Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Bolzano, sentenza 06/05/2026, n. 23
CCONTI
Sentenza 6 maggio 2026

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  • Improcedibile
    Legittimazione del soggetto tenuto alla resa del conto

    La giurisprudenza contabile individua il consegnatario dei titoli azionari non nel soggetto che ne ha la disponibilità materiale, ma in quello che ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i poteri dell’azionista. In mancanza di nomina di dirigenti, il Sindaco assume la veste di agente contabile. Nel caso di specie, il conto è stato presentato da un soggetto non qualificabile come consegnatario, come ammesso dallo stesso Comune.

  • Improcedibile
    Valutazione delle partecipazioni societarie

    Il conto giudiziale dovrà esporre i valori aggiornati delle azioni e delle partecipazioni, determinati secondo il metodo del patrimonio netto per le società controllate o partecipate, al fine di consentire un’esposizione contabile la più veritiera e trasparente possibile. Per partecipazioni inferiori al 20%, è sufficiente indicare il costo di acquisto rettificato.

  • Improcedibile
    Omissione relazione sulla gestione

    Il conto giudiziale deve essere corredato da una dettagliata relazione sulla gestione, che consenta di avere contezza anche delle direttive impartite nei confronti della società e dei soggetti delegati a rappresentare l’Ente nell’assemblea degli azionisti.

  • Improcedibile
    Erronea compilazione del modello

    Sebbene l'art. 19, comma 2, l.r. n. 10/1998, su cui si basavano i decreti del Presidente della Giunta regionale che prevedevano il modello 16, sia stato abrogato, i modelli 16 e 22 hanno il medesimo contenuto. Pertanto, pur non essendo un vizio insanabile, la Corte ritiene che l'uso del modello 16, soprattutto se non bilingue, possa creare confusione.

  • Improcedibile
    Mancanza di corrispondenza tra elenco partecipazioni nel conto e delibera comunale

    Tutti i conti giudiziali devono confluire nel rendiconto finale dell’amministrazione per garantire l’integrità e la coerenza della ricostruzione contabile e devono essere approvati dall’organo competente. La mancata corrispondenza tra gli elenchi indica una carenza nella ricostruzione contabile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Bolzano, sentenza 06/05/2026, n. 23
    Giurisdizione : Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Bolzano
    Numero : 23
    Data del deposito : 6 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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