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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 18/11/2025, n. 2295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2295 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Velletri
Sezione Prima Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice
Dott.ssa Erica Passalalpi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4350 del Registro Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023 vertente tra
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. LA LEGGIA GIORGIA ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio in Ariccia,
Piazzale dei Daini 2, giusta delega in atti
-ricorrente-
e
C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa CP_1 C.F._2
dall'Avv. ZORDAN ANTONELLA ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio in Roma, Via G.
Nicotera 29, giusta delega in atti
-resistente –
Con l'intervento della Procura della Repubblica – Sede.
Oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Viene in decisione la causa di divorzio promossa da nei confronti di Parte_1 CP_1
coniuge per matrimonio contratto in Rocca di Papa il 10.9.1988 e trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio di quel Comune al n. 103, parte II, serie A, Ufficio 1, anno 1988.
Dall'unione coniugale sono nati due figli, (12/12/1989) e (03/06/1995), ad oggi Per_1 Per_2
maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Con decreto di omologa del 21.10.2022 fra i coniugi è intervenuta separazione consensuale.
Il ricorrente ha chiesto sostanzialmente la declaratoria di divorzio senza condizioni. La resistente costituitasi in giudizio, si è associata alla domanda in punto status, ma ha CP_1
chiesto, in via principale, che sia confermata in suo favore la disponibilità della ex casa coniugale in comproprietà fra i coniugi, almeno finché non sarà alienata a terzi secondo gli accordi raggiunti in sede di separazione, e che sia confermato altresì il contributo di mantenimento a carico del marito per sé nella misura di 200,00 euro mensili. In via gradata e subordinata, ha chiesto: che le sia assegnata la casa coniugale quale coniuge economicamente più debole quale forma di contributo al mantenimento in favore della medesima stante la comproprietà della casa coniugale.
Nel corso dell'udienza di cui all'art. 473bis.21 c.p.c., in data 15.5.2024, le parti hanno dato atto di aver accettato una proposta di acquisto della ex casa familiare per l'importo di 200.000,00 euro
Nella medesima udienza il ricorrente poi ha dichiarato: “al mese guadagno intorno a 1750-1800 euro, sono magazziniere, ho la terza media, pago 550 di affitto, il 50 % del mutuo pari a 350 al mese, nel
2022 ho acceso un finanziamento pari a 3000 e pago circa 155 euro al mese fino a settembre 2024 per restituirlo”.
La resistente, dal canto suo, ha riferito: “al mese guadagno 900 mensili, ho il mutuo pari a 350, in parte ho un figlio a carico ( perché a giugno non gli rinnoveranno il contratto e ha una Per_1
bambina, pago io la spesa e altre cose, gli darò 200 al mese circa, non sono obbligata ma da madre mi sento di farlo, pago assicurazione bollo e finanziamento della macchina pari a 265 al mese. Sono segretaria, ho il diploma tecnico-linguistico, lavoro part time perché serviva così, dal 2009 lavoro lì, non mi è stata mai fatta richiesta di lavorare full time, ho iniziato a lavorare nel 2009, prima non lavoravo, non ho mai lavorato prima del 2009 preferivo stare dietro ai miei figli, non percepirò una pensione ossia sarà irrisoria”.
Successivamente all'udienza del 3.7.2025, le parti hanno dato atto che il giorno successivo si sarebbe tenuto il rogito di compravendita della ex casa familiare.
Malgrado gli sforzi conciliativi profusi, ogni tentativo di conciliazione falliva ed il Giudice rel. confermava le condizioni di separazione con i provvedimenti di cui all'art. 473bis.22 c.p.c.
Infine, la causa è stata rimessa in decisione a seguito di trattazione scritta.
Nel merito, la circostanza che i coniugi vivano ormai da tempo separati nonché i toni aspri con cui le parti si sono affrontate nel presente giudizio inducono a ritenere provati i requisiti per addivenire ad una pronuncia di divorzio ai sensi degli artt. 1 e 3 - n. 2, lett. b- della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in relazione all'art. 4, comma 13, della stessa legge, nel testo modificato dalla legge 6 marzo 1987,
n.74 e successive modifiche ex lege n. 55 del 6.5.2015.
La domanda di divorzio, deve, dunque essere accolta e pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Rocca di Papa il 10.9.1988 e contratto in Rocca di Papa il 10.9.1988 e trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio di quel Comune al n. 103, parte II, serie A, Ufficio 1, anno 1988.
Quanto alla ex casa familiare, la circostanza che la stessa sia stata alienata nel corso della procedura fa venire meno l'interesse delle parti a qualsiasi pronuncia in ordine alla sua disponibilità/assegnazione.
Peraltro, in generale si rammenta che l'Autorità Giudiziaria non può stabilire che la ex casa familiare resti nella disponibilità di una delle parti, perché la legge non le attribuisce alcun potere a riguardo.
L'unico istituto previsto è quello dell'assegnazione.
Tuttavia, l'assegnazione della ex casa familiare è consentita solo in presenza di figli minori e/o maggiorenni non economicamente autosufficienti conviventi.
Nel caso di specie, entrambe le parti hanno riconosciuto nei propri scritti difensivi che entrambi i figli, ormai maggiorenni, sono economicamente autosufficienti, talché la domanda proposta era manifestamente infondata.
Resta da affrontare la questione economica.
Giova ricordare che l'art. 5 c. 6 legge n. 898/1970 prevede la possibilità di attribuire in favore del coniuge che non abbia mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive un assegno c.d. divorzile.
Ai fini della valutazione di adeguatezza dei mezzi del coniuge, tale norma impone di valorizzare, oltre alle “condizioni dei coniugi”, il “contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio”.
La norma impone, cioè, di valutare l'adeguatezza dei mezzi alla luce della pregressa vicenda coniugale e delle scelte di vita che i coniugi hanno condiviso in costanza di matrimonio.
L'attribuzione dell'assegno divorzile presuppone, dunque, una valutazione concreta ed effettiva delle condizioni economico-patrimoniali delle parti e, successivamente, l'accertamento del nesso di causa tra la disparità economico-patrimoniale rilevata e le scelte di conduzione della vita familiare condivise in costanza di matrimonio.
Dette scelte devono dimostrarsi tali aver comportato il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di un coniuge in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata della convivenza ed alle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro. Tali coordinate ermeneutiche rivelano come l'assegno divorzile abbia natura composita assistenziale e perequativo-compensativa.
Il contributo di cui all'art. 5 c. 6 legge 898/1970 non è, infatti, volto a conseguire l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, né la ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma è finalizzato ad assicurare un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate, e al ruolo svolto dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Con l'intervenuta cessazione dello status coniugalis, dunque, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio non assume rilievo nella determinazione dell'assegno di mantenimento ex art. 5 c. 6
Legge 898/1970.
Quest'ultimo riveste natura assistenziale, compensativa e perequativa, poiché volto non già alla ricostituzione del tenore di vita in costanza di matrimonio, bensì al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dal (ex) coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dell'altro.
Per sintetizzare, “la funzione equilibratrice dell'assegno divorzile non mira alla ricostituzione del tenore di vita durante il matrimonio, ma piuttosto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e personale.
L'assegno divorzile ha una natura perequativa e compensativa che deriva dal principio costituzionale di solidarietà, con l'obiettivo di consentire all'ex coniuge richiedente di raggiungere un livello reddituale adeguato al contributo fornito durante il matrimonio, considerando anche le aspettative professionali sacrificate. Per ottenere l'assegno di divorzio, è necessario dimostrare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e la sua impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, valutando le condizioni economico-patrimoniali delle parti, il contributo fornito alla vita familiare e la durata del matrimonio” (Cass. Civ., Sez. I, 27/02/2024, n. 5148).
Ora, nel caso di specie, in applicazione di tali coordinate ermeneutiche, conviene, innanzitutto, rilevare che i coniugi si sono sposati il 10.9.1988, entrambi a 23 anni.
Il matrimonio è durato più di 30 anni.
Non è chiaro se la resistente svolgesse qualche attività prima del matrimonio ed eventualmente quale.
Certo è che in costanza di matrimonio e fino al 2009 non ha mai lavorato.
Il figlio è nato in data [...] e, quindi, poco dopo la celebrazione del matrimonio e la Per_1 figlia è nata il [...], quando il fratello aveva 5 anni. Per_2
Nel 2009 aveva circa 20 anni ed circa 14. Per_1 Per_2
Ad oggi entrambe le parti hanno 60 anni.
Il ricorrente ha prodotto certificazione unica relativo all'anno d'imposta 2020 da cui risulta un reddito netto pari a 15.219,43 euro;
certificazione unica relativo all'anno d'imposta 2021 da cui risulta un reddito netto pari a 19.587,46 euro;
certificazione unica relativo all'anno d'imposta 2022 da cui risulta un reddito netto pari a 21.379,50 euro.
Ha prodotto altresì il Mod. 730 relativo all'anno d'imposta 2023 da cui risulta un reddito netto pari a
23.398,00 euro.
Il Sig. Sig. ha poi depositato gli estratti del conto corrente BCC Roma cointestato a Parte_1
lui ed alla moglie dal 23.8.2021 al 19.8.2022.
Il conto da settembre 2021 sostanzialmente non è movimentato , sullo stesso si può constatare:
l'addebito della rata del mutuo contratto per l'acquisto della ex casa familiare per 624,76 euro complessivi, mutuo che oggi – a seguito della vendita dell'immobile – deve ritenersi estinto;
l'accredito da parte della resistente di un importo mensile corrispondente al 50% della rata complessiva del mutuo;
il versamento di denaro contante da parte del ricorrente per più di 300,00 euro mensili;
l'accredito di somme da parte del ricorrente medesimo.
Fino a settembre 2021, invece, sul conto compaiono gli accrediti delle retribuzioni di entrambi i coniugi.
Il Sig. ha prodotto anche gli estratti del conto a sé intestato acceso presso Unicredit Pt_1
dall'1.7.2025 al 30.9.2025.
Sul conto risulta accreditata una pensione mensile per circa 873,00 euro e la retribuzione di importo variabile.
Il ricorrente è gravato da oneri alloggiativi per 460,00 euro mensili e, a parte la comproprietà della ex casa familiare, peraltro oggetto di alienazione a terzi, non ha altre proprietà e/o comproprietà.
Il Sig. pur non avendo depositato documentazione economica completa, ha comunque Pt_1
prodotto documentazione che ha consentito di valutare la di lui posizione economica.
La resistente ha prodotto la certificazione unica relativa all'anno 2022 da cui risulta un reddito da lavoro netto pari a 11.975,60 euro;
la certificazione unica relativa all'anno 2021 da cui risulta un reddito da lavoro netto pari a 10.537,64 euro;
la certificazione unica relativa all'anno 2020 illeggibile.
Ha prodotto il Mod. 730 relativo all'anno d'imposta 2022 da cui risulta un reddito netto per 12.375,00 euro;
il Mod. 730 relativo all'anno d'imposta 2023 da cui risulta un reddito netto per 15.578,00 euro;
il Mod. Unico relativo all'anno 2024 da cui risulta un reddito netto pari a 16.787,00 euro.
La Sig.ra ha versato in atti gli estratti del conto a lei intestato presso BCC Roma dal CP_1
6.12.2021 al 28.12.2023 e dal 30.9.2024 al 30.9.2025.
Su detto conto, come rilevato anche dal ricorrente nelle proprie note conclusive, si evidenziano:
- accrediti da parte della di rilevante importo, benché affermi di essere occupata CP_2
soltanto part-time per circa 700,00 euro al mese. Fra le movimentazioni, compaiono accrediti della
Roma Revisioni per 1550,00 euro per luglio 2025, 1700,00 euro per agosto 2025, 1000,00 euro per settembre 2025;
- versamenti di denaro contante anche per importo significativo (ad esempio, 1050,00 euro in data
21.2.2022, 1420,00 in data 24.4.2025 e 2000,00 euro in data 9.1.2025). I versamenti in contanti ammontano a 4630,00 euro nel 2022, nel 2023 a 7.735,00 euro, nei primi 9 mesi del 2025 addirittura a 11.665,00 euro.
La presenza di tanti e tali versamenti di denaro contante dimostra che la donna ha entrate ulteriori rispetto a quelle dichiarate.
Il saldo del conto a settembre 2025 era pari a 21.047,06 euro.
Alla stregua di quanto precede, è evidente che nel caso di specie non può ritenersi integrata la funzione assistenziale dell'assegno di mantenimento, in quanto la resistente ha entrate denunciate e non denunciate al Fisco per un ammontare più che sufficiente per vivere.
Quanto alla funzione compensativa, la resistente non ha svolto allegazioni specifiche e non ha neppure offerto prove dirette a dimostrare il sacrificio delle di lei aspirazioni lavorative in funzione delle esigenze familiari, ragione per cui nulla può esserle riconosciuto a titolo di assegno divorzile nemmeno sotto questo profilo.
Stanti le statuizioni che precedono, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai coniugi in Rocca di Papa il 10.9.1988 e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di quel Comune al n. 103, parte II, serie A, Ufficio 1, anno 1988;
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di celebrazione del matrimonio di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.1939, n. 1238; - manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge 898/1970 come novellata;
- rigetta la domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente;
- rigetta, per il resto, ogni ulteriore domanda;
- spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 12.11.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott. Riccardo Massera
Sezione Prima Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice
Dott.ssa Erica Passalalpi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4350 del Registro Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023 vertente tra
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. LA LEGGIA GIORGIA ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio in Ariccia,
Piazzale dei Daini 2, giusta delega in atti
-ricorrente-
e
C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa CP_1 C.F._2
dall'Avv. ZORDAN ANTONELLA ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio in Roma, Via G.
Nicotera 29, giusta delega in atti
-resistente –
Con l'intervento della Procura della Repubblica – Sede.
Oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Viene in decisione la causa di divorzio promossa da nei confronti di Parte_1 CP_1
coniuge per matrimonio contratto in Rocca di Papa il 10.9.1988 e trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio di quel Comune al n. 103, parte II, serie A, Ufficio 1, anno 1988.
Dall'unione coniugale sono nati due figli, (12/12/1989) e (03/06/1995), ad oggi Per_1 Per_2
maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Con decreto di omologa del 21.10.2022 fra i coniugi è intervenuta separazione consensuale.
Il ricorrente ha chiesto sostanzialmente la declaratoria di divorzio senza condizioni. La resistente costituitasi in giudizio, si è associata alla domanda in punto status, ma ha CP_1
chiesto, in via principale, che sia confermata in suo favore la disponibilità della ex casa coniugale in comproprietà fra i coniugi, almeno finché non sarà alienata a terzi secondo gli accordi raggiunti in sede di separazione, e che sia confermato altresì il contributo di mantenimento a carico del marito per sé nella misura di 200,00 euro mensili. In via gradata e subordinata, ha chiesto: che le sia assegnata la casa coniugale quale coniuge economicamente più debole quale forma di contributo al mantenimento in favore della medesima stante la comproprietà della casa coniugale.
Nel corso dell'udienza di cui all'art. 473bis.21 c.p.c., in data 15.5.2024, le parti hanno dato atto di aver accettato una proposta di acquisto della ex casa familiare per l'importo di 200.000,00 euro
Nella medesima udienza il ricorrente poi ha dichiarato: “al mese guadagno intorno a 1750-1800 euro, sono magazziniere, ho la terza media, pago 550 di affitto, il 50 % del mutuo pari a 350 al mese, nel
2022 ho acceso un finanziamento pari a 3000 e pago circa 155 euro al mese fino a settembre 2024 per restituirlo”.
La resistente, dal canto suo, ha riferito: “al mese guadagno 900 mensili, ho il mutuo pari a 350, in parte ho un figlio a carico ( perché a giugno non gli rinnoveranno il contratto e ha una Per_1
bambina, pago io la spesa e altre cose, gli darò 200 al mese circa, non sono obbligata ma da madre mi sento di farlo, pago assicurazione bollo e finanziamento della macchina pari a 265 al mese. Sono segretaria, ho il diploma tecnico-linguistico, lavoro part time perché serviva così, dal 2009 lavoro lì, non mi è stata mai fatta richiesta di lavorare full time, ho iniziato a lavorare nel 2009, prima non lavoravo, non ho mai lavorato prima del 2009 preferivo stare dietro ai miei figli, non percepirò una pensione ossia sarà irrisoria”.
Successivamente all'udienza del 3.7.2025, le parti hanno dato atto che il giorno successivo si sarebbe tenuto il rogito di compravendita della ex casa familiare.
Malgrado gli sforzi conciliativi profusi, ogni tentativo di conciliazione falliva ed il Giudice rel. confermava le condizioni di separazione con i provvedimenti di cui all'art. 473bis.22 c.p.c.
Infine, la causa è stata rimessa in decisione a seguito di trattazione scritta.
Nel merito, la circostanza che i coniugi vivano ormai da tempo separati nonché i toni aspri con cui le parti si sono affrontate nel presente giudizio inducono a ritenere provati i requisiti per addivenire ad una pronuncia di divorzio ai sensi degli artt. 1 e 3 - n. 2, lett. b- della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in relazione all'art. 4, comma 13, della stessa legge, nel testo modificato dalla legge 6 marzo 1987,
n.74 e successive modifiche ex lege n. 55 del 6.5.2015.
La domanda di divorzio, deve, dunque essere accolta e pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Rocca di Papa il 10.9.1988 e contratto in Rocca di Papa il 10.9.1988 e trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio di quel Comune al n. 103, parte II, serie A, Ufficio 1, anno 1988.
Quanto alla ex casa familiare, la circostanza che la stessa sia stata alienata nel corso della procedura fa venire meno l'interesse delle parti a qualsiasi pronuncia in ordine alla sua disponibilità/assegnazione.
Peraltro, in generale si rammenta che l'Autorità Giudiziaria non può stabilire che la ex casa familiare resti nella disponibilità di una delle parti, perché la legge non le attribuisce alcun potere a riguardo.
L'unico istituto previsto è quello dell'assegnazione.
Tuttavia, l'assegnazione della ex casa familiare è consentita solo in presenza di figli minori e/o maggiorenni non economicamente autosufficienti conviventi.
Nel caso di specie, entrambe le parti hanno riconosciuto nei propri scritti difensivi che entrambi i figli, ormai maggiorenni, sono economicamente autosufficienti, talché la domanda proposta era manifestamente infondata.
Resta da affrontare la questione economica.
Giova ricordare che l'art. 5 c. 6 legge n. 898/1970 prevede la possibilità di attribuire in favore del coniuge che non abbia mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive un assegno c.d. divorzile.
Ai fini della valutazione di adeguatezza dei mezzi del coniuge, tale norma impone di valorizzare, oltre alle “condizioni dei coniugi”, il “contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio”.
La norma impone, cioè, di valutare l'adeguatezza dei mezzi alla luce della pregressa vicenda coniugale e delle scelte di vita che i coniugi hanno condiviso in costanza di matrimonio.
L'attribuzione dell'assegno divorzile presuppone, dunque, una valutazione concreta ed effettiva delle condizioni economico-patrimoniali delle parti e, successivamente, l'accertamento del nesso di causa tra la disparità economico-patrimoniale rilevata e le scelte di conduzione della vita familiare condivise in costanza di matrimonio.
Dette scelte devono dimostrarsi tali aver comportato il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di un coniuge in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata della convivenza ed alle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro. Tali coordinate ermeneutiche rivelano come l'assegno divorzile abbia natura composita assistenziale e perequativo-compensativa.
Il contributo di cui all'art. 5 c. 6 legge 898/1970 non è, infatti, volto a conseguire l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, né la ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma è finalizzato ad assicurare un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate, e al ruolo svolto dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Con l'intervenuta cessazione dello status coniugalis, dunque, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio non assume rilievo nella determinazione dell'assegno di mantenimento ex art. 5 c. 6
Legge 898/1970.
Quest'ultimo riveste natura assistenziale, compensativa e perequativa, poiché volto non già alla ricostituzione del tenore di vita in costanza di matrimonio, bensì al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dal (ex) coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dell'altro.
Per sintetizzare, “la funzione equilibratrice dell'assegno divorzile non mira alla ricostituzione del tenore di vita durante il matrimonio, ma piuttosto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e personale.
L'assegno divorzile ha una natura perequativa e compensativa che deriva dal principio costituzionale di solidarietà, con l'obiettivo di consentire all'ex coniuge richiedente di raggiungere un livello reddituale adeguato al contributo fornito durante il matrimonio, considerando anche le aspettative professionali sacrificate. Per ottenere l'assegno di divorzio, è necessario dimostrare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e la sua impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, valutando le condizioni economico-patrimoniali delle parti, il contributo fornito alla vita familiare e la durata del matrimonio” (Cass. Civ., Sez. I, 27/02/2024, n. 5148).
Ora, nel caso di specie, in applicazione di tali coordinate ermeneutiche, conviene, innanzitutto, rilevare che i coniugi si sono sposati il 10.9.1988, entrambi a 23 anni.
Il matrimonio è durato più di 30 anni.
Non è chiaro se la resistente svolgesse qualche attività prima del matrimonio ed eventualmente quale.
Certo è che in costanza di matrimonio e fino al 2009 non ha mai lavorato.
Il figlio è nato in data [...] e, quindi, poco dopo la celebrazione del matrimonio e la Per_1 figlia è nata il [...], quando il fratello aveva 5 anni. Per_2
Nel 2009 aveva circa 20 anni ed circa 14. Per_1 Per_2
Ad oggi entrambe le parti hanno 60 anni.
Il ricorrente ha prodotto certificazione unica relativo all'anno d'imposta 2020 da cui risulta un reddito netto pari a 15.219,43 euro;
certificazione unica relativo all'anno d'imposta 2021 da cui risulta un reddito netto pari a 19.587,46 euro;
certificazione unica relativo all'anno d'imposta 2022 da cui risulta un reddito netto pari a 21.379,50 euro.
Ha prodotto altresì il Mod. 730 relativo all'anno d'imposta 2023 da cui risulta un reddito netto pari a
23.398,00 euro.
Il Sig. Sig. ha poi depositato gli estratti del conto corrente BCC Roma cointestato a Parte_1
lui ed alla moglie dal 23.8.2021 al 19.8.2022.
Il conto da settembre 2021 sostanzialmente non è movimentato , sullo stesso si può constatare:
l'addebito della rata del mutuo contratto per l'acquisto della ex casa familiare per 624,76 euro complessivi, mutuo che oggi – a seguito della vendita dell'immobile – deve ritenersi estinto;
l'accredito da parte della resistente di un importo mensile corrispondente al 50% della rata complessiva del mutuo;
il versamento di denaro contante da parte del ricorrente per più di 300,00 euro mensili;
l'accredito di somme da parte del ricorrente medesimo.
Fino a settembre 2021, invece, sul conto compaiono gli accrediti delle retribuzioni di entrambi i coniugi.
Il Sig. ha prodotto anche gli estratti del conto a sé intestato acceso presso Unicredit Pt_1
dall'1.7.2025 al 30.9.2025.
Sul conto risulta accreditata una pensione mensile per circa 873,00 euro e la retribuzione di importo variabile.
Il ricorrente è gravato da oneri alloggiativi per 460,00 euro mensili e, a parte la comproprietà della ex casa familiare, peraltro oggetto di alienazione a terzi, non ha altre proprietà e/o comproprietà.
Il Sig. pur non avendo depositato documentazione economica completa, ha comunque Pt_1
prodotto documentazione che ha consentito di valutare la di lui posizione economica.
La resistente ha prodotto la certificazione unica relativa all'anno 2022 da cui risulta un reddito da lavoro netto pari a 11.975,60 euro;
la certificazione unica relativa all'anno 2021 da cui risulta un reddito da lavoro netto pari a 10.537,64 euro;
la certificazione unica relativa all'anno 2020 illeggibile.
Ha prodotto il Mod. 730 relativo all'anno d'imposta 2022 da cui risulta un reddito netto per 12.375,00 euro;
il Mod. 730 relativo all'anno d'imposta 2023 da cui risulta un reddito netto per 15.578,00 euro;
il Mod. Unico relativo all'anno 2024 da cui risulta un reddito netto pari a 16.787,00 euro.
La Sig.ra ha versato in atti gli estratti del conto a lei intestato presso BCC Roma dal CP_1
6.12.2021 al 28.12.2023 e dal 30.9.2024 al 30.9.2025.
Su detto conto, come rilevato anche dal ricorrente nelle proprie note conclusive, si evidenziano:
- accrediti da parte della di rilevante importo, benché affermi di essere occupata CP_2
soltanto part-time per circa 700,00 euro al mese. Fra le movimentazioni, compaiono accrediti della
Roma Revisioni per 1550,00 euro per luglio 2025, 1700,00 euro per agosto 2025, 1000,00 euro per settembre 2025;
- versamenti di denaro contante anche per importo significativo (ad esempio, 1050,00 euro in data
21.2.2022, 1420,00 in data 24.4.2025 e 2000,00 euro in data 9.1.2025). I versamenti in contanti ammontano a 4630,00 euro nel 2022, nel 2023 a 7.735,00 euro, nei primi 9 mesi del 2025 addirittura a 11.665,00 euro.
La presenza di tanti e tali versamenti di denaro contante dimostra che la donna ha entrate ulteriori rispetto a quelle dichiarate.
Il saldo del conto a settembre 2025 era pari a 21.047,06 euro.
Alla stregua di quanto precede, è evidente che nel caso di specie non può ritenersi integrata la funzione assistenziale dell'assegno di mantenimento, in quanto la resistente ha entrate denunciate e non denunciate al Fisco per un ammontare più che sufficiente per vivere.
Quanto alla funzione compensativa, la resistente non ha svolto allegazioni specifiche e non ha neppure offerto prove dirette a dimostrare il sacrificio delle di lei aspirazioni lavorative in funzione delle esigenze familiari, ragione per cui nulla può esserle riconosciuto a titolo di assegno divorzile nemmeno sotto questo profilo.
Stanti le statuizioni che precedono, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai coniugi in Rocca di Papa il 10.9.1988 e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di quel Comune al n. 103, parte II, serie A, Ufficio 1, anno 1988;
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di celebrazione del matrimonio di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.1939, n. 1238; - manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge 898/1970 come novellata;
- rigetta la domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente;
- rigetta, per il resto, ogni ulteriore domanda;
- spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 12.11.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott. Riccardo Massera