Art. 110-ter.
(( (Informazione sulle iscrizioni). )) ((1. Il pubblico ministero, quando presenta una richiesta al giudice per le indagini preliminari, indica sempre la notizia di reato e il nome della persona a cui il reato e' attribuito.))
(( (Informazione sulle iscrizioni). )) ((1. Il pubblico ministero, quando presenta una richiesta al giudice per le indagini preliminari, indica sempre la notizia di reato e il nome della persona a cui il reato e' attribuito.))