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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 20/02/2026, n. 1043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1043 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1043/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
D'INGIANNA GIUSEPPINA, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6968/2024 depositato il 05/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Settentrionali De - 83000370789
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 22849180 TRIB.CONSORTILI 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 213/2026 depositato il
17/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 6968/2024, il sig. Ricorrente_1, residente in [...], domiciliato in Cassano Allo ON (CS), presso lo studio dell'Avv. Difensore_1 che lo rappresenta e difende, ha impugnato l'avviso di accertamento n. 22849180, notificato a mezzo posta il 04/10/2024 da
Area Srl, in persona del l.r.p.t., afferente il tributo consortile codice 1H78, relativo all'anno 2023, richiesto dal Consorzio di Bonifica Integrale Bacini Settentrionali del Cosentino, in persona del l.r.p.t..
In particolare, il ricorrente, dopo aver premesso di non aver ricevuto alcun atto prodromico, ha eccepito:
1) la nullità dell'avviso per mancata notifica degli atti presupposti;
2) la nullità dell'atto per mancata indicazione modalità, termine e organo giudiziario presso il quale proporre impugnazione;
3) la nullità dell'avviso per mancata allegazione dell'atto impositivo;
4) la nullità dell'atto per vizio di motivazione anche relativamente ai criteri di calcolo del contributo;
5) la violazione della L. R. n. 11/2003 per mancata formulazione del piano di riparto e del piano di classifica, nonché per mancata specifica individuazione del perimetro di contribuenza;
6) l'illegittimità del provvedimento per carenza del potere impositivo del
Consorzio di Bonifica, poiché l'immobile assoggettato a contributo non ha ricevuto beneficio alcuno dal
Consorzio; 7) la vessatorietà ed il calcolo erroneo delle spese di notifica;
la vessatorietà delle spese degli atti prodromici e del compenso richiesto per il pagamento nei termini chiaramente indebito per violazione dell'art. 53 d.lgs/97 n. 446, il quale dispone che l'affidamento a terzi del servizio di riscossione ed aggiuntivi per accertamento dei tributi "non deve comportare oneri aggiuntivi per i contribuenti”.
Ha citato la sentenza n. 188/2018 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 23, lett. a), della L. R. Calabria n. 11/2003.
Il ricorrente ha concluso chiedendo al giudice adìto di accogliere il ricorso per i motivi in esso enunciati e di condannare i convenuti al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio, con distrazione in favore del difensore costituito.
Area Srl, già Areariscossioni Srl, con sede legale in Mondovì, in persona dell'Amministratore Delegato in carica Nominativo_2, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avvocati Difensore_3 e Difensore_2, ha resistito ad ogni motivo del ricorso.
In via preliminare, ha precisato che Area Srl è una società concessionaria per la riscossione dei tributi e di tutte le entrate patrimoniali degli enti pubblici territoriali, iscritta all'albo del Ministero delle Finanze di cui all'articolo 53 del D.Lgs n. 446/1997, per cui ha il potere di agire anche in nome e per conto del Consorzio di Bonifica, ente impositore.
Ha, poi, evidenziato che l'atto impugnato è stato preceduto dall'avviso n. 17707784 del 01/08/2023, inviato dal Consorzio di Bonifica, spedito tramite posta ordinaria, contenente esaustiva motivazione, per cui non vi sarebbe stata lesione del diritto di difesa del contribuente;
all'avviso ordinario è seguita la notifica della richiesta formale n. 19855258 perfezionatasi in data 13/01/2024, la cui motivazione la si desume per relationem dall'atto presupposto. A tal fine ha depositato copia delle ricevute postali della racc.ta a.r. contenente la richiesta formale di pagamento, non impugnata;
ha rilevato, pertanto, la carenza di interesse ad agire del ricorrente relativamente all'eccepito vizio di motivazione ed ai vizi di merito, non più eccepibili, stante la definitività del rapporto. Ha resistito agli altri motivi del ricorso. Ha concluso chiedendo: in via principale, il rigetto delle domande formulate dal ricorrente, con conseguente conferma integrale del provvedimento opposto. In via subordinata, la pronuncia sulla pretesa creditoria, mediante accertamento della sussistenza del credito e, per l'effetto, la condanna della ricorrente al pagamento della somma relativa all'atto opposto. In via ulteriormente subordinata,
l'accertamento dell'esclusiva responsabilità dell'Ente creditore-mandante, tenendo indenne Area s.r.l. da conseguenze pregiudizievoli. Con il favore delle spese verso tutte le altre parti, da distrarsi a favore del procuratore antistatario ex art 93 c.p.c..
Nessuno si è costituito per il Consorzio di Bonifica, pur regolarmente citato.
All'udienza dell'11/02/2026 il ricorso è stato deciso come da parte motiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice, dopo aver attentamente letto gli atti presenti nel fascicolo di causa, dispone quanto segue: 1) non merita accoglimento la preliminare eccezione di parte ricorrente sull'asserita mancata notifica degli atti presupposti, in quanto Area ha dato prova di aver notificato la richiesta formale di pagamento;
2) non merita accoglimento l'eccezione di parte ricorrente sull'asserita mancata indicazione dei modi, dei termini e dell'autorità giudiziaria cui proporre opposizione, poiché tali notizie sono espressamente indicate a pag.
2 dell'avviso di accertamento, alla voce “IMPUGNAZIONI ED OPPOSIZIONI AL PRESENTE ATTO”; 3) non merita accoglimento l'eccezione di parte resistente sull'inammissibilità del ricorso per mancanza di interesse del contribuente, poiché l'avviso bonario di pagamento (della cui consegna non vi è prova, in quanto viene spedito con posta ordinaria) e la richiesta formale, che precedono la notifica dell'avviso di accertamento, sono atti atipici, che il contribuente ha facoltà, ma non obbligo, di impugnare;
4) nel merito il ricorso è fondato, poiché non vi è prova che il terreno del ricorrente abbia tratto beneficio da opere consortili;
prova che avrebbe dovuto dare il Consorzio di Bonifica, rimasto contumace. Invero, l'obbligo di contribuzione alle spese di bonifica trova il proprio presupposto nei vantaggi derivanti ai proprietari, dei beni compresi nel comprensorio, dalle opere di bonifica fatte o da fare (Corte Cass., SS. UU. n. 877 del
06.02.1984). In proposito, l'art. 860 c.c. prevede che “I proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica” e che tale utilità si traduca in un vantaggio di tipo fondiario, cioè strettamente incidente sull'immobile stesso. Tale beneficio, poi, deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile a causa delle opere di bonifica (Cass. Civ., sentenza n. 208 del 24.01.1953; n.4144 del 04.05. 1996; SS. UU. n. 8960 del 14.10.1996).
In sintonia con l'art. 860 del c.c., prima richiamato, l'art.10 della legge n. 215/1933 sulla bonifica statuisce che “nella spesa delle opere di competenza statale che non siano a totale carico dello Stato sono tenuti a contribuire i proprietari degli immobili del comprensorio che traggono beneficio dalla bonifica”. La Corte di
Cassazione a SS. UU. (sent. n.16428 del 26 luglio 2007) afferma che il “beneficio” è “dunque –ex art.23
Cost.- l'elemento costitutivo dell'obbligo contributivo, oltre che il criterio per una ripartizione dell'onere” ed inoltre aggiunge che se “talune opere producono riflessi positivi solo su una parte dei consorziati è su essi soli che debbono ricadere i relativi oneri”.
Neppure è sufficiente la mera inclusione dell'immobile nel territorio appartenente al Comprensorio perché si possa presumere il beneficio in favore del contribuente, richiesto dagli artt. 860 c.c. e 10 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215. Invero, per potere assoggettare a contribuzione i terreni è necessario che gli stessi, oltre ad essere ricompresi nel perimetro di contribuenza, abbiano o possano potenzialmente conseguire un beneficio particolare dall'esecuzione delle opere di bonifica (in tal senso Corte Cass. Civ. n. 7511 dell'8 luglio 1993), che si concretizzi in un incremento di valore direttamente riconducibile alle opere di bonifica ed alla loro manutenzione. Il vantaggio può essere generale, e cioè riguardante un insieme rilevante di immobili che tutti ricavano il beneficio, ma non può essere generico, poiché altrimenti sarebbe perduta l'inerenza al fondo beneficato, la quale è assicurata soltanto dal carattere particolare (anche se ripetuto per una pluralità di fondi) del vantaggio stesso. Non rileva il beneficio complessivo che deriva dall'esecuzione di tutte le opere di bonifica, destinate a realizzare un interesse generale;
non rileva il miglioramento complessivo dell'igiene e della salubrità dell'aria; occorre un incremento di valore dell'immobile soggetto a contributo, in rapporto causale con le opere di bonifica (e con la loro manutenzione).
Il beneficio fondiario rappresenta, dunque, tanto l'elemento costitutivo dell'obbligazione tributaria, quanto il criterio per una corretta ripartizione del relativo onere economico (in tali termini si è espressa la Corte di
Cassazione nella sentenza 23 marzo 2012, n. 4671).
Occorre ribadire, inoltre, che la L.R. n. 11/2003 della Calabria è stata dichiarata incostituzionale dalla sentenza n. 188/2018 della Corte Costituzionale, proprio nella parte in cui il contributo consortile veniva disancorato dal beneficio fondiario diretto e specifico (art. 23 L.R. n. 11/2003) e di seguito modificata dalla
L. R. n. 13 del 09.05.2017, secondo cui: "[…] i proprietari di beni immobili agricoli ed extragricoli ricadenti nell'ambito di un comprensorio di bonifica, che traggono un beneficio, consistente nella conservazione o nell'incremento del valore degli immobili, derivante dalle opere pubbliche o dall'attività di bonifica effettuate o gestite dal Consorzio, sono obbligati al pagamento di un contributo consortile, secondo i criteri fissati dai piani di classifica elaborati e approvati ai sensi dell'articolo 24. Per beneficio deve intendersi il vantaggio tratto dall'immobile agricolo ed extragricolo a seguito dell'opera e dell'attività di bonifica tesa a preservarne, conservarne e incrementarne il relativo valore". In virtù di ciò, la Suprema
Corte ha recentemente ribadito che: "in tema di contributi consortili di bonifica, l'art 1, l.r. Calabria n. 13 del 2017, modificando l'art. 23 l.r. n. 11 del 2003, ha subordinato l'assoggettabilità a contribuzione al beneficio derivato all'immobile dall'attività di bonifica, in conformità a quanto statuito dalla sentenza della
Corte costituzionale n. 188 del 2018, con la conseguenza che, ai fini della determinazione del "quantum" del contributo, è determinante la precisa identificazione, da parte del Piano di classifica, degli immobili e dei vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio " (Corte Cass.,
Sez. VI - 03.07.2019, n. 17759).
Per quanto sopra si dichiara l'illegittimità della richiesta formale di pagamento impugnata che, per l'effetto, viene annullata. Resta assorbito e superato ogni altro motivo.
Il rigetto di alcuni motivi del ricorso giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, in composizione monocratica, accoglie il ricorso.
Compensa tra le parti le spese di giudizio, per motivi di cui in sentenza. Il tutto con ogni effetto e conseguenza di legge.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
D'INGIANNA GIUSEPPINA, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6968/2024 depositato il 05/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Settentrionali De - 83000370789
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 22849180 TRIB.CONSORTILI 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 213/2026 depositato il
17/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 6968/2024, il sig. Ricorrente_1, residente in [...], domiciliato in Cassano Allo ON (CS), presso lo studio dell'Avv. Difensore_1 che lo rappresenta e difende, ha impugnato l'avviso di accertamento n. 22849180, notificato a mezzo posta il 04/10/2024 da
Area Srl, in persona del l.r.p.t., afferente il tributo consortile codice 1H78, relativo all'anno 2023, richiesto dal Consorzio di Bonifica Integrale Bacini Settentrionali del Cosentino, in persona del l.r.p.t..
In particolare, il ricorrente, dopo aver premesso di non aver ricevuto alcun atto prodromico, ha eccepito:
1) la nullità dell'avviso per mancata notifica degli atti presupposti;
2) la nullità dell'atto per mancata indicazione modalità, termine e organo giudiziario presso il quale proporre impugnazione;
3) la nullità dell'avviso per mancata allegazione dell'atto impositivo;
4) la nullità dell'atto per vizio di motivazione anche relativamente ai criteri di calcolo del contributo;
5) la violazione della L. R. n. 11/2003 per mancata formulazione del piano di riparto e del piano di classifica, nonché per mancata specifica individuazione del perimetro di contribuenza;
6) l'illegittimità del provvedimento per carenza del potere impositivo del
Consorzio di Bonifica, poiché l'immobile assoggettato a contributo non ha ricevuto beneficio alcuno dal
Consorzio; 7) la vessatorietà ed il calcolo erroneo delle spese di notifica;
la vessatorietà delle spese degli atti prodromici e del compenso richiesto per il pagamento nei termini chiaramente indebito per violazione dell'art. 53 d.lgs/97 n. 446, il quale dispone che l'affidamento a terzi del servizio di riscossione ed aggiuntivi per accertamento dei tributi "non deve comportare oneri aggiuntivi per i contribuenti”.
Ha citato la sentenza n. 188/2018 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 23, lett. a), della L. R. Calabria n. 11/2003.
Il ricorrente ha concluso chiedendo al giudice adìto di accogliere il ricorso per i motivi in esso enunciati e di condannare i convenuti al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio, con distrazione in favore del difensore costituito.
Area Srl, già Areariscossioni Srl, con sede legale in Mondovì, in persona dell'Amministratore Delegato in carica Nominativo_2, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avvocati Difensore_3 e Difensore_2, ha resistito ad ogni motivo del ricorso.
In via preliminare, ha precisato che Area Srl è una società concessionaria per la riscossione dei tributi e di tutte le entrate patrimoniali degli enti pubblici territoriali, iscritta all'albo del Ministero delle Finanze di cui all'articolo 53 del D.Lgs n. 446/1997, per cui ha il potere di agire anche in nome e per conto del Consorzio di Bonifica, ente impositore.
Ha, poi, evidenziato che l'atto impugnato è stato preceduto dall'avviso n. 17707784 del 01/08/2023, inviato dal Consorzio di Bonifica, spedito tramite posta ordinaria, contenente esaustiva motivazione, per cui non vi sarebbe stata lesione del diritto di difesa del contribuente;
all'avviso ordinario è seguita la notifica della richiesta formale n. 19855258 perfezionatasi in data 13/01/2024, la cui motivazione la si desume per relationem dall'atto presupposto. A tal fine ha depositato copia delle ricevute postali della racc.ta a.r. contenente la richiesta formale di pagamento, non impugnata;
ha rilevato, pertanto, la carenza di interesse ad agire del ricorrente relativamente all'eccepito vizio di motivazione ed ai vizi di merito, non più eccepibili, stante la definitività del rapporto. Ha resistito agli altri motivi del ricorso. Ha concluso chiedendo: in via principale, il rigetto delle domande formulate dal ricorrente, con conseguente conferma integrale del provvedimento opposto. In via subordinata, la pronuncia sulla pretesa creditoria, mediante accertamento della sussistenza del credito e, per l'effetto, la condanna della ricorrente al pagamento della somma relativa all'atto opposto. In via ulteriormente subordinata,
l'accertamento dell'esclusiva responsabilità dell'Ente creditore-mandante, tenendo indenne Area s.r.l. da conseguenze pregiudizievoli. Con il favore delle spese verso tutte le altre parti, da distrarsi a favore del procuratore antistatario ex art 93 c.p.c..
Nessuno si è costituito per il Consorzio di Bonifica, pur regolarmente citato.
All'udienza dell'11/02/2026 il ricorso è stato deciso come da parte motiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice, dopo aver attentamente letto gli atti presenti nel fascicolo di causa, dispone quanto segue: 1) non merita accoglimento la preliminare eccezione di parte ricorrente sull'asserita mancata notifica degli atti presupposti, in quanto Area ha dato prova di aver notificato la richiesta formale di pagamento;
2) non merita accoglimento l'eccezione di parte ricorrente sull'asserita mancata indicazione dei modi, dei termini e dell'autorità giudiziaria cui proporre opposizione, poiché tali notizie sono espressamente indicate a pag.
2 dell'avviso di accertamento, alla voce “IMPUGNAZIONI ED OPPOSIZIONI AL PRESENTE ATTO”; 3) non merita accoglimento l'eccezione di parte resistente sull'inammissibilità del ricorso per mancanza di interesse del contribuente, poiché l'avviso bonario di pagamento (della cui consegna non vi è prova, in quanto viene spedito con posta ordinaria) e la richiesta formale, che precedono la notifica dell'avviso di accertamento, sono atti atipici, che il contribuente ha facoltà, ma non obbligo, di impugnare;
4) nel merito il ricorso è fondato, poiché non vi è prova che il terreno del ricorrente abbia tratto beneficio da opere consortili;
prova che avrebbe dovuto dare il Consorzio di Bonifica, rimasto contumace. Invero, l'obbligo di contribuzione alle spese di bonifica trova il proprio presupposto nei vantaggi derivanti ai proprietari, dei beni compresi nel comprensorio, dalle opere di bonifica fatte o da fare (Corte Cass., SS. UU. n. 877 del
06.02.1984). In proposito, l'art. 860 c.c. prevede che “I proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica” e che tale utilità si traduca in un vantaggio di tipo fondiario, cioè strettamente incidente sull'immobile stesso. Tale beneficio, poi, deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile a causa delle opere di bonifica (Cass. Civ., sentenza n. 208 del 24.01.1953; n.4144 del 04.05. 1996; SS. UU. n. 8960 del 14.10.1996).
In sintonia con l'art. 860 del c.c., prima richiamato, l'art.10 della legge n. 215/1933 sulla bonifica statuisce che “nella spesa delle opere di competenza statale che non siano a totale carico dello Stato sono tenuti a contribuire i proprietari degli immobili del comprensorio che traggono beneficio dalla bonifica”. La Corte di
Cassazione a SS. UU. (sent. n.16428 del 26 luglio 2007) afferma che il “beneficio” è “dunque –ex art.23
Cost.- l'elemento costitutivo dell'obbligo contributivo, oltre che il criterio per una ripartizione dell'onere” ed inoltre aggiunge che se “talune opere producono riflessi positivi solo su una parte dei consorziati è su essi soli che debbono ricadere i relativi oneri”.
Neppure è sufficiente la mera inclusione dell'immobile nel territorio appartenente al Comprensorio perché si possa presumere il beneficio in favore del contribuente, richiesto dagli artt. 860 c.c. e 10 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215. Invero, per potere assoggettare a contribuzione i terreni è necessario che gli stessi, oltre ad essere ricompresi nel perimetro di contribuenza, abbiano o possano potenzialmente conseguire un beneficio particolare dall'esecuzione delle opere di bonifica (in tal senso Corte Cass. Civ. n. 7511 dell'8 luglio 1993), che si concretizzi in un incremento di valore direttamente riconducibile alle opere di bonifica ed alla loro manutenzione. Il vantaggio può essere generale, e cioè riguardante un insieme rilevante di immobili che tutti ricavano il beneficio, ma non può essere generico, poiché altrimenti sarebbe perduta l'inerenza al fondo beneficato, la quale è assicurata soltanto dal carattere particolare (anche se ripetuto per una pluralità di fondi) del vantaggio stesso. Non rileva il beneficio complessivo che deriva dall'esecuzione di tutte le opere di bonifica, destinate a realizzare un interesse generale;
non rileva il miglioramento complessivo dell'igiene e della salubrità dell'aria; occorre un incremento di valore dell'immobile soggetto a contributo, in rapporto causale con le opere di bonifica (e con la loro manutenzione).
Il beneficio fondiario rappresenta, dunque, tanto l'elemento costitutivo dell'obbligazione tributaria, quanto il criterio per una corretta ripartizione del relativo onere economico (in tali termini si è espressa la Corte di
Cassazione nella sentenza 23 marzo 2012, n. 4671).
Occorre ribadire, inoltre, che la L.R. n. 11/2003 della Calabria è stata dichiarata incostituzionale dalla sentenza n. 188/2018 della Corte Costituzionale, proprio nella parte in cui il contributo consortile veniva disancorato dal beneficio fondiario diretto e specifico (art. 23 L.R. n. 11/2003) e di seguito modificata dalla
L. R. n. 13 del 09.05.2017, secondo cui: "[…] i proprietari di beni immobili agricoli ed extragricoli ricadenti nell'ambito di un comprensorio di bonifica, che traggono un beneficio, consistente nella conservazione o nell'incremento del valore degli immobili, derivante dalle opere pubbliche o dall'attività di bonifica effettuate o gestite dal Consorzio, sono obbligati al pagamento di un contributo consortile, secondo i criteri fissati dai piani di classifica elaborati e approvati ai sensi dell'articolo 24. Per beneficio deve intendersi il vantaggio tratto dall'immobile agricolo ed extragricolo a seguito dell'opera e dell'attività di bonifica tesa a preservarne, conservarne e incrementarne il relativo valore". In virtù di ciò, la Suprema
Corte ha recentemente ribadito che: "in tema di contributi consortili di bonifica, l'art 1, l.r. Calabria n. 13 del 2017, modificando l'art. 23 l.r. n. 11 del 2003, ha subordinato l'assoggettabilità a contribuzione al beneficio derivato all'immobile dall'attività di bonifica, in conformità a quanto statuito dalla sentenza della
Corte costituzionale n. 188 del 2018, con la conseguenza che, ai fini della determinazione del "quantum" del contributo, è determinante la precisa identificazione, da parte del Piano di classifica, degli immobili e dei vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio " (Corte Cass.,
Sez. VI - 03.07.2019, n. 17759).
Per quanto sopra si dichiara l'illegittimità della richiesta formale di pagamento impugnata che, per l'effetto, viene annullata. Resta assorbito e superato ogni altro motivo.
Il rigetto di alcuni motivi del ricorso giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, in composizione monocratica, accoglie il ricorso.
Compensa tra le parti le spese di giudizio, per motivi di cui in sentenza. Il tutto con ogni effetto e conseguenza di legge.