CGT2
Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. IX, sentenza 19/01/2026, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 571/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 9, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
CARDONA NI AR, Relatore
GRASSO GIOVANNI, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6752/2024 depositato il 18/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 364/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AVELLINO sez.
1 e pubblicata il 12/04/2024
Atti impositivi: - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01276202300001082000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2009
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01276202300001082000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2009
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01276202300001082000 IRPEF-ALTRO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente procedimento muove dall'impugnazione avverso l'avviso di iscrizione ipotecaria le cui somme sottese sarebbero state oggetto di sgravio in quanto il giudizio riguardante il preavviso di fermo collegato alla medesima pretesa sarebbe stato definito con adesione alla definizione agevolata.
Va preliminarmente rilevato che la complessiva questione deriva da un avviso di accertamento n.
TFK010100211/2014, notificato il 24/02/2014, con il quale veniva richiesto al Ricorrente_1 il pagamento di maggiori imposte e sanzioni per € 199.510,37 per il recupero a tassazione di una plusvalenza, realizzata dall'esponente, con riferimento ad una vendita, effettuata nel Marzo dell'anno 2009, di un appartamento in
Napoli, acquistato nel mese di Gennaio 2008.
L'esponente, ritenendo l'avviso di accertamento in questione infondato, proponeva ricorso dinanzi alla
Commissione tributaria di Avellino, che, con sentenza n. 56\04\2015 lo annullava. L'Agenzia delle Entrate proponeva appello che veniva accolto con sentenza n. 5160\2021 dalla Commissione tributaria regionale della Campania sezione di Salerno.
Avvero tale sentenza, l'esponente ha proposto ricorso dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, ove tutt'ora pende il giudizio avente R.G. n. 28736/2021.
Successivamente alla proposizione del ricorso per legittimità l'Agenzia delle Entrate, sempre in forza dell'indicato avviso di accertamento n. TFK010100211/2014, inviava all'esponente l'intimazione di pagamento n. TFKIPRN001972021 – notificata in data 05/11/2021, per la somma complessiva nel frattempo divenuta pari ad € 212.708,64.
Non avendo esso appellante pagato l'Agenzia delle Entrate notificava, in data 12\10\2022, sempre in forza dell'indicato avviso di accertamento n. TFK010100211/2014, un preavviso di fermo amministrativo n. 01280202200001502000.
L'odierno appellante proponeva, avverso tale preavviso di fermo amministrativo, il 12/10/2022 ricorso dinanzi alla Corte di giustizia di primo grado di Avellino e, nelle more di quest'ultimo, definizione agevolata delle liti pendenti ex articolo 1, commi da 186 a 205, legge 197/2022.
Sul presupposto della corretta definizione agevolata della lite, la Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Avellino, ai sensi dell'art. dei commi 197 e 198 dell'indicato articolo 1 della L. 197\2022, ha dichiarato l'estinzione del giudizio RG 1414\2022 con sentenza n. 875\2023 del 03\10\2023.
Sebbene l'esponente, con l'adesione ed il completamento della procedura di definizione delle liti pendenti, avesse estinto la pretesa dell'Agenzia delle entrate di Avellino di cui dell'indicato avviso di accertamento n. TFK010100211/2014 ( azionata esecutivamente con il preavviso di fermo amministrativo impugnato nel giudizio RG 1414\2022 ), successivamente, in data 18\10\2023, l'Agenzia delle Entrate riscossione ha comunicato, sulla base della medesima pretesa tributaria estinta, preavviso di iscrizione ipotecaria n. 01276202300001082000, sui beni immobili del ricorrente.
L'appellante ritiene di essere stato costretto ad impugnare anche l'indicato preavviso di iscrizione ipotecaria, sul presupposto che la definizione agevolata della lite afferente l'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo, avesse estinto il credito vantata dall'Agenzia delle Entrate di Avellino.
Costituitasi in giudizio l'Agenzia delle Entrate ha segnalato di avere provveduto allo sgravio dal ruolo esattoria di cui all'avviso di accertamento n. TFK010100211/2014, ma ha contestualmente sostenuto la separata condizione della pretesa principale ancora sub iudice.
I giudici di prime cure hanno evidenziato che l'istanza di definizione agevolata presentata dal ricorrente per la comunicazione preventiva di fermo amministrativo non determina anche la definizione dell'avviso di accertamento che contiene la pretesa sostanziale ancora in contestazione presso la S.C.”
L'appellante ha concluso evidenziando la condizione paradossale che, a suo dire, avrebbe caratterizzato la vicenda in esame, in quanto secondo i primi giudici la definizione della controversia è tale solo perché con essa si definisce la pretesa tributaria, non essendo ipotizzabile, né previsto da alcuna norma, che, per le controversie relative agli atti esecutivi, la definizione estingua solo l'azione esecutiva e l'iscrizione a ruolo, e poi l'Agenzia delle Entrate possa, per il medesimo credito, avviare una nuova esecuzione.
Sulla base del ragionamento ipotizzato dal contribuente dovrebbe considerarsi estinto l'intero procedimento e non solo quello derivante dal preavviso di fermo amministrativo.
Ha concluso altresì per la riforma della pronuncia di prime cure anche sotto il profilo delle spese. Con memorie del 30 dicembre 2025 ribadiva le ragioni dell'illegittimità del preavviso di iscrizione ipotecaria e il concetto di unitarietà del credito e del divieto di ingiustificato arricchimento avendo versato il contribuente per la procedura di definizione agevolata tutte le pretese avanzate dall'Agenzia delle Entrate.
L'agenzia delle Entrate si costituiva ribadendo la correttezza della pronuncia di prime cure sulla diversità dei titoli sui quali si discute. Invero lo sgravio ha riguardato soltanto l'atto relativo al preavviso di fermo amministrativo e non il preavviso di iscrizione ipotecaria ancora sub iudicio.
Si costituiva l'agenzia delle entrate riscossione dichiarando il proprio difetto di legittimazione passiva con riguardo all'oggetto del giudizio di appello ovvero sulla richiesta di declaratoria di illegittimità del provvedimento di iscrizione ipotecaria in quanto le questioni relative alla debenza del credito e non su aspetti formali relativi alla riscossione esulerebbero dai profili di competenza funzionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
La norma utilizzata per la definizione agevolata nel caso di specie chiarisce in via letterale e senza dubbio interpretativo alcuno che ogni procedimento di definizione agevolata intrapreso risolve in via definitiva la pretesa del singolo atto per il quale viene azionato, non potendo peraltro estendersi ad altri atti impugnati in diversi giudizi.
Pertanto, anche questa Corte ritiene corretta la decisione di prime cure sul tema.
Lo stesso contribuente, pur potendo aderire ad un percorso di definizione agevolata riferito alla pretesa principale e sostanziale (ancora sub iudice), ha chiaramente dichiarato in udienza di aver optato per la definizione del procedimento relativo alla fase esecutiva per motivi relativi alla percentuale economica di definizione.
In tal modo esprimendo una scelta definitoria chiara rispetto al procedimento nel quale ha esercitato tale prerogativa. Pur confermandosi l'autonomia dei due procedimenti non può però tacersi della relativa interdipendenza rispetto alle ricadute sostanziali.
Invero a seconda dell'esito che avrà il procedimento ancora sub iudice, l'ufficio potrà verosimilmente azionare la sua pretesa, qualora fosse vittorioso, sempre tenendo conto di quanto già versato dal contribuente sebbene a chiusura della fase esecutiva dipendente dalla pretesa sostanziale. In caso contrario, invece, non potrà azionare alcunchè.
Va da sé che l'autonomia dei giudizi con riferimento alla potestà definitoria di cui si discute non consente di rilevare effetti automatici a cascata, se non a costo di tradire la ratio della norma utilizzata dal contribuente.
Pertanto, deve confermarsi la pronuncia di prime cure.
Sulle spese, considerata la complessità interpretativa della vicenda, e la peculiarità e interdipendenza dei giudizi connessi, sussistono ragionevoli motivi per compensare anche le spese del presente grado tenuto conto della attuale perdurante pendenza della controversia dinanzi alla Suprema Corte.
P.Q.M.
Rigetta l'appello
Spese compensate
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 9, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
CARDONA NI AR, Relatore
GRASSO GIOVANNI, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6752/2024 depositato il 18/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 364/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AVELLINO sez.
1 e pubblicata il 12/04/2024
Atti impositivi: - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01276202300001082000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2009
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01276202300001082000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2009
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01276202300001082000 IRPEF-ALTRO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente procedimento muove dall'impugnazione avverso l'avviso di iscrizione ipotecaria le cui somme sottese sarebbero state oggetto di sgravio in quanto il giudizio riguardante il preavviso di fermo collegato alla medesima pretesa sarebbe stato definito con adesione alla definizione agevolata.
Va preliminarmente rilevato che la complessiva questione deriva da un avviso di accertamento n.
TFK010100211/2014, notificato il 24/02/2014, con il quale veniva richiesto al Ricorrente_1 il pagamento di maggiori imposte e sanzioni per € 199.510,37 per il recupero a tassazione di una plusvalenza, realizzata dall'esponente, con riferimento ad una vendita, effettuata nel Marzo dell'anno 2009, di un appartamento in
Napoli, acquistato nel mese di Gennaio 2008.
L'esponente, ritenendo l'avviso di accertamento in questione infondato, proponeva ricorso dinanzi alla
Commissione tributaria di Avellino, che, con sentenza n. 56\04\2015 lo annullava. L'Agenzia delle Entrate proponeva appello che veniva accolto con sentenza n. 5160\2021 dalla Commissione tributaria regionale della Campania sezione di Salerno.
Avvero tale sentenza, l'esponente ha proposto ricorso dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, ove tutt'ora pende il giudizio avente R.G. n. 28736/2021.
Successivamente alla proposizione del ricorso per legittimità l'Agenzia delle Entrate, sempre in forza dell'indicato avviso di accertamento n. TFK010100211/2014, inviava all'esponente l'intimazione di pagamento n. TFKIPRN001972021 – notificata in data 05/11/2021, per la somma complessiva nel frattempo divenuta pari ad € 212.708,64.
Non avendo esso appellante pagato l'Agenzia delle Entrate notificava, in data 12\10\2022, sempre in forza dell'indicato avviso di accertamento n. TFK010100211/2014, un preavviso di fermo amministrativo n. 01280202200001502000.
L'odierno appellante proponeva, avverso tale preavviso di fermo amministrativo, il 12/10/2022 ricorso dinanzi alla Corte di giustizia di primo grado di Avellino e, nelle more di quest'ultimo, definizione agevolata delle liti pendenti ex articolo 1, commi da 186 a 205, legge 197/2022.
Sul presupposto della corretta definizione agevolata della lite, la Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Avellino, ai sensi dell'art. dei commi 197 e 198 dell'indicato articolo 1 della L. 197\2022, ha dichiarato l'estinzione del giudizio RG 1414\2022 con sentenza n. 875\2023 del 03\10\2023.
Sebbene l'esponente, con l'adesione ed il completamento della procedura di definizione delle liti pendenti, avesse estinto la pretesa dell'Agenzia delle entrate di Avellino di cui dell'indicato avviso di accertamento n. TFK010100211/2014 ( azionata esecutivamente con il preavviso di fermo amministrativo impugnato nel giudizio RG 1414\2022 ), successivamente, in data 18\10\2023, l'Agenzia delle Entrate riscossione ha comunicato, sulla base della medesima pretesa tributaria estinta, preavviso di iscrizione ipotecaria n. 01276202300001082000, sui beni immobili del ricorrente.
L'appellante ritiene di essere stato costretto ad impugnare anche l'indicato preavviso di iscrizione ipotecaria, sul presupposto che la definizione agevolata della lite afferente l'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo, avesse estinto il credito vantata dall'Agenzia delle Entrate di Avellino.
Costituitasi in giudizio l'Agenzia delle Entrate ha segnalato di avere provveduto allo sgravio dal ruolo esattoria di cui all'avviso di accertamento n. TFK010100211/2014, ma ha contestualmente sostenuto la separata condizione della pretesa principale ancora sub iudice.
I giudici di prime cure hanno evidenziato che l'istanza di definizione agevolata presentata dal ricorrente per la comunicazione preventiva di fermo amministrativo non determina anche la definizione dell'avviso di accertamento che contiene la pretesa sostanziale ancora in contestazione presso la S.C.”
L'appellante ha concluso evidenziando la condizione paradossale che, a suo dire, avrebbe caratterizzato la vicenda in esame, in quanto secondo i primi giudici la definizione della controversia è tale solo perché con essa si definisce la pretesa tributaria, non essendo ipotizzabile, né previsto da alcuna norma, che, per le controversie relative agli atti esecutivi, la definizione estingua solo l'azione esecutiva e l'iscrizione a ruolo, e poi l'Agenzia delle Entrate possa, per il medesimo credito, avviare una nuova esecuzione.
Sulla base del ragionamento ipotizzato dal contribuente dovrebbe considerarsi estinto l'intero procedimento e non solo quello derivante dal preavviso di fermo amministrativo.
Ha concluso altresì per la riforma della pronuncia di prime cure anche sotto il profilo delle spese. Con memorie del 30 dicembre 2025 ribadiva le ragioni dell'illegittimità del preavviso di iscrizione ipotecaria e il concetto di unitarietà del credito e del divieto di ingiustificato arricchimento avendo versato il contribuente per la procedura di definizione agevolata tutte le pretese avanzate dall'Agenzia delle Entrate.
L'agenzia delle Entrate si costituiva ribadendo la correttezza della pronuncia di prime cure sulla diversità dei titoli sui quali si discute. Invero lo sgravio ha riguardato soltanto l'atto relativo al preavviso di fermo amministrativo e non il preavviso di iscrizione ipotecaria ancora sub iudicio.
Si costituiva l'agenzia delle entrate riscossione dichiarando il proprio difetto di legittimazione passiva con riguardo all'oggetto del giudizio di appello ovvero sulla richiesta di declaratoria di illegittimità del provvedimento di iscrizione ipotecaria in quanto le questioni relative alla debenza del credito e non su aspetti formali relativi alla riscossione esulerebbero dai profili di competenza funzionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
La norma utilizzata per la definizione agevolata nel caso di specie chiarisce in via letterale e senza dubbio interpretativo alcuno che ogni procedimento di definizione agevolata intrapreso risolve in via definitiva la pretesa del singolo atto per il quale viene azionato, non potendo peraltro estendersi ad altri atti impugnati in diversi giudizi.
Pertanto, anche questa Corte ritiene corretta la decisione di prime cure sul tema.
Lo stesso contribuente, pur potendo aderire ad un percorso di definizione agevolata riferito alla pretesa principale e sostanziale (ancora sub iudice), ha chiaramente dichiarato in udienza di aver optato per la definizione del procedimento relativo alla fase esecutiva per motivi relativi alla percentuale economica di definizione.
In tal modo esprimendo una scelta definitoria chiara rispetto al procedimento nel quale ha esercitato tale prerogativa. Pur confermandosi l'autonomia dei due procedimenti non può però tacersi della relativa interdipendenza rispetto alle ricadute sostanziali.
Invero a seconda dell'esito che avrà il procedimento ancora sub iudice, l'ufficio potrà verosimilmente azionare la sua pretesa, qualora fosse vittorioso, sempre tenendo conto di quanto già versato dal contribuente sebbene a chiusura della fase esecutiva dipendente dalla pretesa sostanziale. In caso contrario, invece, non potrà azionare alcunchè.
Va da sé che l'autonomia dei giudizi con riferimento alla potestà definitoria di cui si discute non consente di rilevare effetti automatici a cascata, se non a costo di tradire la ratio della norma utilizzata dal contribuente.
Pertanto, deve confermarsi la pronuncia di prime cure.
Sulle spese, considerata la complessità interpretativa della vicenda, e la peculiarità e interdipendenza dei giudizi connessi, sussistono ragionevoli motivi per compensare anche le spese del presente grado tenuto conto della attuale perdurante pendenza della controversia dinanzi alla Suprema Corte.
P.Q.M.
Rigetta l'appello
Spese compensate