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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 03/12/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Cagliari
Sezione Distaccata di Sassari
La Corte, composta dai Magistrati:
Dott. Ssa Cinzia Caleffi Presidente
Dott. Ssa Cristina Fois Consigliera
Dott. Ssa Monica Moi Consigliera rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 97/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1
ELl'avv.ta PORQUEDDU VANESSA
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._1 CP_2
, rappresentati e difesi dall'avv.to PALA PAOLA C.F._2
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv.to CP_3 C.F._3
PINNA VISTOSO CP_4
(C.F. , (C.F. Controparte_5 C.F._4 Controparte_6
), quali eredi di (C.F. C.F._5 Persona_1 , (C.F. ), C.F._6 Parte_2 C.F._7
(C.F. ), rappresentati e difesi Parte_3 C.F._8
dall'avv.to DORO MARIANO
IO SP (C.F. , IO SP (C.F. C.F._9
, rappresentati e difesi dall'avv.to SP MARIA TERESA C.F._10
NI PP CU (C.F. , rappresentato e C.F._11
difeso dall'avv.to PINNA GIOVANNI BATTISTA e dall'avv. CUBEDDU GIOVANNI
[...]
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_7 P.IVA_2
dall'avv.to PEZZATI GIOVANNI DOMENICO e dall'avv.to PIETRO PAOLO PEZZATI
APPELLATI
(C.F. Controparte_8
), P.IVA_3
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: garanzia personale
All'udienza EL 15/11/2024 sono state precisate le seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte appellante: “Voglia l'On. Giudice adito, contrariis reiectis, previa dichiarazione di ammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., accogliere la presente domanda e per l'effetto così provvedere:
A) Nel merito, in parziale riforma ELla sentenza impugnata, accogliere l'appello e riformare, per quanto sopra esposto, la sentenza impugnata;
B) Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori, EL primo grado e EL presente giudizio.”;
Nell'interesse di e : “Voglia l'Ecc.ma Controparte_1 CP_2
Corte d'Appello, contrariis reiectis:
In via preliminare:
- dichiarare inammissibili i motivi di cui ai punti I, II, IV e V ELl'espositiva e per l'effetto:
- Rigettare tutti motivi ELl'appello in quanto infondati,
- Confermare in toto la sentenza EL Tribunale di Sassari n°786/2021 pubblicata in data 14.07.2021,
- Con vittoria di spese e compensi professionali dei due gradi EL giudizio
Nel merito
- Rigettare l'appello proposto dal per i motivi di cui in Pt_1 Parte_1
espositiva e, per l'effetto;
- Confermare la sentenza EL Tribunale di Sassari n°786/2021 pubblicata in data
14.07.2021,
- Con vittoria di spese e compensi professionali dei due gradi EL giudizio”.
Nell'interesse di , (quali eredi di Controparte_5 Controparte_6 [...]
), , : “voglia l'adita Corte Per_1 Parte_2 Parte_3
d'Appello di Cagliari - Sezione Distaccata di Sassari dichiarare preliminarmente inammissibili i motivi d'appello e, nel merito, valutati gli stessi infondati voglia rigettare detto gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto.
In ogni caso vittoria di spese diritti ed onorari ai sensi EL D.M. 55/2014 e ss.mm.” Nell'interesse di OR NU (C.F. e di OR C.F._9
NU (C.F. : “Previa declaratoria di inammissibilità ex C.F._10
art. 348 bis c.p.c.;
-Adversis rejectis;
-la conferma ELla sentenza EL Tribunale Civile di Sassari n. 786/2021 impugnata;
- con vittoria di spese;
In subordine:
-dichiararsi la falsità ELle fidejussioni omnibus n. 7834 datata 13 novembre
1992 e ELla fideiussione n. 8937 datata 30 dicembre 1993 allegate al ricorso per decreto ingiuntivo RG 2918/2016 promosso dal contro Parte_1
AV. NU OR e NU OR + 8 contraddistinti come documenti n. 10 e n. 11 e sottoscritte da AV. OR NU ed altri, "Condizioni generali uniformi relative alle fidejussioni a garanzia di apertura di credito per importo determinato";
-con vittoria di spese, diritti ed onorari EL presente giudizio.
In via ancora subordinata, nei confronti dei chiamati:
- nella denegata e non creduta ipotesi che gli appellati vengano condannati a pagare alcuna somma, assolversi gli stessi dalle avverse domande, e condannarsi la in persona EL legale rappresentante pro Controparte_7
tempore, a tenere indenne l'AV. OR NU e OR NU dal pagamento di tutto quanto richiesto dal in forza ELl'atto di cessione di Parte_1
azienda a rogito Notaio EL 11 Aprile 2006 con rep. 7357, racc. 4569, sia Per_2 per quanto attiene al capitale, gli interessi e le spese o in difetto la risoluzione EL contratto con la restituzione EL bene;
- il tutto sempre con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
Nell'interesse di ON PE CC: “In via preliminare:
a) dichiarare l'inammissibilità dei motivi 1, 2, 4 e 5 di appello.
Nel merito:
b) rigettare tutti i motivi di appello, in quanto infondati in fatto e in diritto.
In tutti i casi:
c) con vittoria di onorari e competenze professionali e rimborso ELle spese for- fetarie.”
Nell'interesse di “1)-Reietta ogni contraria istanza ed Controparte_7
eccezione;
2)-Rigettarsi l'appello proposto dall'appellante e Parte_1
per esso qual mandataria confermandosi CP_9 Parte_4
la sentenza n. 786/2021 emessa dal Tribunale di Sassari, pubblicata il 14 luglio
2021, assolvendo l'appellata da ogni avversa pretesa;
3)-In via meramente subordinata e nel merito:
1)-Ut supra n. 1);
2)-Rigettarsi per tutto quanto dedotto ed eccepito in primo grado e con la presente comparsa, la domanda formulata nei confronti di CP_7 Controparte_7
da parte degli opponenti tutti - CU ON PE, , Controparte_5
nella loro qualità di eredi in morte di Controparte_6 Persona_1 [...]
, , , Parte_3 Parte_2 Controparte_1 CP_10 CP_3
, e SP OR,
[...] Controparte_11 Controparte_12 - avverso il d.i. 854/2016 emesso dal Tribunale di Sassari il 18
[...]
luglio 2016, dichiarandosi inoltre che nessun credito, per alcun titolo e/o ragione, vanta il nei confronti ELla stessa appellata Parte_1 Controparte_7
assolvendo quest'ultima da ogni avversa pretesa;
[...]
4)-Con vittoria di spese, competenze legali, rimborso forfetario spese generali ed ulteriori accessori, come per legge.”
Nell'interesse di : “Reietta ogni contraria istanza od eccezione;
CP_3
IN VIA PRELIMINARE
2) Dichiararsi che la fideiussione per la quale agisce in giudizio il Parte_1
nei confronti ELlo NU è relativa all'apertura di credito in conto
[...]
corrente agrario n° 400/2411, all'apertura di credito in conto corrente agrario n° 400/2412 ed all'apertura di credito in conto corrente agrario n° 400/2413;
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
3) Dichiararsi la falsità ELla fideiussione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo
RG 2918/2016 promosso dal contro + 8 Parte_1 CP_3
contraddistinta come documento n. 10 datato Sassari 30.12.1993 e sottoscritta da ed altri, "Condizioni generali uniformi relative alle fidejussioni CP_3
a garanzia di apertura di credito per importo determinato";
4) Revocare il decreto ingiuntivo n. 854/2016, emesso dal Tribunale di Sassari in data 18 luglio 2016, e notificato in data 6 Agosto 2016;
5) Dichiarare quindi che niente è dovuto dallo NU al per Parte_1
tale titolo, o comunque in virtù EL contratto di fidejussione;
6) Con vittoria di spese, diritti ed onorari;
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: 7) Revocare il decreto ingiuntivo n. 854/2016, emesso dal Tribunale di Sassari in data 18 luglio 2016, e notificato in data 6 agosto 2016 in quanto si è prescritto il diritto di credito azionato dal , per sorte capitale ed interessi Parte_1
per il decorso di 10 anni ex art. 2946 c.c. dalla data ELla revoca ELla
fideiussione alla data ELla prima messa in mora;
8) Con vittoria di spese, diritti ed onorari;
NEL MERITO IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA:
9) Revocare il decreto ingiuntivo n. 854/2016, emesso dal Tribunale di Sassari in data 18 luglio 2016, e notificato in data 6 agosto 2016 in quanto il debito si è cristallizzato alla data ELla revoca ELla fideiussione e si è prescritto il diritto di credito azionato dal ai sensi ELl'art. 2948, n. 4) c.c. per Parte_1
quanto attiene agli interessi in data successiva al 31 dicembre 1998;
10) Con vittoria di spese, diritti ed onorari;
NEL MERITO IN VIA ANCORA PIU' SUBORDINATA:
11) Nella denegata e non creduta ipotesi che l'opponente venga condannato a pagare alcuna somma, assolversi lo stesso dalle avverse domande, e condannarsi la in persona EL legale rappresentante, a Controparte_7
tenere indenne lo dal pagamento di tutto quanto richiesto dal CP_3
in forza ELl'atto di cessione di azienda a rogito Notaio Parte_1 Per_2
EL 11 aprile 2006 con rep. 7357, racc. 4569, sia per quanto attiene al capitale, gli interessi e le spese;
12) Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
Svolgimento EL processo Con decreto ingiuntivo 854 EL 2016 il ingiungeva il Parte_1
pagamento di euro 535751,62 oltre interessi a , Controparte_1 CP_2
, , (gli ultimi due quali eredi di
[...] Controparte_5 Controparte_6 [...]
), , , OR NU (C.F. Per_1 Parte_2 Parte_3
, OR NU (C.F. , ON C.F._9 C.F._10
PE CC e di (quest'ultimo nei limiti di euro 305.256,38) CP_3
nella loro qualità di fideiussori ELla avendo sottoscritto tutti Controparte_7
eccetto la fideiussione n. 7834 EL 13.11.1992 (doc. 11, fascicolo CP_3
monitorio) e tutti, incluso , la fideiussione la n. 8937 EL CP_3
30.12.1993 (doc. 10, fascicolo monitorio).
I garanti proponevano opposizione con distinti atti di citazione che davano luogo ad altrettanti giudizi successivamente riuniti, e con cui impugnavano con querela di falso, per abusivo riempimento, le fideiussioni ed eccepivano l'inidoneità ELla documentazione contabile versata in atti a comprovare il credito e la prescrizione EL credito azionato.
A seguito di chiamata in causa si costitutiva la CP_7 CP_7
Il Tribunale di Sassari, con la pronuncia n. 786/2021, dopo aver ritenuto inammissibile la querela di falso proposta per abusivo riempimento di foglio in bianco e dopo aver qualificato la garanzia prestata come contratto autonomo di garanzia, e non in termini di fideiussione, riteneva prescritto il diritto azionato nei confronti degli opponenti per il compimento EL termine di oltre dieci anni dalla stipula dei relativi contratti di garanzia.
AVerso tale decisione ha proposto appello il , per i seguenti Parte_1
motivi: i) il tribunale avrebbe pronunciato ultra petita, non avendo gli opponenti
CC ON PE, , , Controparte_1 CP_2 CP_5
, , e
[...] Controparte_6 Parte_3 Parte_2
proposto alcuna eccezione di prescrizione EL diritto azionato nei confronti dei garanti ma soltanto ELl'obbligazione principale;
ii) omessa pronuncia, giacché, con riferimento alle posizioni dei garanti
, NU AV. OR e NU OR i quali eccepivano CP_3
la prescrizione ELl'obbligazione di garanzia e anche con riguardo agli altri garanti, ove non dovesse ritenersi fondato il motivo che precede, il tribunale non avrebbe statuito alcunché in ordine ai rilievi con cui la banca deduceva la rinuncia alla prescrizione e l'esistenza di atti interruttivi per riconoscimento EL debito e per l'invio di lettere di messa in mora non prodotte a cagione ELl'ingiusta negazione dei termini 183 co. 6 cpc;
iii) erronea individuazione EL dies a quo ELla prescrizione ELl'obbligazione di garanzia, che non poteva essere individuato nella data di conclusione dei contratti con cui erano state prestate le garanzie personali dovendo invece il giudicante iniziare a computare la prescrizione dalla scadenza ELle aperture di credito garantite;
iv) violazione EL diritto di difesa per non essere stati (ingiustamente) concessi i termini 183 co. 6 cpc, in tal modo precludendo la produzione
ELle diffide e messe in mora con cui la banca aveva interrotto la prescrizione;
v) erroneità ELla pronuncia di condanna al pagamento ELle spese di lite sotto molteplici profili.
Gli appellati si sono costituiti in giudizio e hanno resistito all'appello, chiedendone il rigetto.
La sentenza è stata tenuta in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
Motivi ELla decisione
1. Il motivo d'appello sub i)
Con la doglianza in disamina parte appellante ha eccepito che in relazione alla posizione degli opponenti CC ON PE, , Controparte_1 CP_2
, , , e
[...] Controparte_5 Controparte_6 Parte_3 Parte_2
la sentenza sarebbe incorsa nella violazione EL principio dispositivo essendosi costoro limitati a eccepire la prescrizione EL credito derivante dal rapporto obbligatorio principale e non già EL credito derivante dal rapporto di garanzia.
Più precisamente, secondo l'appellante, i predetti opponenti, nella convinzione che i contratti dai medesimi sottoscritti fossero ELle fideiussioni, avrebbero sempre eccepito soltanto la prescrizione ELl'obbligazione principale intercorrente tra il e la società cooperativa – debitrice Parte_1
principale-.
Il rilievo non è condivisibile.
Invero, in tutti gli atti di opposizione a decreto ingiuntivo proposti nell'interesse dei su menzionati soggetti, è dato leggere, tra le conclusioni, la richiesta di revocare il decreto ingiuntivo a seguito ELl'intervenuta prescrizione EL diritto azionato ex art. 2946 c.c. e, in particolare: - nell'atto di opposizione proposto da ON PE CC la parte chiedeva, tra l'altro, di “revocare il D.I. n. 854/2016 in quanto, ex art. 1955 e art. 1956 c.c. il B.D.S. è decaduto dalla possibilità di azionare il credito nei confronti dei fideiussori o in difetto è intervenuta la prescrizione
EL credito azionato, ex art. 2946 c.c.”;
- analogamente, nell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e , le parti chiedevano, tra l'altro, di ” Controparte_1 CP_2
revocare il D.I. n. 854/2016 in quanto, ex art. 1955 e art. 1956 c.c. il
B.D.S. è decaduto dalla possibilità di azionare il credito nei confronti dei fideiussori o in difetto è intervenuta la prescrizione EL credito azionato,
ex art. 2946 c.c.”;
Part
- così nell'opposizione a promossa nell'interesse di , Controparte_5
, e , le parti Controparte_6 Parte_3 Parte_2
chiedevano, tra l'altro, di “revocare il decreto ingiuntivo n. 854/2016 per intervenuta prescrizione EL capitale e degli interessi …” e nella parte espositiva ELl'atto il paragrafo C era rubricato appunto “prescrizione EL
credito azionato”.
Ebbene, il chiaro riferimento nelle conclusioni e nel corpo degli atti suddetti al
“credito azionato” consente di ritenere che l'eccezione di prescrizione si riferisse anche al diritto derivante dal contratto di garanzia azionato dalla banca col ricorso monitorio, a fondamento EL quale l'istituto di credito poneva proprio il contratto di garanzia sottoscritto dagli ingiunti.
Né vale obiettare in contrario che nella parte espositiva dei menzionati atti di opposizione le parti avrebbero fatto esclusivo riferimento alla prescrizione ELl'obbligazione garantita, posto che, diversamente, dalla lettura integrale di essi si evince l'allegazione ELl'elemento costitutivo ELl'eccezione di prescrizione anche ELl'obbligazione di garanzia, e cioè l'inerzia EL creditore nel richiedere il pagamento ELle somme derivanti dai mutui e dalle aperture di credito garantiti,
tanto è vero che:
- nell'opposizione proposta nell'interesse di ON PE CC veniva espressamente dedotta l'assenza di atti interruttivi (vd. pag. 11, paragrafo 9: “ritiene questa difesa, in mancanza di atti interruttivi EL termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. …”; e ancora pag. 11, paragrafo 10: “inoltre si eccepisce l'intervenuta prescrizione degli interessi portati dal capitale essendo decorsi anni cinque, ex art. 2948 n. 4 c.c., senza che il abbia fatto richiesta di pagamento degli stessi né al Pt_1
debitore principale né, tantomeno, ai fideiussori”);
- nell'opposizione proposta nell'interesse di e Parte_5 CP_2
veniva espressamente dedotta l'assenza di atti interruttivi (vd.
[...]
pagg 13-14, paragrafo IV: “ne consegue che, in assenza di atti interruttivi da parte EL … Non solo, ma è altresì, prescritto il diritto Parte_1
ELl'istituto bancario opposto in ordine agli interessi richiesti sulle suddette aperture di conto, atteso che essi si prescrivono nel termine di cinque anni ex art. 2948 n. 4 c.c. ed il non ha mai fatto richiesta di Parte_1
tali somme né alla , debitore principale, né ai fideiussori”); Controparte_8
- nell'opposizione proposta nell'interesse di , Controparte_5 CP_6
, e veniva espressamente
[...] Parte_3 Parte_2
dedotta l'assenza di atti interruttivi (vd. pag. 9, paragrafo C: “ritiene questa difesa, in mancanza di atti interruttivi EL termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. …”; e ancora pag. 9, paragrafo D: “inoltre si eccepisce l'intervenuta prescrizione degli interessi portati dal capitale essendo decorsi anni cinque, ex art. 2948 n. 4 c.c., senza che il Pt_1
abbia fatto richiesta di pagamento degli stessi né al debitore principale né, tantomeno, ai fideiussori).
2. I motivi d'appello sub ii) e iv)
Le doglianze in disamina, per la loro stretta connessione, possono essere esaminate congiuntamente.
Con la censura sub ii) l'appellante si è doluto ELl'omessa pronuncia, giacché,
con riferimento alle posizioni dei garanti , NU OR EL 1927 CP_3
e NU OR EL 1945 (i quali solamente a dire ELl'appellate avrebbero eccepito la prescrizione ELl'obbligazione di garanzia) e anche con riguardo agli altri garanti in caso di rigetto EL motivo d'impugnazione di cui al punto che precede, il tribunale non avrebbe statuito alcunché in ordine ai rilievi con cui la banca deduceva la rinuncia alla prescrizione e l'esistenza di atti interruttivi per riconoscimento EL debito e per l'invio di lettere di messa in mora non prodotte a cagione ELl'ingiusta negazione dei termini 183 co. 6 cpc.
Più precisamente, la rinuncia alla prescrizione o il riconoscimento EL debito da intendersi quale atto interruttivo ELla stessa sarebbero da rinvenirsi, a dire ELla difesa EL negli allegati al contratto di cessione EL Parte_1
11.04.2006, con cui la debitrice principale Controparte_13
aveva ceduto alla la proprietà ELl'azienda e negli
[...] Controparte_7
allegati al successivo atto di constatazione EL 31.07.2008, con cui si dava atto EL mancato avveramento ELla condizione cui era subordinata la cessione d'azienda.
In particolare, sempre a detta ELl'appellante, nel verbale EL consiglio di amministrazione ELla cantina in data 23.02.2006 tutti i garanti, eccetto CP_8
e , all'unanimità, avrebbero conferito mandato CP_3 Parte_2
al Presidente ELla cooperativa per il proseguimento ELle trattative sulla cessione ELl'azienda al fine di “definire la situazione patrimoniale ELla società nonché l'esposizione verso il ”. Lo stesso mandato sarebbe Parte_1
stato confermato anche nel successivo verbale EL consiglio di amministrazione EL 24.02.2006 cui avrebbero presenziato tutti i garanti. Non solo, nel verbale
EL consiglio di amministrazione EL 15.07.2008 tutti i garanti, eccetto i due omonimi OR NU, all'unanimità, avrebbero ELiberato di dar corso alla stipula ELl'atto unilaterale di “constatazione di avveramento di condizione risolutiva EL citato contratto di cessione” in quanto la Controparte_7
cessionaria ELl'azienda, non avrebbe provveduto alla “liberazione ELla
“ ” e dei suoi soci garanti dal debito e dalle fideiussioni nei confronti CP_8
EL “ ””. Parte_1
Con la censura sub iv) l'appellante ha lamentato la violazione EL diritto di difesa per non essere stati, a suo dire ingiustamente, concessi i termini 183 co. 6 cpc, in tal modo precludendo la produzione ELle diffide e messe in mora con cui la banca aveva interrotto la prescrizione.
2.a) Non si ravvisa il vizio di omessa pronuncia. Invero, pur nella sinteticità espositiva che la connota, è dato leggere quanto segue nella sentenza oggetto di gravame: “(…) neppure, poi, è applicabile il regime di cui all'art. 1310 c.c. e, in particolare, gli eventuali atti interruttivi ELla prescrizione inoltrati dalla debitrice non hanno alcuna valenza nei confronti degli autonomi garanti, per i quali le uniche richieste di pagamento sono quelle EL 04/11/2010, intervenute ben oltre il termine decennale decorrente dalla conclusione dei contratti (Cass.
n. 8874 EL 2012 e 32402/2019). La mancata partecipazione degli opponenti alla cessione in favore ELla terza chiamata in causa, poi, esclude ogni rilevanza ai fini interruttivi EL riferimento alle fideiussioni prestate in favore ELla cooperativa”. La disamina di quanto precede consente di addivenire alla conclusione che, diversamente da quanto prospettato dall'appellante, il tribunale a ben vedere, prendeva in considerazione, sia pur non menzionandoli specificamente (eccetto che per la cessione ELl'azienda), gli atti con i quali la banca avrebbe interrotto la prescrizione, per escluderne qualsivoglia rilevanza nei confronti dei garanti.
Peraltro, la corte non può che condividere detta impostazione, essendo a tal fine sufficiente evidenziare come i verbali indicati dall'appellante a sostegno ELla propria tesi difensiva erano stati adottati dal consiglio di amministrazione e/o dall'assemblea dei soci ELla società debitrice principale, con la conseguenza che, in considerazione ELla natura autonoma ELla garanzia assunta dagli appellati
(la qualificazione in termini di contratto autonomo di garanzia è divenuta cosa giudicata siccome non fatta oggetto di impugnazione) come EL resto illustrato dal primo giudice, le dichiarazioni ivi contenute, anche ove si volesse accedere alla tesi ELla natura di atti interruttivi ELla prescrizione, sarebbero imputabili esclusivamente alla debitrice principale e pertanto inidonee a estendere qualsivoglia effetto nei confronti dei garanti. Non solo: questa corte condivide quanto statuito nella sentenza impugnata allorché il tribunale evidenziava come siffatti atti fossero intervenuti ben oltre il compimento EL termine decennale di prescrizione (a integrazione ELla motivazione ELla sentenza impugnata, è sufficiente osservare che i menzionati verbali risalgono al 2006 e al 2008, mentre i contratti di garanzia erano stati stipulati rispettivamente, nel 1992 il contratto numero 7834, e nel 1993 il contratto numero 8937).
Neppure si ravvisa alcun vizio di omessa pronuncia in ordine all'esistenza di una rinuncia alla prescrizione che dovrebbe ravvisarsi, a dire ELl'appellante nelle dichiarazioni su citate contenute nei menzionati verbali EL consiglio d'amministrazione e ELl'assemblea ELla società. Difatti, il tribunale emetteva una decisione che, nell'accogliere l'eccezione di prescrizione sollevata dagli opponenti, implicava necessariamente il rigetto dei rilievi ELl'odierna appellante relativi alla rinuncia alla prescrizione.
Inoltre, non ci si può esimere dal rimarcare come, analogamente a quanto evidenziato per gli asseriti atti interruttivi ELla prescrizione, le dichiarazioni contenute nei cennati verbali EL consiglio di amministrazione e/o ELl'assemblea dei soci ELla società debitrice principale, anche ove si accedesse alla tesi ELl'istituto di credito che vorrebbe ivi ravvisare una rinuncia alla prescrizione, sarebbero imputabili esclusivamente alla debitrice principale e pertanto inidonee a estendere qualsivoglia effetto nei confronti dei garanti autonomi.
L'accoglimento, poi, nella sentenza appellata, ELl'eccezione di prescrizione per l'assenza di atti interruttivi antecedenti alle uniche messe in mora prodotte in giudizio, ossia quelle EL 2010, induce a ritenere infondata la doglianza relativa all'omessa pronuncia in ordine all'asserita ingiusta negazione dei termini 183 co. 6 cpc, trattandosi di statuizione che implica necessariamente il rigetto di siffatta richiesta.
2.b) Neppure merita accoglimento il motivo d'impugnazione sub iv).
La difesa ELl'appellante ha sostenuto l'erroneità ELla decisione con cui il primo giudice rigettava la richiesta di concessione di termini 183 co. 6 cpc, con ordinanza assunta all'udienza EL 29/10/2020 in quanto, secondo l'istituto di credito, tale decisione si fonderebbe non già sulla esaustività ELl'impianto probatorio bensì sull'assenza ELla clausola di salvezza dei diritti di prima udienza nei verbali ELle due udienze precedenti, tenutesi nelle date EL 25/6/2019 e EL
29/10/2019, nelle quali veniva compiuta attività volta alla risoluzione dei sub-
procedimenti di querela di falso.
Secondo la parte appellante, proprio la circostanza che nelle udienze precedenti fossero state compiute attività volte alla risoluzione EL sub-procedimento di querela di falso avrebbe legittimato la parte a richiedere i termini 183 co. 6 cpc soltanto all'udienza EL 20.10.2020 (tenutasi in modalità cartolare) e a sostegno di quanto esposto la difesa ELla banca ha evidenziato che: nell'udienza EL
25.06.2019 essa chiedeva di essere rimessa in termini per il deposito ELle note sulla querela di falso (concesse all'udienza EL 23.01.2018) non avendole potute depositare in ragione EL decesso EL procuratore costituito, mentre all'udienza EL 29.10.2019, tenuta dal G.O.T. in ragione EL trasferimento EL giudice togato assegnatario ELla causa, veniva disposto il rinvio ad altra udienza per i medesimi adempimenti, cioè a dire ELl'appellante la definizione dei subprocedimenti di querela di falso (che poi venivano dichiarate inammissibili all'udienza EL 21.07.2020). La mancata concessione dei termini 183 co. 6 cpc avrebbe precluso all'istituto di credito la produzione ELle messe in mora, che erano state ricevute dagli appellati nel 1995 e nel 2004, che la difesa ELla banca aveva interesse a depositare a riprova ELl'esistenza di atti interruttivi ulteriori e antecedenti alle messe in mora EL 2010 allegate al monitorio.
La doglianza non è condivisibile.
All'udienza EL 23.1.2018, nella quale i difensori davano atto di aver esperito inutilmente la mediazione e il chiedeva termine per Parte_1
controdedurre sull'avversa querela di falso, il giudice rinviava all'udienza EL 16 maggio 2016 (da intendersi, all'evidenza, 16 maggio 2018) con termine per note sulla querela di falso sino a cinque giorni prima e facendo salvi i diritti di prima udienza.
Contrariamente, dunque, a quanto sostenuto dalla difesa ELla banca, l'udienza EL 16.5.2018 doveva intendersi non già quale sede deputata alla sola valutazione ELl'ammissibilità ELla querela di falso ma altresì quale prosecuzione ELla prima udienza e, pertanto, in quell'udienza le parti avrebbero dovuto reiterare la richiesta di termini 183 co. 6 cpc. e ciò a maggior ragione ove si consideri che il giudizio di falso non era stato oggetto di separazione (con sospensione ELl'opposizione a decreto ingiuntivo) ma l'opposizione e la querela di falso erano state trattate congiuntamente previa creazione di un sub- procedimento relativo alla querela.
È, inoltre, pacifico che l'udienza EL 16.5.2018 fosse stata rinviata d'ufficio al
9.1.2019 e che, riassunto il giudizio ad opera degli opponenti all'esito EL decesso EL precedente procuratore ELla banca il 20.5.2018, era stata fissata per la prosecuzione ELla causa l'udienza EL 25.6.2019. Ebbene, posto che dopo la riassunzione il processo continua e non inizia ex novo, va da sé che quell'udienza era deputata, in difetto di provvedimento di diverso tenore (che, si ribadisce, non veniva assunto, non essendo stata disposta la separazione ELla querela di falso né la sospensione ELl'opposizione a decreto ingiuntivo) ai medesimi incombenti ELl'udienza EL 16.5.2018 (poi rinviata d'ufficio al
9.1.2019) ossia agli adempimenti ELl'udienza di prima comparizione e trattazione, con la conseguenza che, in quella sede il difensore ELla banca avrebbe dovuto richiedere i termini 183 co. 6 cpc.
A ciò non avendo provveduto, risulta EL tutto corretta la negazione dei ridetti termini che erano stati oggetto di richiesta solamente nelle note di trattazione scritta depositate il 16.7.2020 in sostituzione ELla verbalizzazione ELl'udienza EL 21.7.2020. Nessun ulteriore documento (rispetto a quelli già regolarmente versati in causa) poteva, dunque, essere prodotto.
3. Il motivo d'appello sub iii)
Con tale censura la parte appellante si è doluta ELl'erronea individuazione EL dies a quo ELla prescrizione ELl'obbligazione di garanzia, che a suo dire non poteva essere individuato nella data di conclusione dei contratti con cui erano state prestate le garanzie personali dovendo invece il giudicante iniziare a computare la prescrizione dalla scadenza ELle aperture di credito garantite.
Il motivo non merita condivisione, solo ove si consideri che, anche ove si accedesse alla tesi ELl'appellante e si iniziasse a computare la prescrizione dall'agosto 1994 o dal dicembre 1994, a ogni modo, la prescrizione maturerebbe nel 2004 in assenza di atti interruttivi diversi e anteriori rispetto alle messe in mora EL 2010 (le uniche regolarmente prodotte).
4. Il motivo d'appello sub v)
Con tale critica la parte ha lamentato erroneità ELla condanna al pagamento ELle spese di lite, sotto molteplici profili:
a) il tribunale avrebbe disposto la condanna ELla banca alla rifusione ELle
spese di lite liquidate in ragione di euro 7.600,00 per compensi oltre rimborso forfettario e accessori in favore di ciascuna ELle parti costituite trascurando il fatto che alcuni degli opponenti fossero costituiti col medesimo legale e che, pertanto, a mente ELl'art. 4, comma 2 D.M.
55/2014 fosse loro, invece, dovuto un compenso unico che eventualmente poteva essere maggiorato, previa adeguata motivazione, nella misura EL
30% per ogni soggetto oltre il primo;
b) nella quantificazione ELle spese di lite non sarebbe stato dato rilievo, ai fini di una compensazione quantomeno parziale, al fatto che le querele di falso proposte da tutti i garanti venivano dichiarate inammissibili;
c) in relazione al solo il giudicante non avrebbe considerato il CP_3
diverso e inferiore valore ELla domanda di ingiunzione;
d) il rimborso ELle spese di lite in favore ELla sarebbe Controparte_7
illegittimo poiché con sentenza EL tribunale di Sassari in altro giudizio
(passata in giudicato) era stato stabilito che “alcun accollo, neppure interno, può configurarsi rispetto all'obbligazione di garanzia (quella dedotta nel nostro giudizio) e che, per l'effetto, nessuna modifica soggettiva ELl'obbligazione detta si è verificata”.
* Il rilievo di cui al superiore punto a) è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
È, intanto, opportuno chiarire che gli opponenti - odierni appellati CP_1
e erano costituiti col medesimo difensore;
analogamente
[...] CP_2
e (quali eredi di ) erano costituiti Controparte_5 Controparte_6 Persona_1
insieme a e con il medesimo difensore;
e Parte_3 Parte_2
così anche OR NU nato nel 1927 e OR NU nato nel 1945 erano costituiti col medesimo difensore.
Ebbene, nonostante ciò, il tribunale procedeva alla liquidazione di un compenso pari a euro 7.600,00 oltre rimborso forfettario e accessori in favore di ciascuna
ELle parti costituite senza operare alcuna distinzione a seconda che si trattasse o meno di parti plurisoggettive (“condanna al Parte_1
pagamento in favore di CC ON PE, di e Controparte_1
, di , di e , quali CP_2 CP_3 Controparte_5 Controparte_6
eredi di e , ELl'avvocato NU Persona_1 Parte_3 Parte_2
OR e NU OR e ELla ELle spese di lite liquidate Controparte_7
in complessivi euro 7.600,00, oltre al rimborso forfettario ed accessori di legge, per ciascuna ELle anzidette parti costituite”) e, in tal modo, dunque, consentendo il riconoscimento EL compenso, in quella stessa misura, in favore di ciascuno dei soggetti pur costituiti con il medesimo legale.
Occorre, altresì, rimarcare che nessun appello incidentale è stato proposto avverso il riconoscimento dei compensi nella misura su indicata.
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa ELl'appellante,
l'aumento contemplato dalla disposizione ELl'art. 4 co. 2 DM 55/2014 applicabile ratione temporis è previsto come “regola”, e, dunque, come evenienza ordinaria,
o meglio “normale: “… Si è ritenuto, infatti, che, in tema di liquidazione degli onorari di avvocato, la disposizione suddetta, che consente, nell'ipotesi di assistenza e difesa di una parte nei confronti di più controparti, la liquidazione
di un compenso unico aumentato, preveda una mera facoltà rientrante nel potere discrezionale EL giudice, il cui mancato esercizio, tuttavia, solo ove sia stato motivato, non è denunciabile in sede di legittimità” (Cass. 19718/2025).
Tutto ciò premesso e considerato che non si ravvisano ragioni per non riconoscere l'aumento che di regola è previsto nel caso di assistenza di più parti aventi la stessa posizione processuale (essendo, altresì, detto aumento giustificato dal maggior lavoro, che deriva al difensore il quale assista più soggetti oltre il primo per la necessità di rapportarsi a ognuno di essi, quale, solo a titolo esemplificativo, il doverli identificare e far sottoscrivere la procura a ognuno), ne consegue che:
-in favore di e dovrà essere riconosciuto un CP_2 Controparte_1
compenso unico pari a euro 7.600,00 con la maggiorazione EL 30% (2.280,00)
e quindi complessivi euro 9.880,00 per compensi oltre spese generali e accessori;
- in favore di e (quali eredi di ), Controparte_5 Controparte_6 Persona_1
e dovrà essere riconosciuto un compenso Parte_3 Parte_2
pari a euro 7.600,00 oltre l'incremento di euro 6.840,00 (2.280,00x3) e quindi complessivi euro 14.440,00 oltre rimborso forfettario e accessori;
-in favore dei due omonimi OR NU dovrà essere riconosciuto un compenso unico pari a euro 7.600,00 con la maggiorazione EL 30% (2.280) e quindi complessivi euro 9.880,00 per compensi oltre spese generali e accessori.
Del resto, l'adempimento spontaneo ELla sentenza, stante la natura provvisoriamente esecutiva ELla condanna alle spese, non costituisce acquiescenza tacita alla stessa, tale da escludere o limitare il diritto di impugnazione, ma rappresenta un adempimento di un ordine di giustizia finalizzato ad evitare che il predetto provvedimento venga posto in esecuzione con il conseguente maturarsi di ulteriori spese giudiziali (in questo senso depone la stessa nota a firma avv. Porqueddu EL 22.7.2021, all. 2, produzioni degli appellati e , con cui la professionista invitava i colleghi ad astenersi CP_1 CP_2
da qualsiasi azione volta al recupero ELle spese legali).
I restanti rilievi sono infondati.
In relazione alla posizione di è sufficiente osservare che l'importo CP_3
riconosciuto dal tribunale in suo favore è di gran lunga più basso di quanto al medesimo spetterebbe (e che risulterebbe pari a euro 12.678,00) anche ove si applicassero i valori minimi dei compensi relativi alle quattro fasi ELle cause davanti al tribunale di valore entro 520.000,00 (infatti il decreto ingiuntivo era stato emesso nei suoi confronti per euro 305.256,38 e a tale importo occorre fare riferimento per determinare il valore ELla causa).
Parimenti, è infondata la censura relativa all'omessa compensazione parziale
ELle spese processuali in ragione ELla declaratoria di inammissibilità ELle querele di falso: infatti, la facoltà di compensare le spese di lite rientra nella discrezionalità EL giudice di merito, che non è tenuto a dare ragione EL mancato uso di tale facoltà (mancato uso che, peraltro, nel caso di specie, risulta EL tutto legittimo attesa la prevalente soccombenza ELl'istituto di credito).
Analogamente, è infondata la doglianza relativa alla condanna ELla banca alla rifusione ELle spese legali in favore ELla parte chiamata , Controparte_7
cessionaria ELl'azienda ELla debitrice principale. Invero, non è opponibile agli odierni appellati la sentenza EL tribunale di Sassari resa in altro giudizio (a cui costoro erano rimasti estranei) con cui era stato stabilito che “alcun accollo, neppure interno, può configurarsi rispetto all'obbligazione di garanzia (quella dedotta nel nostro giudizio) e che, per l'effetto, nessuna modifica soggettiva ELl'obbligazione detta si è verificata”. Proprio l'inopponibilità di tale pronuncia impedisce di ritenere manifestamente infondata o arbitraria la chiamata in giudizio ELla , con la conseguenza che risulta pienamente Controparte_7
corretta la decisione di porre a carico ELl'opposta odierna appellante, in base al principio di causalità, le spese di lite.
5. Parziale riforma ELla sentenza e regolamentazione ELle spese processuali
Preliminarmente la corte dà atto che, non essendo stato proposto appello incidentale avverso la declaratoria di inammissibilità ELle querele di falso, sul punto nessuna ulteriore statuizione potrebbe essere resa nel presente grado di giudizio.
Ciò posto, l'appello avverso la sentenza EL Tribunale di Sassari n. 786/2021 è
parzialmente fondato e dev'essere accolto per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma parziale ELla pronuncia appellata, che nel resto conferma, dev'essere rideterminata la misura ELle spese di lite riconosciute in favore ELle parti plurisoggettive nella misura seguente: in favore di e CP_2 CP_1
, euro 9.880,00 per compensi oltre spese generali e accessori;
in favore di
[...]
e (quali eredi di ), di Controparte_5 Controparte_6 Persona_1 Parte_3
e di euro 14.440,00 per compensi oltre rimborso
[...] Parte_2
forfettario e accessori;
in favore di OR NU nato nel 1927 e di OR
NU nato nel 1945 euro 9.880,00 per compensi oltre spese generali e accessori.
Essendo stato l'appello accolto solo in parte, la banca dev'essere condannata alla rifusione, in favore degli appellati, dei 2/3 ELle spese di questo grado di giudizio che si liquidano per l'intero come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi (stante la semplicità ELle questioni) di cui al DM 147/22 per le cause davanti alla corte d'appello entro 520.000,00 quanto a ed entro CP_3
1.000.000,00 quanto ai restanti appellati, compensate nel resto, riconoscendo, altresì, con riferimento alla posizione di e di , CP_2 Controparte_1
nonché di e (quali eredi di ), di Controparte_5 Controparte_6 Persona_1
e di e infine di OR NU nato nel 1927 Parte_3 Parte_2
e di OR NU nato nel 1945, l'aumento per l'assistenza di più parti aventi la stessa posizione processuale (incremento giustificato dal maggior lavoro, che deriva al difensore il quale assista più soggetti oltre il primo per la necessità di rapportarsi a ognuno di essi, quale, solo a titolo esemplificativo, il doverli identificare e far sottoscrivere la procura a ognuno) e la riduzione EL 30% per l'assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:
- accoglie per quanto di ragione l'appello proposto dal avverso Parte_1
la sentenza EL Tribunale di Sassari n. 786/2021 e, per l'effetto, in parziale riforma di detta pronuncia, che nel resto conferma, ridetermina nella seguente misura le spese legali EL primo grado di giudizio in favore ELle parti plurisoggettive:
- in favore di e di , euro 9.880,00 per compensi CP_2 Controparte_1
oltre spese generali e accessori;
- in favore di e (quali eredi di ), di Controparte_5 Controparte_6 Persona_1
e di euro 14.440,00 per compensi oltre Parte_3 Parte_2
rimborso forfettario e accessori;
-in favore di OR NU nato nel 1927 e di OR NU nato nel 1945 euro
9.880,00 per compensi oltre spese generali e accessori;
- condanna la parte appellante alla rifusione, in favore degli appellati, dei 2/3 ELle spese EL presente grado che si liquidano per l'intero nella seguente misura: in favore di ON PE CC euro 13.078,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa;
in favore di e di Controparte_1 CP_2
euro 13.078,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa;
in favore di CP_3
euro 10.060,00 per compensi oltre spese generali, iva e cpa;
in favore di
[...]
e (quali eredi di ) e di Controparte_5 Controparte_6 Persona_1 Parte_3
e di euro 17.393,74 per compensi oltre spese generali
[...] Parte_2
iva e cpa;
in favore di OR NU nato nel 1927 e di OR NU nato nel
1945 euro 13.078,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa;
in favore di euro 13.078,00 per compensi, oltre spese generali, iva e Controparte_7
cpa; compensate nel resto.
Così deciso in Sassari, il 27/11/2025
La Presidente
Dott. Ssa Cinzia Caleffi
La Consigliera est.
Dott. Ssa Monica Moi