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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 05/02/2026, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 719/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente e Relatore MANCINI ADELMO, Giudice TAVIANO PAOLO ANDREA, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1893/2025 depositato il 02/04/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00143 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11007/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 28 e pubblicata il 03/09/2024
Atti impositivi: - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202200064401000 RADIODIFFUSIONI
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202200064401000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 497/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 ricorre contro preavviso di fermo n 09780202200064401000 relativo a varie cartelle non eseguite sostenendo che alcuna comunicazione è prima del preavviso di fermo pervenuta al contribuente deducendo inoltre illegittimità dell'atto in quanto proveniente da indirizzo PEC del notificante non proveniente nei pubblici registri;
nullità della notifica alla PEC della ditta del ricorrente;
Illegittimità poiché l'Agenzia delle entrate riscossione non ha invito alcun avviso bonario prodromico alla cartella esattoriale, quindi senza contraddittorio;
illegittimità del fermo iscritto su un veicolo utilizzato per recarsi al lavoro;
nullità della cartella che non riporta il calcolo degli interessi. La Corte di giustizia tributaria ha accolto il ricorso sul punto della mancata notifica di precedente intimazione prima del preavviso di fermo, ritenendo invece infondati gli altri motivi svolti dal ricorrente. Propone appello L'ADER sostenendo la regolare notifica delle cartelle oggetto della garanzia attivata tanto che il contribuente ha aderito alla rottamazione delle stesse. Si costituisce il Resistente_1 sostenendo l'inammissibilità della produzione documentale relativa alla notifica delle cartelle avvenuta solo in appello insistendo sulle eccezioni disattese dai giudici di prime cure
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene la correttezza dei capi della sentenza di primo grado che hanno disatteso le eccezioni del contribuente essendo condivisibile il percorso logico- giuridico dei primi giudici peraltro conforme ad orientamenti giurisprudenziali ormai consolidati. Va quindi esaminato l'appello dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione mirante alla riforma della sentenza sul capo relativo alla mancata prova della notifica di atti pregressi al preavviso di fermo ammnistrativo oggetto dell'attuale impugnazione. In proposito l'Agenzia ha prodotto in questo grado del giudizio la prova dell'intervenuta notifica di tutti gli atti pregressi all'atto impugnato tanto da aver proposto istanza di adesione alla rottamazione delle cartelle prevista dalla legge 197/22, i cui esiti non sono a conoscenza di questa Corte. La produzione documentale in grado di appello deve ritenersi legittima considerato che con la sentenza n. 36 del 27 marzo 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, del d. lgs. n. 220 del 2023, nella parte in cui prescrive che le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera bb) dello stesso d. lgs. si applicano ai giudizi instaurati in secondo grado a decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, anziché ai giudizi di appello in cui il primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo. Ciò posto, nella specie il giudizio di primo grado è stato instaurato prima di tale data, di talché, in ossequio alla pronuncia della Consulta sopra richiamata, al presente gravame deve farsi applicazione della disciplina previgente alla novella in base alla quale è ammissibile la produzione di nuovi documenti in grado di appello. Per le ragioni che precedono, la sentenza va riformata essendo state provate le notifiche degli atti presupposti all'intimazione di pagamento impugnata, tuttavia, la produzione di documenti rilevanti ai fini del decidere solo in grado di appello costituisce grave motivo per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello dell'ADER e compensa le spese per il doppio grado di giudizio
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente e Relatore MANCINI ADELMO, Giudice TAVIANO PAOLO ANDREA, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1893/2025 depositato il 02/04/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00143 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11007/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 28 e pubblicata il 03/09/2024
Atti impositivi: - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202200064401000 RADIODIFFUSIONI
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202200064401000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 497/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 ricorre contro preavviso di fermo n 09780202200064401000 relativo a varie cartelle non eseguite sostenendo che alcuna comunicazione è prima del preavviso di fermo pervenuta al contribuente deducendo inoltre illegittimità dell'atto in quanto proveniente da indirizzo PEC del notificante non proveniente nei pubblici registri;
nullità della notifica alla PEC della ditta del ricorrente;
Illegittimità poiché l'Agenzia delle entrate riscossione non ha invito alcun avviso bonario prodromico alla cartella esattoriale, quindi senza contraddittorio;
illegittimità del fermo iscritto su un veicolo utilizzato per recarsi al lavoro;
nullità della cartella che non riporta il calcolo degli interessi. La Corte di giustizia tributaria ha accolto il ricorso sul punto della mancata notifica di precedente intimazione prima del preavviso di fermo, ritenendo invece infondati gli altri motivi svolti dal ricorrente. Propone appello L'ADER sostenendo la regolare notifica delle cartelle oggetto della garanzia attivata tanto che il contribuente ha aderito alla rottamazione delle stesse. Si costituisce il Resistente_1 sostenendo l'inammissibilità della produzione documentale relativa alla notifica delle cartelle avvenuta solo in appello insistendo sulle eccezioni disattese dai giudici di prime cure
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene la correttezza dei capi della sentenza di primo grado che hanno disatteso le eccezioni del contribuente essendo condivisibile il percorso logico- giuridico dei primi giudici peraltro conforme ad orientamenti giurisprudenziali ormai consolidati. Va quindi esaminato l'appello dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione mirante alla riforma della sentenza sul capo relativo alla mancata prova della notifica di atti pregressi al preavviso di fermo ammnistrativo oggetto dell'attuale impugnazione. In proposito l'Agenzia ha prodotto in questo grado del giudizio la prova dell'intervenuta notifica di tutti gli atti pregressi all'atto impugnato tanto da aver proposto istanza di adesione alla rottamazione delle cartelle prevista dalla legge 197/22, i cui esiti non sono a conoscenza di questa Corte. La produzione documentale in grado di appello deve ritenersi legittima considerato che con la sentenza n. 36 del 27 marzo 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, del d. lgs. n. 220 del 2023, nella parte in cui prescrive che le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera bb) dello stesso d. lgs. si applicano ai giudizi instaurati in secondo grado a decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, anziché ai giudizi di appello in cui il primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo. Ciò posto, nella specie il giudizio di primo grado è stato instaurato prima di tale data, di talché, in ossequio alla pronuncia della Consulta sopra richiamata, al presente gravame deve farsi applicazione della disciplina previgente alla novella in base alla quale è ammissibile la produzione di nuovi documenti in grado di appello. Per le ragioni che precedono, la sentenza va riformata essendo state provate le notifiche degli atti presupposti all'intimazione di pagamento impugnata, tuttavia, la produzione di documenti rilevanti ai fini del decidere solo in grado di appello costituisce grave motivo per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello dell'ADER e compensa le spese per il doppio grado di giudizio