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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 27/10/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1461/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente
Dott.ssa Susanna ZANDA - Giudice
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 29/04/2025 da:
, nato il [...] a [...] (C.F. ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in SA in via Alghero n°42 presso e nello studio dell'avv. Ivan Golme (C.F.
che lo rappresenta e difende come da delega in calce al ricorso introduttivo C.F._2
E
, nata il [...] in [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._3 elettivamente domiciliata in SA in via Muroni n°24, presso e nello studio dell'Avv. Cristina Sardu
(C.F. ) che la rappresenta e difende come da delega in calce al ricorso C.F._4 introduttivo
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 29/04/2025, contenente le condizioni patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo di seguito riportate:
pagina 1 di 6 “1) i coniugi vivranno separati serbandosi il reciproco rispetto, liberi ciascuno di portare la propria residenza ove ritengano opportuno e nel reciproco rispetto, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
2) i minori figli e resteranno affidati in forma condivisa ad entrambi i genitori e Per_1 Per_2 avranno collocamento presso la madre, alla quale sarà assegnata l'abitazione familiare (di proprietà esclusiva del ) sita in Usini via Saragat n°57, con tutte le pertinenze, gli arredi e corredi ivi Pt_1 esistenti. L'abitazione è distinta al NCEU del Comune di Usini al Fg. 19 – particella 708 – sub.6 – Cat.
A3;
3) entrambi i genitori cureranno l'educazione, l'istruzione e il mantenimento dei figli minori, ed eserciteranno disgiuntamente la responsabilità relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione, e congiuntamente assumeranno le decisioni di maggiore importanza riguardanti gli impegni e le scelte educative, formative e della tutela straordinaria della sua salute.
4) finché il frequenterà - come ora - la scuola elementare a SA (con orario di ingresso Per_1 alle 8:00), sarà il padre ad accompagnarlo nei giorni in cui la signora fosse impossibilitata Pt_2 per ragioni oggettive, anche in considerazione della necessità di occuparsi della piccola e Per_2 della sua preparazione ed accompagnamento all'asilo nido/scuola materna.
5) di comune accordo e sempre nel rispetto e compatibilmente con gli orari scolastici e con gli impegni sportivi, educativi dei minori che dovranno essere sempre salvaguardati, Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli secondo il seguente prospetto mensile (Considerare Settimane Alterne dall'Inizio dell'Anno): I° e III° settimana: il martedì ed il giovedì dalle ore15:30 (orario diuscita dall'
[...]
) e dalle 16:00(orario di uscita scolastica ) alle ore19:00(comunque prima di cena) Per_3 Per_1 nonché il week end negli stessi orari indicati precedentemente dall'uscita di scuola del venerdì sino alle 19.00 (comunque prima di cena) della domenica.
II° e IV° settimana: il lunedì, mercoledì ed il venerdì dalle ore15:30 (orario di uscita dall'
[...]
) e dalle 16:00 (orario di uscita scolastica ) alle ore19:00 (comunque prima di cena). Per_3 Per_1
Le principali festività saranno trascorse presso l'uno o l'altro genitore secondo il criterio dell'alternanza, ed in particolare trascorreranno la vigilia ed il giorno di Natale alternativamente(se la
Vigilia con uno il giorno di Natale sarà con l'altro). Saranno alternati anche la Viglia ed il giorno di
Capodanno, ed i giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo.
I figli minori trascorreranno inoltre un periodo continuativo di 15giorni durante le ferie del padre, ed altrettanti durante le ferie della madre, che i genitori si comunicherannocon il doveroso necessario anticipo.
pagina 2 di 6 6)Il signor contribuirà al mantenimento dei figli con un assegno mensile di €. 500,00 Pt_1
(cinquecento/00), rivalutabile annualmente secondo indici Istat, da corrispondersi in favore della signora a mezzo bonifico bancario od altro mezzo di pagamento concordato, entro e non Pt_2 oltre il giorno cinque di ogni mese. L'assegno Unico erogato dall'INPS verrà riscosso interamente dalla madre, ad integrazione del mantenimento per i bambini. Saranno a carico del (sino a che Pt_1 la Sig.ra reperisca attività lavorativa che le consenta di avere un minimo di reddito ex art. Pt_2
156 c.c.), ad integrazione del mantenimento dei bambini e come da consuetudine, le spese per il gasolio da riscaldamento e la manutenzione/sostituzione della relativa caldaia, e quelle elettriche relative all'utenza della casa familiare. Il signor corrisponderà altresì alla signora Pt_1 Pt_2 un assegno per il suo mantenimento di € 300,00, rivalutabili su base ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, considerato lo stato di disoccupazione della medesima e l'impossibilità di procurarsi mezzi adeguati per il suo mantenimento anche a causa delle attuali problematiche di salute.
Assegno che potrà essere oggetto di revoca e/o diminuzione qualora la Sig.ra reperisca Pt_2 attività lavorativa che le consenta di avere un minimo di reddito adeguato secondo la disciplina dell'art. 156 c.c.); Il padre parteciperà nella misura del 100% alle spese di istruzione in genere, ludiche, mediche o comunque straordinarie che dovessero rendersi necessarie per i figli minori, sino a quando la madre, raggiunta l'indipendenza economica, vi potrà provvedere nella misura del
50%.Dette spese saranno da individuarsi secondo le linee guida del CNF del 27.11.2017 come di seguito descritte:
- Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (escluse le utenze come più sopra descritto al punto 4), spese per tasse scolastiche
(eccetto quelle universitarie e quelle considerate come straordinarie) e materiale scolastico, cancelleria, medicinali da banco, spese di trasporto urbano, carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, pre scuola e dopo scuola se già presenti nell'organizzazione familiare della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spese sostenibili;
trattamenti estetici (barbiere etc..), attività ricreative abituali.
- Spese extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, mensa scolastica, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche, spese di bollo e di assicurazione per mezzo di trasporto quanto pagina 3 di 6 acquistato con l'accordo di entrambi i coniugi. Tutte le spese extra assegno subordinate o meno al consenso dei genitori devono essere debitamente documentate.
- Spese extra assegno subordinate al consenso dei genitori:
Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiativi, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni universitarie;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione egli esami di abilitazione o alla preparazione di concorsi (quindi acquisto di libri, dispense, pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
servizio di baby sitter laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento di lingue straniere;
Spese di natura ludica parascolastica: corsi di attività artistiche, di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
conseguimento della patente presso autoscuole private.
Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
Spese mediche sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuare tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o provate convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
Spese varie: organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
°°°
5) Il Signor continuerà a pagare secondo il suo titolo di proprietà le spese di mutuo Parte_1 dell'immobile, assegnato con tutti gli arredi alla moglie, stante la collocazione presso la madre dei predetti minori, che allo stato ammonta a circa €. 150,00 mensili – scadenza mutuo anno 2034;
6) Qualora i minori debbano spostarsi per viaggi vacanze (o quant'altro) unitamente al proprio genitore, sarà cura del genitore con il quale il figlio dovrà spostarsi informare l'altro genitore con congruo anticipo anche al fine di ricevere il consenso dell'altro. Inoltre, ogni volta che sia necessario ed ogni volta che sia richiesto per qualsiasi eventuale viaggio, entrambi si impegnano a valutare il rilascio di un documento valido per i figli minori, opponendosi eventualmente solo per motivi strettamente necessari e documentati.
pagina 4 di 6 7) I coniugi stabiliscono congiuntamente che le condizioni indicate nel presente ricorso avranno decorrenza dalla sottoscrizione del presente ricorso.
8) I Coniugi dichiarano altresì di essere soddisfatti delle condizioni che precedono e di accettare le stesse senza riserva alcuna”.
All'udienza del 09/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
La causa è stata quindi rimessa al collegio per la decisione.
***
I coniugi e hanno contratto matrimonio Civile in Parte_1 Parte_2
data 20/06/2015 in USINI (SS), iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune per l'anno 2015, Atto N. 1, P. I, dalla cui unione sono nati i figli , in SA (SS), il Persona_4
03/04/2017 e , in SA il 04/02/2023, entrambi minori di età. Persona_5
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli minori in quanto garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle loro esigenze e ravvisato pertanto che le clausole relative alla prole non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di SA, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara la separazione personale tra i coniugi , nato il [...] a [...]
SA (C.F. ) e , nata il [...] in [...] C.F._1 Parte_2
(Slovacchia) (C.F. ) entrambi residenti in [...]
57, i quali hanno contratto matrimonio concordatario in data 20/06/2015 in Usini (SS), iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune per l'anno 2015, Atto N.
1. P.I, alle condizioni congiunte sopra riportate, da intendersi qui integralmente trascritte, mandando alla pagina 5 di 6 cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Usini (SS) per l'annotazione della presente sentenza.
2. Spese interamente compensate.
Così deciso in SA nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025.
Il Presidente Il Giudice rel.
Dott.ssa Stefania Deiana Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente
Dott.ssa Susanna ZANDA - Giudice
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 29/04/2025 da:
, nato il [...] a [...] (C.F. ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in SA in via Alghero n°42 presso e nello studio dell'avv. Ivan Golme (C.F.
che lo rappresenta e difende come da delega in calce al ricorso introduttivo C.F._2
E
, nata il [...] in [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._3 elettivamente domiciliata in SA in via Muroni n°24, presso e nello studio dell'Avv. Cristina Sardu
(C.F. ) che la rappresenta e difende come da delega in calce al ricorso C.F._4 introduttivo
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 29/04/2025, contenente le condizioni patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo di seguito riportate:
pagina 1 di 6 “1) i coniugi vivranno separati serbandosi il reciproco rispetto, liberi ciascuno di portare la propria residenza ove ritengano opportuno e nel reciproco rispetto, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
2) i minori figli e resteranno affidati in forma condivisa ad entrambi i genitori e Per_1 Per_2 avranno collocamento presso la madre, alla quale sarà assegnata l'abitazione familiare (di proprietà esclusiva del ) sita in Usini via Saragat n°57, con tutte le pertinenze, gli arredi e corredi ivi Pt_1 esistenti. L'abitazione è distinta al NCEU del Comune di Usini al Fg. 19 – particella 708 – sub.6 – Cat.
A3;
3) entrambi i genitori cureranno l'educazione, l'istruzione e il mantenimento dei figli minori, ed eserciteranno disgiuntamente la responsabilità relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione, e congiuntamente assumeranno le decisioni di maggiore importanza riguardanti gli impegni e le scelte educative, formative e della tutela straordinaria della sua salute.
4) finché il frequenterà - come ora - la scuola elementare a SA (con orario di ingresso Per_1 alle 8:00), sarà il padre ad accompagnarlo nei giorni in cui la signora fosse impossibilitata Pt_2 per ragioni oggettive, anche in considerazione della necessità di occuparsi della piccola e Per_2 della sua preparazione ed accompagnamento all'asilo nido/scuola materna.
5) di comune accordo e sempre nel rispetto e compatibilmente con gli orari scolastici e con gli impegni sportivi, educativi dei minori che dovranno essere sempre salvaguardati, Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli secondo il seguente prospetto mensile (Considerare Settimane Alterne dall'Inizio dell'Anno): I° e III° settimana: il martedì ed il giovedì dalle ore15:30 (orario diuscita dall'
[...]
) e dalle 16:00(orario di uscita scolastica ) alle ore19:00(comunque prima di cena) Per_3 Per_1 nonché il week end negli stessi orari indicati precedentemente dall'uscita di scuola del venerdì sino alle 19.00 (comunque prima di cena) della domenica.
II° e IV° settimana: il lunedì, mercoledì ed il venerdì dalle ore15:30 (orario di uscita dall'
[...]
) e dalle 16:00 (orario di uscita scolastica ) alle ore19:00 (comunque prima di cena). Per_3 Per_1
Le principali festività saranno trascorse presso l'uno o l'altro genitore secondo il criterio dell'alternanza, ed in particolare trascorreranno la vigilia ed il giorno di Natale alternativamente(se la
Vigilia con uno il giorno di Natale sarà con l'altro). Saranno alternati anche la Viglia ed il giorno di
Capodanno, ed i giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo.
I figli minori trascorreranno inoltre un periodo continuativo di 15giorni durante le ferie del padre, ed altrettanti durante le ferie della madre, che i genitori si comunicherannocon il doveroso necessario anticipo.
pagina 2 di 6 6)Il signor contribuirà al mantenimento dei figli con un assegno mensile di €. 500,00 Pt_1
(cinquecento/00), rivalutabile annualmente secondo indici Istat, da corrispondersi in favore della signora a mezzo bonifico bancario od altro mezzo di pagamento concordato, entro e non Pt_2 oltre il giorno cinque di ogni mese. L'assegno Unico erogato dall'INPS verrà riscosso interamente dalla madre, ad integrazione del mantenimento per i bambini. Saranno a carico del (sino a che Pt_1 la Sig.ra reperisca attività lavorativa che le consenta di avere un minimo di reddito ex art. Pt_2
156 c.c.), ad integrazione del mantenimento dei bambini e come da consuetudine, le spese per il gasolio da riscaldamento e la manutenzione/sostituzione della relativa caldaia, e quelle elettriche relative all'utenza della casa familiare. Il signor corrisponderà altresì alla signora Pt_1 Pt_2 un assegno per il suo mantenimento di € 300,00, rivalutabili su base ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, considerato lo stato di disoccupazione della medesima e l'impossibilità di procurarsi mezzi adeguati per il suo mantenimento anche a causa delle attuali problematiche di salute.
Assegno che potrà essere oggetto di revoca e/o diminuzione qualora la Sig.ra reperisca Pt_2 attività lavorativa che le consenta di avere un minimo di reddito adeguato secondo la disciplina dell'art. 156 c.c.); Il padre parteciperà nella misura del 100% alle spese di istruzione in genere, ludiche, mediche o comunque straordinarie che dovessero rendersi necessarie per i figli minori, sino a quando la madre, raggiunta l'indipendenza economica, vi potrà provvedere nella misura del
50%.Dette spese saranno da individuarsi secondo le linee guida del CNF del 27.11.2017 come di seguito descritte:
- Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (escluse le utenze come più sopra descritto al punto 4), spese per tasse scolastiche
(eccetto quelle universitarie e quelle considerate come straordinarie) e materiale scolastico, cancelleria, medicinali da banco, spese di trasporto urbano, carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, pre scuola e dopo scuola se già presenti nell'organizzazione familiare della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spese sostenibili;
trattamenti estetici (barbiere etc..), attività ricreative abituali.
- Spese extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, mensa scolastica, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche, spese di bollo e di assicurazione per mezzo di trasporto quanto pagina 3 di 6 acquistato con l'accordo di entrambi i coniugi. Tutte le spese extra assegno subordinate o meno al consenso dei genitori devono essere debitamente documentate.
- Spese extra assegno subordinate al consenso dei genitori:
Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiativi, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni universitarie;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione egli esami di abilitazione o alla preparazione di concorsi (quindi acquisto di libri, dispense, pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
servizio di baby sitter laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento di lingue straniere;
Spese di natura ludica parascolastica: corsi di attività artistiche, di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
conseguimento della patente presso autoscuole private.
Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
Spese mediche sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuare tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o provate convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
Spese varie: organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
°°°
5) Il Signor continuerà a pagare secondo il suo titolo di proprietà le spese di mutuo Parte_1 dell'immobile, assegnato con tutti gli arredi alla moglie, stante la collocazione presso la madre dei predetti minori, che allo stato ammonta a circa €. 150,00 mensili – scadenza mutuo anno 2034;
6) Qualora i minori debbano spostarsi per viaggi vacanze (o quant'altro) unitamente al proprio genitore, sarà cura del genitore con il quale il figlio dovrà spostarsi informare l'altro genitore con congruo anticipo anche al fine di ricevere il consenso dell'altro. Inoltre, ogni volta che sia necessario ed ogni volta che sia richiesto per qualsiasi eventuale viaggio, entrambi si impegnano a valutare il rilascio di un documento valido per i figli minori, opponendosi eventualmente solo per motivi strettamente necessari e documentati.
pagina 4 di 6 7) I coniugi stabiliscono congiuntamente che le condizioni indicate nel presente ricorso avranno decorrenza dalla sottoscrizione del presente ricorso.
8) I Coniugi dichiarano altresì di essere soddisfatti delle condizioni che precedono e di accettare le stesse senza riserva alcuna”.
All'udienza del 09/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
La causa è stata quindi rimessa al collegio per la decisione.
***
I coniugi e hanno contratto matrimonio Civile in Parte_1 Parte_2
data 20/06/2015 in USINI (SS), iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune per l'anno 2015, Atto N. 1, P. I, dalla cui unione sono nati i figli , in SA (SS), il Persona_4
03/04/2017 e , in SA il 04/02/2023, entrambi minori di età. Persona_5
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli minori in quanto garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle loro esigenze e ravvisato pertanto che le clausole relative alla prole non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di SA, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara la separazione personale tra i coniugi , nato il [...] a [...]
SA (C.F. ) e , nata il [...] in [...] C.F._1 Parte_2
(Slovacchia) (C.F. ) entrambi residenti in [...]
57, i quali hanno contratto matrimonio concordatario in data 20/06/2015 in Usini (SS), iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune per l'anno 2015, Atto N.
1. P.I, alle condizioni congiunte sopra riportate, da intendersi qui integralmente trascritte, mandando alla pagina 5 di 6 cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Usini (SS) per l'annotazione della presente sentenza.
2. Spese interamente compensate.
Così deciso in SA nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025.
Il Presidente Il Giudice rel.
Dott.ssa Stefania Deiana Dott.ssa Elisabetta Carta
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