniugi si danno reciprocamente atto di aver risolto ogni altra pendente questione patrimoniale”.
Nulla sulle spese processuali.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 151, parte II, serie A, anno 1978) e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di conSIlio del 14.2.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dalla dott.ssa Monica Arthemalle, G.O.P.
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