Art. 13.
Le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 4 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559 , come modificate dal precedente articolo 3, relative all'imbottigliamento del prodotto fresco, avranno applicazione dopo diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Quelle di cui al quarto comma del successivo articolo 5 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559 , come modificate dal precedente articolo 4, avranno applicazione a partire dal 1 settembre dell'anno successivo a quello di pubblicazione della presente legge.
Le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 4 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559 , come modificate dal precedente articolo 3, relative all'imbottigliamento del prodotto fresco, avranno applicazione dopo diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Quelle di cui al quarto comma del successivo articolo 5 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559 , come modificate dal precedente articolo 4, avranno applicazione a partire dal 1 settembre dell'anno successivo a quello di pubblicazione della presente legge.