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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVIII, sentenza 05/01/2026, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 39/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
TI ND, Presidente
DE MO LO, RE
DIBISCEGLIA MICHELE, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4211/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castel Volturno - Piazza Annunziata 81030 Castel Volturno CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. SP - 01430581213
Difeso da
CA MA DE PE - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 544/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
8 e pubblicata il 10/02/2025
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20248321 IMU 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20248321 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7787/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: SI RIPORTA AGLI ATTI
Resistente/Appellato: Si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Visto e letto l'appello di Ricorrente_1 ; Letta la sentenza appellata di cui in epigrafe;
Visto e letto l'atto di costituzione in giudizio di OG SP
Trattata la controversia come da verbale di udienza;
premesso
-che la presente sentenza è redatta ai sensi del combinato disposto ex art. l co. 2 D.L.vo 546/1992 e 132 cpc nonchè art. 36 co. 2 D.L.vo 546/1992; rilevato
-che la sentenza appellata ha rigettato il ricorso del contribuente avverso intimazione ad adempiere relativa a tributi Ici 2004 e Imu 2017
-che il contribuente propone appello avverso i punti e capi della sentenza con i quali sono stati disattesi e/
o non esaminati i motivi introdotti, che ripropone, chiedendo l'accoglimento integrale del ricorso di primo grado;
-che OG SP resiste chiedendo conferma della decisione impugnata
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto in quanto:
- negli originari motivi di ricorso, riproposti in appello, la parte contribuente deduce l'avvenuta estinzione dei debiti tributari cui si riferisce l'intimazione, mediante pagamenti
- dalle allegazioni di parte contribuente emerge che, in relazione al tributo Ici 2004 - ruolo ici ident. 46423-
è stato effettuato il pagamento della somma dovuta di € 31.970,32 attraverso bonifico del 19.7.21 , la cui ricevuta è versata in atti
-dalle allegazioni di parte contribuente emerge altresì che, in relazione al tributo Imu 2017 - è stata presentata domanda di definizione agevolata dei carichi divenuti definitivi, ex art. 17 bis Dl 34/2023 con accesso a pagamenti rateizzati, ancora in corso di esecuzione (come da allegazioni documentali presenti in atti)
- tali complessive acquisizioni documentali evidenziano l'avvenuta certa estinzione del debito Ici per effetto di intevrenuto pagamento, e l'esistenza di pagamenti in corso per il tributo Imu 2017, in forza di accesso a definizione agevolata prevista dalla legge , per cui, allo stato, è priva di fondamento giuridico l'intimazione ad adempiere impugnata, che per le citate ragioni deve essere annullata.
Sussistono ragioni di giustizia idonee a giustificare la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio tra le parti, correlate alla circostanza che il completamento delle allegazioni documentali in ordine all'estinzione dei debiti è stato effettuato da parte appellante nel giudizio di appello.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
TI ND, Presidente
DE MO LO, RE
DIBISCEGLIA MICHELE, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4211/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castel Volturno - Piazza Annunziata 81030 Castel Volturno CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. SP - 01430581213
Difeso da
CA MA DE PE - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 544/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
8 e pubblicata il 10/02/2025
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20248321 IMU 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20248321 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7787/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: SI RIPORTA AGLI ATTI
Resistente/Appellato: Si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Visto e letto l'appello di Ricorrente_1 ; Letta la sentenza appellata di cui in epigrafe;
Visto e letto l'atto di costituzione in giudizio di OG SP
Trattata la controversia come da verbale di udienza;
premesso
-che la presente sentenza è redatta ai sensi del combinato disposto ex art. l co. 2 D.L.vo 546/1992 e 132 cpc nonchè art. 36 co. 2 D.L.vo 546/1992; rilevato
-che la sentenza appellata ha rigettato il ricorso del contribuente avverso intimazione ad adempiere relativa a tributi Ici 2004 e Imu 2017
-che il contribuente propone appello avverso i punti e capi della sentenza con i quali sono stati disattesi e/
o non esaminati i motivi introdotti, che ripropone, chiedendo l'accoglimento integrale del ricorso di primo grado;
-che OG SP resiste chiedendo conferma della decisione impugnata
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto in quanto:
- negli originari motivi di ricorso, riproposti in appello, la parte contribuente deduce l'avvenuta estinzione dei debiti tributari cui si riferisce l'intimazione, mediante pagamenti
- dalle allegazioni di parte contribuente emerge che, in relazione al tributo Ici 2004 - ruolo ici ident. 46423-
è stato effettuato il pagamento della somma dovuta di € 31.970,32 attraverso bonifico del 19.7.21 , la cui ricevuta è versata in atti
-dalle allegazioni di parte contribuente emerge altresì che, in relazione al tributo Imu 2017 - è stata presentata domanda di definizione agevolata dei carichi divenuti definitivi, ex art. 17 bis Dl 34/2023 con accesso a pagamenti rateizzati, ancora in corso di esecuzione (come da allegazioni documentali presenti in atti)
- tali complessive acquisizioni documentali evidenziano l'avvenuta certa estinzione del debito Ici per effetto di intevrenuto pagamento, e l'esistenza di pagamenti in corso per il tributo Imu 2017, in forza di accesso a definizione agevolata prevista dalla legge , per cui, allo stato, è priva di fondamento giuridico l'intimazione ad adempiere impugnata, che per le citate ragioni deve essere annullata.
Sussistono ragioni di giustizia idonee a giustificare la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio tra le parti, correlate alla circostanza che il completamento delle allegazioni documentali in ordine all'estinzione dei debiti è stato effettuato da parte appellante nel giudizio di appello.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio