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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 22/12/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO composto dai Sig.ri Magistrati: dott. Guido Campli Presidente dott. Alessandro Chiauzzi Giudice Relatore dott. Francesco Turco Giudice
ha emesso la seguente sentenza
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 2331 del ruolo generale volontaria giurisdizione dell'anno 2025, su ricorso congiunto delle parti depositato in data 27 novembre 2025 ai sensi dell'art. 473-bis 51 c.p.c., proposto da
(C.F. ), nato a [...] il 12 Parte_1 C.F._1 giugno 1978 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Presutto, in virtù di delega allegata al ricorso, e (C.F. Controparte_1
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
A. L. Antinori n.131, rappresentata e difesa dall'avv. Pierluigi Cirillo, in virtù di delega allegata al ricorso,
ricorrenti;
nonché
PUBBLICO MINISTERO IN SEDE,
parte necessaria;
Oggetto: regolamentazione delle condizioni di affido di minore.
Conclusioni: come da ricorso congiunto depositato ai sensi dell'art. 473-bis 51 c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo, depositato congiuntamente, e Parte_1 [...] hanno esposto di avere intrattenuto una relazione sentimentale della durata di circa CP_1
Per_ venti anni, dalla quale sono nati in Pescara i figli minori nata il [...], e Per_2 nato l'[...].
Hanno riferito che, a far data dalla fine di aprile 2025, la loro relazione è cessata in via definitiva e il nucleo familiare si è separato, pur mantenendo un clima di reciproca collaborazione nella gestione e nelle decisioni riguardanti i figli: la sig.ra è rimasta CP_1
a vivere con i minori nell'abitazione familiare, di sua esclusiva proprietà, sita in Francavilla al
Mare, via Antinori n. 131, mentre il sig. si è trasferito in una diversa abitazione, Pt_1 condotta in locazione, sita in Ripa Teatina, via Leonardo Da Vinci n. 16. Hanno inoltre indicato che il sig. è occupato come impiegato amministrativo alle dipendenze della Pt_1
CO.SVE.GA S.r.l., mentre la sig.ra è attualmente disoccupata, e che non risultano CP_1 pendenti tra le parti altri procedimenti aventi ad oggetto le medesime domande o comunque connessi.
Nel merito, i ricorrenti hanno domandato che fosse disposto quanto segue: che l'abitazione familiare di Francavilla al Mare, via Antinori n. 131, di esclusiva proprietà della sig.ra venisse assegnata a quest'ultima, con tutti i mobili, gli arredi e gli CP_1 elettrodomestici in essa esistenti, quale casa di residenza dei minori;
che le parti fossero tenute a comunicarsi reciprocamente qualunque variazione di residenza o domicilio entro il termine Per_ di trenta giorni, per tutto il periodo in cui i figli resteranno minori;
che i figli e Per_2 venissero affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con esercizio condiviso della responsabilità genitoriale e con collocamento prevalente presso la madre;
che entrambi i genitori fossero tenuti a prestare la massima attenzione alla cura e ai bisogni dei minori, a rendersi reciprocamente reperibili, a tenersi costantemente informati e a collaborare tra loro, concordando le scelte relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e, in generale, a ogni
2 aspetto della crescita fisica e psichica dei figli, evitando qualsiasi condotta idonea a compromettere il loro sano ed equilibrato sviluppo;
in tale contesto, la madre, in qualità di genitore collocatario, si è impegnata a informare regolarmente il padre sull'andamento scolastico, sullo svolgimento dei compiti, sugli impegni extrascolastici e su ogni evento rilevante attinente ai minori, al fine di consentirgli una piena partecipazione ai momenti di crescita dei figli.
Quanto ai tempi di frequentazione con il padre, genitore non collocatario, le parti hanno rappresentato di essere attualmente in grado di gestire in modo flessibile e concordato i rapporti padre-figli e, allo scopo di assicurare ai minori il pieno godimento del diritto alla bigenitorialità, Per_ hanno convenuto che il sig. possa tenere con sé e tutte le volte che lo Pt_1 Per_2 desideri, compatibilmente con i propri impegni lavorativi e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori, concordando di volta in volta le modalità con la madre. Hanno tuttavia predisposto un calendario dettagliato da applicarsi in caso di futuro disaccordo, nel quale è previsto che: il padre trascorra con i figli, nella settimana in cui il fine settimana rimane presso la madre, due pomeriggi (il lunedì e il mercoledì) dalle ore 19:00 alle ore 22:00 nel periodo scolastico, ovvero fino alle ore 23:00 nel periodo estivo;
nella settimana in cui il week- end è invece presso il padre, gli incontri infrasettimanali si svolgono il martedì e il giovedì con i medesimi orari, ferma restando la possibilità di concordare altri giorni in caso di sopravvenute esigenze lavorative del sig. da comunicarsi con almeno 24 ore di preavviso, salvo Pt_1 urgenze;
i minori trascorrano con il padre fine settimana alternati, dal venerdì alle ore 19:00 sino alla domenica sera, con rientro presso l'abitazione materna, dopo aver già cenato, tra le ore 21:00 e le ore 22:00; nel periodo estivo i minori trascorrano con il padre due settimane, anche non consecutive, nei mesi di luglio o agosto, in coincidenza con le ferie del sig. Pt_1 che dovranno essere comunicate alla madre entro il 1° luglio di ciascun anno, in linea con l'approvazione del piano ferie;
durante le festività natalizie, l'alternanza dei periodi di permanenza con ciascun genitore avvenga ad anni alterni, con un primo segmento temporale dalle ore 19:00 del 23 dicembre alle ore 19:00 del 30 dicembre e un secondo segmento dalle ore 19:00 del 30 dicembre alle ore 19:00 del 6 gennaio, prevedendosi che il primo periodo nell'anno in corso decorra dalla madre e il secondo dal padre, con disponibilità della madre a tenere i minori nei giorni feriali eventualmente non coperti dal padre per esigenze lavorative, salvo propri impedimenti;
per le festività pasquali, i minori stiano ad anni alterni con ciascun 3 genitore dalle ore 19:00 del venerdì santo alle ore 19:00 del giorno di Pasqua e, nell'anno successivo, dalle ore 19:00 del giorno di Pasqua alle ore 21:00 del lunedì di Pasquetta;
i seguenti giorni festivi infrasettimanali (1° novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno) siano trascorsi alternativamente con l'uno o con l'altro genitore, dalle ore 10:00 alle ore 21:00, iniziando nell'anno corrente dal padre;
i minori trascorrano con il padre il giorno del compleanno di quest'ultimo e la festa del papà, e con la madre il giorno del compleanno della stessa e la festa della mamma;
i compleanni dei figli siano di regola festeggiati, ove possibile, insieme da entrambi i genitori, e, ove ciò non sia attuabile, che i minori alternino anno per anno il pranzo e la cena con ciascun genitore, in modo che entrambi possano condividere in via paritaria tale ricorrenza;
resti sempre salva la possibilità per i genitori di modificare di comune accordo il calendario così stabilito, in funzione delle sopravvenute esigenze dei figli o dei genitori stessi.
Sul piano economico, i ricorrenti hanno concordato che il sig. versi Parte_1
Per_ alla sig.ra a titolo di mantenimento ordinario dei figli e un Controparte_1 Per_2 assegno mensile complessivo di € 500,00, pari a € 250,00 per ciascun figlio, da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese, oltre a concorrere al mantenimento mediante la propria quota di spettanza dell'assegno unico e universale per i figli. Hanno convenuto che tale assegno unico venga materialmente percepito per intero dalla madre, con rinuncia espressa del padre alla propria quota;
hanno altresì stabilito che, qualora l'assegno unico erogato dall'INPS sia soppresso oppure l'importo complessivo per entrambi i figli risulti inferiore a € 400,00 mensili, il sig. provvederà a corrispondere alla madre un importo integrativo pari alla Pt_1 differenza tra € 400,00 e quanto effettivamente percepito a tale titolo, con il limite che l'esborso mensile complessivo del padre per il mantenimento ordinario dei figli (quota fissa più integrazione) non potrà in ogni caso superare la somma di € 600,00 (e 300,00 per ciascun figlio).
Quanto alle spese straordinarie, le parti hanno previsto che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese scolastiche, a quelle mediche non coperte dal Servizio Sanitario
Nazionale e alle spese ludico-sportive adeguatamente concordate e documentate, richiamando espressamente le linee guida del Consiglio Nazionale Forense in materia di mantenimento dei figli nelle controversie di diritto familiare per la relativa regolamentazione.
4 Come detto sopra, il ricorso è stato proposto congiuntamente dalle parti ai sensi dell'art. 473-bis 51 c.p.c.
Nel caso in esame è stato acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero e non emergono elementi di criticità che inducono a richiedere ulteriori chiarimenti in merito alle condizioni proposte e la comparizione personale delle parti. Per quanto riguarda la modalità di affido, non emergono ragioni che inducono a derogare alla forma normale dell'affido condiviso;
per il resto, le condizioni non risultano contrarie all'interesse dei minori e a norme imperative.
Ne consegue che le condizioni di affido predisposte dalle parti possono essere omologate.
Nulla deve disporsi in materia di spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- visto l'art. 473-bis 51 c.p.c., omologa le condizioni di affido dei minori , Persona_3 nata il [...], e , nato l'[...]; Persona_4
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025.
Il Presidente dott. Guido Campli
Il Giudice est. dott. Alessandro Chiauzzi
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TRIBUNALE DI CHIETI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO composto dai Sig.ri Magistrati: dott. Guido Campli Presidente dott. Alessandro Chiauzzi Giudice Relatore dott. Francesco Turco Giudice
ha emesso la seguente sentenza
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 2331 del ruolo generale volontaria giurisdizione dell'anno 2025, su ricorso congiunto delle parti depositato in data 27 novembre 2025 ai sensi dell'art. 473-bis 51 c.p.c., proposto da
(C.F. ), nato a [...] il 12 Parte_1 C.F._1 giugno 1978 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Presutto, in virtù di delega allegata al ricorso, e (C.F. Controparte_1
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
A. L. Antinori n.131, rappresentata e difesa dall'avv. Pierluigi Cirillo, in virtù di delega allegata al ricorso,
ricorrenti;
nonché
PUBBLICO MINISTERO IN SEDE,
parte necessaria;
Oggetto: regolamentazione delle condizioni di affido di minore.
Conclusioni: come da ricorso congiunto depositato ai sensi dell'art. 473-bis 51 c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo, depositato congiuntamente, e Parte_1 [...] hanno esposto di avere intrattenuto una relazione sentimentale della durata di circa CP_1
Per_ venti anni, dalla quale sono nati in Pescara i figli minori nata il [...], e Per_2 nato l'[...].
Hanno riferito che, a far data dalla fine di aprile 2025, la loro relazione è cessata in via definitiva e il nucleo familiare si è separato, pur mantenendo un clima di reciproca collaborazione nella gestione e nelle decisioni riguardanti i figli: la sig.ra è rimasta CP_1
a vivere con i minori nell'abitazione familiare, di sua esclusiva proprietà, sita in Francavilla al
Mare, via Antinori n. 131, mentre il sig. si è trasferito in una diversa abitazione, Pt_1 condotta in locazione, sita in Ripa Teatina, via Leonardo Da Vinci n. 16. Hanno inoltre indicato che il sig. è occupato come impiegato amministrativo alle dipendenze della Pt_1
CO.SVE.GA S.r.l., mentre la sig.ra è attualmente disoccupata, e che non risultano CP_1 pendenti tra le parti altri procedimenti aventi ad oggetto le medesime domande o comunque connessi.
Nel merito, i ricorrenti hanno domandato che fosse disposto quanto segue: che l'abitazione familiare di Francavilla al Mare, via Antinori n. 131, di esclusiva proprietà della sig.ra venisse assegnata a quest'ultima, con tutti i mobili, gli arredi e gli CP_1 elettrodomestici in essa esistenti, quale casa di residenza dei minori;
che le parti fossero tenute a comunicarsi reciprocamente qualunque variazione di residenza o domicilio entro il termine Per_ di trenta giorni, per tutto il periodo in cui i figli resteranno minori;
che i figli e Per_2 venissero affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con esercizio condiviso della responsabilità genitoriale e con collocamento prevalente presso la madre;
che entrambi i genitori fossero tenuti a prestare la massima attenzione alla cura e ai bisogni dei minori, a rendersi reciprocamente reperibili, a tenersi costantemente informati e a collaborare tra loro, concordando le scelte relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e, in generale, a ogni
2 aspetto della crescita fisica e psichica dei figli, evitando qualsiasi condotta idonea a compromettere il loro sano ed equilibrato sviluppo;
in tale contesto, la madre, in qualità di genitore collocatario, si è impegnata a informare regolarmente il padre sull'andamento scolastico, sullo svolgimento dei compiti, sugli impegni extrascolastici e su ogni evento rilevante attinente ai minori, al fine di consentirgli una piena partecipazione ai momenti di crescita dei figli.
Quanto ai tempi di frequentazione con il padre, genitore non collocatario, le parti hanno rappresentato di essere attualmente in grado di gestire in modo flessibile e concordato i rapporti padre-figli e, allo scopo di assicurare ai minori il pieno godimento del diritto alla bigenitorialità, Per_ hanno convenuto che il sig. possa tenere con sé e tutte le volte che lo Pt_1 Per_2 desideri, compatibilmente con i propri impegni lavorativi e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori, concordando di volta in volta le modalità con la madre. Hanno tuttavia predisposto un calendario dettagliato da applicarsi in caso di futuro disaccordo, nel quale è previsto che: il padre trascorra con i figli, nella settimana in cui il fine settimana rimane presso la madre, due pomeriggi (il lunedì e il mercoledì) dalle ore 19:00 alle ore 22:00 nel periodo scolastico, ovvero fino alle ore 23:00 nel periodo estivo;
nella settimana in cui il week- end è invece presso il padre, gli incontri infrasettimanali si svolgono il martedì e il giovedì con i medesimi orari, ferma restando la possibilità di concordare altri giorni in caso di sopravvenute esigenze lavorative del sig. da comunicarsi con almeno 24 ore di preavviso, salvo Pt_1 urgenze;
i minori trascorrano con il padre fine settimana alternati, dal venerdì alle ore 19:00 sino alla domenica sera, con rientro presso l'abitazione materna, dopo aver già cenato, tra le ore 21:00 e le ore 22:00; nel periodo estivo i minori trascorrano con il padre due settimane, anche non consecutive, nei mesi di luglio o agosto, in coincidenza con le ferie del sig. Pt_1 che dovranno essere comunicate alla madre entro il 1° luglio di ciascun anno, in linea con l'approvazione del piano ferie;
durante le festività natalizie, l'alternanza dei periodi di permanenza con ciascun genitore avvenga ad anni alterni, con un primo segmento temporale dalle ore 19:00 del 23 dicembre alle ore 19:00 del 30 dicembre e un secondo segmento dalle ore 19:00 del 30 dicembre alle ore 19:00 del 6 gennaio, prevedendosi che il primo periodo nell'anno in corso decorra dalla madre e il secondo dal padre, con disponibilità della madre a tenere i minori nei giorni feriali eventualmente non coperti dal padre per esigenze lavorative, salvo propri impedimenti;
per le festività pasquali, i minori stiano ad anni alterni con ciascun 3 genitore dalle ore 19:00 del venerdì santo alle ore 19:00 del giorno di Pasqua e, nell'anno successivo, dalle ore 19:00 del giorno di Pasqua alle ore 21:00 del lunedì di Pasquetta;
i seguenti giorni festivi infrasettimanali (1° novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno) siano trascorsi alternativamente con l'uno o con l'altro genitore, dalle ore 10:00 alle ore 21:00, iniziando nell'anno corrente dal padre;
i minori trascorrano con il padre il giorno del compleanno di quest'ultimo e la festa del papà, e con la madre il giorno del compleanno della stessa e la festa della mamma;
i compleanni dei figli siano di regola festeggiati, ove possibile, insieme da entrambi i genitori, e, ove ciò non sia attuabile, che i minori alternino anno per anno il pranzo e la cena con ciascun genitore, in modo che entrambi possano condividere in via paritaria tale ricorrenza;
resti sempre salva la possibilità per i genitori di modificare di comune accordo il calendario così stabilito, in funzione delle sopravvenute esigenze dei figli o dei genitori stessi.
Sul piano economico, i ricorrenti hanno concordato che il sig. versi Parte_1
Per_ alla sig.ra a titolo di mantenimento ordinario dei figli e un Controparte_1 Per_2 assegno mensile complessivo di € 500,00, pari a € 250,00 per ciascun figlio, da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese, oltre a concorrere al mantenimento mediante la propria quota di spettanza dell'assegno unico e universale per i figli. Hanno convenuto che tale assegno unico venga materialmente percepito per intero dalla madre, con rinuncia espressa del padre alla propria quota;
hanno altresì stabilito che, qualora l'assegno unico erogato dall'INPS sia soppresso oppure l'importo complessivo per entrambi i figli risulti inferiore a € 400,00 mensili, il sig. provvederà a corrispondere alla madre un importo integrativo pari alla Pt_1 differenza tra € 400,00 e quanto effettivamente percepito a tale titolo, con il limite che l'esborso mensile complessivo del padre per il mantenimento ordinario dei figli (quota fissa più integrazione) non potrà in ogni caso superare la somma di € 600,00 (e 300,00 per ciascun figlio).
Quanto alle spese straordinarie, le parti hanno previsto che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese scolastiche, a quelle mediche non coperte dal Servizio Sanitario
Nazionale e alle spese ludico-sportive adeguatamente concordate e documentate, richiamando espressamente le linee guida del Consiglio Nazionale Forense in materia di mantenimento dei figli nelle controversie di diritto familiare per la relativa regolamentazione.
4 Come detto sopra, il ricorso è stato proposto congiuntamente dalle parti ai sensi dell'art. 473-bis 51 c.p.c.
Nel caso in esame è stato acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero e non emergono elementi di criticità che inducono a richiedere ulteriori chiarimenti in merito alle condizioni proposte e la comparizione personale delle parti. Per quanto riguarda la modalità di affido, non emergono ragioni che inducono a derogare alla forma normale dell'affido condiviso;
per il resto, le condizioni non risultano contrarie all'interesse dei minori e a norme imperative.
Ne consegue che le condizioni di affido predisposte dalle parti possono essere omologate.
Nulla deve disporsi in materia di spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- visto l'art. 473-bis 51 c.p.c., omologa le condizioni di affido dei minori , Persona_3 nata il [...], e , nato l'[...]; Persona_4
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025.
Il Presidente dott. Guido Campli
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