Articolo 12 della Legge 13 agosto 1980, n. 465
Articolo 11Articolo 13
Versione
6 settembre 1980
Art. 12.
I prodotti disciplinati dalla presente legge che al momento dell'entrata in vigore delle nuove norme si trovino gia' imbottigliati possono circolare fino ad esaurimento, anche se non rispondenti alle norme della presente legge, purche' in regola con le disposizioni precedentemente in vigore.
Entrata in vigore il 6 settembre 1980