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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Molise, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 18/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del MOLISE (ex Commissione Tributaria Regionale del
MOLISE) Sezione 1, riunita in udienza il 04/10/2021 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LIBERATORE ANTONIO, Presidente e Relatore
PORCARO LIBERINO, Giudice
DISCENZA GIUSEPPE, Giudice
in data 04/10/2021 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 26/2020 depositato il 29/01/2020
proposto da
Ag.entrate - CO - Campobasso
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 356/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAMPOBASSO sez.
3 e pubblicata il 03/10/2019
Atti impositivi:
- RA DI RUOLO n. 02720010035693739000 REGISTRO
- RA DI RUOLO n. 027200300017768070000 IRPEF-ALTRO 2002
- RA DI RUOLO n. 027200300007540274000 REGISTRO 2003
- RA DI RUOLO n. 02720030009402302000 REGISTRO 2003 - RA DI RUOLO n. 02720060001826480000 IRPEF-ALTRO 2006
- RA DI RUOLO n. 02720060001826480000 IRAP 2006
- RA DI RUOLO n. 02720060012817868000 IRPEF-ALTRO 2006
- RA DI RUOLO n. 02720060012817868000 IRAP 2006
- RA DI RUOLO n. 02720060016723868000 IVA-ALTRO
- RA DI RUOLO n. 02720080000374434000 IVA-ALTRO 2008
- RA DI RUOLO n. 02720110003375144000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- RA DI RUOLO n. 0272006000182648 IRPEF-ALTRO 2006
- RA DI RUOLO n. 0272006000182648 IRAP 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso il contribuente Resistente_1 impugnava l'estratto di ruolo emesso dalla Agenzia delle Entrate CO relativamente a N. 14 cartelle di pagamento per un importo complessivo pari ad € 107.202,89 oltre interessi e sanzioni.
A sostegno delle proprie ragioni il contribuente deduceva in via preliminare la inesistenza giuridica della notificazione dello stesso e la nullità delle cartelle di pagamento nonché dell'avviso bonario per assenza di loro notificazione e la inesistenza giuridica della notifica trattandosi di cartelle di pagamento notificate via PEC in formato pdf carente della ricevuta di avvenuta consegna al destinatario.
Altresì, il contribuente deduceva la assoluta nullità delle cartelle inquanto non precedute dalla notifica dell'avviso di accertamento ed emesse in assenza dello stesso e eccepiva la carenza di motivazione delle cartelle contenenti solo la dicitura “”omesso o carente versamento”” nonché la nullità della iscrizione a ruolo delle somme dovute inquanto non preceduta dalla prescritta comunicazione.
Inoltre il contribuente contestava la sussistente violazione dell'art. 25 DPR 602/73 essendo stato il ruolo formato oltre i termini di decadenza statuiti ex lege.
Pertanto il contribuente concludeva per l'annullamento dello estratto di ruolo , previa sospensione, con obbligo in capo alla Agenzia delle Entrate CO della produzione delle notifiche inerenti le cartelle contenute nell'atto impugnato.
L'Ufficio non si costituiva in giudizio .
In sede di discussione il contribuente rinunciava alla chiesta sospensione .
La Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso con sentenza N. 356/03/2019 accoglieva il ricorso del contribuente in ragione di quanto indicato nella motivazione ed annullando l'atto opposto in relazione alla stessa, il tutto con condanna dell'Ufficio alle spese di giudizio .
Avverso tale decisione la Agenzia delle Entrate CO proponeva appello . Nelle more e in pendenza del giudizio di appello iscritto al NRG 26 / 2020, considerato il ritardo del relatore assegnatario nella redazione della sentenza e visto il decreto prot. N. 2491 del 25/03/2025 del Presidente f.f. dott. Antonio Clemente della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del
OL , nonché visti gli artt. 276 ult. Comma c.p.c. e 118 ult. Comma disp. Att. C.p.c. , il Presidente
f.f. dott. Antonio Clemente assegnava all'avv. Antonio Liberatore la stesura della motivazione della sentenza nella sua qualità di Giudice Estensore come da Decreto N. 137 /2025 del 01/09/2025 allegato agli atti del Giudizio di appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dall'Ufficio risulta infondato in fatto e in diritto e pertanto lo stesso deve essere rigettato.
Le deduzioni tutte e le richieste formulate dall'appellante nella impugnativa de qua si appalesano prive di ogni fondamento logico e giuridico e dunque le stesse vanno disattese da questo Giudicante.
Nella fattispecie questa Corte rileva la sussistente sua carenza di giurisdizione in relazione ad alcuni tributi indicati nelle cartelle di pagamento contenute nell'estratto di ruolo , trattandosi di fatto di Tributi devoluti alla giurisdizione del Giudice Ordinario quali quelli indicati nelle cartelle emesse dall'INPS ,dalla Prefettura e dal Tribunale Ordinario.
Nel caso di specie , questa Corte rileva nel merito la sussistente fondatezza e legittimità del ricorso proposto dal contribuente , non avendo la Agenzia sollevato alcuna contestazione relativa alle deduzioni ed eccezioni esposte dal ricorrente stante la mancata costituzione in giudizio della stessa , indice di passiva e tacita accettazione della impugnativa in primo grado dell'estratto di ruolo posta in essere dal contribuente .
Né peraltro ,le motivazioni indicate dall'Ufficio nell'atto di appello de quo si appalesano fondate nel merito non ricorrendo i presupposti giuridici ai fini dell'accoglimento delle stesse in relazione alla sussistente carenza di legittimazione processuale dell'Agenzia delle Entrate CO ,in ordine alla inesistenza giuridica della notifica delle cartelle di pagamento in capo al contribuente , nonché in ordine alla infondatezza ed inammissibilità delle censure di nullità delle cartelle di cui agli estratti di ruolo impugnati stante la carenza di motivazione delle stesse e la mancata indicazione delle modalità di calcolo di interessi.
Di conseguenza , ricorrendo nella fattispecie la infondatezza dei presupposti giuridici giustificativi della impugnativa proposta dall'Ufficio avverso la sentenza di prime cure , questa Corte rigetta in toto l'appello in oggetto e conferma la sentenza di primo grado con condanna dell' appellante alle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del OL rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado . Condanna l'Ufficio al pagamento delle spese processuali liquidate in € 500,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Campobasso 04/10/2021 Il Giudice Estensore
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del MOLISE (ex Commissione Tributaria Regionale del
MOLISE) Sezione 1, riunita in udienza il 04/10/2021 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LIBERATORE ANTONIO, Presidente e Relatore
PORCARO LIBERINO, Giudice
DISCENZA GIUSEPPE, Giudice
in data 04/10/2021 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 26/2020 depositato il 29/01/2020
proposto da
Ag.entrate - CO - Campobasso
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 356/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAMPOBASSO sez.
3 e pubblicata il 03/10/2019
Atti impositivi:
- RA DI RUOLO n. 02720010035693739000 REGISTRO
- RA DI RUOLO n. 027200300017768070000 IRPEF-ALTRO 2002
- RA DI RUOLO n. 027200300007540274000 REGISTRO 2003
- RA DI RUOLO n. 02720030009402302000 REGISTRO 2003 - RA DI RUOLO n. 02720060001826480000 IRPEF-ALTRO 2006
- RA DI RUOLO n. 02720060001826480000 IRAP 2006
- RA DI RUOLO n. 02720060012817868000 IRPEF-ALTRO 2006
- RA DI RUOLO n. 02720060012817868000 IRAP 2006
- RA DI RUOLO n. 02720060016723868000 IVA-ALTRO
- RA DI RUOLO n. 02720080000374434000 IVA-ALTRO 2008
- RA DI RUOLO n. 02720110003375144000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- RA DI RUOLO n. 0272006000182648 IRPEF-ALTRO 2006
- RA DI RUOLO n. 0272006000182648 IRAP 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso il contribuente Resistente_1 impugnava l'estratto di ruolo emesso dalla Agenzia delle Entrate CO relativamente a N. 14 cartelle di pagamento per un importo complessivo pari ad € 107.202,89 oltre interessi e sanzioni.
A sostegno delle proprie ragioni il contribuente deduceva in via preliminare la inesistenza giuridica della notificazione dello stesso e la nullità delle cartelle di pagamento nonché dell'avviso bonario per assenza di loro notificazione e la inesistenza giuridica della notifica trattandosi di cartelle di pagamento notificate via PEC in formato pdf carente della ricevuta di avvenuta consegna al destinatario.
Altresì, il contribuente deduceva la assoluta nullità delle cartelle inquanto non precedute dalla notifica dell'avviso di accertamento ed emesse in assenza dello stesso e eccepiva la carenza di motivazione delle cartelle contenenti solo la dicitura “”omesso o carente versamento”” nonché la nullità della iscrizione a ruolo delle somme dovute inquanto non preceduta dalla prescritta comunicazione.
Inoltre il contribuente contestava la sussistente violazione dell'art. 25 DPR 602/73 essendo stato il ruolo formato oltre i termini di decadenza statuiti ex lege.
Pertanto il contribuente concludeva per l'annullamento dello estratto di ruolo , previa sospensione, con obbligo in capo alla Agenzia delle Entrate CO della produzione delle notifiche inerenti le cartelle contenute nell'atto impugnato.
L'Ufficio non si costituiva in giudizio .
In sede di discussione il contribuente rinunciava alla chiesta sospensione .
La Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso con sentenza N. 356/03/2019 accoglieva il ricorso del contribuente in ragione di quanto indicato nella motivazione ed annullando l'atto opposto in relazione alla stessa, il tutto con condanna dell'Ufficio alle spese di giudizio .
Avverso tale decisione la Agenzia delle Entrate CO proponeva appello . Nelle more e in pendenza del giudizio di appello iscritto al NRG 26 / 2020, considerato il ritardo del relatore assegnatario nella redazione della sentenza e visto il decreto prot. N. 2491 del 25/03/2025 del Presidente f.f. dott. Antonio Clemente della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del
OL , nonché visti gli artt. 276 ult. Comma c.p.c. e 118 ult. Comma disp. Att. C.p.c. , il Presidente
f.f. dott. Antonio Clemente assegnava all'avv. Antonio Liberatore la stesura della motivazione della sentenza nella sua qualità di Giudice Estensore come da Decreto N. 137 /2025 del 01/09/2025 allegato agli atti del Giudizio di appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dall'Ufficio risulta infondato in fatto e in diritto e pertanto lo stesso deve essere rigettato.
Le deduzioni tutte e le richieste formulate dall'appellante nella impugnativa de qua si appalesano prive di ogni fondamento logico e giuridico e dunque le stesse vanno disattese da questo Giudicante.
Nella fattispecie questa Corte rileva la sussistente sua carenza di giurisdizione in relazione ad alcuni tributi indicati nelle cartelle di pagamento contenute nell'estratto di ruolo , trattandosi di fatto di Tributi devoluti alla giurisdizione del Giudice Ordinario quali quelli indicati nelle cartelle emesse dall'INPS ,dalla Prefettura e dal Tribunale Ordinario.
Nel caso di specie , questa Corte rileva nel merito la sussistente fondatezza e legittimità del ricorso proposto dal contribuente , non avendo la Agenzia sollevato alcuna contestazione relativa alle deduzioni ed eccezioni esposte dal ricorrente stante la mancata costituzione in giudizio della stessa , indice di passiva e tacita accettazione della impugnativa in primo grado dell'estratto di ruolo posta in essere dal contribuente .
Né peraltro ,le motivazioni indicate dall'Ufficio nell'atto di appello de quo si appalesano fondate nel merito non ricorrendo i presupposti giuridici ai fini dell'accoglimento delle stesse in relazione alla sussistente carenza di legittimazione processuale dell'Agenzia delle Entrate CO ,in ordine alla inesistenza giuridica della notifica delle cartelle di pagamento in capo al contribuente , nonché in ordine alla infondatezza ed inammissibilità delle censure di nullità delle cartelle di cui agli estratti di ruolo impugnati stante la carenza di motivazione delle stesse e la mancata indicazione delle modalità di calcolo di interessi.
Di conseguenza , ricorrendo nella fattispecie la infondatezza dei presupposti giuridici giustificativi della impugnativa proposta dall'Ufficio avverso la sentenza di prime cure , questa Corte rigetta in toto l'appello in oggetto e conferma la sentenza di primo grado con condanna dell' appellante alle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del OL rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado . Condanna l'Ufficio al pagamento delle spese processuali liquidate in € 500,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Campobasso 04/10/2021 Il Giudice Estensore