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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 04/12/2025, n. 1134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1134 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 1987 / 2024
Il Giudice designato AN AL, in funzione di Giudice del lavoro in esito all'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 1987 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
on l'avv.to PAOLELLA DANIELA;
Parte_1 ricorrente
E
con l'avv.to TUMINELLI MARIA ANTONIETTA;
CP_1 resistente
Oggetto: OPPOSIZIONE AD ATP
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante ha depositato atto di dissenso e quindi, nei termini dettati dall'art 445 bis cpc, l'odierno ricorso, nel quale ha dedotto:
- di aver depositato ricorso per ATP per ottenere l'accertamento dei requisiti sanitari per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'handicap grave ex L. 104/92 art.3 co.3 con decorrenza dalla data della domanda;
- che il nominato CTU dr. aveva depositato la relazione resa in Persona_1 sede di ATP, tuttavia non riscontrando la sussistenza delle richieste condizioni medico legali con riferimento allo status di handicap con connotazione di gravità.
Ha quindi concluso perché, accertata la sussistenza dei requisiti sanitari la richiesta condizione venisse accertata, con conseguente accertamento del diritto a godere dei benefici previsti dalle citate norme.
Si è costituito l'ente previdenziale, eccependo l'inammissibilità della domanda giudiziale nonché
l'infondatezza della stessa alla luce delle risultanze della CTU già espletata.
Acquisito il procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti, in esito all'udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c. del 4.12.2025, la causa, a seguito di integrazione della disposta CTU medico-legale, veniva decisa.
La domanda giudiziale è proponibile ai sensi dell'art. 42 terzo comma D.L. 30.9.2003 n. 269
(convertito nella legge 326/03) in quanto il ricorso è stato depositato nei sei mesi successivi alla comunicazione del verbale di visita.
Quanto alla legittimazione passiva processuale essa spetta all' poiché il ricorso è successivo al CP_1
1.4.07 (DPCM 30.3.2007 in attuazione art. 10 dl 203/05 conv. con L. n. 248/05, , che subentra CP_1 al Ministero dell'economia e finanze nelle controversie instaurate a decorrere dalla data del 1° aprile 2007, ancorché riferite a rapporti sorti anteriormente alla medesima data).
In via preliminare si ritiene che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. debba avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, a seguito della sentenza emessa, se favorevole al ricorrente, l' dovrà provvedere alla verifica del possesso in CP_1 capo a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa.
Invero, in relazione alla questione se nell'ambito dei giudizi di ATPO ex art. 445 bis c.p.c. il giudice possa o meno estendere il proprio accertamento alla sussistenza in capo al ricorrente dei requisiti diversi da quello sanitario, va evidenziato che il giudizio in questione deve ritenersi limitato all'accertamento del requisito sanitario, ponendosi il giudizio quale opposizione alla consulenza tecnica espletata. A sostegno di ciò si richiama il dato letterale dell'art. 445 bis c.p.c., nel quale si richiede a pensa di inammissibilità del ricorso la formulazione di specifici motivi di contestazione alla consulenza tecnica. Si invoca inoltre il regime di inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, che sancirebbe la differenza rispetto al giudizio ordinario, volto ad ottenere la condanna dell'ente ad erogare una prestazione previdenziale e che può essere promosso qualora sorgano contrasti in merito al possesso degli altri requisiti necessari per il riconoscimento della prestazione.
Deve altresì rilevarsi che, alla luce dell'interpretazione della Corte di legittimità, (Cfr. Cass. Sez.
Lav. Ordinanza del 21/02/2019 dep. 08/05/2019, n.12165/2019) risulta indubitabile che la nuova fase contenziosa ex art. 445 bis comma 6, sia limitata all'esame delle censure motivate, addotte dalla parte che contesti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, e dunque limitata alle suddette contestazioni sulle leges artis ovvero su norme e/o elementi fattuali e della rilevanza delle stesse sulle conclusioni della consulenza, così come venute a definirsi.
Sostanzialmente, il giudizio definito dal comma sei dell'art. 445 bis c.p.c., nella misura in cui detta norma richiede la specifica dei motivi di contestazione della ctu, a pena d'inammissibilità, viene a configurarsi alla stregua di un giudizio a carattere impugnatorio.
Invero, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza 18 novembre 2021, n. 35387, ha ribadito che “costituisce orientamento costante della Cassazione quello secondo il quale nel giudizio in materia d'invalidità, il vizio – denunciabile in sede di legittimità – della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione (Cfr. per tutte Cass. nn.
23990/2014, 1652/2012)”.
Afferma ancora la Cassazione nell'ordinanza suddetta: “nel quadro del suddetto enunciato si è, altresì, precisato che le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio disposta dal giudice non possono utilmente essere contestate in sede di ricorso per cassazione mediante la pura e semplice contrapposizione ad esse di diverse valutazioni perché tali contestazioni si rivelano dirette non già ad un riscontro della correttezza del giudizio formulato dal giudice di appello bensì ad una diversa valutazione delle risultanze processuali;
e tale profilo non rappresenta un elemento riconducibile al procedimento logico seguito dal giudice bensì costituisce semplicemente una richiesta di riesame del merito della controversia, inammissibile in sede di legittimità (cfr. ex plurimis, Cass. n.
7341 del 2004; Cass. n. 15796 del 2004; Cass. n. 14374 del 2008; Cass. n. 13914 del 2020; Cass.
n. 1405 del 2021)”.
Passando ad esaminare, alla luce dei suesposti principi, il tenore del ricorso in opposizione deve rilevarsi che parte ricorrente ha censurato l'elaborato peritale genericamente sostenendo come la consulenza tecnica d'ufficio espletata in seno alla fase sommaria non sia condivisibile in quanto non avrebbe adeguatamente valutato le documentate patologie come anche la certificazione medica prodotta in atti.
Parte ricorrente ha invero ritenuto:
- che la CTU sia “non condivisibile in quanto viziata da diverse contraddizioni diagnostico- valutative nonché carente nelle motivazioni medico-legali in ordine alla prestazione richiesta”, ritenendo, sulla base di una diversa valutazione del proprio CTP, che le medesime patologie riscontrate dal CTU – la cui individuazione non è stata oggetto di contestazione alcuna – debbano condurre al riconoscimento della richiesta prestazione posto che, come testualmente riportato “alla luce di tali elementi, contrariamente a quanto valutato dal consulente tecnico d'ufficio, il sig. deve essere considerato Parte_1
“Soggetto portatore di handicap di tipo grave” di cui al comma tre dell'articolo tre della legge 104/92”: trattasi come è evidenze di censura che si risolve in un mero dissenso diagnostico non avendo il CTP citato dalla ricorrente mosso alcuna specifica contestazione, trattandosi piuttosto di “pura e semplice contrapposizione ad esse di diverse valutazioni perché tali contestazioni si rivelano dirette non già ad un riscontro della correttezza del giudizio formulato dal giudice di appello bensì ad una diversa valutazione delle risultanze processuali;
e tale profilo non rappresenta un elemento riconducibile al procedimento logico seguito dal giudice bensì costituisce semplicemente una richiesta di riesame del merito della controversia, inammissibile in sede di legittimità (cfr. ex plurimis, Cass. n.
7341 del 2004; Cass. n. 15796 del 2004; Cass. n. 14374 del 2008; Cass. n. 13914 del 2020;
Cass. n. 1405 del 2021)”;
- che il certificato ortopedico del 7.02.2024 fosse stato erroneamente valutato poiché, nonostante un riscontrato scarso “beneficio nel recupero della funzione deambulatoria”,il nominato CTU, durante la visita peritale del 23.02.2024,aveva direttamente constatato che il ricorrente “non presenta evidenti limitazioni nella deambulazione e nei passaggi posturali”, di talché non è stato correttamente ritenuto necessario sottoporre il periziando ad ulteriori accertamenti: tale valutazione è pienamente legittima perché riscontrata direttamente dal nominato CTU, il quale non deve ritenersi vincolato ad una diversa valutazione diagnostica operata da altro professionista.
Tanto rilevato occorre quindi rilevare che le doglianze non sono idonee a costituire specifica censura alle risultanze cui è prevenuto il nominato CTU. Non è stato infatti specificato dalla parte, in ossequio ai richiamati principi giurisprudenziali, appurato che il CTU abbia correttamente inquadrato il contesto diagnostico di riferimento – che la parte non contesta quanto alla individuazione delle patologie - in cosa sia consistita l'errata diagnosi come anche quali siano le specifiche ragioni medico-legali in base alle quali le valutazioni tratte dal consulente debbano considerarsi errate.
In altri termini la parte non ha mosso alcuna specifica contestazione in merito al ragionamento valutativo condotto dal CTU nel proprio elaborato, né ha dedotto analiticamente le ragioni sulle quali debba fondarsi l'erroneità della pregressa valutazione peritale, né ha invero prospettato argomentazioni contrapposte a quelle indicate dal CTU e sulle quali possa basarsi una diversa valutazione della documentazione medica esaminata, non bastando l'allegazione di altro e diverso parere medico.
Occorre in primo luogo rilevare che il CTU, dopo aver esaminato i certificati medici prodotti in atti ed aver visitato la parte ricorrente ha diagnosticato “1. presenza di artropretesi a carico dell'anca destra (2022) e sinista (2016).
2. ipertensione arteriosa in portatore icd.
3. ipotiroidismo in trattamento ormonale”.
Ha poi ritenuto che: “Non presenta evidenti limitazioni nella deambulazione e nei passaggi posturali. Alla luce dei rilievi emersi, non si è ritenuto opportuno richiedere al paziente
l'esecuzione di ulteriori accertamenti clinici e strumentali”, riscontrando un paziente “lucido, orientato nel tempo e nello spazio, collaborante, riferisce correttamente la terapia farmacologica assunta”
Ha quindi complessivamente ritenuto che “alla luce di quanto obiettivato e di quanto è stato possibile verificare dalla consultazione della documentazione sanitaria, la valutazione ai fini dell'accertamento dell'HANDICAP - Legge 104/92, appare congrua. Da quanto sopra riportato si evidenzia infatti, come il ricorrente non presenti una riduzione dell'autonomia personale da richiedere un intervento assistenziale permanente e continuativo, rientrando pertanto nei parametri previsti dall'articolo 3 comma 1 della legge 104/92 (handicap non grave)”.
Ebbene, di fronte all'evidenza del ragionamento logico condotto dal nominato CTU, basato sull'esame della documentazione medica in atti e sulla visita al periziando, alcuna specifica critica o censura è stata mossa in ricorso, salvo quelle già segnatamente esaminate e ritenute inammissibili.
In seguito al deposito di ulteriore certificazione medica è stato disposto un supplemento di indagine. Il nominato CTU, visitato il periziando in data 5.06.2025, dopo aver esaminato il periziando ha rilevato che “In base alla visita eseguita, alla luce della ulteriore documentazione depositata e degli accertamenti strumentali richiesti dal CTU, si può affermare che gli aspetti clinici più evidenti del quadro patologico da cui è affetto il ricorrente sono:
1. presenza di artropretesi a carico dell'anca destra (2022) e sinistra (2016) con evidente deficit funzionale;
2 ipertensione arteriosa in portatore icd;
3 ipotiroidismo in trattamento ormonale;
4 severa gonartrosi bilaterale in attesa di trattamento chirurgico con marcata limitazione articolare, dolore cronico di severa entità e ridotta autonomia di marcia”.
Ha quindi ritenuto che “alla luce di quanto obiettivato e di quanto è stato possibile verificare dalla consultazione della nuova documentazione sanitaria, la valutazione ai fini dell'accertamento dell'HANDICAP - Legge 104/92, non appare congrua”, concludendo nel senso di ritenere che “A causa di tali infermità, ai fini dell'accertamento dell'HANDICAP - Legge 104/92, il ricorrente presenta una riduzione dell'autonomia personale da richiedere un intervento assistenziale permanente e continuativo, rientrando pertanto nei parametri previsti dall'articolo 3 comma 3 della legge 104/92 (handicap grave). Si ritiene congruo far decorrere il riconoscimento dei benefici previsti dal comma 3 dalla legge 104/92, a partire dalla data della visita peritale, mese di
GIUGNO 2025.
Si specifica inoltre che in base alle infermità riscontrate, al loro possibile trattamento chirurgico con previsione di un parziale recupero funzionale, quanto concesso necessita di REVISIONE, nel mese di GIUGNO 2027”.
Tali conclusioni non sono state contestate dalla parte ricorrente, potendo quindi porsi alla base della presente decisione.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
Considerata la inammissibilità dei motivi di opposizione – che avrebbero condotto ad un integrale rigetto della originaria domanda - e la decorrenza accertata dal nominato CTU – successiva di quasi tre anni dalla data della presentazione della domanda amministrativa (26.09.2022) – può procedersi a parziale compensazione delle spese di lite per due terzi e porsi il restante terzo a carico dell' , CP_1 liquidato con riferimento al valore minimo dello scaglione di riferimento per entrambe le fasi del giudizio (procedimenti di istruzione preventiva e cause in materia di previdenza): a tale proposito si ritiene di non poter condividere l'assunto secondo il quale “Nei giudizi previdenziali la parte ricorrente è affetta da disabilità e la sistematica ed ingiustificata compensazione delle spese di lite nell'ambito dei suddetti giudizi è lesiva dei diritti di soggetti affetti da monorazioni fisiche e mentali, nonché economicamente svantaggiate”, sia perché l'ordinamento predispone adeguati strumenti di tutela (gratuito patrocinio) per l'accesso alla tutela giurisdizionale, sia perché la qualità delle parti non è ritenuta, dalla ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, utile parametro per procedere ad una regolamentazione delle spese di lite che deroghi ai canoni di cui all'art. 92 c.p.c.
p.q.m.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 contro l' , con ricorso in opposizione ad ATP, così provvede: CP_1
- accetta e dichiara che si trova nella condizione di soggetto affetto da Parte_1 handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 104/92, dal mese di giugno 2025;
- condanna l' alla rifusione di un terzo delle spese di lite che si liquidano in euro 1.289,00, CP_1 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Cassino, 4.12.2025
Il Giudice
AN AL
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 1987 / 2024
Il Giudice designato AN AL, in funzione di Giudice del lavoro in esito all'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 1987 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
on l'avv.to PAOLELLA DANIELA;
Parte_1 ricorrente
E
con l'avv.to TUMINELLI MARIA ANTONIETTA;
CP_1 resistente
Oggetto: OPPOSIZIONE AD ATP
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante ha depositato atto di dissenso e quindi, nei termini dettati dall'art 445 bis cpc, l'odierno ricorso, nel quale ha dedotto:
- di aver depositato ricorso per ATP per ottenere l'accertamento dei requisiti sanitari per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'handicap grave ex L. 104/92 art.3 co.3 con decorrenza dalla data della domanda;
- che il nominato CTU dr. aveva depositato la relazione resa in Persona_1 sede di ATP, tuttavia non riscontrando la sussistenza delle richieste condizioni medico legali con riferimento allo status di handicap con connotazione di gravità.
Ha quindi concluso perché, accertata la sussistenza dei requisiti sanitari la richiesta condizione venisse accertata, con conseguente accertamento del diritto a godere dei benefici previsti dalle citate norme.
Si è costituito l'ente previdenziale, eccependo l'inammissibilità della domanda giudiziale nonché
l'infondatezza della stessa alla luce delle risultanze della CTU già espletata.
Acquisito il procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti, in esito all'udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c. del 4.12.2025, la causa, a seguito di integrazione della disposta CTU medico-legale, veniva decisa.
La domanda giudiziale è proponibile ai sensi dell'art. 42 terzo comma D.L. 30.9.2003 n. 269
(convertito nella legge 326/03) in quanto il ricorso è stato depositato nei sei mesi successivi alla comunicazione del verbale di visita.
Quanto alla legittimazione passiva processuale essa spetta all' poiché il ricorso è successivo al CP_1
1.4.07 (DPCM 30.3.2007 in attuazione art. 10 dl 203/05 conv. con L. n. 248/05, , che subentra CP_1 al Ministero dell'economia e finanze nelle controversie instaurate a decorrere dalla data del 1° aprile 2007, ancorché riferite a rapporti sorti anteriormente alla medesima data).
In via preliminare si ritiene che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. debba avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, a seguito della sentenza emessa, se favorevole al ricorrente, l' dovrà provvedere alla verifica del possesso in CP_1 capo a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa.
Invero, in relazione alla questione se nell'ambito dei giudizi di ATPO ex art. 445 bis c.p.c. il giudice possa o meno estendere il proprio accertamento alla sussistenza in capo al ricorrente dei requisiti diversi da quello sanitario, va evidenziato che il giudizio in questione deve ritenersi limitato all'accertamento del requisito sanitario, ponendosi il giudizio quale opposizione alla consulenza tecnica espletata. A sostegno di ciò si richiama il dato letterale dell'art. 445 bis c.p.c., nel quale si richiede a pensa di inammissibilità del ricorso la formulazione di specifici motivi di contestazione alla consulenza tecnica. Si invoca inoltre il regime di inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, che sancirebbe la differenza rispetto al giudizio ordinario, volto ad ottenere la condanna dell'ente ad erogare una prestazione previdenziale e che può essere promosso qualora sorgano contrasti in merito al possesso degli altri requisiti necessari per il riconoscimento della prestazione.
Deve altresì rilevarsi che, alla luce dell'interpretazione della Corte di legittimità, (Cfr. Cass. Sez.
Lav. Ordinanza del 21/02/2019 dep. 08/05/2019, n.12165/2019) risulta indubitabile che la nuova fase contenziosa ex art. 445 bis comma 6, sia limitata all'esame delle censure motivate, addotte dalla parte che contesti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, e dunque limitata alle suddette contestazioni sulle leges artis ovvero su norme e/o elementi fattuali e della rilevanza delle stesse sulle conclusioni della consulenza, così come venute a definirsi.
Sostanzialmente, il giudizio definito dal comma sei dell'art. 445 bis c.p.c., nella misura in cui detta norma richiede la specifica dei motivi di contestazione della ctu, a pena d'inammissibilità, viene a configurarsi alla stregua di un giudizio a carattere impugnatorio.
Invero, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza 18 novembre 2021, n. 35387, ha ribadito che “costituisce orientamento costante della Cassazione quello secondo il quale nel giudizio in materia d'invalidità, il vizio – denunciabile in sede di legittimità – della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione (Cfr. per tutte Cass. nn.
23990/2014, 1652/2012)”.
Afferma ancora la Cassazione nell'ordinanza suddetta: “nel quadro del suddetto enunciato si è, altresì, precisato che le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio disposta dal giudice non possono utilmente essere contestate in sede di ricorso per cassazione mediante la pura e semplice contrapposizione ad esse di diverse valutazioni perché tali contestazioni si rivelano dirette non già ad un riscontro della correttezza del giudizio formulato dal giudice di appello bensì ad una diversa valutazione delle risultanze processuali;
e tale profilo non rappresenta un elemento riconducibile al procedimento logico seguito dal giudice bensì costituisce semplicemente una richiesta di riesame del merito della controversia, inammissibile in sede di legittimità (cfr. ex plurimis, Cass. n.
7341 del 2004; Cass. n. 15796 del 2004; Cass. n. 14374 del 2008; Cass. n. 13914 del 2020; Cass.
n. 1405 del 2021)”.
Passando ad esaminare, alla luce dei suesposti principi, il tenore del ricorso in opposizione deve rilevarsi che parte ricorrente ha censurato l'elaborato peritale genericamente sostenendo come la consulenza tecnica d'ufficio espletata in seno alla fase sommaria non sia condivisibile in quanto non avrebbe adeguatamente valutato le documentate patologie come anche la certificazione medica prodotta in atti.
Parte ricorrente ha invero ritenuto:
- che la CTU sia “non condivisibile in quanto viziata da diverse contraddizioni diagnostico- valutative nonché carente nelle motivazioni medico-legali in ordine alla prestazione richiesta”, ritenendo, sulla base di una diversa valutazione del proprio CTP, che le medesime patologie riscontrate dal CTU – la cui individuazione non è stata oggetto di contestazione alcuna – debbano condurre al riconoscimento della richiesta prestazione posto che, come testualmente riportato “alla luce di tali elementi, contrariamente a quanto valutato dal consulente tecnico d'ufficio, il sig. deve essere considerato Parte_1
“Soggetto portatore di handicap di tipo grave” di cui al comma tre dell'articolo tre della legge 104/92”: trattasi come è evidenze di censura che si risolve in un mero dissenso diagnostico non avendo il CTP citato dalla ricorrente mosso alcuna specifica contestazione, trattandosi piuttosto di “pura e semplice contrapposizione ad esse di diverse valutazioni perché tali contestazioni si rivelano dirette non già ad un riscontro della correttezza del giudizio formulato dal giudice di appello bensì ad una diversa valutazione delle risultanze processuali;
e tale profilo non rappresenta un elemento riconducibile al procedimento logico seguito dal giudice bensì costituisce semplicemente una richiesta di riesame del merito della controversia, inammissibile in sede di legittimità (cfr. ex plurimis, Cass. n.
7341 del 2004; Cass. n. 15796 del 2004; Cass. n. 14374 del 2008; Cass. n. 13914 del 2020;
Cass. n. 1405 del 2021)”;
- che il certificato ortopedico del 7.02.2024 fosse stato erroneamente valutato poiché, nonostante un riscontrato scarso “beneficio nel recupero della funzione deambulatoria”,il nominato CTU, durante la visita peritale del 23.02.2024,aveva direttamente constatato che il ricorrente “non presenta evidenti limitazioni nella deambulazione e nei passaggi posturali”, di talché non è stato correttamente ritenuto necessario sottoporre il periziando ad ulteriori accertamenti: tale valutazione è pienamente legittima perché riscontrata direttamente dal nominato CTU, il quale non deve ritenersi vincolato ad una diversa valutazione diagnostica operata da altro professionista.
Tanto rilevato occorre quindi rilevare che le doglianze non sono idonee a costituire specifica censura alle risultanze cui è prevenuto il nominato CTU. Non è stato infatti specificato dalla parte, in ossequio ai richiamati principi giurisprudenziali, appurato che il CTU abbia correttamente inquadrato il contesto diagnostico di riferimento – che la parte non contesta quanto alla individuazione delle patologie - in cosa sia consistita l'errata diagnosi come anche quali siano le specifiche ragioni medico-legali in base alle quali le valutazioni tratte dal consulente debbano considerarsi errate.
In altri termini la parte non ha mosso alcuna specifica contestazione in merito al ragionamento valutativo condotto dal CTU nel proprio elaborato, né ha dedotto analiticamente le ragioni sulle quali debba fondarsi l'erroneità della pregressa valutazione peritale, né ha invero prospettato argomentazioni contrapposte a quelle indicate dal CTU e sulle quali possa basarsi una diversa valutazione della documentazione medica esaminata, non bastando l'allegazione di altro e diverso parere medico.
Occorre in primo luogo rilevare che il CTU, dopo aver esaminato i certificati medici prodotti in atti ed aver visitato la parte ricorrente ha diagnosticato “1. presenza di artropretesi a carico dell'anca destra (2022) e sinista (2016).
2. ipertensione arteriosa in portatore icd.
3. ipotiroidismo in trattamento ormonale”.
Ha poi ritenuto che: “Non presenta evidenti limitazioni nella deambulazione e nei passaggi posturali. Alla luce dei rilievi emersi, non si è ritenuto opportuno richiedere al paziente
l'esecuzione di ulteriori accertamenti clinici e strumentali”, riscontrando un paziente “lucido, orientato nel tempo e nello spazio, collaborante, riferisce correttamente la terapia farmacologica assunta”
Ha quindi complessivamente ritenuto che “alla luce di quanto obiettivato e di quanto è stato possibile verificare dalla consultazione della documentazione sanitaria, la valutazione ai fini dell'accertamento dell'HANDICAP - Legge 104/92, appare congrua. Da quanto sopra riportato si evidenzia infatti, come il ricorrente non presenti una riduzione dell'autonomia personale da richiedere un intervento assistenziale permanente e continuativo, rientrando pertanto nei parametri previsti dall'articolo 3 comma 1 della legge 104/92 (handicap non grave)”.
Ebbene, di fronte all'evidenza del ragionamento logico condotto dal nominato CTU, basato sull'esame della documentazione medica in atti e sulla visita al periziando, alcuna specifica critica o censura è stata mossa in ricorso, salvo quelle già segnatamente esaminate e ritenute inammissibili.
In seguito al deposito di ulteriore certificazione medica è stato disposto un supplemento di indagine. Il nominato CTU, visitato il periziando in data 5.06.2025, dopo aver esaminato il periziando ha rilevato che “In base alla visita eseguita, alla luce della ulteriore documentazione depositata e degli accertamenti strumentali richiesti dal CTU, si può affermare che gli aspetti clinici più evidenti del quadro patologico da cui è affetto il ricorrente sono:
1. presenza di artropretesi a carico dell'anca destra (2022) e sinistra (2016) con evidente deficit funzionale;
2 ipertensione arteriosa in portatore icd;
3 ipotiroidismo in trattamento ormonale;
4 severa gonartrosi bilaterale in attesa di trattamento chirurgico con marcata limitazione articolare, dolore cronico di severa entità e ridotta autonomia di marcia”.
Ha quindi ritenuto che “alla luce di quanto obiettivato e di quanto è stato possibile verificare dalla consultazione della nuova documentazione sanitaria, la valutazione ai fini dell'accertamento dell'HANDICAP - Legge 104/92, non appare congrua”, concludendo nel senso di ritenere che “A causa di tali infermità, ai fini dell'accertamento dell'HANDICAP - Legge 104/92, il ricorrente presenta una riduzione dell'autonomia personale da richiedere un intervento assistenziale permanente e continuativo, rientrando pertanto nei parametri previsti dall'articolo 3 comma 3 della legge 104/92 (handicap grave). Si ritiene congruo far decorrere il riconoscimento dei benefici previsti dal comma 3 dalla legge 104/92, a partire dalla data della visita peritale, mese di
GIUGNO 2025.
Si specifica inoltre che in base alle infermità riscontrate, al loro possibile trattamento chirurgico con previsione di un parziale recupero funzionale, quanto concesso necessita di REVISIONE, nel mese di GIUGNO 2027”.
Tali conclusioni non sono state contestate dalla parte ricorrente, potendo quindi porsi alla base della presente decisione.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
Considerata la inammissibilità dei motivi di opposizione – che avrebbero condotto ad un integrale rigetto della originaria domanda - e la decorrenza accertata dal nominato CTU – successiva di quasi tre anni dalla data della presentazione della domanda amministrativa (26.09.2022) – può procedersi a parziale compensazione delle spese di lite per due terzi e porsi il restante terzo a carico dell' , CP_1 liquidato con riferimento al valore minimo dello scaglione di riferimento per entrambe le fasi del giudizio (procedimenti di istruzione preventiva e cause in materia di previdenza): a tale proposito si ritiene di non poter condividere l'assunto secondo il quale “Nei giudizi previdenziali la parte ricorrente è affetta da disabilità e la sistematica ed ingiustificata compensazione delle spese di lite nell'ambito dei suddetti giudizi è lesiva dei diritti di soggetti affetti da monorazioni fisiche e mentali, nonché economicamente svantaggiate”, sia perché l'ordinamento predispone adeguati strumenti di tutela (gratuito patrocinio) per l'accesso alla tutela giurisdizionale, sia perché la qualità delle parti non è ritenuta, dalla ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, utile parametro per procedere ad una regolamentazione delle spese di lite che deroghi ai canoni di cui all'art. 92 c.p.c.
p.q.m.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 contro l' , con ricorso in opposizione ad ATP, così provvede: CP_1
- accetta e dichiara che si trova nella condizione di soggetto affetto da Parte_1 handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 104/92, dal mese di giugno 2025;
- condanna l' alla rifusione di un terzo delle spese di lite che si liquidano in euro 1.289,00, CP_1 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Cassino, 4.12.2025
Il Giudice
AN AL